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Document 32023R0960

    Regolamento delegato (UE) 2023/960 della Commissione del 1o febbraio 2023 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la data annuale di applicazione dei calcoli del numero medio giornaliero di operazioni per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati ai fini delle dimensioni dei tick di negoziazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/696

    GU L 129 del 16.5.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/960/oj

    16.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 129/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/960 DELLA COMMISSIONE

    del 1o febbraio 2023

    che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la data annuale di applicazione dei calcoli del numero medio giornaliero di operazioni per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati ai fini delle dimensioni dei tick di negoziazione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 49, paragrafo 3, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione (2) stabilisce il regime relativo alle dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento delegato, entro il 1o marzo di ogni anno l’autorità competente per l’azione o il certificato di deposito è tenuta a pubblicare i calcoli del numero medio giornaliero di operazioni per lo strumento finanziario in questione. A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento delegato, le sedi di negoziazione devono utilizzare tali calcoli per determinare la dimensione del tick di negoziazione applicabile a partire dal 1o aprile successivo alla pubblicazione. La data del 1o aprile di ogni anno genera difficoltà per le sedi di negoziazione e i loro membri o partecipanti per quanto riguarda l’attuazione delle necessarie modifiche dei sistemi e delle infrastrutture informatici. In particolare, quando il 1o aprile cade a metà settimana, l’attuazione delle modifiche necessarie deve avvenire durante la notte. Ciò limita il tempo di cui dispongono le sedi di negoziazione per aggiornare e testare i sistemi e le infrastrutture informatici. È opportuno consentire alle sedi di negoziazione e ai loro membri o partecipanti di avvalersi del fine settimana per apportare i necessari adeguamenti ai sistemi e alle infrastrutture informatici. I dati pubblicati dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal primo lunedì di aprile di ogni anno. Tale modifica garantisce inoltre l’allineamento con l’applicazione dei calcoli pubblicati a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (3). L’articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento delegato, modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/944 della Commissione (4), specifica che i calcoli relativi al mercato più rilevante in termini di liquidità, al volume medio giornaliero degli scambi e al valore medio delle operazioni, pubblicati entro il 1o marzo, devono applicarsi a partire dal primo lunedì di aprile successivo a tale pubblicazione.

    (2)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/588.

    (3)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

    (4)

    L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/588

    All’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/588, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Le sedi di negoziazione applicano le dimensioni dei tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondenti al numero medio giornaliero di operazioni pubblicato ai sensi del paragrafo 1 a partire dal primo lunedì di aprile successivo alla pubblicazione.»

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 411).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull’obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 387).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2023/944 della Commissione, del 17 gennaio 2023, che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/587 per quanto riguarda taluni obblighi di trasparenza applicabili alle operazioni in strumenti rappresentativi di capitale (GU L 131 del 16.5.2023, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


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