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Document 32022D2242

    Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio dell'14 novembre 2022 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026

    ST/13703/2022/INIT

    GU L 294 del 15.11.2022, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2242/oj

    15.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 294/17


    DECISIONE (UE) 2022/2242 DEL CONSIGLIO

    dell'14 novembre 2022

    relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

    visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio (2), del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 e in particolare all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2022 una proposta che specifica il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2024, l'importo annuo dei contributi per il 2023, l'importo della prima quota dei contributi per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026.

    (2)

    Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

    (3)

    A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

    (4)

    A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (3) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11o FES e di tutti i FES precedenti non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti, non deve essere riutilizzata.

    (5)

    La decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio (4) fissa il massimale dell'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

    (6)

    Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2024 è fissato a 1 600 000 000 EUR, così ripartiti: 1 300 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti (BEI).

    Articolo 2

    L'importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2023 è fissato a 2 100 000 000 EUR, così ripartiti: 1 800 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.

    Articolo 3

    I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione europea e alla BEI dalle parti del FES a titolo di prima quota per il 2023, conformemente all'allegato.

    Articolo 4

    Un importo di 42 500 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9o FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2023 di cui all'articolo 3.

    Articolo 5

    La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2025 è fissata a 900 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la BEI, la previsione per il 2026 è fissata a 600 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l'14 novembre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

    (2)  GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

    (3)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

    (4)  Decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l'importo annuo per il 2022, l'importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025 (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 61).


    ALLEGATO

    Prima quota 2023 (EUR) da versare alla Commissione e alla BEI

    STATI MEMBRI E REGNO UNITO

    Ripartizione 9o FES (%)

    Ripartizione 11o FES (%)

    Commissione

    BEI

    Commissione + BEI

    11o FES

    Rimborso 9o FES

    11o FES meno rimborso 9o FES

    11o FES

    Importo totale della prima quota 2023

    BELGIO

    3,92

    3,24927

    24 369 525

    1 666 000

    22 703 525

    3 249 270

    25 952 795

    BULGARIA

     

    0,21853

    1 638 975

    0

    1 638 975

    218 530

    1 857 505

    CECHIA

     

    0,79745

    5 980 875

    0

    5 980 875

    797 450

    6 778 325

    DANIMARCA

    2,14

    1,98045

    14 853 375

    909 500

    13 943 875

    1 980 450

    15 924 325

    GERMANIA

    23,36

    20,57980

    154 348 500

    9 928 000

    144 420 500

    20 579 800

    165 000 300

    ESTONIA

     

    0,08635

    647 625

    0

    647 625

    86 350

    733 975

    IRLANDA

    0,62

    0,94006

    7 050 450

    263 500

    6 786 950

    940 060

    7 727 010

    GRECIA

    1,25

    1,50735

    11 305 125

    531 250

    10 773 875

    1 507 350

    12 281 225

    SPAGNA

    5,84

    7,93248

    59 493 600

    2 482 000

    57 011 600

    7 932 480

    64 944 080

    FRANCIA

    24,30

    17,81269

    133 595 175

    10 327 500

    123 267 675

    17 812 690

    141 080 365

    CROAZIA

     

    0,22518

    1 688 850

    0

    1 688 850

    225 180

    1 914 030

    ITALIA

    12,54

    12,53009

    93 975 675

    5 329 500

    88 646 175

    12 530 090

    101 176 265

    CIPRO

     

    0,11162

    837 150

    0

    837 150

    111 620

    948 770

    LETTONIA

     

    0,11612

    870 900

    0

    870 900

    116 120

    987 020

    LITUANIA

     

    0,18077

    1 355 775

    0

    1 355 775

    180 770

    1 536 545

    LUSSEMBURGO

    0,29

    0,25509

    1 913 175

    123 250

    1 789 925

    255 090

    2 045 015

    UNGHERIA

     

    0,61456

    4 609 200

    0

    4 609 200

    614 560

    5 223 760

    MALTA

     

    0,03801

    285 075

    0

    285 075

    38 010

    323 085

    PAESI BASSI

    5,22

    4,77678

    35 825 850

    2 218 500

    33 607 350

    4 776 780

    38 384 130

    AUSTRIA

    2,65

    2,39757

    17 981 775

    1 126 250

    16 855 525

    2 397 570

    19 253 095

    POLONIA

     

    2,00734

    15 055 050

    0

    15 055 050

    2 007 340

    17 062 390

    PORTOGALLO

    0,97

    1,19679

    8 975 925

    412 250

    8 563 675

    1 196 790

    9 760 465

    ROMANIA

     

    0,71815

    5 386 125

    0

    5 386 125

    718 150

    6 104 275

    SLOVENIA

     

    0,22452

    1 683 900

    0

    1 683 900

    224 520

    1 908 420

    SLOVACCHIA

     

    0,37616

    2 821 200

    0

    2 821 200

    376 160

    3 197 360

    FINLANDIA

    1,48

    1,50909

    11 318 175

    629 000

    10 689 175

    1 509 090

    12 198 265

    SVEZIA

    2,73

    2,93911

    22 043 325

    1 160 250

    20 883 075

    2 939 110

    23 822 185

    REGNO UNITO

    12,69

    14,67862

    110 089 650

    5 393 250

    104 696 400

    14 678 620

    119 375 020

    TOTALE UE-27 E REGNO UNITO

    100,00

    100,00

    750 000 000

    42 500 000

    707 500 000

    100 000 000

    807 500 000


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