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Document 32022D1933

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1933 della Commissione del 12 ottobre 2022 che modifica la direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la proroga della deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2022) 7148]

C/2022/7148

GU L 266 del 13.10.2022, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1933/oj

13.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 266/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1933 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2022

che modifica la direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la proroga della deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2022) 7148]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE prevede che la Commissione stabilisca se i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto prodotti nell'Unione e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva. L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE prevede una deroga che consente agli Stati membri, in attesa di tale decisione, di applicare all'importazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto condizioni perlomeno equivalenti a quelle applicabili ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto prodotti nell'Unione.

(2)

Tale deroga è stata concessa fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri possono pertanto applicare condizioni equivalenti a quelle stabilite nelle direttive di esecuzione 2014/96/UE (2), 2014/97/UE (3) e 2014/98/UE (4) della Commissione.

(3)

È in preparazione una decisione di esecuzione della Commissione relativa all'equivalenza dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti in alcuni paesi terzi. La Commissione dovrebbe esaminare la legislazione pertinente di tali paesi terzi e decidere se i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti in tali paesi siano equivalenti ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell'Unione e conformi alla direttiva 2008/90/CE. La Commissione dovrebbe inoltre verificare se i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti in tali paesi terzi presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, dei materiali prodotti nell'Unione in conformità a tale direttiva.

(4)

Dato il tempo necessario per effettuare tali valutazioni e considerato l'elevato numero di domande ricevute da paesi terzi, si ritiene che non sia fattibile l'adozione della suddetta decisione di esecuzione entro il 31 dicembre 2022. In attesa dell'adozione di tale decisione di esecuzione e al fine di evitare perturbazioni dei flussi commerciali, gli Stati membri dovrebbero continuare a beneficiare della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE.

(5)

Il periodo di applicazione della deroga prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE dovrebbe di conseguenza essere prorogato fino al 31 dicembre 2025.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/90/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/90/CE, la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

(2)  Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 12).

(3)  Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 16).

(4)  Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22).


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