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Document 32022R1214
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1214 of 9 March 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2021/2139 as regards economic activities in certain energy sectors and Delegated Regulation (EU) 2021/2178 as regards specific public disclosures for those economic activities (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/631
GU L 188 del 15.7.2022, p. 1–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1214 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2022
che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
I criteri di vaglio tecnico stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione (2) si applicano a una serie di attività e settori economici che hanno il potenziale di contribuire agli obiettivi dell’Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi. Tali attività e settori economici sono stati scelti per via della quota che rappresentano nel totale delle emissioni di gas a effetto serra e del loro comprovato potenziale contributo a evitare di produrle, ridurle o eliminarle. Inoltre tali attività e settori economici hanno dimostrato la potenziale capacità di consentire ad altre attività e altri settori economici di evitare di produrre emissioni, ridurle ed eliminarle, o di immagazzinare a lungo termine le emissioni per tali altri settori e attività. |
(2) |
Il consumo totale di energia è responsabile di circa il 75 % delle emissioni dirette di gas a effetto serra nell’Unione. Pertanto il settore dell’energia ha un ruolo cruciale nella progressiva riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I criteri di vaglio tecnico stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 interessano pertanto un’ampia gamma di attività e settori economici connessi alla filiera dell’energia, che vanno dalla produzione di energia elettrica o calore a partire da varie fonti alle reti di trasmissione o trasporto e distribuzione fino allo stoccaggio, ivi comprese le pompe di calore e la produzione di biogas e biocarburanti. Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 non contiene tuttavia criteri di vaglio tecnico per le attività economiche nei settori del gas fossile e dell’energia nucleare, nonostante il loro potenziale contributo alla decarbonizzazione dell’economia dell’Unione. |
(3) |
Come indicato nelle comunicazioni della Commissione del 21 aprile 2021 («Tassonomia dell’UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo») e del 6 luglio 2021 («Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile»), la definizione di criteri di vaglio tecnico per la produzione di energia da gas fossile è stata rinviata a causa della necessità di approfondire la valutazione tecnica, in particolare per quanto riguarda il ruolo del gas fossile nella decarbonizzazione dell’economia (3). È stata rinviata anche la definizione di criteri di vaglio tecnico per le attività di produzione di energia nucleare in attesa di una valutazione approfondita a cura degli esperti, avviata nel 2020, intesa a stabilire se il ciclo di vita del nucleare, in particolare i rifiuti radioattivi, possa essere considerato compatibile con il requisito, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo cui un’attività non deve arrecare un danno significativo ad altri obiettivi ambientali. Alla luce di tali valutazioni è necessario riconoscere che le attività di produzione di energia nucleare e da gas fossile possono contribuire alla decarbonizzazione dell’economia dell’Unione. |
(4) |
In conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 relativo alle attività economiche di transizione, è necessario stabilire criteri di vaglio tecnico per la produzione di energia elettrica, la cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e calore/freddo e la produzione di calore/freddo in sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti a partire dal gas fossile se le emissioni di gas a effetto serra derivanti dal gas fossile sono inferiori a un valore limite appropriato. È inoltre necessario stabilire criteri di vaglio tecnico per l’uso del gas fossile nella produzione di energia elettrica, nella cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e di calore/freddo e nella produzione di calore/freddo in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, se l’attività di produzione di energia elettrica, cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e calore/freddo e produzione di calore/freddo in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti non è ancora al di sotto di tale valore limite appropriato, poiché, oltre all’uso di energia climaticamente neutra e a maggiori investimenti nelle attività e nei settori economici che sono già a basse emissioni di carbonio, la transizione richiede riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra in altre attività e altri settori economici per i quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili. Tutte le suddette attività economiche dovrebbero essere considerate attività di transizione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, in quanto soluzioni alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili potrebbero non essere disponibili sul mercato su una scala sufficientemente ampia da coprire la domanda di energia in maniera continua e affidabile. In particolare per la produzione di energia elettrica è opportuno prevedere un approccio alternativo alla limitazione diretta delle emissioni di gas a effetto serra. Secondo tale approccio alternativo, che dovrebbe produrre risultati analoghi nell’arco di vent’anni, gli impianti potrebbero raggiungere tali risultati limitando il numero di ore di esercizio o anticipando la data di passaggio ai gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero accelerare l’eliminazione progressiva delle fonti di energia a più alta intensità di emissioni, compresi i combustibili fossili solidi. Per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/852, i criteri di vaglio tecnico per l’uso del gas fossile dovrebbero anche assicurare la disponibilità di solidi elementi di prova che dimostrino l’impossibilità di generare la stessa capacità energetica con fonti rinnovabili, e l’esistenza di piani efficaci per ciascun impianto, in linea con le migliori prestazioni nel settore, predisposti per passare all’uso esclusivo di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio entro una data specifica. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero infine prevedere un riconoscimento temporaneo del contributo di tali attività alla decarbonizzazione. |
(5) |
Le energie rinnovabili svolgeranno un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione. In tale ottica è necessario potenziare gli investimenti nelle rinnovabili per soddisfare la richiesta di energia più pulita e rinnovabile nel mercato dell’energia dell’Unione. |
(6) |
Le attività connesse all’energia nucleare sono attività a basse emissioni di carbonio che non costituiscono «energia da fonti rinnovabili» quale definita all’articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852, e non rientrano nelle altre categorie di attività economiche elencate alle lettere da b) a i) di quest’ultima disposizione. Le attività economiche connesse all’energia nucleare dovrebbero rientrare tra le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, in assenza di alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili su una scala sufficientemente ampia da coprire la domanda di energia in modo continuo e affidabile. Nella relazione finale del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile del marzo 2020 (5) si precisa che l’energia nucleare genera emissioni di gas serra prossime allo zero nella fase di produzione e che vi sono numerosi elementi che dimostrano chiaramente il potenziale contributo sostanziale dell’energia nucleare agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici. I piani di alcuni Stati membri annoverano il nucleare, insieme alle rinnovabili, tra le fonti da usare per conseguire i traguardi in materia di clima, compreso l’obiettivo di decarbonizzazione entro il 2050 di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Infine, assicurando un approvvigionamento stabile di energia di carico di base, l’energia nucleare favorisce la diffusione delle fonti rinnovabili intermittenti e non ne ostacola lo sviluppo, come disposto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852. Le attività connesse all’energia nucleare dovrebbero pertanto essere considerate conformi all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. |
(7) |
Un esame scientifico effettuato da esperti (7) ha concluso che i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche connesse all’energia nucleare dovrebbero garantire che non sia arrecato un danno significativo ad altri obiettivi ambientali a causa di rischi potenziali derivanti dallo stoccaggio a lungo termine e dallo smaltimento finale di rifiuti radioattivi. Tali criteri di vaglio tecnico dovrebbero pertanto riflettere gli standard più elevati di sicurezza nucleare, radioprotezione e gestione dei rifiuti radioattivi, basandosi sulle prescrizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom») e del diritto derivato, in particolare della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (8). Tra gli obiettivi della suddetta direttiva vi è un elevato livello di sicurezza nucleare in tutte le fasi del ciclo di vita di ciascun impianto nucleare, ossia localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio e disattivazione. In particolare la direttiva invita a migliorare in misura significativa la sicurezza nella progettazione di nuovi reattori, compresi i cosiddetti reattori di generazione III+, per i quali dovrebbero essere utilizzate conoscenze e tecnologie all’avanguardia, tenendo conto degli ultimi requisiti internazionali in materia di sicurezza. Tali requisiti prevedono il conseguimento effettivo dell’obiettivo di sicurezza nucleare, compresa l’applicazione del principio della «difesa in profondità» e di un’efficace cultura della sicurezza. I requisiti assicurano la riduzione al minimo dell’impatto dei rischi estremi di origine naturale o umana, compresi terremoti e inondazioni, e la prevenzione del funzionamento anomalo, dei guasti o della perdita dei sistemi di controllo, anche attraverso strutture protettive o sistemi di raffrescamento o di fornitura di energia elettrica di riserva. |
(8) |
Sono ora disponibili sul mercato combustibili ad alta resistenza agli incidenti per le centrali nucleari, che offrono una protezione aggiuntiva contro gli incidenti derivanti da danni strutturali al combustibile o alle componenti dei reattori. Al fine di tenere conto di questi recenti sviluppi tecnologici, l’uso di questo tipo di combustibile dovrebbe rientrare tra i requisiti dei criteri di vaglio tecnico, tenuto conto della sua autorizzazione nell’Unione. |
(9) |
In tutto il mondo sono in corso attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie di reattori nucleari che usano, tra l’altro, cicli del combustibile chiusi o processi di autofertilizzazione (self breeding) del combustibile e che riducono al minimo la produzione di rifiuti radioattivi ad alta attività («reattori di quarta generazione»). Sebbene tali reattori di quarta generazione non siano ancora un’opzione praticabile sul piano commerciale, sarebbe opportuno definire criteri di vaglio tecnico alla luce del loro potenziale contributo all’obiettivo di decarbonizzazione e di riduzione al minimo dei rifiuti radioattivi. |
(10) |
In alcuni Stati membri gli sforzi di decarbonizzazione contemplano l’energia nucleare tra le fonti di energia future. Gli scenari valutati dalla Commissione conducono a un sistema energetico decarbonizzato che si basa sulle energie rinnovabili (in massima parte) e sull’energia nucleare con una capacità installata stabile rispetto ai livelli attuali. Poiché vari impianti nucleari sono in esercizio da molto tempo, è necessario migliorarne la sicurezza in modo da estenderne la vita operativa e costruire nuovi impianti che sostituiscano quelli obsoleti. Si tratta di un processo continuo che dovrebbe rendere disponibile la capacità necessaria per la decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2050 e oltre tale data, ove necessario. Pertanto fino al 2050, e successivamente, saranno necessari notevoli investimenti nell’energia nucleare. Occorre garantire che le nuove centrali nucleari usino le soluzioni più avanzate scaturite dal progresso tecnologico. I criteri di vaglio tecnico per queste nuove centrali nucleari dovrebbero pertanto prevedere riesami periodici di ciascun progetto di investimento, nonché parametri tecnici corrispondenti alla migliore tecnologia disponibile sulla base dei risultati di un’intensa attività di ricerca e sviluppo e dei continui miglioramenti tecnologici. Dovrebbero essere definite date precise per garantire l’introduzione progressiva delle nuove tecnologie compatibili con una decarbonizzazione sostenibile non appena esse diventino disponibili. |
(11) |
L’allegato II del trattato Euratom e il regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio (9) fissano valori limite e altri requisiti per la notifica degli investimenti nell’energia nucleare alla Commissione. Affinché, ai fini del conseguimento degli obiettivi della tassonomia, si tenga conto il più possibile dei principi e delle disposizioni della legislazione Euratom, compreso l’obiettivo di sicurezza nucleare, la Commissione dovrebbe esprimere un parere su tali investimenti, siano essi subordinati o meno alla notifica ai sensi dell’allegato II del trattato Euratom e del regolamento (Euratom) n. 2587/1999. Per lo stesso motivo è opportuno affrontare in modo soddisfacente tutte le questioni concernenti l’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e i criteri di vaglio tecnico individuati dalla Commissione nel suo parere. |
(12) |
Dato che trascorre molto tempo prima che gli investimenti in nuova capacità nucleare producano risultati, prolungare la durata di esercizio di determinati impianti nucleari esistenti può sostenere la decarbonizzazione del sistema energetico a breve e medio termine. I criteri di vaglio tecnico per tale proroga dovrebbero tuttavia esigere modifiche e miglioramenti della sicurezza al fine di garantire che gli impianti nucleari siano conformi ai più elevati standard di sicurezza e all’insieme dei requisiti per il conseguimento dell’obiettivo di sicurezza previsti nel diritto derivato dal trattato Euratom. |
(13) |
Alla luce degli sviluppi scientifici e tecnologici previsti, gli investimenti nella costruzione e nell’esercizio sicuro di nuovi impianti nucleari che applicano le migliori tecniche disponibili e sono approvati entro una congrua data dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale applicabile, dovrebbero essere soggetti a criteri di vaglio tecnico e a termini temporali che incoraggino lo sviluppo e l’uso futuro di reattori di quarta generazione a ciclo del combustibile chiuso o ad autofertilizzazione non appena sono disponibili sul mercato. I termini temporali dovrebbero essere opportunamente rivisti alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo di tali tecnologie. |
(14) |
I criteri di vaglio tecnico collegati agli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero garantire che le attività economiche non arrechino un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali. Per quanto riguarda specificamente le attività economiche connesse all’energia nucleare, è necessario garantire che lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non causi un danno significativo e a lungo termine all’ambiente, come indicato all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) 2020/852. È pertanto opportuno stabilire, nei criteri di vaglio tecnico, requisiti specifici relativi a un fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e a un fondo per la disattivazione nucleare, combinabili tra loro, in base al principio secondo cui i produttori di rifiuti dovrebbero farsi carico dei costi della loro gestione, ed esigere impianti di smaltimento finale in esercizio per tutti i rifiuti radioattivi, così da evitare l’esportazione di rifiuti radioattivi a fini di smaltimento in paesi terzi. Attualmente in vari Stati membri i rifiuti radioattivi ad attività bassa e intermedia sono già smaltiti in impianti in prossimità della superficie il cui esercizio ha consentito, nell’arco di decenni, di maturare una notevole esperienza e di rafforzare il know-how in materia di gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda i rifiuti radioattivi ad alta attività e il combustibile esaurito, lo smaltimento geologico in profondità è la soluzione all’avanguardia ampiamente accettata dalla comunità internazionale di esperti perché rappresenta l’opzione più sicura e più sostenibile come punto di arrivo della gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività e del combustibile esaurito considerato rifiuto. Gli Stati membri, pur continuando a essere responsabili delle rispettive politiche di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti a radioattività ad attività bassa, intermedia o alta, dovrebbero includervi, in particolare nei programmi nazionali di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, la pianificazione e l’attuazione delle opzioni di smaltimento considerando tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. Il contenuto dei programmi nazionali è precisato nella direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (10) e comprende indicatori fondamentali di prestazione per monitorare in maniera trasparente i progressi compiuti. Gli Stati membri devono comunicare periodicamente alla Commissione i progressi realizzati nell’attuazione dei programmi nazionali. Le informazioni pervenute dagli Stati membri nel 2021 dimostrano che sono stati compiuti notevoli progressi nella realizzazione dei primi impianti di smaltimento geologico in profondità sul territorio dell’Unione. Stanno emergendo soluzioni realistiche per consentire agli Stati membri di sviluppare e gestire tali impianti entro il 2050. Pertanto l’inclusione di un requisito corrispondente nei criteri di vaglio tecnico garantisce che non sia arrecato alcun danno significativo all’ambiente. |
(15) |
È necessario che le imprese finanziarie e non finanziarie offrano agli investitori un elevato livello di trasparenza per quanto riguarda i loro investimenti nelle attività di generazione di energia nucleare e da gas fossile per le quali dovrebbero essere fissati criteri di vaglio tecnico. È in tale ottica di trasparenza che è opportuno definire obblighi di informativa specifici per le imprese finanziarie e non finanziarie. Al fine di garantire la comparabilità delle informazioni comunicate agli investitori, è opportuno che tali informazioni siano presentate sotto forma di modello che indichi chiaramente la quota delle attività connesse al gas fossile e all’energia nucleare al denominatore e, secondo il caso, al numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese. Per assicurare un elevato livello di trasparenza ai soggetti che investono nei prodotti finanziari di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2020/852 per quanto riguarda le esposizioni verso attività connesse al gas fossile e all’energia nucleare per le quali sono fissati criteri di vaglio tecnico, la Commissione modificherà o proporrà di modificare opportunamente il quadro in materia di informativa riguardo a tali prodotti finanziari in modo da garantire la piena trasparenza durante l’intera durata dei prodotti finanziari. Affinché tali informazioni siano chiaramente individuate dagli investitori finali, la Commissione prenderà in considerazione l’opportunità di modificare i requisiti in materia di consulenza finanziaria e assicurativa fornita dai distributori. |
(16) |
Per rafforzare la fiducia degli investitori è opportuno che il rispetto dei criteri di vaglio tecnico per le attività nel settore del gas fossile sia verificato da un terzo indipendente. Per garantire una verifica imparziale e diligente del rispetto dei criteri, il terzo indipendente dovrebbe disporre delle risorse e delle competenze necessarie per eseguire la verifica, dovrebbe essere indipendente onde evitare conflitti di interessi con il titolare o con il finanziatore e non dovrebbe partecipare allo sviluppo o alla gestione delle attività connesse al gas fossile oggetto della sua verifica. Oltre al meccanismo di verifica, le imprese finanziarie e non finanziarie potrebbero essere soggette a specifici obblighi di verifica previsti in altri atti normativi dell’Unione in materia di finanzia sostenibile che coprono la conformità ai criteri di vaglio tecnico. In conformità dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2020/852, la Commissione dovrebbe riesaminare le disposizioni necessarie per istituire meccanismi di verifica della conformità ai criteri stabiliti in detto regolamento. |
(17) |
I settori del gas fossile e dell’energia nucleare sono caratterizzati da rapidi sviluppi tecnologici. È dunque necessario riesaminare periodicamente i criteri di vaglio tecnico relativi alle attività di produzione di energia in tali settori, come disposto dall’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852. Inoltre, sulla base delle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, tale riesame dovrebbe comprendere una valutazione dell’adeguatezza dei periodi di tempo previsti nei criteri di vaglio tecnico. |
(18) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2021/2178 della Commissione (11). Le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2021/2178 non impongono investimenti ma intendono aiutare i mercati finanziari e gli investitori a individuare, nel rispetto di condizioni rigorose, attività pertinenti connesse al gas e all’energia nucleare necessarie alla transizione dei sistemi energetici degli Stati membri verso la neutralità climatica in linea con gli obiettivi e gli impegni climatici dell’Unione. |
(19) |
Le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2021/2178 di cui al presente regolamento delegato sono strettamente connesse. Per assicurare la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente affinché i portatori di interessi abbiano una visione completa del quadro giuridico e per agevolare l’applicazione del regolamento (UE) 2020/852, occorre riunirle in un unico regolamento. |
(20) |
È necessario che le imprese finanziarie e non finanziarie abbiano il tempo sufficiente per valutare se le rispettive attività economiche connesse al gas fossile e all’energia nucleare rispettano i criteri di vaglio tecnico di cui al presente regolamento e per comunicare l’esito di tale valutazione in conformità con il regolamento delegato (UE) 2021/2178. È pertanto opportuno posticipare al 1o gennaio 2023 la data di applicazione del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139
Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 è così modificato:
1) |
è inserito l’articolo 2 bis seguente: «Articolo 2 bis Riesame In sede di riesame di cui all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852, la Commissione esamina e valuta anche la necessità di modificare le date di cui all’allegato I, sezione 4.27, sezione 4.28, sezione 4.29, punto 1, lettera b), sezione 4.30, punto 1, lettera b), e sezione 4.31, punto 1, lettera b). Qualsiasi riesame della data di cui al punto 2 delle sezioni 4.27 e 4.28 dell’allegato I tiene conto dei progressi tecnici compiuti nella commercializzazione di combustibili ad alta resistenza agli incidenti nell’Unione e nel mondo.»; |
2) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
3) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178
Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:
1) |
all’articolo 8 sono aggiunti i paragrafi 6, 7 e 8 seguenti: «6. Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie comunicano l’importo e la quota:
7. Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie comunicano l’importo e la quota:
8. Le informazioni di cui ai paragrafi 6 e 7 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui all’allegato XII del presente regolamento.»; |
2) |
il testo che figura nell’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XII. |
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.
(2) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Tassonomia dell’UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo» [COM(2021) 188 final del 21 aprile 2021] e comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile» [COM(2021) 390 final del 6 luglio 2021].
(4) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(5) La relazione del gruppo di esperti tecnici è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
(6) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(7) Relazione del Centro comune di ricerca: «Technical assessment of nuclear energy with respect to the ‘do no significant harm’ criteria of Regulation (EU) 2020/852 (‘Taxonomy Regulation’)», disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/file/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en
(8) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).
(9) Regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, del 2 dicembre 1999, che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all’articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU L 315 del 9.12.1999, pag. 1).
(10) Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).
(11) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).
ALLEGATO I
Nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139 sono inserite le seguenti sezioni 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 e 4.31:
«4.26. Fasi precommerciali delle tecnologie avanzate di produzione di energia a partire da processi nucleari con una quantità minima di rifiuti del ciclo del combustibile
Descrizione dell’attività
Ricerca, sviluppo, dimostrazione e realizzazione di impianti innovativi per la generazione di energia elettrica, su licenza delle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale applicabile, che producono energia a partire da processi nucleari con una quantità minima di rifiuti del ciclo del combustibile.
L’attività è associata ai codici NACE M72 e M72.1, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un’attività economica di questa categoria è un’attività di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa tutti i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Criteri generali afferenti al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al principio «non arrecare un danno significativo» («DNSH») |
1. |
Il progetto connesso all’attività economica («il progetto») è situato in uno Stato membro che soddisfa tutti i seguenti criteri:
Ai fini della lettera f), gli Stati membri possono utilizzare i piani redatti nell’ambito del programma nazionale previsto dagli articoli 11 e 12 della direttiva 2011/70/Euratom. |
2. |
Il progetto rientra in un programma di ricerca finanziato dall’Unione oppure è stato notificato alla Commissione in conformità dell’articolo 41 del trattato Euratom o dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, secondo si applichi l’una o l’altra delle suddette disposizioni, la Commissione ha fornito il proprio parere sul progetto in conformità dell’articolo 43 del trattato Euratom e sono state affrontate in maniera soddisfacente tutte le questioni sollevate nel parere che sono pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dei criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione. |
3. |
Lo Stato membro si è impegnato a presentare ogni cinque anni alla Commissione, per ciascun progetto, una relazione in merito a tutti i seguenti aspetti:
Sulla base delle relazioni la Commissione esamina l’adeguatezza delle risorse accumulate del fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del fondo per la disattivazione nucleare di cui al punto 1, lettera c), nonché i progressi nell’attuazione del piano documentato di cui al punto 1, lettera f), e può trasmettere un parere allo Stato membro. |
4. |
L’attività è conforme alle disposizioni nazionali di recepimento della normativa di cui al punto 1), lettere a) e b), anche per quanto riguarda la valutazione, in particolare attraverso stress test, della resilienza delle centrali nucleari situate nel territorio dell’Unione di fronte a rischi estremi di origine naturale, compresi i terremoti. Di conseguenza l’attività si svolge sul territorio di uno Stato membro nel quale il gestore dell’impianto nucleare:
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5. |
L’attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom, integrata dai più recenti orientamenti internazionali dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA), contribuendo a migliorare la resilienza delle centrali nucleari nuove ed esistenti e la loro capacità di far fronte a rischi estremi di origine naturale, comprese inondazioni e condizioni meteorologiche estreme. |
6. |
I rifiuti radioattivi di cui al punto 1, lettere e) e f), sono smaltiti nello Stato membro in cui sono stati generati, a meno che non esista un accordo tra lo Stato membro e lo Stato membro di destinazione, come stabilito nella direttiva 2011/70/Euratom. In tal caso lo Stato membro di destinazione dispone di programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi e di un idoneo impianto di smaltimento in esercizio, conformemente alle prescrizioni della direttiva 2011/70/Euratom.
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4.27. Costruzione ed esercizio sicuro di nuove centrali nucleari per la generazione di energia elettrica o di calore, anche ai fini della produzione di idrogeno, con l’ausilio delle migliori tecnologie disponibili
Ai fini della presente sezione «per migliori tecnologie disponibili» si intendono tecnologie che sono pienamente conformi alle prescrizioni della direttiva 2009/71/Euratom e che rispettano appieno i parametri tecnici più recenti delle norme dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) nonché gli obiettivi di sicurezza e i livelli di riferimento dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA).
Descrizione dell’attività
Costruzione ed esercizio sicuro di nuovi impianti nucleari, per i quali le autorità competenti degli Stati membri abbiano concesso il permesso di costruzione entro il 2045 in conformità della legislazione nazionale applicabile, per la generazione di energia elettrica o calore di processo, anche a fini di teleriscaldamento o per processi industriali quali la produzione di idrogeno (nuovi impianti nucleari), e miglioramenti della loro sicurezza.
L’attività è associata ai codici NACE D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un’attività economica di questa categoria è un’attività di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa tutti i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Criteri generali afferenti al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al principio «non arrecare un danno significativo» («DNSH») |
1. |
Il progetto connesso all’attività economica («il progetto») è situato in uno Stato membro che soddisfa tutti i seguenti criteri:
Ai fini della lettera f), gli Stati membri possono utilizzare i piani redatti nell’ambito del programma nazionale previsto dagli articoli 11 e 12 della direttiva 2011/70/Euratom. |
2. |
Il progetto applica appieno la migliore tecnologia disponibile e, dal 2025, combustibili ad alta resistenza agli incidenti. La tecnologia è certificata e approvata dal regolatore nazionale in materia di sicurezza nucleare. |
3. |
Il progetto è stato notificato alla Commissione in conformità dell’articolo 41 del trattato Euratom o dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, secondo si applichi l’una o l’altra delle suddette disposizioni, la Commissione ha espresso il proprio parere sul progetto in conformità dell’articolo 43 del trattato Euratom e sono state affrontate in maniera soddisfacente tutte le questioni sollevate nel parere che sono pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dei criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione. |
4. |
Lo Stato membro si è impegnato a presentare ogni cinque anni alla Commissione, per ciascun progetto, una relazione in merito a tutti i seguenti aspetti:
Sulla base delle relazioni la Commissione esamina l’adeguatezza delle risorse accumulate del fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del fondo per la disattivazione nucleare di cui al punto 1, lettera c), nonché i progressi nell’attuazione del piano documentato di cui al punto 1, lettera f), e può trasmettere un parere allo Stato membro. |
5. |
La Commissione riesamina, a decorrere dal 2025 e almeno ogni dieci anni, i parametri tecnici corrispondenti alla migliore tecnologia disponibile sulla base della valutazione effettuata dal gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG). |
6. |
L’attività è conforme alle disposizioni nazionali di recepimento della normativa di cui al punto 1), lettere a) e b), anche per quanto riguarda la valutazione, in particolare attraverso stress test, della resilienza delle centrali nucleari situate nel territorio dell’Unione di fronte a rischi estremi di origine naturale, compresi i terremoti. Di conseguenza l’attività si svolge sul territorio di uno Stato membro nel quale il gestore dell’impianto nucleare:
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7. |
L’attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom, integrata dai più recenti orientamenti internazionali dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA), contribuendo a migliorare la resilienza delle centrali nucleari nuove ed esistenti e la loro capacità di far fronte a rischi estremi di origine naturale, comprese inondazioni e condizioni meteorologiche estreme. |
8. |
I rifiuti radioattivi di cui al punto 1, lettere e) e f), sono smaltiti nello Stato membro in cui sono stati generati, a meno che non esista un accordo tra lo Stato membro e lo Stato membro di destinazione, come stabilito nella direttiva 2011/70/Euratom. In tal caso lo Stato membro di destinazione dispone di programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi e di un idoneo impianto di smaltimento in esercizio, conformemente alle prescrizioni della direttiva 2011/70/Euratom.
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4.28. Produzione di energia elettrica a partire dall’energia nucleare in impianti esistenti
Descrizione dell’attività
Modifica di impianti nucleari esistenti finalizzata al prolungamento, autorizzato entro il 2040 dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale applicabile, della durata di servizio in esercizio sicuro degli impianti nucleari che producono energia elettrica o calore a partire dall’energia nucleare («centrali nucleari»).
L’attività è associata ai codici NACE D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un’attività economica di questa categoria è un’attività di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa tutti i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Criteri generali afferenti al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al principio «non arrecare un danno significativo» («DNSH») |
1. |
Il progetto connesso all’attività economica («il progetto») è situato in uno Stato membro che soddisfa tutti i seguenti criteri:
Ai fini della lettera f), gli Stati membri possono utilizzare i piani redatti nell’ambito del programma nazionale previsto dagli articoli 11 e 12 della direttiva 2011/70/Euratom. |
2. |
Il progetto aggiornato integra ogni miglioramento per la sicurezza ragionevolmente attuabile e, dal 2025, usa combustibili ad alta resistenza agli incidenti. La tecnologia è certificata e approvata dal regolatore nazionale in materia di sicurezza nucleare. |
3. |
Il progetto è stato notificato alla Commissione in conformità dell’articolo 41 del trattato Euratom o dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, secondo si applichi l’una o l’altra delle suddette disposizioni, la Commissione ha espresso il proprio parere sul progetto in conformità dell’articolo 43 del trattato Euratom e sono state affrontate in maniera soddisfacente tutte le questioni sollevate nel parere che sono pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dei criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione. |
4. |
Lo Stato membro si è impegnato a presentare ogni cinque anni alla Commissione, per ciascun progetto, una relazione in merito a tutti i seguenti aspetti:
Sulla base delle relazioni la Commissione esamina l’adeguatezza delle risorse accumulate del fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del fondo per la disattivazione nucleare di cui al punto 1, lettera c), nonché i progressi nell’attuazione del piano documentato di cui al punto 1, lettera f), e può trasmettere un parere allo Stato membro. |
5. |
L’attività è conforme alla legislazione nazionale che recepisce la legislazione di cui al punto 1, lettere a) e b), anche per quanto riguarda la valutazione, in particolare attraverso stress test, della resilienza delle centrali nucleari dell’Unione di fronte a rischi estremi di origine naturale, compresi i terremoti. Di conseguenza l’attività si svolge sul territorio di uno Stato membro nel quale il gestore dell’impianto nucleare:
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6. |
L’attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom, integrata dai più recenti orientamenti internazionali dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA), contribuendo a migliorare la resilienza delle centrali nucleari nuove ed esistenti e la loro capacità di far fronte a rischi estremi di origine naturale, comprese inondazioni e condizioni meteorologiche estreme. |
7. |
I rifiuti radioattivi di cui al punto 1, lettere e) e f), sono smaltiti nello Stato membro in cui sono stati generati, a meno che non esista un accordo tra lo Stato membro e lo Stato membro di destinazione, come stabilito nella direttiva 2011/70/Euratom. In tal caso lo Stato membro di destinazione dispone di programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi e di un idoneo impianto di smaltimento in esercizio, conformemente alle prescrizioni della direttiva 2011/70/Euratom.
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4.29. Produzione di energia elettrica da combustibili gassosi fossili
Descrizione dell’attività
Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili gassosi fossili. Questa attività non comprende la produzione di energia elettrica derivante dall’uso esclusivo di combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili di cui alla sezione 4.7 del presente allegato e di biogas e combustibili bioliquidi di cui alla sezione 4.8 del presente allegato.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un’attività economica di questa categoria è un’attività di transizione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato. |
4.30. Cogenerazione ad alto rendimento di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili gassosi fossili
Descrizione dell’attività
Costruzione, riqualificazione e gestione di impianti di generazione combinata di calore/freddo ed energia elettrica che utilizzano combustibili gassosi fossili. Questa attività non comprende la cogenerazione ad alto rendimento di calore/freddo ed energia elettrica derivante dall’uso esclusivo di combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili di cui alla sezione 4.19 del presente allegato e di biogas e combustibili bioliquidi di cui alla sezione 4.20 del presente allegato.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE D35.11 e D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un’attività economica di questa categoria è un’attività di transizione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato. |
4.31. Produzione di calore/freddo a partire da combustibili gassosi fossili in un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti
Descrizione dell’attività
Costruzione, riqualificazione e gestione di impianti di produzione di calore che producono calore/freddo utilizzando combustibili gassosi fossili e sono connessi a un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti ai sensi dell’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE. Questa attività non comprende la produzione di calore/freddo in un sistema di teleriscaldamento efficiente derivante dall’uso esclusivo di combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili di cui alla sezione 4.23 del presente allegato e di biogas e combustibili bioliquidi di cui alla sezione 4.24 del presente allegato.
L’attività è associata al codice NACE D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un’attività economica di questa categoria è un’attività di transizione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato. |
(*1) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).
(*2) Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).
(*3) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).
(*4) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(*5) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(*6) Raccomandazione 2006/851/Euratom della Commissione, del 24 ottobre 2006, concernente la gestione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di installazioni nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 31).
(*7) Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).
(*8) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
ALLEGATO II
Nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 sono inserite le seguenti sezioni 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 e 4.31:
«4.26. Fasi precommerciali delle tecnologie avanzate di produzione di energia a partire da processi nucleari con una quantità minima di rifiuti del ciclo del combustibile
Descrizione dell’attività
Ricerca, sviluppo, dimostrazione e realizzazione di impianti innovativi per la generazione di energia elettrica, su licenza delle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale applicabile, che producono energia a partire da processi nucleari con una quantità minima di rifiuti del ciclo del combustibile.
L’attività è associata ai codici NACE M72 e M72.1, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici |
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L’attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom, integrata dai più recenti orientamenti internazionali dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA), contribuendo a migliorare la resilienza delle centrali nucleari nuove ed esistenti e la loro capacità di far fronte a rischi estremi di origine naturale, comprese inondazioni e condizioni meteorologiche estreme. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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Le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato. I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell’acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati, conformemente a un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi. Al fine di limitare le anomalie termiche associate allo scarico di calore di scarto, il gestore di una centrale nucleare situata nell’entroterra che preleva acqua da un fiume o da un lago per il raffreddamento a umido a ciclo aperto (once-through) controlla:
Il controllo della temperatura è attuato conformemente alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, o secondo valori soglia in linea con il quadro normativo dell’UE. L’attività è conforme alle norme Industry Foundation Classes (IFC). Le attività nucleari sono svolte nel rispetto dei requisiti relativi alle acque destinate al consumo umano di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. |
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È in atto un piano di gestione dei rifiuti radioattivi e non radioattivi che garantisce il massimo riutilizzo o riciclaggio di tali rifiuti al termine del ciclo di vita conformemente alla gerarchia dei rifiuti, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto. In fase di esercizio e disattivazione è ridotta al minimo la quantità di rifiuti radioattivi ed è portata al massimo quella di materiali a rilascio incondizionato, conformemente alla direttiva 2011/70/Euratom e ai requisiti di radioprotezione fissati nella direttiva 2013/59/Euratom. È predisposto un regime di finanziamento che garantisce finanziamenti adeguati per tutte le attività di disattivazione e per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità alla direttiva 2011/70/Euratom e alla raccomandazione 2006/851/Euratom. Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione. Nelle relazioni degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom sono trattati gli elementi pertinenti della presente sezione. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato. Le emissioni non radioattive sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi. Per le centrali nucleari con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. Gli scarichi radioattivi nell’aria, nei corpi idrici e nel suolo sono conformi alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, e/o a valori soglia nazionali in linea con le direttive 2013/51/Euratom e 2013/59/Euratom. Il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono gestiti in modo responsabile e sicuro conformemente alle direttive 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom. Il progetto può contare su un’adeguata capacità di stoccaggio provvisorio; esistono tuttavia piani nazionali di smaltimento tesi a ridurre al minimo la durata di tale stoccaggio provvisorio, conformemente alla disposizione della direttiva 2011/70/Euratom secondo cui lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, rappresenta una soluzione provvisoria ma non un’alternativa allo smaltimento. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato. Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione. Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell’Unesco e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) e che possono verosimilmente incidere in modo significativo su tali aree è stata condotta, ove applicabile, un’opportuna valutazione e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione. I siti/le operazioni non nuocciono allo stato di conservazione di alcun habitat o specie presente nelle aree protette. |
4.27. Costruzione ed esercizio sicuro di nuove centrali nucleari per la generazione di energia elettrica e/o di calore, anche ai fini della produzione di idrogeno, con l’ausilio delle migliori tecnologie disponibili
Descrizione dell’attività
Costruzione ed esercizio sicuro di nuovi impianti nucleari, per i quali le autorità competenti degli Stati membri abbiano concesso il permesso di costruzione entro il 2045 in conformità della legislazione nazionale applicabile, per la generazione di energia elettrica o calore di processo, anche a fini di teleriscaldamento o per processi industriali quali la produzione di idrogeno (nuovi impianti nucleari), e miglioramenti della loro sicurezza.
L’attività è associata ai codici NACE D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici |
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L’attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom, integrata dai più recenti orientamenti internazionali dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA), contribuendo a migliorare la resilienza delle centrali nucleari nuove ed esistenti e la loro capacità di far fronte a rischi estremi di origine naturale, comprese inondazioni e condizioni meteorologiche estreme. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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Le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato. I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell’acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati, conformemente a un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi. Al fine di limitare le anomalie termiche associate allo scarico di calore di scarto, il gestore di una centrale nucleare situata nell’entroterra che preleva acqua da un fiume o da un lago per il raffreddamento a umido a ciclo aperto (once-through) controlla:
Il controllo della temperatura è attuato conformemente alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, e/o secondo valori soglia in linea con il quadro normativo dell’UE. L’attività è conforme alle norme Industry Foundation Classes (IFC). Le attività nucleari sono svolte nel rispetto dei requisiti relativi alle acque destinate al consumo umano di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. |
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È in atto un piano di gestione dei rifiuti radioattivi e non radioattivi che garantisce il massimo riutilizzo o riciclaggio di tali rifiuti al termine del ciclo di vita conformemente alla gerarchia dei rifiuti, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto. In fase di esercizio e disattivazione è ridotta al minimo la quantità di rifiuti radioattivi ed è portata al massimo quella di materiali a rilascio incondizionato, conformemente alla direttiva 2011/70/Euratom e ai requisiti di radioprotezione fissati nella direttiva 2013/59/Euratom. È predisposto un regime di finanziamento che garantisce finanziamenti adeguati per tutte le attività di disattivazione e per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità alla direttiva 2011/70/Euratom e alla raccomandazione 2006/851/Euratom. Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione. Nelle relazioni degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom sono trattati gli elementi pertinenti della presente sezione. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato. Le emissioni non radioattive sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi. Per le centrali nucleari con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. Gli scarichi radioattivi nell’aria, nei corpi idrici e nel suolo sono conformi alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, e/o a valori soglia nazionali in linea con le direttive 2013/51/Euratom e 2013/59/Euratom. Il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono gestiti in modo responsabile e sicuro conformemente alle direttive 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom. Il progetto può contare su un’adeguata capacità di stoccaggio provvisorio; esistono tuttavia piani nazionali di smaltimento tesi a ridurre al minimo la durata di tale stoccaggio provvisorio, conformemente alla disposizione della direttiva 2011/70/Euratom secondo cui lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, rappresenta una soluzione provvisoria ma non un’alternativa allo smaltimento. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato. Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione. Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell’Unesco e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) e che possono verosimilmente incidere in modo significativo su tali aree è stata condotta, ove applicabile, un’opportuna valutazione e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione. I siti/le operazioni non nuocciono allo stato di conservazione di alcun habitat o specie presente nelle aree protette. |
4.28. Produzione di energia elettrica a partire dall’energia nucleare in impianti esistenti
Descrizione dell’attività
Modifica di impianti nucleari esistenti finalizzata al prolungamento, autorizzato entro il 2040 dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale applicabile, della durata di servizio in esercizio sicuro degli impianti nucleari che producono energia elettrica o calore a partire dall’energia nucleare («centrali nucleari»).
L’attività è associata ai codici NACE D35.11 e F42.2, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici |
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L’attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom, integrata dai più recenti orientamenti internazionali dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA), contribuendo a migliorare la resilienza delle centrali nucleari nuove ed esistenti e la loro capacità di far fronte a rischi estremi di origine naturale, comprese inondazioni e condizioni meteorologiche estreme. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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Le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato. I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell’acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati, conformemente a un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi. Al fine di limitare le anomalie termiche associate allo scarico di calore di scarto, il gestore di una centrale nucleare situata nell’entroterra che preleva acqua da un fiume o da un lago per il raffreddamento a umido a ciclo aperto (once-through) controlla:
Il controllo della temperatura è attuato conformemente alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, o secondo valori soglia in linea con il diritto dell’Unione. L’attività è conforme alle norme Industry Foundation Classes (IFC). Le attività nucleari sono svolte nel rispetto dei requisiti relativi alle acque destinate al consumo umano di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. |
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È in atto un piano di gestione dei rifiuti radioattivi e non radioattivi che garantisce il massimo riutilizzo o riciclaggio di tali rifiuti al termine del ciclo di vita conformemente alla gerarchia dei rifiuti, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto. In fase di esercizio e disattivazione è ridotta al minimo la quantità di rifiuti radioattivi ed è portata al massimo quella di materiali a rilascio incondizionato, conformemente alla direttiva 2011/70/Euratom e ai requisiti di radioprotezione fissati nella direttiva 2013/59/Euratom. È predisposto un regime di finanziamento che garantisce finanziamenti adeguati per tutte le attività di disattivazione e per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità alla direttiva 2011/70/Euratom e alla raccomandazione 2006/851/Euratom. Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione. Nelle relazioni degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom sono trattati gli elementi pertinenti della presente sezione. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato. Le emissioni non radioattive sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi. Per le centrali nucleari con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. Gli scarichi radioattivi nell’aria, nei corpi idrici e nel suolo sono conformi alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, e/o a valori soglia nazionali in linea con le direttive 2013/51/Euratom e 2013/59/Euratom. Il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono gestiti in modo responsabile e sicuro conformemente alle direttive 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom. Il progetto può contare su un’adeguata capacità di stoccaggio provvisorio; esistono tuttavia piani nazionali di smaltimento tesi a ridurre al minimo la durata di tale stoccaggio provvisorio, conformemente alla disposizione della direttiva 2011/70/Euratom secondo cui lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, rappresenta una soluzione provvisoria ma non un’alternativa allo smaltimento. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato. Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione. Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell’Unesco e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) e che possono verosimilmente incidere in modo significativo su tali aree è stata condotta, ove applicabile, un’opportuna valutazione e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione. I siti/le operazioni non nuocciono allo stato di conservazione di alcun habitat o specie presente nelle aree protette. |
4.29. Produzione di energia elettrica da combustibili gassosi fossili
Descrizione dell’attività
Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica, nel rispetto dei criteri della sezione 4.29, punto 1, lettera a), dell’allegato I, che utilizzano combustibili gassosi fossili. Questa attività non comprende la produzione di energia elettrica derivante dall’uso esclusivo di combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili di cui alla sezione 4.7 dell’allegato I e di biogas e combustibili bioliquidi di cui alla sezione 4.8 dell’allegato I.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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Le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato. |
4.30. Cogenerazione ad alto rendimento di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili gassosi fossili
Descrizione dell’attività
Costruzione, riqualificazione e gestione di impianti di generazione combinata di calore/freddo ed energia elettrica, nel rispetto dei criteri della sezione 4.30, punto 1, lettera a), dell’allegato I, che utilizzano combustibili gassosi fossili. Questa attività non comprende la cogenerazione ad alto rendimento di calore/freddo ed energia elettrica derivante dall’uso esclusivo di combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili di cui alla sezione 4.19 dell’allegato I e di biogas e combustibili bioliquidi di cui alla sezione 4.20 dell’allegato I.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE D35.11 e D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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Le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato. |
4.31. Produzione di calore/freddo a partire da combustibili gassosi fossili in un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti
Descrizione dell’attività
Costruzione, riqualificazione e gestione di impianti di produzione di calore, nel rispetto dei criteri della sezione 4.31, punto 1, lettera a), dell’allegato I, che producono calore/freddo utilizzando combustibili gassosi fossili e sono connessi a un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti ai sensi dell’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE. Questa attività non comprende la produzione di calore/freddo in un sistema di teleriscaldamento efficiente derivante dall’uso esclusivo di combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili di cui alla sezione 4.23 dell’allegato I e di biogas e combustibili bioliquidi di cui alla sezione 4.24 dell’allegato I.
L’attività è associata al codice NACE D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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Le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l’applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. |
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L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.». |
(1) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(2) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicate periodicamente dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(3) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(4) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse». Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del [data di adozione]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it/).
(5) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa» (COM(2013) 249 final).
(6) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(7) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicate periodicamente dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(8) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(9) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse». Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del [data di adozione]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it/).
(10) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa» (COM(2013) 249 final).
(11) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(12) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicate periodicamente dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(13) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(14) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse». Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del [data di adozione]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it/).
(15) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa» (COM(2013) 249 final).
(16) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(17) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicate periodicamente dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(18) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(19) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse». Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del [data di adozione]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it/).
(20) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa» (COM(2013) 249 final).
(21) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(22) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicate periodicamente dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(23) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(24) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse». Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del [data di adozione]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it/).
(25) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa» (COM(2013) 249 final).
(26) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(27) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicate periodicamente dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(28) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(29) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse». Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del [data di adozione]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it/).
(30) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa» (COM(2013) 249 final).
ALLEGATO III
«ALLEGATO XII
Modelli standard per la comunicazione al pubblico delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafi 6 e 7
Le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafi 6 e 7, sono presentate come segue per ciascun indicatore fondamentale di prestazione (KPI, key performance indicator).
Modello 1 – Attività legate al nucleare e ai gas fossili
Riga |
Attività legate all’energia nucleare |
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1. |
L’impresa svolge, finanzia o ha esposizioni verso la ricerca, lo sviluppo, la dimostrazione e la realizzazione di impianti innovativi per la generazione di energia elettrica che producono energia a partire da processi nucleari con una quantità minima di rifiuti del ciclo del combustibile. |
SÌ/NO |
2. |
L’impresa svolge, finanzia o ha esposizioni verso la costruzione e l’esercizio sicuro di nuovi impianti nucleari per la generazione di energia elettrica o calore di processo, anche a fini di teleriscaldamento o per processi industriali quali la produzione di idrogeno, e miglioramenti della loro sicurezza, con l’ausilio delle migliori tecnologie disponibili. |
SÌ/NO |
3. |
L’impresa svolge, finanzia o ha esposizioni verso l’esercizio sicuro di impianti nucleari esistenti che generano energia elettrica o calore di processo, anche per il teleriscaldamento o per processi industriali quali la produzione di idrogeno a partire da energia nucleare, e miglioramenti della loro sicurezza. |
SÌ/NO |
|
Attività legate ai gas fossili |
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4. |
L’impresa svolge, finanzia o ha esposizioni verso la costruzione o la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili gassosi fossili. |
SÌ/NO |
5. |
L’impresa svolge, finanzia o ha esposizioni verso la costruzione, la riqualificazione e la gestione di impianti di generazione combinata di calore/freddo ed energia elettrica che utilizzano combustibili gassosi fossili. |
SÌ/NO |
6. |
L’impresa svolge, finanzia o ha esposizioni verso la costruzione, la riqualificazione e la gestione di impianti di generazione di calore che producono calore/freddo utilizzando combustibili gassosi fossili. |
SÌ/NO |
Modello 2 – Attività economiche allineate alla tassonomia (denominatore)
Riga |
Attività economiche |
Importo e quota (presentare le informazioni in importi monetari e percentuali) |
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CCM + CCA |
Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM) |
Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA) |
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Importo |
% |
Importo |
% |
Importo |
% |
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1. |
Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.26 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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2. |
Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.27 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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|||
3. |
Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.28 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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|||
4. |
Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.29 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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|||
5. |
Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.30 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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6. |
Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.31 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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7. |
Importo e quota di altre attività economiche allineate alla tassonomia non incluse nelle righe da 1 a 6 al denominatore del KPI applicabile |
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8. |
KPI applicabile totale |
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Modello 3 – Attività economiche allineate alla tassonomia (numeratore)
Riga |
Attività economiche |
Importo e quota (presentare le informazioni in importi monetari e percentuali) |
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CCM + CCA |
Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM) |
Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA) |
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Importo |
% |
Importo |
% |
Importo |
% |
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1. |
Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.26 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al numeratore del KPI applicabile |
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2. |
Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.27 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al numeratore del KPI applicabile |
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3. |
Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.28 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al numeratore del KPI applicabile |
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4. |
Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.29 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al numeratore del KPI applicabile |
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5. |
Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.30 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al numeratore del KPI applicabile |
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6. |
Importo e quota dell’attività economica allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.31 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al numeratore del KPI applicabile |
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7. |
Importo e quota di altre attività economiche allineate alla tassonomia non incluse nelle righe da 1 a 6 al numeratore del KPI applicabile |
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8. |
Importo e quota totali delle attività economiche allineate alla tassonomia al numeratore del KPI applicabile |
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100 % |
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Modello 4 – Attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia
Riga |
Attività economiche |
Quota (presentare le informazioni in importi monetari e percentuali) |
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CCM + CCA |
Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM) |
Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA) |
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Importo |
% |
Importo |
% |
Importo |
% |
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1. |
Importo e quota dell’attività economica ammissibile alla tassonomia ma non allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.26 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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2. |
Importo e quota dell’attività economica ammissibile alla tassonomia ma non allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.27 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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3. |
Importo e quota dell’attività economica ammissibile alla tassonomia ma non allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.28 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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4. |
Importo e quota dell’attività economica ammissibile alla tassonomia ma non allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.29 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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5. |
Importo e quota dell’attività economica ammissibile alla tassonomia ma non allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.30 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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6. |
Importo e quota dell’attività economica ammissibile alla tassonomia ma non allineata alla tassonomia di cui alla sezione 4.31 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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7. |
Importo e quota di altre attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia non incluse nelle righe da 1 a 6 al denominatore del KPI applicabile |
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8. |
Importo e quota totali delle attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia al denominatore del KPI applicabile |
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Modello 5 – Attività economiche non ammissibili alla tassonomia
Riga |
Attività economiche |
Importo |
Percentuale |
1. |
Importo e quota dell’attività economica di cui alla riga 1 del modello 1 che non è ammissibile alla tassonomia conformemente alla sezione 4.26 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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2. |
Importo e quota dell’attività economica di cui alla riga 2 del modello 1 che non è ammissibile alla tassonomia conformemente alla sezione 4.27 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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3. |
Importo e quota dell’attività economica di cui alla riga 3 del modello 1 che non è ammissibile alla tassonomia conformemente alla sezione 4.28 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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4. |
Importo e quota dell’attività economica di cui alla riga 4 del modello 1 che non è ammissibile alla tassonomia conformemente alla sezione 4.29 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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5. |
Importo e quota dell’attività economica di cui alla riga 5 del modello 1 che non è ammissibile alla tassonomia conformemente alla sezione 4.30 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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6. |
Importo e quota dell’attività economica di cui alla riga 6 del modello 1 che non è ammissibile alla tassonomia conformemente alla sezione 4.31 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore del KPI applicabile |
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7. |
Importo e quota di altre attività economiche non ammissibili alla tassonomia non incluse nelle righe da 1 a 6 al denominatore del KPI applicabile |
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8. |
Importo e quota totali delle attività economiche non ammissibili alla tassonomia al denominatore del KPI applicabile |
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