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Document 32022R1502
Council Implementing Regulation (EU) 2022/1502 of 9 September 2022 implementing Article 21(5) of Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1502 del Consiglio del 9 settembre 2022 che attua l’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1502 del Consiglio del 9 settembre 2022 che attua l’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
ST/11548/2022/INIT
GU L 235 del 12.9.2022, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 235/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1502 DEL CONSIGLIO
del 9 settembre 2022
che attua l’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 5,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44. |
(2) |
Il 18 luglio 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (United Nations Security Council – «UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 1970 (2011) ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive. |
(3) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
ALLEGATO
Nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/44, la voce 6 è sostituita dalla seguente:
«6. |
Nome 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA Titolo: n.d. Designazione: a) Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita:4 aprile 1944Luogo di nascita: Alrhaybat Alias certo: a) Dorda Abuzed OE b) Abu Zayd Umar Hmeid Dorda Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: passaporto libico FK117RK0, rilasciato il 25 novembre 2018, a Tripoli (data di scadenza: 24 novembre 2026) Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: deceduto) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 27 giugno 2014, il 1o aprile 2016, il 25 febbraio 2020, il 18 luglio 2022) Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).» |