Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1052

    Decisione (UE) 2023/1052 del Consiglio del 22 maggio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto

    ST/8627/2023/INIT

    GU L 141 del 31.5.2023, p. 38–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1052/oj

    31.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 141/38


    DECISIONE (UE) 2023/1052 DEL CONSIGLIO

    del 22 maggio 2023

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone (1) («accordo») è stato approvato a nome dell’Unione con decisione (UE) 2021/112 del Consiglio (2), ed è entrato in vigore il 30 giugno 2021.

    (2)

    L’articolo 11, paragrafo 1, dell’accordo prevede l’istituzione di un comitato misto delle parti ai fini dell’effettiva attuazione dell’accordo.

    (3)

    A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto elabora e adotta il proprio regolamento interno.

    (4)

    La Commissione e il ministero degli Affari esteri del Giappone hanno collaborato alla redazione del progetto di regolamento interno.

    (5)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto in relazione all’adozione del regolamento interno del comitato misto, poiché tale regolamento interno vincolerà l’Unione.

    (6)

    La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone, nella sua prima riunione, riguardo all’adozione del proprio regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

    2.   Il rappresentante dell’Unione in seno al comitato misto può concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. BUSCH


    (1)   GU L 229 del 16.7.2020, pag. 4.

    (2)  Decisione (UE) 2021/112 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, relativa alla conclusione dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 1).


    PROGETTO

    DECISIONE N. 1/… DEL COMITATO MISTO UE-GIAPPONE ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE

    del …

    che adotta il regolamento interno del comitato

    IL COMITATO MISTO UE-GIAPPONE,

    visto l'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il Giappone, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Punto 1

    È adottato il regolamento interno del comitato misto figurante nell'allegato della presente decisione.

    Punto 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a …,

    Per l'Unione europea

    Per il Giappone


    ALLEGATO

    COMITATO MISTO DELLE PARTI DELL'ACCORDO SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE

    Regolamento interno

    Punto 1

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento interno istituito dall'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il Giappone,

    per "parte" si intende l'Unione europea o il Giappone;

    per "entrambe le parti" si intendono l'Unione europea e il Giappone.

    Punto 2

    Presidenza e composizione

    1.   Il comitato misto è presieduto congiuntamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del Giappone ("presidenti").

    2.   Nel comitato misto l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche degli Stati membri dell'Unione europea.

    3.   Il Giappone è rappresentato nel comitato misto dal ministero degli Affari esteri e/o dalla missione del Giappone presso l'Unione europea e accompagnato dal ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo.

    Punto 3

    Riunioni

    1.   Il comitato misto si riunisce a intervalli regolari su richiesta di una delle parti.

    2.   I luoghi delle riunioni si alternano, per quanto possibile, tra Bruxelles e Tokyo. In alternativa, potrebbero essere organizzate discussioni in videoconferenza. Le decisioni e le raccomandazioni adottate durante le videoconferenze hanno lo stesso valore di quelle adottate nelle riunioni in presenza. Una volta concordati tra le parti la data e il luogo di una riunione, quest'ultima è convocata dalla Commissione europea per l'Unione europea e dal ministero degli Affari esteri per il Giappone.

    3.   Salvo decisione contraria dei presidenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Dopo le riunioni può essere emesso, di comune accordo tra i presidenti, un comunicato stampa.

    4.   Le riunioni si tengono in inglese e i documenti sono redatti in inglese. Le spese di interpretazione o traduzione in un'altra lingua sono a carico della parte richiedente.

    Punto 4

    Delegazioni

    1.   Prima di ogni riunione, le parti si informano reciprocamente della composizione prevista delle rispettive delegazioni designando i rispettivi presidenti.

    2.   I presidenti possono decidere di volta in volta di invitare esterni a partecipare alle riunioni del comitato misto al fine di fornire informazioni su argomenti specifici o in qualità di osservatori.

    Punto 5

    Segreteria

    Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del ministero degli Affari esteri svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.

    Punto 6

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.   I presidenti stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno provvisorio e gli eventuali documenti di riunione pertinenti sono trasmessi dai segretari ai partecipanti al più tardi quindici giorni lavorativi prima della data della riunione.

    2.   L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo su decisione delle parti.

    3.   I presidenti possono modificare di comune accordo il termine per la trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1, compreso l'ordine del giorno provvisorio, per tenere conto delle esigenze delle procedure interne di una parte o dell'urgenza di una questione specifica.

    Punto 7

    Verbali

    1.   Al termine di ciascuna riunione del comitato misto è redatto un progetto di verbale. Esso contiene le decisioni e le raccomandazioni adottate e le conclusioni formulate.

    2.   Una volta approvato, il verbale è firmato dai presidenti e ciascuna parte archivia un originale o una copia scannerizzata. Sono possibili la firma e l'archiviazione con mezzi elettronici.

    Punto 8

    Procedura scritta

    Qualora ne sussista la necessità e in casi motivati, le raccomandazioni e le decisioni del comitato misto possono essere adottate mediante procedura scritta. A tal fine i presidenti si scambiano i progetti delle misure sulle quali si richiede il parere del comitato misto, che possono poi essere confermati mediante uno scambio di corrispondenza. Ciascuna parte può tuttavia chiedere la convocazione del comitato misto per discutere la questione.

    Punto 9

    Deliberazioni

    1.   Il comitato misto adotta decisioni e raccomandazioni per consenso tra le parti.

    2.   Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano rispettivamente il titolo di "decisione" e "raccomandazione", seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

    3.   Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dai presidenti.

    4.   Ogni decisione adottata dal comitato misto è attuata dalle parti in conformità alle rispettive procedure interne.

    5.   Le parti possono pubblicare le decisioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali. Le raccomandazioni o qualsiasi altro atto adottato dal comitato misto possono essere pubblicati su decisione delle parti. Una copia originale o scannerizzata delle decisioni e delle raccomandazioni è conservata da ciascuna parte.

    Punto 10

    Spese

    1.   Le parti sostengono le proprie spese connesse alla partecipazione alle riunioni del comitato misto e alle riunioni in base alle decisioni e raccomandazioni del comitato misto, comprese le spese per il personale, di viaggio e soggiorno e postali e i costi delle telecomunicazioni.

    2.   Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.


    Top