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Document 32022R1502

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1502 del Consiglio del 9 settembre 2022 che attua l’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

ST/11548/2022/INIT

GU L 235 del 12.9.2022, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1502/oj

12.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 235/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1502 DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2022

che attua l’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 5,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.

(2)

Il 18 luglio 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (United Nations Security Council – «UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 1970 (2011) ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/44, la voce 6 è sostituita dalla seguente:

«6.

Nome 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titolo: n.d. Designazione: a) Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita:4 aprile 1944Luogo di nascita: Alrhaybat Alias certo: a) Dorda Abuzed OE b) Abu Zayd Umar Hmeid Dorda Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: passaporto libico FK117RK0, rilasciato il 25 novembre 2018, a Tripoli (data di scadenza: 24 novembre 2026) Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: deceduto) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 27 giugno 2014, il 1o aprile 2016, il 25 febbraio 2020, il 18 luglio 2022) Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).»


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