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Document 32022D1198

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/1198 della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza nell’ambito di rescEU [notificata con il numero C(2022) 4246] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/4246

    GU L 185 del 12.7.2022, p. 129–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1198/oj

    12.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 185/129


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1198 DELLA COMMISSIONE

    del 16 giugno 2022

    che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza nell’ambito di rescEU

    [notificata con il numero C(2022) 4246]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (di seguito il «meccanismo unionale») (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera g),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione n. 1313/2013/UE, che istituisce rescEU nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, è stata modificata recentemente (2) per rafforzare il meccanismo unionale al fine di superarne le limitazioni nei casi in cui diversi Stati membri sono colpiti contemporaneamente da un'emergenza complessa e intersettoriale.

    (2)

    La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione (3) stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e requisiti di qualità. La riserva rescEU comprende attualmente mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, risorse per l'evacuazione medica con mezzi aerei, risorse per squadre mediche di emergenza, mezzi nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN), capacità di accoglienza, mezzi di trasporto e logistici, nonché risorse per laboratori mobili e mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN.

    (3)

    A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, le risorse di rescEU dovrebbero essere definite tenendo conto dei rischi individuati ed emergenti e dell'insieme delle risorse e delle carenze a livello di Unione.

    (4)

    Un'analisi dei rischi individuati ed emergenti nonché delle risorse e delle carenze a livello dell'Unione rivela la necessità di sostenere le attività di protezione civile fornendo mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti da carenze di energia provocate da cause naturali o dall'intervento umano.

    (5)

    In particolare, la situazione in Ucraina ha dimostrato ancora una volta la vulnerabilità delle infrastrutture critiche dell'energia. Sin dai primi giorni della guerra di aggressione, l'Ucraina ha constatato che l'approvvigionamento energetico di emergenza sotto forma di combustibile, gruppi elettrogeni, apparecchiature e pezzi di ricambio rappresentava un bisogno primario in molte zone. Anche la Moldova ha attivato il meccanismo unionale e individuato bisogni di approvvigionamento energetico di emergenza sotto forma di combustibili, gruppi elettrogeni e pezzi di ricambio.

    (6)

    Attualmente gli Stati membri non hanno preimpegnato mezzi nel settore dell'approvvigionamento energetico di emergenza nel pool europeo di protezione civile. Di conseguenza, e al fine di affrontare i rischi individuati ed emergenti, è opportuno integrare l'approvvigionamento energetico di emergenza nei mezzi di rescEU di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2019/570.

    (7)

    I mezzi dovrebbero servire per rispondere a rischi poco probabili dall'impatto molto elevato, conformemente alle categorie di cui all'articolo 3 quinquies, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2019/570.

    (8)

    Il compito principale dei mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza di rescEU dovrebbe essere quello di attivare immediatamente una fornitura di energia di emergenza in caso di interruzioni causate da un guasto della fonte di energia principale o da sbalzi di tensione. I mezzi possono comprendere gruppi elettrogeni di riserva, batterie, apparecchiature di recupero di energia, apparecchiature di connettività e sincronizzazione, combustibili, altri tipi di apparecchiature e servizi correlati.

    (9)

    L'assistenza prevista deve rispettare le condizioni e le procedure fissate dalle misure restrittive (4) adottate conformemente all'articolo 215 TFUE.

    (10)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/570.

    (11)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:

    1)

    L'articolo 2 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunto l'ottavo trattino seguente:

    «—

    mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza.»;

    b)

    al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

    «m)

    mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza»;

    2)

    l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3 bis

    Costi ammissibili nell'ambito di rescEU per i mezzi aerei per l’evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, le capacità di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN, le capacità di accoglienza temporanea, i mezzi di trasporto e logistici, i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN, le risorse per laboratori mobili e i mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza

    Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all'allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE.»;

    3)

    all'articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a m), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.

    4.   In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a m), nell'ambito del meccanismo unionale, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4 ter, secondo comma, della decisione n. 1313/2013/UE.»;

    4)

    l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022

    Per la Commissione

    Janez LENARČIČ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.

    (2)  Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell’8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 41).

    (4)  www.sanctionsmap.eu. Si noti che la mappa delle sanzioni è uno strumento informatico che permette di individuare i regimi sanzionatori. Le sanzioni derivano da atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU). In caso di divergenza, fa fede la GU.


    ALLEGATO

    Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è aggiunta la sezione 13 seguente:

    «13.

    Mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza

    Compiti

    Fornire energia di riserva di emergenza.

    Fornire personale per gestire, montare/smontare, installare/disinstallare, far funzionare e mantenere in buono stato i mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza, quando necessario. In caso di trasferimento ad autorità locali o organizzazioni internazionali, addestrarne il personale prima della partenza degli addetti ai mezzi.

    Mezzi

    Unità di alimentazione di emergenza per la produzione e/o la fornitura emergenziali di energia in loco, se necessario in combinazione con altri sistemi quali batterie o sistemi di pannelli solari in grado di fornire energia per almeno un mese.

    Componenti principali

    Gruppi elettrogeni di varie dimensioni per consentire flessibilità e scalabilità.

    Adeguati sistemi di connettività, sincronizzazione, monitoraggio e trasmissione di potenza per consentire la connessione dei mezzi agli impianti interessati e il controllo della messa in parallelo delle unità.

    Numero adeguato di pezzi di ricambio e altri materiali di consumo per il funzionamento dei mezzi, quali batterie, apparecchiature di recupero di energia, apparecchiature di connettività e sincronizzazione, combustibili, altri tipi di apparecchiature e servizi correlati.

    Procedure adeguate per garantire l'approvvigionamento di emergenza di combustibile per il funzionamento dei mezzi.

    Procedure adeguate per trasportare, gestire, montare/smontare, installare/disinstallare, far funzionare e mantenere in buono stato i mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza.

    Generatori di illuminazione per l'illuminazione di emergenza della zona interessata e sistemi antifulmine.

    Impianti di stoccaggio adeguati.

    Personale dotato di formazione adeguata e risorse per gestire, montare, installare, far funzionare e mantenere in buono stato i mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza.

    Autosufficienza

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della decisione di esecuzione 2014/762/UE (1).

    Mobilitazione

    Disponibilità per la partenza della squadra tecnica e dei componenti mobilitabili al massimo 12 ore dopo l'accettazione dell'offerta.


    (1)  L'autosufficienza deve essere garantita almeno durante le prime 96 ore di impiego, anche attraverso strutture e apparecchiature adeguate per lo stoccaggio del combustibile in loco.».


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