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Document 32022R2448

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione del 13 dicembre 2022 che stabilisce orientamenti operativi concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità per la biomassa forestale di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/9134

    GU L 320 del 14.12.2022, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2448/oj

    14.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 320/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2448 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2022

    che stabilisce orientamenti operativi concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità per la biomassa forestale di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 8,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce nuovi criteri di sostenibilità per la biomassa forestale utilizzata per la produzione di energia, affinché sia contabilizzata a fronte degli obiettivi europei e dei contributi nazionali, rientri negli obblighi in materia di energie rinnovabili derivanti dagli articoli 23 e 25 e possa beneficiare del sostegno pubblico. Inoltre la direttiva (UE) 2018/2001 dispone che, nell’elaborazione dei regimi di sostegno per l’energia rinnovabile, gli Stati membri considerino la disponibilità dell’offerta sostenibile di biomassa e tengano debitamente conto dei principi dell’economia circolare e della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) al fine di evitare inutili distorsioni dei mercati delle materie prime.

    (2)

    In tale contesto la biomassa forestale utilizzata per la produzione di energia è considerata sostenibile se rispetta i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001, che riguardano rispettivamente la raccolta di biomassa forestale e le emissioni derivanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (land-use, land-use change and forestry — LULUCF).

    (3)

    Ai fini della coerenza tra gli obiettivi della direttiva (UE) 2018/2001 e la legislazione ambientale dell’Unione e per far sì che gli Stati membri e gli operatori economici attuino i nuovi criteri di sostenibilità per la biomassa forestale in modo rigoroso e armonizzato, la direttiva (UE) 2018/2001 dispone che la Commissione adotti atti di esecuzione che stabiliscono orientamenti operativi concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto di tali criteri.

    (4)

    Per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa forestale che non rispetti i criteri sostenibili di raccolta, gli operatori economici dovrebbero effettuare una valutazione basata sul rischio che poggi sulla normativa esistente in materia di gestione forestale sostenibile, compresi i sistemi di monitoraggio e di applicazione, in vigore nel paese in cui ha avuto origine la biomassa forestale. A tal fine la biomassa forestale raccolta dovrebbe essere soggetta alle leggi e ai regolamenti nazionali e subnazionali che soddisfano i criteri di raccolta di cui all’articolo 29, paragrafo 6, lettera a), della direttiva (UE) 2018/2001. Gli operatori economici dovrebbero inoltre valutare se siano presenti sistemi di monitoraggio e di applicazione e se sussistano o meno prove attestanti un mancato rispetto significativo delle leggi nazionali o subnazionali pertinenti. A tal fine gli operatori economici dovrebbero utilizzare valutazioni e relazioni giuridiche elaborate dalla Commissione europea (3) o da organizzazioni governative internazionali o nazionali, comprese informazioni fornite da organizzazioni non governative e da esperti scientifici forestali. La valutazione basata sul rischio dovrebbe inoltre tenere conto di tutte le pertinenti procedure di infrazione in corso avviate dalla Commissione — che figurano nella banca dati della Commissione sulle infrazioni accessibile al pubblico — ed esaminare, a riprova di mancata applicazione, le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea inerenti alle infrazioni.

    (5)

    Se a livello nazionale non sussistono prove della conformità a uno o più criteri di raccolta di cui all’articolo 29, paragrafo 6, lettera a), della direttiva (UE) 2018/2001, la biomassa forestale dovrebbe essere considerata ad alto rischio. In tali casi gli operatori economici dovrebbero fornire prove più dettagliate che dimostrino il rispetto dei criteri di raccolta di cui all’articolo 29, paragrafo 6, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001 mediante i sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento. A questo riguardo è necessario stabilire in modo più dettagliato le prove di sostenibilità che dovrebbero essere fornite dagli operatori economici mediante i sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale rispetto a quelle richieste nell’ambito della valutazione di conformità nazionale e subnazionale. In tal modo è garantito il rispetto effettivo dei criteri di raccolta, in particolare quelli relativi alla rigenerazione forestale, alla conservazione delle aree protette, alla riduzione al minimo degli impatti derivanti dalla raccolta sulla qualità del suolo e sulla biodiversità e al mantenimento o al miglioramento della capacità produttiva a lungo termine delle foreste.

    (6)

    Per garantire la corretta contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti biogenici associati alla raccolta di biomassa forestale, è necessario che la biomassa forestale soddisfi i criteri LULUCF a livello nazionale. In particolare il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica da cui proviene la biomassa dovrebbe essere parte dell’accordo di Parigi. Inoltre il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica in questione dovrebbe aver presentato un contributo determinato a livello nazionale (National Determined Contribution — NDC) nel contesto dell’accordo di Parigi, relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall’uso del suolo, dall’agricoltura e dalla silvicoltura, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa siano contabilizzate in vista dell’impegno del paese o dell’organizzazione regionale di integrazione economica di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell’NDC. In alternativa dovrebbe disporre di una legislazione nazionale o subnazionale applicabile alla zona di raccolta per conservare e potenziare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio. Inoltre andrebbero fornite prove attestanti che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti e che i pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta sono mantenuti o rafforzati su un periodo di riferimento pertinente.

    (7)

    Laddove non sia possibile dimostrare il rispetto dei criteri LULUCF di cui all’articolo 29, paragrafo 7, lettera a), della direttiva (UE) 2018/2001, è necessario che gli operatori economici forniscano altre prove dell’esistenza di sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento per garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti, o rafforzati, a lungo termine. Tali sistemi dovrebbero contenere quanto meno le informazioni derivanti dalla pianificazione lungimirante e dal monitoraggio periodico dello sviluppo delle scorte e dei pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta a livello di zona di approvvigionamento forestale.

    (8)

    Al fine di garantire una verifica rigorosa dei nuovi criteri di sostenibilità per la biomassa forestale, le informazioni fornite dagli operatori economici dovrebbero essere trasparenti, precise, affidabili e a prova di frode e gli operatori economici dovrebbero poter contare su norme affidabili in materia di certificazione. Tali norme dovrebbero tenere conto del ruolo dei sistemi di certificazione volontari nazionali o internazionali riconosciuti dalla Commissione in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

    (9)

    Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero agevolare il lavoro degli operatori economici mettendo a disposizione dati, compresi i dati territoriali e gli inventari, a fini di pianificazione e monitoraggio.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti operativi che gli Stati membri devono applicare per garantire l’attuazione rigorosa e armonizzata dei criteri di sostenibilità basati sul rischio per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa forestale di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    «criteri di raccolta a livello nazionale o subnazionale»: i criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 6, lettera a), della direttiva (UE) 2018/2001;

    «criteri di raccolta a livello di zona di approvvigionamento»: i criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 6, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001;

    «paese di raccolta»: il paese o territorio in cui la materia prima da biomassa forestale è stata raccolta;

    «foresta piantata»: la foresta costituita prevalentemente da alberi piantumati e/o seminati deliberatamente, purché si preveda che gli alberi piantumati o seminati costituiscano oltre il cinquanta per cento del patrimonio colturale a maturità; sono inclusi boschi cedui di alberi originariamente piantumati o seminati;

    «piantagione forestale»: la foresta piantata che è gestita in modo intensivo e che al momento dell’impianto e della maturità del popolamento soddisfa tutti i seguenti criteri: una o due specie, classe di età uniforme e distribuzione regolare. Sono incluse le piantagioni a rotazione rapida per legno, fibre ed energia ed escluse le foreste piantate per la protezione o il ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste create mediante piantumazione o semina che a maturità assomigliano o assomiglieranno a foreste rigenerate naturalmente;

    «ceppi e radici»: le parti dell’intero volume dell’albero, escluso il volume della biomassa legnosa che si trova sopra il ceppo, considerando l’altezza del ceppo come quella a cui l’albero verrebbe tagliato in base alle consuete pratiche di abbattimento in uso nel paese o nella regione in questione;

    «legno morto»: tutta la biomassa legnosa non vivente, non contenuta nella lettiera, sia essa in piedi, a terra o nel suolo, compresi il legno appoggiato a terra, i detriti grossolani, le radici morte e i ceppi di diametro superiore o uguale a 10 cm o di qualsiasi altro diametro utilizzato dal paese in questione;

    «capacità produttiva a lungo termine»: la salute delle foreste e la capacità di fornire in modo continuo e sostenibile beni, come legno di varie qualità, e prodotti forestali diversi dal legno e servizi ecosistemici, tra cui purificazione dell’aria e dell’acqua, mantenimento degli habitat della flora e della fauna selvatiche, capitale culturale o ricreativo, per un lungo periodo di tempo e, se del caso, su diverse rotazioni forestali successive;

    «sistema di gestione»: le informazioni raccolte sulla superficie forestale a livello di zona di approvvigionamento, anche sotto forma di testo, mappe, tabelle e grafici, e strategie o attività di gestione pianificate e attuate per raggiungere gli obiettivi di sviluppo o di gestione delle risorse forestali;

    «disturbi naturali»: ha il significato di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

    «incremento annuo netto»: la crescita annuale in volume dello stock di alberi vivi disponibile meno la mortalità naturale media di tale stock;

    «criteri LULUCF a livello nazionale»: i criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 7, lettera a), della direttiva (UE) 2018/2001;

    «criteri LULUCF a livello di zona di approvvigionamento»: i criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001;

    «riserva di carbonio»: ha il significato di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) 2018/841;

    «pozzo di assorbimento di carbonio»: ha il significato di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2018/841;

    «primo punto di raccolta»: ha il significato di cui all’articolo 2, punto 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione (5);

    «controllo interno»: l’autodichiarazione di un operatore economico che è fornitore del primo punto di raccolta;

    «controllo esterno»: il controllo di un fornitore da parte dell’operatore economico che gestisce il primo punto di raccolta;

    «controllo di terzi»: il controllo di un operatore economico svolto da un terzo che è indipendente dall’organizzazione oggetto del controllo;

    «operatore economico»: ha il significato di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996.

    Articolo 3

    Valutazione del rispetto dei criteri di raccolta a livello nazionale o subnazionale

    1.   Gli Stati membri impongono agli operatori economici di fornire informazioni certificate che attestino il rispetto dei criteri di raccolta a livello nazionale o subnazionale. A tal fine gli operatori economici effettuano una valutazione basata sul rischio che fornisce prove precise, aggiornate e verificabili di tutti gli elementi seguenti:

    a)

    il paese di raccolta e, se del caso, la regione subnazionale in cui la biomassa forestale è stata raccolta; e

    b)

    la legge nazionale o subnazionale applicabile alla zona di raccolta garantisce:

    i)

    la legalità delle operazioni di raccolta, dimostrata da prove della conformità alla legislazione applicabile nel paese di raccolta, di cui all’articolo 2, punto h), del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

    ii)

    la rigenerazione forestale, che può essere dimostrata fornendo prove del fatto che le leggi applicabili prevedono la rigenerazione naturale o artificiale, o una combinazione di entrambe, finalizzata alla creazione di una nuova foresta nella stessa area ed entro un periodo adeguato conformemente alla legislazione nazionale pertinente;

    iii)

    l’effettiva protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall’autorità competente, per scopi di protezione della natura, comprese le zone umide e le torbiere;

    iv)

    che la raccolta forestale sia effettuata in modo da ridurre al minimo gli impatti negativi sulla qualità del suolo e sulla biodiversità, il che può essere dimostrato fornendo prove del fatto che il diritto applicabile o le pertinenti norme di gestione forestale:

    1)

    prevedono che le foreste primarie e le aree protette di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), non siano degradate o sostituite da piantagioni forestali, ossia provvedono, tra l’altro, a che la superficie forestale rigenerata fornisca una quantità consona e adeguata a livello locale di piante e specie arboree;

    2)

    prevede la protezione dei suoli, delle specie e degli habitat, anche quelli protetti dal diritto internazionale o nazionale. Per agevolare i lavori degli operatori economici, gli Stati membri si adoperano nel fornire dati sulle caratteristiche ambientali specifiche del sito; e

    3)

    riduce al minimo, se del caso, la rimozione di ceppi, radici e legno morto;

    v)

    che la capacità produttiva a lungo termine delle foreste sia mantenuta o aumentata, il che può essere dimostrato fornendo prove del fatto che la legge nazionale o subnazionale applicabile assicura che, sulla base di dati medi annuali, i tagli non superino l’incremento netto su un periodo adeguato conformemente alla legislazione nazionale pertinente, salvo se temporaneamente giustificato dalla presenza documentata di parassiti forestali, tempeste o altri disturbi naturali. Ciò può essere dimostrato mediante:

    1)

    relazioni nazionali sugli inventari forestali,

    2)

    le prove di cui all’articolo 5, punto ii); oppure

    3)

    relazioni sugli inventari analoghe a livello subnazionale;

    c)

    l’esistenza di sistemi per garantire il monitoraggio dell’attuazione e l’applicazione delle leggi nazionali e subnazionali di cui alla lettera b), incluse le informazioni sugli elementi seguenti: le autorità competenti ai fini del monitoraggio, dell’attuazione e dell’applicazione, le sanzioni in caso di mancato rispetto, gli strumenti per impugnare le decisioni e l’accesso del pubblico alle informazioni;

    d)

    che non vi sia un mancato rispetto significativo delle leggi e dei regolamenti nazionali e/o subnazionali di cui alla lettera b).

    2.   Per quanto riguarda le prove necessarie ai sensi del paragrafo 1, lettera d), gli operatori economici tengono conto delle valutazioni e relazioni giuridiche elaborate da organizzazioni governative nazionali o internazionali, che descrivono in dettaglio il mancato rispetto delle leggi nazionali o subnazionali di cui al paragrafo 1, lettera b). Si tiene inoltre conto delle pertinenti procedure di infrazione in corso avviate dalla Commissione europea nei confronti di uno Stato membro sulla base della legislazione pertinente dell’Unione. L’esistenza di una sentenza della Corte di giustizia nei confronti di uno Stato membro per violazione della legislazione pertinente dell’Unione, come il regolamento (UE) n. 995/2010, è considerata prova attestante detto mancato rispetto.

    3.   Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori economici, gli Stati membri possono istituire banche dati pubbliche con informazioni aggiornate sugli elementi di cui al presente articolo e facilitano l’accesso degli operatori alle informazioni, compresi i dati territoriali pubblici e gli inventari pubblici. Gli Stati membri possono fornire una formazione pertinente a tal fine.

    4.   Gli operatori economici possono decidere di dimostrare direttamente il rispetto dei criteri di raccolta a livello di zona di approvvigionamento in conformità all’articolo 4.

    Articolo 4

    Valutazione del rispetto dei criteri di raccolta a livello di zona di approvvigionamento forestale

    Se non sono disponibili prove attestanti il rispetto di uno o più criteri di raccolta a livello nazionale o subnazionale, gli Stati membri impongono agli operatori economici di fornire informazioni certificate da cui risulta che tali criteri siano stati rispettati mediante sistemi di gestione istituiti e attuati a livello della zona di approvvigionamento. A tal fine gli operatori economici forniscono prove precise, aggiornate e verificabili di tutti gli elementi seguenti:

    a)

    i confini spaziali della zona di approvvigionamento per cui occorre dimostrare la conformità e su cui si applicano i sistemi di gestione di cui alla lettera b), anche attraverso coordinate geografiche o particelle;

    b)

    i sistemi di gestione applicabili alla zona di approvvigionamento atti a garantire:

    i)

    la legalità delle operazioni di raccolta, dimostrata da prove della conformità al sistema di dovuta diligenza di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010;

    ii)

    che la rigenerazione della foresta sia effettuata in modo da mantenere almeno la qualità e la quantità delle superfici forestali in cui avviene la raccolta, il che può essere dimostrato fornendo prove dell’insediamento di una nuova foresta nella stessa zona entro un massimo di dieci anni dopo la raccolta. Ciò può essere dimostrato mediante piani di gestione forestale, protocolli operativi, valutazioni di impatto ambientale e risultati di ispezioni e di controlli di conformità pertinenti;

    iii)

    che la biomassa forestale non provenga da aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall’autorità competente, per scopi di protezione della natura, incluse le zone umide e le torbiere, tranne qualora sussistano prove attestanti che l’attività di raccolta della materia prima non interferisce con gli obiettivi di protezione delle aree designate. Ciò può essere dimostrato mediante banche dati internazionali e nazionali, mappe ufficiali, piani di gestione forestale, protocolli operativi, protocolli di raccolta, immagini satellitari, valutazioni di impatto ambientale, permessi ufficiali di sfruttamento che includono condizioni o restrizioni attestanti che non vi è contrasto con gli obiettivi pertinenti di tutela ambientale, e risultati di ispezioni e controlli di conformità pertinenti;

    iv)

    che la raccolta della biomassa forestale sia effettuata in modo da prevenire almeno gli impatti negativi sulla qualità del suolo e sulla biodiversità. Ciò può essere dimostrato fornendo prove del fatto che i rischi pertinenti associati alla raccolta della biomassa forestale per la produzione di energia sono stati individuati in anticipo, e che sono state attuate azioni adeguate di mitigazione, ad esempio:

    1)

    le foreste primarie e le aree protette ai sensi della lettera b), punto iii), non sono declassate a piantagioni forestali o da queste sostituite;

    2)

    la raccolta di ceppi e radici è ridotta al minimo;

    3)

    non vi è raccolta sui suoli vulnerabili;

    4)

    la raccolta è realizzata attraverso sistemi di disboscamento che riducono al minimo gli impatti sulla qualità del suolo, compattazione compresa;

    5)

    la raccolta è realizzata in modo da ridurre al minimo gli impatti sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat, inclusi le piante e gli animali protetti ai sensi della legislazione internazionale o nazionale;

    6)

    si abbandonano nella foresta quantità e assortimenti di legno morto adeguati a livello locale; e

    7)

    i grandi tagli a raso sono ridotti al minimo, salvo se temporaneamente giustificato dalla presenza documentata di parassiti forestali, tempeste o altri disturbi naturali.

    Tali azioni di mitigazione possono essere dimostrate mediante banche dati internazionali e nazionali, mappe ufficiali, immagini satellitari, piani di gestione forestale, protocolli operativi, protocolli di raccolta, risultati di ispezioni e di controlli di conformità pertinenti;

    v)

    la raccolta mantiene o migliora la capacità produttiva a lungo termine delle foreste. Ciò può essere dimostrato fornendo prove del fatto che le quantità annuali di abbattimenti non superano in media l’incremento annuo netto nella zona di approvvigionamento pertinente nei dieci anni precedenti l’intervento di raccolta, salvo se quantità diverse sono debitamente giustificate per migliorare la capacità produttiva futura delle foreste; o per la presenza documentata di parassiti forestali, tempeste o altri disturbi naturali. Ciò può essere dimostrato mediante dati di inventari forestali pubblici o privati.

    Articolo 5

    Valutazione del rispetto dei criteri LULUCF a livello nazionale

    Gli Stati membri impongono agli operatori economici di fornire informazioni certificate che confermino il rispetto dei criteri relativi all’uso del suolo, al cambiamento di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) a livello nazionale. A tal fine gli operatori economici forniscono prove precise, aggiornate e verificabili attestanti che il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica da cui proviene la biomassa forestale è parte dell’accordo di Parigi e soddisfa una delle due serie condizioni seguenti:

    i)

    ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (NDC) nell’ambito dell’accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici in seguito alla 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che soddisfa i seguenti obblighi:

    a)

    l’NDC include i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo, combinandoli come un unico settore dell’agricoltura, della silvicoltura e di altri ambiti dell’uso del suolo (agriculture, forestry and other land use — AFOLU) o distinguendoli come settore agricolo e settori LULUCF;

    b)

    l’NDC spiega come i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo siano stati considerati nell’NDC;

    c)

    l’NDC computa le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai settori dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo rispetto all’obiettivo generale di riduzione delle emissioni del paese, comprese le emissioni associate alla raccolta della biomassa forestale; oppure

    ii)

    dispone di leggi nazionali o subnazionali applicabili alla zona di raccolta per conservare e potenziare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio nelle foreste. Inoltre si devono fornire le prove attestanti che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano in media gli assorbimenti nei dieci anni precedenti la raccolta della biomassa forestale e che le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio sono conservati o potenziati tra gli ultimi due periodi successivi di dieci anni precedenti la raccolta della biomassa forestale.

    Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori economici, gli Stati membri possono fornire loro informazioni aggiornate sugli elementi di cui al presente articolo.

    Articolo 6

    Valutazione del rispetto dei criteri LULUCF a livello di zona di approvvigionamento forestale

    Se non sono disponibili prove attestanti il rispetto dei criteri LULUCF a livello nazionale, gli Stati membri impongono agli operatori economici di fornire informazioni certificate che confermino l’esistenza e l’attuazione di sistemi di gestione a livello della zona di approvvigionamento forestale per garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine. A tal fine gli operatori economici forniscono prove precise, aggiornate e verificabili conformemente agli obblighi seguenti:

    a)

    individuare i confini spaziali della zona di approvvigionamento, comprese postazioni e tratti di terreno, per i quali occorre dimostrare la conformità, ad esempio mediante coordinate geografiche, appezzamenti o particelle e individuare i bacini di carbonio forestali pertinenti, tra cui la biomassa epigea, la biomassa sotterranea, la lettiera, il legno morto e il carbonio organico nel suolo;

    b)

    computo della media delle scorte e dei pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta nel corso di un periodo di riferimento storico al fine di stabilire un parametro di riferimento per confrontare il mantenimento o il rafforzamento delle scorte e dei pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta a livello di zona di approvvigionamento. Gli operatori economici utilizzano il periodo di riferimento 2000-2009, o un altro periodo di lunghezza simile e il più vicino possibile al 2000-2009, per agevolare l’utilizzo dei dati degli inventari forestali o per mitigare gli impatti di disturbi naturali o di altri eventi estremi. Gli operatori economici giustificano debitamente la scelta del periodo di riferimento. L’operatore economico stima i valori di riferimento per tutti i comparti di carbonio pertinenti identificati individualmente in applicazione della lettera a);

    c)

    descrizione dello scenario delle pratiche di gestione forestale attese in una zona di approvvigionamento per un periodo previsto a lungo termine pari ad almeno 30 anni dopo l’evento di raccolta da cui proviene la biomassa. Tale scenario è costruito sulla base delle pratiche di gestione forestale in una zona di approvvigionamento documentate per il periodo di riferimento storico o sulla base dei piani di gestione forestale esistenti o di altre prove verificabili;

    d)

    stima della media delle scorte e dei pozzi di assorbimento di carbonio della zona di approvvigionamento nel periodo previsto a lungo termine pari ad almeno 30 anni, a seconda del tasso di crescita della foresta, dopo la raccolta della biomassa forestale. Al fine di garantire la comparabilità con il periodo di riferimento storico, tali stime utilizzano gli stessi comparti di carbonio, dati e metodi di cui alle lettere a) e b). Se non sono in grado di quantificare uno o più comparti individuati in applicazione della lettera a), gli operatori economici forniscono la debita giustificazione;

    e)

    confronto della media delle scorte e dei pozzi di assorbimento di carbonio nella zona di approvvigionamento forestale pertinente del periodo a lungo termine previsto con le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta del periodo di riferimento storico. Se la media delle scorte e dei pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta del periodo previsto a lungo termine è uguale o superiore alla media delle scorte e dei pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta del periodo di riferimento storico, la biomassa forestale rispetta i criteri LULUCF a livello di zona di approvvigionamento forestale. Gli operatori economici istituiscono sistemi adeguati di monitoraggio e verifica dell’effettivo sviluppo delle scorte e dei pozzi di assorbimento di carbonio in comprovata conformità agli obblighi stabiliti nel presente articolo.

    Articolo 7

    Controllo e verifica

    1.   Gli Stati membri adottano misure per garantire che gli operatori economici:

    a)

    presentino informazioni affidabili a sostegno delle dichiarazioni di sostenibilità, dimostrando che gli obblighi di cui agli articoli da 3 a 6 sono stati debitamente rispettati, e mettano a disposizione, su richiesta, i dati dettagliati che sono stati utilizzati per raccogliere tali informazioni. Altre prove eventualmente fornite per dimostrare il rispetto dei criteri di raccolta e LULUCF soddisfano un alto grado di affidabilità e verificabilità;

    b)

    utilizzino il sistema di equilibrio di massa di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001;

    c)

    provvedano a un livello adeguato di controllo indipendente svolto da terzi delle informazioni da essi presentate, ad eccezione della conformità a livello nazionale e subnazionale con i criteri di raccolta e LULUCF, per i quali si può ricorrere al controllo interno o esterno fino al primo punto di raccolta della biomassa forestale;

    d)

    garantiscano un livello adeguato di trasparenza, tenendo conto dell’esigenza di verifica pubblica del metodo di controllo;

    e)

    forniscano prove del fatto che sono effettuati regolarmente i controlli pertinenti, anche attraverso ispezioni periodiche, se del caso.

    2.   Gli Stati membri adottano misure per garantire che il controllo di cui al paragrafo 1, lettera c), valuti la frequenza e il metodo di campionamento nonché l’attendibilità dei dati e verifichi che le informazioni presentate dagli operatori economici siano precise, affidabili e a prova di frode.

    3.   Gli operatori economici possono avvalersi di sistemi nazionali o di sistemi volontari internazionali riconosciuti dalla Commissione in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 per dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento.

    4.   Per contribuire ad alleviare gli oneri amministrativi, in particolare per i piccoli operatori economici, si possono effettuare controlli di gruppo alle condizioni indicate all’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996.

    Articolo 8

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

    (2)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

    (3)  Come il progetto «REDIIBIO. Technical Assistance for the preparation of the guidance for the implementation of the new bioenergy sustainability criteria set out in the revised Renewable Energy Directive, 2021»

    (4)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per la verifica dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dei criteri di basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (GU L 168 del 27.6.2022, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).


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