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Document 32022R2239

    Regolamento delegato (UE) 2022/2239 della Commissione del 6 settembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di etichettatura applicabili ai medicinali sperimentali non autorizzati e ai medicinali ausiliari non autorizzati per uso umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/6240

    GU L 294 del 15.11.2022, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2239/oj

    15.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 294/5


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2239 DELLA COMMISSIONE

    del 6 settembre 2022

    che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di etichettatura applicabili ai medicinali sperimentali non autorizzati e ai medicinali ausiliari non autorizzati per uso umano

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (1), in particolare l’articolo 70,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 536/2014 stabilisce norme dettagliate per l’etichettatura dei medicinali sperimentali e ausiliari, in particolare dei medicinali non autorizzati, al fine di eliminare le divergenze di approccio tra gli Stati membri. Tale regolamento prevede che il confezionamento interno ed esterno dei medicinali sperimentali e ausiliari sia adeguatamente etichettato al fine di garantire la sicurezza dei soggetti e l’affidabilità e la robustezza dei dati ottenuti dalle sperimentazioni cliniche e di consentire la distribuzione di tali medicinali ai siti di sperimentazione clinica in tutta l’Unione.

    (2)

    In particolare il regolamento (UE) n. 536/2014 dispone che i promotori riportino il periodo di validità sul confezionamento esterno e sul confezionamento interno dei medicinali sperimentali non autorizzati e dei medicinali ausiliari non autorizzati.

    (3)

    Frequenti aggiornamenti del periodo di validità sul confezionamento interno di medicinali non autorizzati utilizzati nelle sperimentazioni cliniche possono essere associati in alcuni casi a rischi potenziali per la qualità e la sicurezza di tali medicinali. Uno di questi rischi potenziali può essere costituito dai danni derivanti dalla necessità di aprire il confezionamento rompendo i sigilli antimanomissione e smontando il kit multistrato. Un altro rischio potenziale può derivare dall’esposizione prolungata alla luce o a temperature più elevate nel caso di medicinali con sensibilità specifiche. Tali rischi riguardano in particolare i medicinali il cui confezionamento interno ed esterno sono forniti insieme come pure quelli il cui confezionamento interno si presenta sotto forma di blister o di piccole unità. In tali casi, è opportuno e proporzionato alla natura e all’entità del rischio che il periodo di validità sia omesso dal confezionamento interno.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 536/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato VI del regolamento (UE) n. 536/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1.


    ALLEGATO

    L’allegato VI del regolamento (UE) n. 536/2014 è così modificato:

    1)

    la sezione A è così modificata:

    a)

    alla sezione A.2.1.4, le lettere e) e f), sono sostituite dal testo seguente:

    «e)

    il numero di identificazione del soggetto e/o numero del trattamento e, se pertinente, il numero della visita;»;

    b)

    alla sezione A.2.2.5, le lettere e) e f), sono sostituite dal testo seguente:

    «e)

    il numero di identificazione del soggetto/numero del trattamento e, se pertinente, il numero della visita;»;

    2)

    la sezione B è così modificata:

    a)

    il numero del punto «6» è sostituito da «6.1.»;

    b)

    sono aggiunte le seguenti sezioni B.6.2 e B.6.3:

    «6.2.

    Nel caso in cui il confezionamento esterno e il confezionamento interno siano destinati a rimanere uniti, il confezionamento esterno reca i dati di cui alla sezione B.6.1. Il confezionamento interno reca i dati di cui alla sezione B.6.1, ad eccezione del periodo di validità (data di scadenza o periodo di “retest” se applicabile), che può essere omesso.»

    «6.3.

    Se il confezionamento interno si presenta sotto forma di «blister» o di piccole unità, come le fiale, su cui non è possibile far figurare i dati di cui alla sezione B.6.1, è fornito un confezionamento esterno recante un’etichetta che riporta tali dati. Il confezionamento interno riporta i dati di cui alla sezione B.6.1, ad eccezione del periodo di validità (data di scadenza o periodo di “retest” se applicabile), che può essere omesso.»;

    3)

    la sezione D è così modificata:

    a)

    alla sezione D.9, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

    «b)

    paragrafo 4, lettere b), c) ed e);

    c)

    paragrafo 5, lettere b), c) ed e);

    d)

    paragrafo 6.1, lettere b), d), e) e h);»;

    b)

    alla sezione D.9 è aggiunta la seguente lettera e):

    «e)

    paragrafo 6.1, lettera i), ad eccezione dei casi in cui il periodo di validità (data di scadenza o periodo di «retest», se applicabile) può essere omesso dal confezionamento interno conformemente alle sezioni B.6.2 e B.6.3.».


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