Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1927

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che stabilisce misure per il contenimento dell’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) all’interno di determinate aree delimitate

C/2022/7149

GU L 265 del 12.10.2022, p. 72–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1927/oj

12.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 265/72


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1927 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2022

che stabilisce misure per il contenimento dell’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) all’interno di determinate aree delimitate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere d) ed e), e paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce, nell’allegato II, parte B, l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione.

(2)

L’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) («organismo nocivo specificato») figura in tale elenco in quanto ne è nota la presenza in alcune parti del territorio dell’Unione. Si tratta di un organismo nocivo polifago che, secondo quanto riferito, ha un impatto su diverse colture e piante ornamentali nel territorio dell’Unione («piante specificate»).

(3)

Le indagini effettuate a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 mostrano che l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato in determinate aree delimitate non è più possibile.

(4)

È pertanto opportuno stabilire misure per il contenimento dell’organismo nocivo specificato all’interno di tali aree, costituite da zone infestate e zone cuscinetto. Tali misure sono in linea con gli elementi di prova scientifici e tecnici disponibili per quanto riguarda le piante specificate.

(5)

Le autorità competenti dovrebbero sensibilizzare l’opinione pubblica per garantire che il pubblico in generale e gli operatori professionali interessati dalle misure di contenimento nelle aree delimitate siano a conoscenza delle misure applicate e della delimitazione di queste aree a tal fine.

(6)

Se tuttavia l’organismo nocivo specificato è rilevato in una zona cuscinetto attorno a una zona infestata soggetta a misure di contenimento dell’organismo nocivo specificato, tale nuova rilevazione dovrebbe portare alla definizione, da parte dell’autorità competente, di una nuova area delimitata in cui sia perseguita l’eradicazione.

(7)

È opportuno effettuare indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato, come stabilito all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/2031 e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione (3), al fine di garantire l’individuazione precoce dell’organismo nocivo specificato nelle zone del territorio dell’Unione in cui non è nota la sua presenza.

(8)

Tali indagini dovrebbero basarsi sulla scheda di sorveglianza fitosanitaria per l’organismo nocivo specificato pubblicata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in quanto questa tiene conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure per il contenimento dell’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) all’interno di aree delimitate in cui non ne è possibile l’eradicazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«organismo nocivo specificato»: Aleurocanthus spiniferus (Quaintance);

(2)

«piante specificate»: piante da impianto di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e loro ibridi, Ceratonia siliqua L., Cercis siliquastrum L., Clematis vitalba L., Cotoneaster Medik., Crategus L., Cydonia oblonga L., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Hedera L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Myrtus communis L., Parthenocissus Planch., Photinia Lindley., Prunus cerasus L., Prunus laurocerasus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., Vitis L., Wisteria Nutt., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale;

(3)

«area delimitata per il contenimento»: un’area elencata nell’allegato I, in cui l’organismo nocivo specificato non può essere eradicato;

(4)

«scheda di sorveglianza fitosanitaria»: la scheda di sorveglianza fitosanitaria per l’Aleurocanthus spiniferus e l’Aleurocanthus woglumi, pubblicata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (4).

Articolo 3

Definizione di aree delimitate per il contenimento

Le autorità competenti definiscono le aree delimitate per il contenimento dell’organismo nocivo specificato, costituite da una zona infestata e da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km attorno alla zona infestata.

Articolo 4

Misure all’interno delle aree delimitate per il contenimento

1.   Nelle zone infestate le autorità competenti garantiscono l’adozione di una o più delle seguenti misure:

a)

controllo biologico, ad esempio con parassitoidi, dell’organismo nocivo specificato;

b)

trattamenti adeguati contro l’organismo nocivo specificato;

c)

potatura e distruzione delle parti di piante specificate infestate dall’organismo nocivo specificato, dopo l’applicazione dei trattamenti di cui alla lettera b);

d)

cattura dell’organismo nocivo specificato e, qualora sia rilevato, applicazione di trattamenti adeguati.

2.   Qualora nella zona cuscinetto sia stata ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031.

3.   All’interno delle aree delimitate per il contenimento le autorità competenti sensibilizzano l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree.

Le autorità competenti informano il pubblico in generale e gli operatori professionali della delimitazione dell’area delimitata per il contenimento.

Articolo 5

Indagini

1.   Le autorità competenti effettuano le indagini di cui ai paragrafi 2 e 3, tenendo conto delle informazioni indicate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria.

2.   Esse effettuano indagini annuali basate sul rischio per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato nelle zone del territorio dell’Unione in cui non è nota la sua presenza ma dove l’organismo nocivo specificato potrebbe insediarsi.

3.   Nelle zone cuscinetto delle aree delimitate per il contenimento esse effettuano le indagini annuali di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato.

Tali indagini comprendono:

a)

esami visivi, al momento opportuno, per rilevare l’organismo nocivo specificato o i suoi sintomi;

b)

cattura;

c)

campionamenti e prove in caso di piante che mostrano sintomi dell’organismo nocivo specificato o di sospetta infestazione da parte dell’organismo nocivo specificato.

Tali indagini sono più intensive di quelle di cui al paragrafo 2 e comportano un maggior numero di esami visivi e catture e, se del caso, di campionamenti e prove.

Articolo 6

Comunicazione

Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell’anno civile precedente a norma:

a)

dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231;

b)

dell’articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione, del 27 agosto 2020, relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d’indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 280 del 28.8.2020, pag. 1).

(4)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2019. «Scheda di sorveglianza sanitaria per l’Aleurocanthus spiniferus e l’Aleurocanthus woglumi » (solo in EN), pubblicazione di supporto dell’EFSA, 2019:EN-1565. 17pp. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1565. Disponibile online all’indirizzo: https://arcg.is/u5DTL.


ALLEGATO I

Elenco delle aree delimitate per il contenimento di cui all’articolo 2

1.   Croazia

Numero dell’area delimitata (AD)

Zona dell’AD

Regione

Comuni o altre delimitazioni amministrative/geografiche

Comune

Comune catastale

1.

Zona infestata

Contea di Dubrovnik e della Narenta

Konavle

Vitaljina, Ljuta, Đurinići

Zona cuscinetto

Contea di Dubrovnik e della Narenta

Konavle

Pločice, Pavlje Brdo, Vodovađa, Dubravka, Dunave, Popovići, Gruda, Lovorno, Pridvorje, Zastolje, Radovčići, Kuna Konavoska

2.

Zona infestata

Contea di Spalato e della Dalmazia

Jelsa

Vrisnik

Milna

Milna

Zona cuscinetto

Contea di Spalato e della Dalmazia

Jelsa

Jelsa, Pitve, Vrbanj, Dol, Stari Grad, Svirče, Vrbovska

Šolta

Gornje Selo

Milna

Bobovišća

Nerežišća

Nerežišća, Dračevica

Sutivan

Sutivan

2.   Grecia

Numero dell’area delimitata (AD)

Zona dell’AD

Regione

Comuni o altre delimitazioni amministrative/geografiche

1.

Zona infestata

Isole dello Ionio

Corfù (1)


(1)  Nessuna zona cuscinetto poiché l’intera isola è zona infestata.


ALLEGATO II

Modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini effettuate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3

PARTE A

1.   Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali

Image 1

2.   Istruzioni per compilare il modello

Se viene compilato questo modello, non deve essere compilato il modello di cui alla parte B del presente allegato.

Per la colonna 1:

indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) interessata e la data della sua definizione.

Per la colonna 2:

indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.

Per la colonna 3:

indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.

Per la colonna 4:

indicare l’approccio: Contenimento Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree.

Per la colonna 5:

indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZC in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZI, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.

Per la colonna 6:

indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle seguenti voci per la descrizione:

1.

All’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta.

2.

All’aperto (altro): 2.1. giardino privato; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.).

3.

Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno).

Per la colonna 7:

indicare quali sono le zone a rischio individuate sulla base della biologia dell’organismo nocivo, della presenza di piante ospiti, delle condizioni eco-climatiche e delle località a rischio.

Per la colonna 8:

indicare le zone a rischio incluse nell’indagine, tra quelle individuate nella colonna 7.

Per la colonna 9:

indicare piante, frutti, sementi, suolo, materiale da imballaggio, legno, macchinari, veicoli, acqua, altro (specificando la fattispecie).

Per la colonna 10:

indicare l’elenco delle specie vegetali/dei generi sottoposti a indagine, utilizzando una riga per ogni specie vegetale/genere.

Per la colonna 11:

indicare i mesi dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine.

Per la colonna 12:

indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili.

Per le colonne 13 e 14:

indicare i risultati, se del caso, fornendo le informazioni disponibili nelle colonne corrispondenti. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.).

Per la colonna 15:

indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine per le rilevazioni nella ZC. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 16 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.

PARTE B

1.   Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali su base statistica

Image 2

2.   Istruzioni per compilare il modello

Se viene compilato questo modello, non deve essere compilato il modello di cui alla parte A del presente allegato.

Spiegare le ipotesi alla base del piano dell’indagine per organismo nocivo. Riassumere e giustificare:

la popolazione bersaglio, l’unità epidemiologica e le unità di ispezione;

il metodo di rilevazione e la sensibilità del metodo;

il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti.

Per la colonna 1:

indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) interessata e la data della sua definizione.

Per la colonna 2:

indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.

Per la colonna 3:

indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.

Per la colonna 4:

indicare l’approccio: Contenimento Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree.

Per la colonna 5:

indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZC in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZI, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.

Per la colonna 6:

indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle seguenti voci per la descrizione:

1.

All’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta.

2.

All’aperto (altro): 2.1. giardino privato; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.).

3.

Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno).

Per la colonna 7:

indicare i mesi dell’anno in cui sono state effettuate le indagini.

Per la colonna 8:

indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l’elenco delle specie/dei generi ospiti e la superficie interessata. Per «popolazione bersaglio» si intende l’insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Giustificare la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte a indagine. Per «unità di ispezione» si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali e i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi.

Per la colonna 9:

indicare le unità epidemiologiche sottoposte a indagine, fornendo una descrizione e l’unità di misura. Per «unità epidemiologica» si intende un’area omogenea in cui, qualora l’organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l’organismo nocivo, le piante ospiti, le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio omogenea in termini di epidemiologia e comprendente almeno una pianta ospite. In alcuni casi l’intera popolazione ospite di una regione/un’area/un paese può essere definita come un’unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica), aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta deve essere giustificata nelle ipotesi di base.

Per la colonna 10:

indicare i metodi utilizzati durante l’indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/D» (non disponibile) quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne.

Per la colonna 11:

fornire una stima dell’efficacia di campionamento. Per «efficacia di campionamento» si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l’efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. Nel caso del suolo, indica l’efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l’organismo nocivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine.

Per la colonna 12:

per «sensibilità del metodo» si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite realmente positivo risulti positivo alle prove. Si ottiene moltiplicando l’efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dall’ispezione visiva e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione).

Per la colonna 13:

indicare i fattori di rischio in righe diverse, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione ospite.

Per la colonna B:

indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 10 «Metodi di rilevazione».

Per la colonna 18:

indicare il numero di siti di cattura se diverso dal numero di trappole (colonna 17) (ad esempio quando la stessa trappola è utilizzata in luoghi diversi).

Per la colonna 21:

indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.).

Per la colonna 22:

indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine per le rilevazioni nella zona cuscinetto. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso si prega di indicare nella colonna 25 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.

Per la colonna 23:

indicare la sensibilità dell’indagine, secondo la definizione della norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM n. 31). Questo valore del livello di confidenza raggiunto per quanto riguarda l’indennità dall’organismo nocivo è calcolato sulla base degli esami effettuati (e/o dei campioni) tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa.

Per la colonna 24:

indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all’indagine, della probabile prevalenza effettiva dell’organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell’indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell’organismo nocivo e le risorse disponibili per l’indagine. Per un’indagine a fini di rilevazione è solitamente fissato un valore dell’1 %.


Top