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Document 32022D2069

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2069 della Commissione del 30 settembre 2022 relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2022) 6859] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

C/2022/6859

GU L 277 del 27.10.2022, p. 195–207 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2069/oj

27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/195


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2069 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2022

relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2022) 6859]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/676/CEE del Consiglio stabilisce norme relative alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

(2)

L’allegato III, punto 2, della direttiva 91/676/CEE stabilisce che gli Stati membri che intendono applicare un quantitativo di effluenti di allevamento contenente più di 170 kg di azoto per ettaro (ha) devono fissare dei quantitativi tali da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 di detta direttiva. Se uno Stato membro accorda un quantitativo diverso ai sensi del secondo comma, lettera b), esso ne informa la Commissione che esaminerà la giustificazione addotta secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

(3)

Con decisione 2005/880/CE (2) la Commissione ha concesso una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE per consentire l’applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro l’anno nelle aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura.

(4)

Con decisione 2010/65/UE (3) la Commissione, modificando la decisione 2005/880/CE, ha concesso la deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE per consentire l’applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro l’anno nelle aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura fino al 31 dicembre 2013.

(5)

Con decisione di esecuzione 2014/291/UE della Commissione (4), che ha cessato di applicarsi il 31 dicembre 2017, ai Paesi Bassi è stata concessa una deroga a norma della direttiva 91/676/CEE per consentire l’applicazione di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % fino a un massimo di 230 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e fino a un massimo di 250 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende su altri terreni. La deroga riguardava 19 564 aziende nel 2016, pari al 47 % della superficie agricola totale netta nei Paesi Bassi.

(6)

Con decisione di esecuzione (UE) 2018/820 della Commissione (5), che ha cessato di applicarsi il 1o gennaio 2020, ai Paesi Bassi è stata concessa una deroga a norma della direttiva 91/676/CEE per consentire l’applicazione di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % fino a un massimo di 230 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e fino a un massimo di 250 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende su altri terreni. La deroga riguardava 18 818 aziende nel 2019, pari al 44,7 % della superficie agricola totale netta nei Paesi Bassi.

(7)

Con decisione di esecuzione (UE) 2020/1073 della Commissione (6), che ha cessato di applicarsi il 31 dicembre 2021, ai Paesi Bassi è stata concessa una deroga per consentire l’applicazione di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % fino a un massimo di 230 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e fino a un massimo di 250 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende su altri terreni. La durata di tale decisione di esecuzione era limitata a due anni per consentire ai Paesi Bassi di attuare pienamente una strategia rafforzata di applicazione delle norme volta a prevenire le frodi nell’attuazione della propria normativa in materia di effluenti. Erano state inoltre inserite condizioni supplementari volte a impedire l’aumento dei capi di bestiame e a ridurre le emissioni di ammoniaca nell’applicazione di effluente.

(8)

Il 25 febbraio 2022 i Paesi Bassi hanno richiesto una nuova deroga a norma dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

(9)

Dai dati trasmessi dai Paesi Bassi (7) a norma dell’articolo 10 della direttiva 91/676/CEE emergeva che, per il periodo 2016-2019, circa il 14 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee nei Paesi Bassi registrava concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg/l, il 5 % comprese tra 40 mg/l e 50 mg/l e il 73 % inferiori a 25 mg/l. I dati hanno altresì evidenziato che, per il periodo 2016-2019, il 99 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali nei Paesi Bassi presentava una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e che la concentrazione media di nitrati era inferiore a 25 mg/l nel 96 % di dette stazioni di monitoraggio. Tuttavia, nel periodo di riferimento 2016-2019, il 58 % delle acque dolci era eutrofico e il 10 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure.

(10)

Tali dati, pubblicati nella relazione sull’articolo 10 della direttiva 91/676/CEE (8), hanno inoltre evidenziato notevoli differenze tra le province dei Paesi Bassi e che in un certo numero di queste si riscontrano punti critici di inquinamento per la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee ed eutrofizzazione. Nel Limburg il 36 % delle stazioni sotterranee presentava concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg/l e il 22 % registrava un’evoluzione negativa, mentre il 74 % delle acque superficiali era eutrofico e il 16 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. Nel Noord-Brabant il 26 % delle stazioni sotterranee presentava concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg/l e il 20 % registrava un’evoluzione negativa, mentre il 68 % delle acque superficiali era eutrofico e il 7 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. In Zeeland il 14 % delle stazioni sotterranee presentava concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg/l e il 47 % registrava un’evoluzione negativa, mentre l’80 % delle acque superficiali era eutrofico e l’11 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. In Zuid-Holland il 54 % delle acque superficiali era eutrofico e il 17 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. In Noord-Holland il 61 % delle acque superficiali era eutrofico e il 19 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. Nella provincia di Utrecht il 24 % delle stazioni sotterranee registrava un’evoluzione negativa per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati, mentre il 43 % delle acque superficiali era eutrofico e il 10 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. In Gelderland il 10 % delle stazioni sotterranee presentava concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg/l e il 15 % registrava un’evoluzione negativa. Nell’Overijssel il 18 % delle stazioni sotterranee presentava concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg/l e il 19 % registrava un’evoluzione negativa, mentre il 67 % delle acque superficiali era eutrofico e il 4 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. Nel Drenthe il 15 % delle stazioni sotterranee presentava concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg/l, mentre il 65 % delle acque superficiali era eutrofico e il 9 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. In Friesland il 23 % delle stazioni sotterranee registrava un’evoluzione negativa per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati, mentre l’85 % delle acque superficiali era eutrofico. Nella provincia di Groningen il 52 % delle acque superficiali era eutrofico e l’11 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. In Flevoland il 33 % delle acque superficiali era eutrofico.

(11)

I dati trasmessi dai Paesi Bassi nel 2020 e nel 2021 nel contesto delle relazioni di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1073 hanno evidenziato un aumento delle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee in zone con terreni di tipo «loess», sabbiosi e argillosi. A sud e a est della regione con terreni sabbiosi la concentrazione media di nitrati nel metro superiore delle acque sotterranee era pari a 67 mg/l nel 2021, ossia superiore al valore limite dell’Unione di 50 mg/l. Dal 2017 la concentrazione di nitrati è raddoppiata in questa parte della regione con terreni sabbiosi. La concentrazione media nel nord della regione con terreni sabbiosi è rimasta al di sotto del valore limite dell’Unione, sebbene sia aumentata a 37 mg/l nel 2021. Nella regione con terreni di tipo «loess» la concentrazione media è leggermente diminuita, attestandosi a 57 mg/l nel 2020, sebbene sia ancora superiore al valore limite dell’Unione. Nella regione con terreni argillosi le concentrazioni di nitrati sono rimaste costantemente al di sotto del valore limite, nonostante l’aumento registrato. Nella regione con terreni torbosi le concentrazioni più basse sono state misurate a una concentrazione media di 14 mg/l nel 2021. Dai dati è inoltre emerso che le acque della rizosfera provenienti dalle aziende agricole facenti parte della rete di monitoraggio prevista dalla deroga spesso superavano i valori normali di concentrazione di nitrati, sebbene il valore medio sia rimasto inferiore a 50 mg/l.

(12)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, i Paesi Bassi applicano un programma d’azione sull’intero territorio. Il 26 dicembre 2021 i Paesi Bassi hanno adottato un nuovo programma d’azione per il periodo 2022-2025 (9) (7o programma d’azione per i nitrati) che prevede misure supplementari volte a ridurre le dispersioni di nutrienti (azoto e fosforo) nell’ambiente e che si basa su un approccio regionale differenziato in funzione del livello di inquinamento da nutrienti e del tipo di terreno. La valutazione dell’impatto ambientale, effettuata dalla commissione consultiva scientifica per le autorità dei Paesi Bassi (Commissie van Deskundigen Meststoffenwet) in preparazione del 7o programma d’azione per i nitrati, ha tuttavia rilevato che gli effetti potenziali del programma d’azione non sarebbero sufficienti per conseguire gli obiettivi di qualità delle acque. Il 25 febbraio 2022 i Paesi Bassi hanno adottato un addendum (10) al 7o programma d’azione per i nitrati che fa riferimento al programma nazionale per le zone rurali (11) e che definisce un approccio integrale alla natura, alle risorse idriche e al clima, comprese le emissioni di azoto, finalizzato a rispettare le prescrizioni dell’Unione in materia di ambiente e clima. Con l’addendum il governo dei Paesi Bassi cerca di tradurre le proprie ambizioni in misure concrete volte a conseguire gli obiettivi di qualità delle acque per i nutrienti provenienti da fonti agricole.

(13)

Il 7o programma d’azione per i nitrati per il periodo 2022-2025 e il relativo addendum hanno stabilito gli sforzi necessari affinché ciascuna regione consegua gli obiettivi di qualità delle acque relativi ai nitrati e al fosforo provenienti da fonti agricole specificati nella direttiva 91/676/CEE e nel piano di gestione dei bacini idrografici dei Paesi Bassi adottato nel contesto della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee, nelle regioni Zand Noord, Zand Oost, Westelijk Noord-Brabant, Centraal zeeklei, Zuidwestelijk zeekleigebied e Westelijk zandgebied sono necessari alcuni sforzi per conseguire tali obiettivi, mentre nelle regioni Gelderse Vallei, Oostelijk Noord-Brabant en Limburg Zand e Lössgebied sono necessari sforzi significativi per conseguirli. Per quanto riguarda le concentrazioni di fosforo nelle acque superficiali (eutrofizzazione), nelle regioni Zand Noord, Zand Oost, Westelijk Noord-Brabant, Oostelijk Noord-Brabant en Limburg Zand, Noordelijk zeekleigebied, Centraal zeeklei e Zuidwestelijk zeekleigebied sono necessari alcuni sforzi per conseguire gli obiettivi, mentre nelle regioni Gelderse Vallei, Lössgebied, Westelijk Zeeklei, Westelijk veengebied e Westelijk zandgebied sono necessari sforzi significativi per conseguirli. Questo quadro è coerente con i dati comunicati dai Paesi Bassi a norma dell’articolo 10 della direttiva 91/676/CEE.

(14)

I Paesi Bassi adotteranno una nuova designazione delle zone inquinate da nitrati e fosforo provenienti da fonti agricole («zone inquinate dai nutrienti») che dovrebbe comprendere tutti i bacini idrografici dei punti di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali che presentano un inquinamento medio da nitrati o in cui si verificano occasionalmente casi di inquinamento da nitrati, che sono a rischio di inquinamento e con tendenze all’aumento, nonché dei punti di monitoraggio che presentano eutrofizzazione o che sono a rischio di eutrofizzazione. La designazione dovrebbe inoltre tenere conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare delle sentenze nelle cause C-221/03 (13) e C-543/16 (14). In assenza di una nuova designazione al 1o gennaio 2024, tutte le zone in cui sono necessari alcuni o significativi sforzi saranno designate come zone inquinate dai nutrienti.

(15)

È opportuno che la richiesta di deroga in oggetto sia considerata nel più ampio contesto politico dell’UE per quanto riguarda le questioni relative alla gestione dei nutrienti, in particolare gli obiettivi e i traguardi delle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE (15) e 2008/56/CE (16) del Parlamento europeo e del Consiglio, la crescente ambizione del regolamento sulla condivisione degli sforzi (17) e il piano strategico della PAC dei Paesi Bassi (18), nonché gli obiettivi del Green Deal europeo in materia di inquinamento da nutrienti. Il Green Deal europeo fissa obiettivi per l’Unione volti a ridurre le perdite di nutrienti e a limitare i gas a effetto serra diversi dal CO2, segnatamente il metano e il protossido di azoto, di cui la fertilizzazione e il bestiame sono una fonte importante. In particolare, nella strategia «Dal produttore al consumatore» (19) e nel piano d’azione per l’inquinamento zero (20), l’Unione si è impegnata a ridurre le perdite di nutrienti del 50 % nel 2030, con conseguente riduzione del 20 % dei fertilizzanti, a preservare la fertilità del suolo e a ridurre del 25 % le aree degli ecosistemi dell’UE, misurate come aree che superano i «carichi critici» di deposito di azoto, dove l’inquinamento atmosferico minaccia la biodiversità.

(16)

Nella «proposta iniziale di programma nazionale per le zone rurali» del 10 giugno 2022 (21), il governo dei Paesi Bassi osserva che «le sfide principali si riscontrano presso torbiere, zone Natura 2000, zone di protezione delle acque sotterranee, corsi d’acqua vulnerabili e zone tampone nei pressi dei siti Natura 2000. Queste zone presenteranno maggiori restrizioni commerciali o minori opportunità di sviluppo per gli agricoltori. L’estensivizzazione dell’agricoltura costituisce pertanto la soluzione più appropriata». Vi è inoltre un «impegno a creare zone di transizione nei pressi dei siti Natura 2000». «Le zone di transizione (zone tampone) nei pressi delle zone Natura 2000 sono aree adiacenti ai siti Natura 2000 che contribuiscono al ripristino dei sistemi per mantenere e ripristinare la biodiversità nel sito Natura 2000 interessato».

(17)

La Commissione ha esaminato la domanda di deroga dei Paesi Bassi tenendo conto delle prescrizioni e degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE e dell’esperienza acquisita con le precedenti decisioni di deroga e alla luce del 7o programma d’azione per i nitrati e del relativo addendum. Ha inoltre esaminato l’evoluzione della qualità delle acque e ha tenuto conto degli obiettivi del Green Deal europeo. Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene necessario garantire un periodo di deroga transitorio prevedibile di massimo quattro anni per le aziende agricole a superficie prativa fino a quando le riforme previste, indicate nell’addendum, non saranno pienamente integrate nel diritto dei Paesi Bassi, nonché accompagnare l’attuazione graduale delle nuove riforme. La Commissione ritiene inoltre che il conseguimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE imponga il rispetto di rigorose condizioni supplementari da parte dei Paesi Bassi, in particolare, ma non solo, nelle zone inquinate dai nutrienti. È opportuno che la deroga richiesta sostenga il percorso di riforma definito nell’addendum e nel programma nazionale per le zone rurali.

(18)

La deroga concessa con la presente decisione lascia impregiudicati gli obblighi dei Paesi Bassi di applicare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (22) e la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-293/17 (23), in particolare per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, nonché di applicare le direttive 2000/60/CE e 2008/56/CE, e non esclude l’eventuale necessità di ulteriori misure volte a ottemperare agli obblighi che ne derivano.

(19)

È essenziale garantire che l’autorizzazione di quantitativi maggiori di effluente per ettaro l’anno non ritardi o metta a rischio l’applicazione delle prescrizioni previste da altri atti legislativi dell’Unione per i quali l’inquinamento da azoto e fosforo potrebbe costituire un ostacolo al conseguimento dei rispettivi obiettivi. È pertanto opportuno non concedere autorizzazioni nazionali per le deroghe ai singoli agricoltori nelle zone di protezione delle acque sotterranee e nelle zone Natura 2000 o all’interno delle zone tampone nei pressi delle zone Natura 2000, quali definite nel programma nazionale dei Paesi Bassi per le zone rurali e la cui estensione sarà specificata nel 2023.

(20)

La densità di bestiame nei Paesi Bassi rimane molto elevata; nel 2016 è stata la più alta dell’Unione, quasi cinque volte superiore alla media dell’Unione. Secondo i dati forniti dai Paesi Bassi, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 i capi di bestiame totali sono diminuiti del 2,5 %, mentre il numero di bovini è aumentato.

(21)

È opportuno non superare la produzione complessiva di effluente registrata nel 2020. Tale massimale di produzione di effluente sarà incorporato nella legislazione nazionale il 1o gennaio 2024. È altresì opportuno che l’attuazione delle riforme previste nell’ambito del programma nazionale per le zone rurali determini una riduzione graduale della produzione di effluente entro la fine della validità della decisione attuale.

(22)

Nelle zone inquinate dai nutrienti, in particolare, occorre integrare il 7o programma d’azione per i nitrati e il relativo addendum con misure specifiche riconosciute per la loro efficacia nella gestione sostenibile dei nutrienti a livello di azienda agricola e nella riduzione delle perdite di nutrienti nelle acque sotterranee e nelle acque dolci.

(23)

I Paesi Bassi hanno messo a punto una strategia rafforzata di applicazione delle norme volta a intensificare le attività di prevenzione delle frodi nell’attuazione della normativa in materia di effluenti. Tale strategia è stata attuata nel periodo 2020-2021, ma ha subito alcuni ritardi anche a causa della pandemia di COVID-19. L’attuazione della strategia lungo i suoi principali assi d’azione deve essere perseguita in modo efficace ed estesa ad altre regioni in cui la valutazione indipendente evidenzia un rischio significativo di non conformità intenzionale alle norme in materia di gestione degli effluenti. Anche il periodo di transizione per le riforme agricole previste potrebbe determinare un aumento delle frodi ed è pertanto opportuno intensificare i controlli.

(24)

Le autorizzazioni per i singoli agricoltori sono soggette a determinate condizioni volte a garantire una fertilizzazione a livello di azienda agricola basata sul fabbisogno delle colture e a prevenire le infiltrazioni di azoto e fosfato nelle acque. È opportuno che le misure stabilite nella presente decisione si aggiungano a quelle già applicate mediante il 7o programma d’azione per i nitrati e il relativo addendum.

(25)

I Paesi Bassi sono tenuti ad attuare tutte le misure di cui all’allegato III della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) per la riduzione delle emissioni di ammoniaca. La relazione sull’impatto della direttiva 91/676/CEE sulle emissioni gassose di azoto (25) ha concluso che in alcune regioni con un’elevata densità di bestiame la deroga può comportare emissioni gassose più elevate. È pertanto opportuno adottare misure appropriate per ridurre le emissioni di ammoniaca, comprese tecniche di spandimento a basse emissioni, ove necessario provvedendo parallelamente a fissare la temperatura massima alla quale può essere applicato l’effluente e imporre un obbligo rigoroso di incorporazione immediata nel suolo di effluente/liquame quando applicato ai terreni.

(26)

Le condizioni stabilite all’articolo 4 della presente decisione sono considerate la declinazione dei criteri di gestione obbligatori di cui al diritto nazionale ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e le condizioni stabilite agli articoli da 5 a 9 della presente decisione sono considerate, per i soggetti che beneficiano di deroghe, la declinazione dei criteri di gestione obbligatori di cui al diritto nazionale ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2021/2115.

(27)

I Paesi Bassi devono rispettare gli obiettivi in materia di emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia. Una conversione dell’uso del suolo da superficie prativa a seminativo determinerebbe un aumento delle emissioni di carbonio del suolo e pregiudicherebbe il rispetto dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

(28)

La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28) stabilisce norme generali per l’istituzione dell’Infrastruttura per l’informazione territoriale nell’Unione europea ai fini delle politiche ambientali unionali e delle politiche o delle attività dell’Unione tali da ripercuotersi sull’ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni di detta direttiva. Inoltre, al fine di ridurre l’onere amministrativo e migliorare la coerenza dei dati, nel raccogliere i dati necessari nell’ambito della presente decisione i Paesi Bassi dovrebbero, se del caso, avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito dai Paesi Bassi a norma del dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (29).

(29)

La validità della presente decisione cessa il 31 dicembre 2025.

(30)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroga

Alle condizioni stabilite nella presente decisione e a titolo di misura transitoria volta ad accompagnare l’attuazione delle riforme dei settori agricolo e zootecnico nei Paesi Bassi al fine di rispettate le prescrizioni dell’UE in materia di ambiente e clima in relazione alle emissioni di azoto (compresa l’ammoniaca) e di nutrienti nell’acqua (segnatamente la direttiva 91/676/CEE), è concessa la deroga richiesta dai Paesi Bassi con lettera del 25 febbraio 2022 per consentire l’applicazione nel terreno di un quantitativo di azoto da effluente di animali allevati a pascolo superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Ambito di applicazione della deroga

La deroga si applica alle aziende agricole a superficie prativa alle quali è stata concessa un’autorizzazione a norma dell’articolo 6.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

1)

«azienda agricola a superficie prativa»: un’azienda in cui almeno l’80 % della superficie disponibile per l’applicazione di effluente è costituito da prati;

2)

«animali allevati a pascolo»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, caprini, equini, asini, cervidi e bufali indiani;

3)

«superficie aziendale»: la superficie posseduta, affittata o gestita dall’agricoltore nell’ambito di un contratto scritto e della cui gestione l’agricoltore è direttamente responsabile;

4)

«superficie prativa»: superficie prativa permanente o superficie prativa temporanea mantenuta per un periodo inferiore a cinque anni;

5)

«piano di fertilizzazione»: calcolo in merito al previsto uso e disponibilità di nutrienti;

6)

«registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi;

7)

«registro elettronico di fertilizzazione»: sistema elettronico mediante il quale gli agricoltori riferiscono in merito all’uso effettivo dei nutrienti e alla gestione degli effluenti;

8)

«terreni sabbiosi meridionali e centrali»: suoli indicati come terreni sabbiosi meridionali e terreni sabbiosi centrali ai sensi della legislazione dei Paesi Bassi [articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di attuazione della legge sui fertilizzanti (30)];

9)

«terreni di tipo “loess”»: suoli indicati come terreni di tipo «loess» ai sensi della legislazione dei Paesi Bassi (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di attuazione della legge sui fertilizzanti);

10)

«nutrienti»: azoto e fosfato.

Articolo 4

Condizioni generali per la deroga

La deroga è concessa alle condizioni indicate di seguito.

1)

Al più tardi entro il 1o gennaio 2024, i Paesi Bassi elaborano una nuova designazione e una nuova mappa delle zone inquinate da nitrati e fosforo provenienti da fonti agricole («zone inquinate dai nutrienti») che comprendono tutti i bacini idrografici dei punti di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali che presentano un inquinamento medio da nitrati o in cui si verificano occasionalmente casi di inquinamento da nitrati, che sono a rischio di inquinamento o con tendenze all’aumento, nonché dei punti di monitoraggio che presentano eutrofizzazione o che sono a rischio di eutrofizzazione.

A titolo di misura transitoria e fino all’entrata in vigore della nuova designazione al più tardi il 1o gennaio 2024, nelle zone inquinate dai nutrienti rientreranno le zone con terreni sabbiosi meridionali e centrali e con terreni di tipo «loess», nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2023, i bacini idrografici definiti da corpi idrici regionali e risultati zone inadeguate in termini di nutrienti (livello cattivo, scarso e moderato) nell’analisi nazionale della qualità delle acque (2020) (31) effettuata dall’Agenzia per la valutazione ambientale dei Paesi Bassi (PBL).

Al 1o gennaio 2024 sono istituite una designazione e una mappa definitive delle zone inquinate dai nutrienti in cui rientrano almeno le zone designate nel 2023 nonché qualsiasi altra zona in cui il contributo dell’agricoltura all’inquinamento da nutrienti è significativo, vale a dire superiore al 19 % del carico totale di nutrienti.

Se al 1o gennaio 2024 non sono istituite la designazione e la mappa definitive delle zone inquinate dai nutrienti, si utilizza la designazione prevista nel 7o programma d’azione per i nitrati e nel relativo addendum, che comprende tutte le zone in cui sono necessari alcuni o significativi sforzi per conseguire gli obiettivi di qualità delle acque relativi alle concentrazioni di nitrati e fosforo specificati nella direttiva 91/676/CEE e nel piano di gestione dei bacini idrografici dei Paesi Bassi adottato nel contesto della direttiva 2000/60/CE.

2)

I Paesi Bassi tengono monitorato il quantitativo di effluente prodotto e provvedono affinché la produzione di effluente a livello nazionale, sia in termini di azoto che di fosfato, non superi 489,4 milioni di kg di azoto e 150,7 milioni di kg di fosfato (quantitativo prodotto nel 2020) e che, a seguito dell’attuazione delle riforme di cui all’addendum, il quantitativo di effluente prodotto diminuisca gradualmente e nel 2025 non superi 440 milioni di kg di azoto e 135 milioni di kg di fosfato.

3)

Dal 1o gennaio 2023 i Paesi Bassi non concedono autorizzazioni per le deroghe di cui all’articolo 5 della presente decisione all’interno dei siti Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32) e della direttiva 92/43/CEE e, dal 1o gennaio 2024, nelle zone tampone in prossimità dei siti Natura 2000 specificate nel programma nazionale per le zone rurali nelle quali è superato il carico critico di azoto per i depositi di azoto.

4)

Dal 1o gennaio 2023 i Paesi Bassi non concedono autorizzazioni per le deroghe di cui all’articolo 5 della presente decisione nelle zone di protezione delle acque sotterranee. Laddove le acque sotterranee sono inquinate da nitrati, entro il 1o gennaio 2024 è applicato un pacchetto di misure obbligatorie volte a ridurre il carico di nutrienti nelle zone di protezione delle acque sotterranee.

5)

I Paesi Bassi adottano le misure seguenti:

a)

da gennaio 2023 tutte le aziende agricole elaborano un piano di fertilizzazione annuale prima della stagione vegetativa. Il piano di fertilizzazione descrive la rotazione delle colture sulla superficie aziendale e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti azotati e fosfatici;

b)

dal 1o gennaio 2024 è istituito un registro elettronico di fertilizzazione che registra l’applicazione di fertilizzanti minerali e la produzione e l’applicazione di effluente nel terreno. Entro il 1o gennaio 2025 tutte le aziende agricole utilizzano il registro elettronico. Le autorità dei Paesi Bassi monitorano e analizzano i tassi di applicazione dei fertilizzanti e forniscono consulenza agli agricoltori sui metodi per ridurre i tassi complessivi di applicazione;

c)

fasce tampone nei terreni agricoli lungo i corsi d’acqua dove è vietata la fertilizzazione. Tale misura si applica dal 1o gennaio 2023 a tutti i corsi d’acqua nelle parcelle agricole situate nei Paesi Bassi. Le fasce tampone hanno la configurazione seguente:

i)

fasce tampone di almeno cinque metri di larghezza lungo i ruscelli e i corpi idrici superficiali, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ecologicamente vulnerabili;

ii)

fasce tampone di almeno tre metri di larghezza lungo tutti gli altri corsi d’acqua nelle zone agricole, compresi i fossati.

Nelle zone con notevoli fossetti di drenaggio e di irrigazione queste larghezze minime possono essere adeguate nel modo seguente:

fascia tampone di tre metri di larghezza lungo i corpi idrici superficiali quali definiti nella direttiva 2000/60/CE laddove la superficie totale a livello di parcella di una fascia tampone di cinque metri di larghezza equivarrebbe a più del 4 % della parcella agricola. Se la superficie totale a livello di parcella di una fascia tampone di tre metri di larghezza lungo i corpi idrici superficiali, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, di larghezza non superiore a 10 metri equivale a più del 4 % della parcella agricola, la fascia tampone può essere ridotta a un metro;

fascia tampone di un metro di larghezza lungo tutti gli altri corsi d’acqua in zone agricole laddove la superficie totale a livello di parcella di una fascia tampone di tre metri di larghezza equivarrebbe a più del 4 % della parcella agricola. Se la superficie totale a livello di parcella di una fascia tampone di un metro di larghezza equivale a più del 4 % della parcella agricola, la fascia tampone può essere ridotta a 0,5 metri;

iii)

fascia tampone di almeno un metro di larghezza lungo i corsi d’acqua che sono in secca in estate (corsi d’acqua che saranno in secca almeno nel periodo compreso tra il 1o aprile e il 1o ottobre);

d)

nelle zone inquinate dai nutrienti si applica la condizione seguente: il tasso complessivo di fertilizzazione con concimi organici e chimici è gradualmente ridotto in modo che, a decorrere dal 1o gennaio 2025, i tassi siano inferiori del 20 % rispetto a quelli pubblicati nell’allegato del 7o programma d’azione per i nitrati. Se la revisione prevista delle norme in materia di fertilizzazione fissa valori inferiori, prevalgono questi ultimi.

6)

I Paesi Bassi proseguono l’attuazione della strategia rafforzata di applicazione delle norme, muovendo dall’esperienza acquisita con l’attuazione dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2020/1073. La strategia rafforzata di applicazione delle norme include almeno gli elementi seguenti:

a)

valutazione continua indipendente dei rischi posti dai casi di frode e individuazione di aree e operatori di trattamento e gestione degli effluenti che presentano un rischio più elevato di non conformità intenzionale alle norme nazionali in materia di effluenti specificate nel regolamento di attuazione della legge sui fertilizzanti (33), nel decreto sull’uso di fertilizzanti (34) e nel decreto sulle attività di gestione ambientale (35), oppure in applicazione dei predetti atti giuridici, per quanto riguarda le aree non coltivate;

b)

proseguimento dell’applicazione rafforzata delle norme nelle regioni di De Peel, Gelderse Vallei e Twente, individuate come zone ad alto rischio di non conformità intenzionale alle norme nazionali in materia di effluenti; la strategia rafforzata di applicazione delle norme è progressivamente estesa entro la fine del 2025 a tutte le altre regioni se dalla valutazione risulta che queste si trovano in una zona ad alto rischio, tenendo conto dell’esperienza e delle migliori pratiche acquisite;

c)

attenzione specifica, nell’ambito della strategia di applicazione delle norme, agli operatori ad alto rischio nella catena del valore degli effluenti, compresi gli intermediari e i codigestori in tutte le regioni;

d)

sistema automatizzato per la rendicontabilità in tempo reale del trasporto di effluente a decorrere dal 1o gennaio 2023;

e)

prosecuzione del rafforzamento delle capacità di ispezione e di controllo, che deve essere pari almeno al 40 % della capacità necessaria per eseguire ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, compresi i controlli casuali, e maggiore focalizzazione di tali capacità sulle aree a rischio in termini di trattamento e gestione degli effluenti;

f)

ispezioni individuali di almeno il 5,5 % degli allevamenti suinicoli l’anno.

Articolo 5

Domande di autorizzazione

1.   Gli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa possono presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione annuale per applicare un quantitativo superiore di effluente di animali allevati a pascolo, compreso quello escreto dagli animali stessi, che corrisponda al quantitativo di effluente per ettaro l’anno contenente:

a)

per il 2022, fino a 230 kg di azoto per ettaro l’anno nelle zone inquinate dai nutrienti e fino a 250 kg di azoto per ettaro l’anno nelle altre zone;

b)

per il 2023, fino a 220 kg di azoto per ettaro l’anno nelle zone inquinate dai nutrienti e fino a 240 kg di azoto per ettaro l’anno nelle altre zone;

c)

per il 2024, fino a 210 kg di azoto per ettaro l’anno nelle zone inquinate dai nutrienti e fino a 230 kg di azoto per ettaro l’anno nelle altre zone;

d)

per il 2025, fino a 190 kg di azoto per ettaro l’anno nelle zone inquinate dai nutrienti e fino a 200 kg di azoto per ettaro l’anno nelle altre zone;

e)

dopo il 31 dicembre 2025, fino a 170 kg di azoto per ettaro l’anno in tutte le zone.

2.   Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al paragrafo 1, i richiedenti dichiarano per iscritto di soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9 e di accettare che l’applicazione di effluente, così come il piano e il registro di fertilizzazione di cui all’articolo 7, possano essere sottoposti alle ispezioni di cui all’articolo 11.

Articolo 6

Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo superiore di effluente di animali allevati a pascolo, compreso quello escreto dagli animali stessi, sono concesse agli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa alle condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9.

Articolo 7

Condizioni relative all’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti nelle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di una deroga

1.   Il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo, compreso quello escreto dagli animali stessi, applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa non supera i quantitativi di cui all’articolo 5.

2.   L’uso nell’azienda agricola a superficie prativa di fosfato da concimi chimici non è consentito.

3.   L’azienda agricola a superficie prativa elabora un piano di fertilizzazione entro e non oltre il 28 febbraio. Il piano comprende almeno gli elementi elencati all’articolo 7, paragrafo 4, della decisione di esecuzione (UE) 2020/1073. Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l’azienda agricola a superficie prativa.

4.   L’azienda agricola a superficie prativa conserva per ogni anno civile un registro di fertilizzazione. Il registro è trasmesso alle autorità competenti entro il 31 marzo dell’anno civile successivo. Il registro di fertilizzazione contiene gli elementi seguenti:

a)

le superfici coltivate;

b)

il numero di capi e il tipo di bestiame;

c)

la produzione di effluente per capo di bestiame;

d)

il quantitativo di fertilizzanti importato dall’azienda agricola a superficie prativa;

e)

il quantitativo di effluente consegnato ai contraenti e quindi non impiegato nell’azienda agricola a superficie prativa e il nome di tali contraenti.

5.   Almeno una volta ogni quattro anni l’azienda agricola a superficie prativa effettua un’analisi del tenore di azoto e di fosforo del terreno per ciascuna area uniforme dell’azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno. È necessaria come minimo un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo. Il piano di fertilizzazione dell’azienda e le misure correttive si applicano sulla base di tale analisi.

6.   In caso di aratura per il rinnovo delle superfici prative, i limiti di applicazione di azoto sono abbassati di 50 kg di azoto per ettaro dopo il 31 maggio di ogni anno civile. In caso di aratura delle superfici prative per la coltivazione di granturco, i limiti di applicazione di azoto per il granturco sono abbassati di 65 kg di azoto per ettaro.

7.   Se la rotazione delle colture comprende leguminose o altri vegetali che fissano l’azoto atmosferico, l’applicazione di fertilizzanti è ridotta di conseguenza.

8.   È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della semina del prato.

Articolo 8

Condizioni relative alla gestione dei terreni nelle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di una deroga

1.   Nelle zone inquinate dai nutrienti, la coltura del granturco è avvicendata a colture prative e di altro tipo che garantiscano la copertura del terreno durante la stagione invernale.

2.   Le colture intercalari non sono arate prima del 1o febbraio.

3.   Nelle zone inquinate dai nutrienti, i prati sono arati solo in primavera, fatta eccezione per:

a)

il rinnovo delle superfici prative, che può essere effettuato al più tardi il 31 agosto;

b)

la messa a dimora di bulbi da fiore, che può avvenire in autunno.

4.   In tutti i tipi di terreno, l’aratura dei prati è seguita immediatamente da una coltura con un elevato fabbisogno di azoto e la fertilizzazione è basata sull’analisi del terreno relativa all’azoto minerale e ad altri parametri che costituiscono un riferimento per le stime dell’azoto rilasciato dal suolo a seguito della mineralizzazione di sostanze organiche.

Articolo 9

Condizioni relative alla riduzione delle emissioni di ammoniaca al fine di ridurre il deposito di nutrienti anche nell’acqua

1.   Nelle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di un’autorizzazione a norma dell’articolo 6 si applicano le condizioni seguenti:

a)

i liquami sono applicati sulle superfici prative su terreni sabbiosi e di tipo «loess» con iniezione superficiale;

b)

i liquami sono applicati sulle superfici prative su terreni argillosi e torbosi con iniezione superficiale, sistema di spandimento a pattino (diluizione di liquame con acqua, rapporto 2:1) o iniettore a disco;

c)

il liquame non può essere applicato con sistema di spandimento a pattino se la temperatura esterna è pari o superiore a 20 °C;

d)

il liquame è applicato su seminativi con iniezione o è lavorato immediatamente dopo essere applicato in un solo passaggio;

e)

l’effluente solido è lavorato immediatamente dopo l’applicazione in al massimo due passaggi.

2.   I Paesi Bassi provvedono a formare tutti gli agricoltori di aziende a superficie prativa che beneficiano di un’autorizzazione riguardo alle misure di riduzione delle emissioni di ammoniaca. La prima formazione è impartita entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 10

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti garantiscono l’elaborazione di mappe che indicano le percentuali seguenti:

a)

aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni in ciascun comune;

b)

capi di bestiame interessati da autorizzazioni in ciascun comune;

c)

superficie agricola interessata da autorizzazioni in ciascun comune.

Tali mappe sono aggiornate ogni anno.

2.   Le autorità competenti istituiscono e mantengono una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque nel suolo, dei corsi d’acqua, delle acque sotterranee a bassa profondità e delle acque di drenaggio nei siti di monitoraggio presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazione. La rete di monitoraggio fornisce dati relativi alla concentrazione di azoto e di fosfato nelle acque che lasciano la rizosfera e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.

3.   Nella rete di monitoraggio, che comprende almeno 300 aziende interessate da autorizzazioni, sono rappresentati tutti i tipi di terreno (argilloso, torboso, sabbioso e sabbioso-loess) e i livelli di inquinamento, le pratiche di fertilizzazione e le rotazioni delle colture. La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione.

4.   Le autorità competenti monitorano:

a)

le acque della rizosfera, superficiali e sotterranee;

b)

i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di qualità delle acque relativi alle concentrazioni di nitrati e fosfati specificati nella direttiva 91/676/CEE e nel piano di gestione dei bacini idrografici dei Paesi Bassi adottato nel contesto della direttiva 2000/60/CE nelle zone inquinate dai nutrienti.

5.   I Paesi Bassi forniscono alla Commissione dati sulle concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee, come pure sulla concentrazione di fosfati e sullo stato trofico delle acque superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale.

Articolo 11

Controlli e ispezioni

1.   Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le domande di autorizzazione allo scopo di valutare la conformità alle condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9. Qualora le condizioni non risultino soddisfatte, le autorità competenti respingono la domanda e informano il richiedente dei motivi della decisione.

Almeno il 5 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a controlli amministrativi da parte delle autorità competenti in relazione all’uso del terreno, al numero dei capi di bestiame e alla produzione di effluente.

2.   Le autorità competenti istituiscono un programma di ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, basato sull’analisi dei rischi e con frequenza appropriata. Il programma tiene conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dei controlli casuali a carattere generale nel quadro della normativa che recepisce la direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi altra informazione che possa indicare la non conformità alle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente decisione.

Almeno il 5 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni in loco per verificare la conformità alle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9. Tali ispezioni sono integrate dalle ispezioni e dai controlli di cui all’articolo 4, paragrafo 6.

3.   Qualora si accerti che un’azienda agricola a superficie prativa interessata da un’autorizzazione non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, il titolare dell’autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell’autorizzazione l’anno successivo.

4.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare la conformità alle condizioni per la concessione di un’autorizzazione a norma della presente decisione.

Articolo 12

Relazioni

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:

a)

i dati relativi alla fertilizzazione in tutte le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni a norma dell’articolo 6, comprese le informazioni relative a rendimenti e tipi di terreno;

b)

l’evoluzione del numero dei capi per ciascuna categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni;

c)

l’evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato;

d)

l’applicazione delle condizioni generali di cui all’articolo 4;

e)

le mappe di cui all’articolo 10, paragrafo 1;

f)

i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e di fosfati e l’eutrofizzazione, comprese le informazioni relative all’evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l’impatto delle deroghe sulla qualità delle acque di cui all’articolo 10, paragrafi 4 e 5;

g)

una valutazione delle modalità di attuazione delle condizioni per le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, sulla base dei controlli effettuati a livello di azienda agricola, e informazioni sulle aziende non conformi, sulla base dell’esito dei controlli amministrativi e delle ispezioni di cui all’articolo 11;

h)

l’attuazione della strategia rafforzata di applicazione delle norme di cui all’articolo 4, riferendo nello specifico in merito a ciascun elemento di cui all’articolo 4, paragrafo 6.

2.   I dati territoriali contenuti nella relazione di cui al paragrafo 1 sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, i Paesi Bassi si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 13

Periodo di applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2025.

Articolo 14

Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2022

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)   GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(2)  Decisione 2005/880/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2005, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 324 del 10.12.2005, pag. 89).

(3)  Decisione 2010/65/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, che modifica la decisione 2005/880/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 35 del 6.2.2010, pag. 18).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/291/UE della Commissione, del 16 maggio 2014, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 88).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/820 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 137 del 4.6.2018, pag. 27).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1073 della Commissione, del 17 luglio 2020, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 234 del 21.7.2020, pag. 20).

(7)  COM(2021) 1000 ed SWD(2021) 1001, parte 28.

(8)  COM(2021) 1000 ed SWD(2021) 1001, parte 28.

(9)  Titolo originale 7e Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (2022-2025).

(10)  Titolo originale Addendum op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn.

(11)  Nationaal Programma Landelijk Gebied.

(12)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(13)  Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2005, Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio, C-221/03, ECLI:EU:C:2005:573.

(14)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 giugno 2018, Commissione europea/Repubblica federale di Germania, C-543/16, ECLI:EU:C:2018:481.

(15)  Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

(16)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(17)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(18)  SWD(2020) 93 final, Analisi dei legami tra la riforma della PAC e il Green Deal; SWD(2020) 388 final, Raccomandazioni della Commissione per il piano strategico della PAC dei Paesi Bassi. SWD(2020) 388 final.

(19)   Una strategia « dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente [COM(2020) 381 final].

(20)  COM(2021) 400 final.

(21)  Titolo originale Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied – 10 Juni 2022.

(22)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(23)  Sentenza della Corte di giustizia del 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e Vereniging Leefmilieu/College van gedeputeerde staten van Limburg e College van gedeputeerde staten van Gelderland, C-293/17, ECLI:EU:C:2018:882.

(24)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(25)  Impatto della direttiva sui nitrati sulle emissioni gassose di azoto, impatto delle misure previste dal programma d’azione per i nitrati sulle emissioni gassose di azoto, contratto ENV.B.1/ETU/2010/0009.

(26)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(27)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

(28)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(29)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(30)  Titolo originale Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

(31)  https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-nationale-analyse-waterkwaliteit-4002_0.pdf

(32)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(33)  Titolo originale Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

(34)  Titolo originale Besluit gebruik meststoffen.

(35)  Titolo originale Activiteitenbesluit milieubeheer.


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