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Document 32022R1382
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1382 of 8 August 2022 concerning the authorisation of a preparation of Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 and Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1382 della Commissione dell'8 agosto 2022 relativo all’autorizzazione del preparato di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1382 della Commissione dell'8 agosto 2022 relativo all’autorizzazione del preparato di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/5590
GU L 207 del 9.8.2022, p. 16–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 207/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1382 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2022
relativo all’autorizzazione del preparato di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». |
(4) |
Nel parere del 26 gennaio 2022 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo non è irritante per gli occhi e la pelle ma dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie e non è stato possibile trarre conclusioni riguardo al potenziale di sensibilizzazione cutanea dell’additivo. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato in questione può migliorare la conservazione delle sostanze nutritive nell’insilato ottenuto da materiali facili e moderatamente difficili da insilare. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2022; 20(2):7151.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU di additivo/kg di materiale fresco |
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Categoria: additivi tecnologici Gruppo funzionale: additivi per insilati |
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1k1801 |
Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 |
Composizione dell’additivo Preparato di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo in un rapporto di 1:4 (1 × 1011 CFU P. freudenreichii DSM 33189/g e 4 × 1011 CFU L. buchneri DSM 12856/g) Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 Metodo di analisi (1) Per l’identificazione di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856
Per il conteggio di Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 nell’additivo per mangimi:
Per il conteggio di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 nell’additivo per mangimi:
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Tutte le specie animali |
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29 agosto 2032 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en
(2) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).