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Document 32022R1455

    Regolamento delegato (UE) 2022/1455 della Commissione dell’11 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/2162

    GU L 229 del 5.9.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1455/oj

    5.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 229/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1455 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 aprile 2022

    che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Poiché non tutte le imprese di investimento sono tenute a sottoporre il proprio bilancio a revisione contabile, le norme che specificano il requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento dovrebbero consentire a queste ultime di calcolare il requisito relativo alle spese fisse generali anche sulla base di bilanci non sottoposti a revisione contabile, laddove alle imprese di investimento non incomba tale obbligo. Inoltre, se il bilancio sottoposto a revisione contabile non copre un periodo di dodici mesi, l’impresa di investimento dovrebbe effettuare un calcolo per produrre un importo annuo equivalente, al fine di garantire la coerenza con il requisito di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

    (2)

    Dato che, per quanto riguarda la situazione finanziaria di un’impresa, la differenza tra l’utile lordo e l’utile netto è rappresentata dai costi fissi di funzionamento dell’impresa, la deduzione dai costi totali dell’impresa di investimento delle quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbe essere intesa come riferita all’utile netto.

    (3)

    Inoltre, poiché il pagamento di bonus per il personale e altra retribuzione può essere differito nel tempo e potrebbe seguire diverse strutture contrattuali, è opportuno che tali bonus per il personale e altra retribuzione siano considerati dipendenti dall’utile netto se ciò non ha alcun impatto sulla posizione patrimoniale dell’impresa o perché i pagamenti sono già stati effettuati o perché non vi è l’obbligo di pagamento in caso di assenza di utile netto.

    (4)

    Le imprese di investimento devono includere i costi fissi di terzi nel calcolo delle loro spese totali. Tuttavia, se non sono interamente sostenuti per conto delle imprese di investimento, tali costi dovrebbero essere inclusi fino all’importo attribuibile all’impresa di investimento.

    (5)

    Non tutte le imprese di investimento utilizzano gli International Financial Reporting Standard e il calcolo dei costi totali varia in base ai principi contabili applicabili. È opportuno specificare ulteriormente gli elementi che le imprese di investimento devono dedurre dal totale delle loro spese utilizzato per il calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali, in aggiunta a quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, al fine di garantire la comparabilità del calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali.

    (6)

    In linea con la particolarità della loro attività, i negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni dovrebbero dedurre le spese relative alle materie prime dal totale delle spese utilizzato per calcolare il proprio requisito relativo alle spese fisse generali.

    (7)

    Nel caso in cui un’impresa di investimento che è un market maker sia liquidata, essa cessa di fornire i suoi servizi di market making e pertanto non è più tenuta a pagare le commissioni di negoziazione normalmente sostenute per la prestazione di tali servizi. Tali commissioni dovrebbero pertanto essere escluse dal totale delle spese utilizzato per il calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali. Allo stesso tempo, in caso di liquidazione, il market maker può continuare a disporre di un inventario di titoli che normalmente utilizza nelle sue attività di market making. Se tale inventario fosse liquidato, ciò darebbe luogo a commissioni di negoziazione che dovrebbero essere incluse nel totale delle spese utilizzato per il calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali.

    (8)

    Le spese fisse generali possono evolvere a un ritmo simile a quello delle attività dell’impresa di investimento e in tal caso non dovrebbero essere considerate cambiamenti sostanziali ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In alcune circostanze possono tuttavia verificarsi cambiamenti, come mutamenti nei modelli aziendali o fusioni e acquisizioni, che comportano variazioni significative delle spese fisse generali previste. Pertanto le norme che specificano il requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento dovrebbero stabilire soglie oggettive basate sulle spese fisse generali previste al fine di specificare la nozione di cambiamento sostanziale.

    (9)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

    (10)

    L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali

    1.   Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, per «dati derivanti dalla disciplina contabile applicabile» si intendono i dati dell’ultimo bilancio di esercizio sottoposto a revisione contabile di un’impresa di investimento dopo la distribuzione degli utili o dell’ultimo bilancio di esercizio se l’impresa di investimento non è tenuta ad avere un bilancio sottoposto a revisione.

    2.   Se l’ultimo bilancio sottoposto a revisione dell’impresa di investimento non copre un periodo di dodici mesi, l’impresa di investimento divide gli importi inclusi in tale bilancio per il numero di mesi oggetto del bilancio e moltiplica il risultato per 12, in modo da ottenere un importo annuo equivalente.

    3.   Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033, le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base dell’utile netto.

    4.   Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, i bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

    a)

    i bonus per il personale o altra retribuzione da dedurre sono già stati versati ai dipendenti nell’anno precedente l’anno di pagamento, o il pagamento dei bonus per il personale o altra retribuzione ai dipendenti non avrà alcuna incidenza sulla posizione patrimoniale dell’impresa nell’anno di pagamento;

    b)

    per quanto riguarda l’anno in corso e gli anni futuri, l’impresa non è tenuta a concedere o assegnare ulteriori bonus o altri pagamenti sotto forma di retribuzione, a meno che non realizzi un utile netto in quell’anno.

    5.   Se terzi, compresi agenti collegati, hanno sostenuto spese fisse per conto delle imprese di investimento che non sono già incluse nelle spese totali del bilancio di esercizio di cui al paragrafo 1, tali spese fisse sono aggiunte alle spese totali dell’impresa di investimento. Se è disponibile una scomposizione delle spese sostenute da terzi, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la quota di tali spese fisse applicabile all’impresa di investimento. Se tale scomposizione non è disponibile, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la sua quota delle spese sostenute da terzi risultante dal piano aziendale dell’impresa di investimento.

    6.   Oltre agli elementi per la deduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente:

    a)

    le provvigioni, le commissioni di collocamento e gli altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione;

    b)

    gli interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi;

    c)

    le spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento;

    d)

    le perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;

    e)

    i pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio;

    f)

    i versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

    g)

    le spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Oltre agli elementi elencati al primo comma, i market maker, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), possono dedurre anche il seguente importo (A):

    A = B – 4×C, dove:

    B

    =

    commissioni di negoziazione pagate dal market maker per operazioni per le quali il market maker svolge attività di market making (importo annuo), se tali commissioni non sono state direttamente trasferite e addebitate ai clienti;

    C

    =

    commissioni di negoziazione che verrebbero sostenute per vendere un portafoglio di titoli equivalente al più ampio inventario di titoli a fine giornata detenuto dal market maker a fini di market making nell’anno precedente.

    Articolo 2

    Calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali per i negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni

    I negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un’impresa di investimento.

    Articolo 3

    La nozione di cambiamento sostanziale

    Si considera avvenuto un cambiamento sostanziale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

    a)

    un cambiamento, sotto forma di aumento o di diminuzione, dell’attività dell’impresa comporta una variazione pari o superiore al 30 % delle spese fisse generali dell’impresa previste per l’anno in corso;

    b)

    un cambiamento, sotto forma di aumento o di diminuzione, dell’attività dell’impresa comporta variazioni pari o superiori a due milioni di EUR dei requisiti di fondi propri dell’impresa sulla base delle spese fisse generali previste per l’anno in corso.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


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