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Document 32022D2078

Decisione (UE) 2022/2078 del Consiglio del 24 ottobre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 106a sessione e in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 79a sessione per quanto riguarda la modifica della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011») e dell’allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Marpol)

ST/12627/2022/INIT

GU L 280 del 28.10.2022, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2078/oj

28.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 280/12


DECISIONE (UE) 2022/2078 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 106a sessione e in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 79a sessione per quanto riguarda la modifica della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011») e dell’allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Marpol)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’azione dell’Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l’ambiente marino e la salute umana.

(2)

Il comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale («IMO»), in occasione della sua 106a sessione («MSC 106»), che si terrà dal 2 all’11 novembre 2022, dovrebbe adottare modifiche del capitolo II-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) e del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011»).

(3)

Il comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO, in occasione della sua 79a sessione («MEPC 79»), che si terrà dal 12 al 16 dicembre 2022, dovrebbe adottare modifiche del regolamento 14 della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Marpol) e delle appendici VII e IX dell’allegato VI della Marpol.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione, in occasione della MSC 106, poiché le modifiche del capitolo II-2 della SOLAS e del codice ESP 2011 sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e sul regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(5)

Le modifiche del capitolo II-2 della SOLAS terranno conto dei fornitori di combustibili liquidi che non hanno soddisfatto i requisiti relativi al punto di infiammabilità, dei provvedimenti nei confronti dei fornitori di combustibili liquidi che hanno fornito combustibili liquidi non conformi ai requisiti minimi relativi al punto di infiammabilità e della documentazione inerente al punto di infiammabilità dello specifico lotto di combustibile al momento del bunkeraggio. L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, in quanto miglioreranno la sicurezza delle navi.

(6)

Le modifiche del codice ESP 2011 mirano ad attuare requisiti più rigorosi per l’ispezione delle cisterne di zavorra e degli spazi vuoti al fine di risolvere i problemi di sicurezza individuati durante l’inchiesta sulla sicurezza marittima condotta dallo Stato di bandiera in relazione alla perdita della nave portarinfuse MV Stellar Daisy nel 2017. L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, in quanto miglioreranno la sicurezza delle navi.

(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della MEPC 79, poiché le modifiche del regolamento 14 della Marpol e delle appendici VII e IX dell’allegato VI della Marpol sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e sulla direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(8)

Le modifiche della regola 14 della Marpol e dell’appendice VII dell’allegato VI della Marpol riguardano la designazione del Mar Mediterraneo nel suo insieme come zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo (Med SOX ECA). L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, poiché tale designazione comporterà riduzioni significative dei livelli ambientali di inquinamento atmosferico nel Mar Mediterraneo nel suo insieme e negli Stati costieri del Mediterraneo, il che apporterà notevoli benefici per la salute umana e per l’ambiente.

(9)

Le modifiche dell’appendice IX dell’allegato VI della Marpol includeranno maggiori informazioni sulle prestazioni relative all’intensità di carbonio delle navi nel sistema di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi dell’IMO. L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, poiché maggiori informazioni sull’intensità di carbonio delle navi forniranno informazioni essenziali sull’efficienza energetica della flotta mondiale e sulle prestazioni relative all’intensità di carbonio. Pertanto, tali informazioni dovrebbero essere comunicate al sistema di rilevazione dei dati dell’IMO.

(10)

L’Unione non è membro dell’IMO né parte contraente della SOLAS, del codice ESP 2011 o della Marpol. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione.

(11)

È opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell’Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della 106a sessione («MSC 106») è approvare l’adozione della modifica del capitolo II-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), di cui all’allegato 1 del documento MSC 106/3 dell’IMO, e del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011»), di cui all’allegato 5 del documento MSC 106/3 dell’IMO.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO in occasione della sua 79a sessione («MEPC 79») è approvare l’adozione della modifica della regola 14 della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Marpol) e dell’appendice VII dell’allegato VI della Marpol, di cui all’allegato del documento MEPC 79/3/2 dell’IMO, e l’adozione della modifica dell’appendice IX dell’allegato VI della Marpol, di cui all’allegato del documento MEPC 79/3/3 dell’IMO.

Articolo 3

1.   Le posizioni da adottare a nome dell’Unione di cui alla presente decisione riguardano le modifiche interessate nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione. Tali posizioni sono espresse congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO.

2.   Modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. HUBÁČKOVÁ


(1)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).

(3)  Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

(4)  Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).


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