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Document 32022D1027

    Decisione (UE) 2022/1027 del Consiglio del 28 giugno 2022 relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2022

    ST/10132/2022/INIT

    GU L 172 del 29.6.2022, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1027/oj

    29.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 172/18


    DECISIONE (UE) 2022/1027 DEL CONSIGLIO

    del 28 giugno 2022

    relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2022

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE, e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,

    visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione europea deve presentare entro il 15 giugno 2022 una proposta che fissi l’importo della seconda frazione del contributo per il 2022 e l’importo annuo riveduto del contributo per il 2022, qualora tale importo dovesse deviare dalle esigenze effettive.

    (2)

    Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve trasmettere alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

    (3)

    A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

    (4)

    A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») resta parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) fino alla chiusura dell’11o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti, non deve essere riutilizzata.

    (5)

    La decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio (4) fissa l’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2022 a 2 500 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

    (6)

    Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le parti del Fondo europeo di sviluppo versano i contributi individuali al FES alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti, a titolo di seconda frazione per il 2022, conformemente all’allegato.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. PANNIER-RUNACHER


    (1)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

    (2)  GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

    (3)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

    (4)  Decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l’importo annuo per il 2022, l’importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025 (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 61).


    ALLEGATO

    STATI MEMBRI e REGNO UNITO

    Ripartizione 11o FES %

    Seconda frazione 2022 (EUR)

    Totale

    Commissione

    BEI

    11o FES

    11o FES

    BELGIO

    3,24927

    25 994 160,00

    3 249 270,00

    29 243 430,00

    BULGARIA

    0,21853

    1 748 240,00

    218 530,00

    1 966 770,00

    CECHIA

    0,79745

    6 379 600,00

    797 450,00

    7 177 050,00

    DANIMARCA

    1,98045

    15 843 600,00

    1 980 450,00

    17 824 050,00

    GERMANIA

    20,57980

    164 638 400,00

    20 579 800,00

    185 218 200,00

    ESTONIA

    0,08635

    690 800,00

    86 350,00

    777 150,00

    IRLANDA

    0,94006

    7 520 480,00

    940 060,00

    8 460 540,00

    GRECIA

    1,50735

    12 058 800,00

    1 507 350,00

    13 566 150,00

    SPAGNA

    7,93248

    63 459 840,00

    7 932 480,00

    71 392 320,00

    FRANCIA

    17,81269

    142 501 520,00

    17 812 690,00

    160 314 210,00

    CROAZIA

    0,22518

    1 801 440,00

    225 180,00

    2 026 620,00

    ITALIA

    12,53009

    100 240 720,00

    12 530 090,00

    112 770 810,00

    CIPRO

    0,11162

    892 960,00

    111 620,00

    1 004 580,00

    LETTONIA

    0,11612

    928 960,00

    116 120,00

    1 045 080,00

    LITUANIA

    0,18077

    1 446 160,00

    180 770,00

    1 626 930,00

    LUSSEMBURGO

    0,25509

    2 040 720,00

    255 090,00

    2 295 810,00

    UNGHERIA

    0,61456

    4 916 480,00

    614 560,00

    5 531 040,00

    MALTA

    0,03801

    304 080,00

    38 010,00

    342 090,00

    PAESI BASSI

    4,77678

    38 214 240,00

    4 776 780,00

    42 991 020,00

    AUSTRIA

    2,39757

    19 180 560,00

    2 397 570,00

    21 578 130,00

    POLONIA

    2,00734

    16 058 720,00

    2 007 340,00

    18 066 060,00

    PORTOGALLO

    1,19679

    9 574 320,00

    1 196 790,00

    10 771 110,00

    ROMANIA

    0,71815

    5 745 200,00

    718 150,00

    6 463 350,00

    SLOVENIA

    0,22452

    1 796 160,00

    224 520,00

    2 020 680,00

    SLOVACCHIA

    0,37616

    3 009 280,00

    376 160,00

    3 385 440,00

    FINLANDIA

    1,50909

    12 072 720,00

    1 509 090,00

    13 581 810,00

    SVEZIA

    2,93911

    23 512 880,00

    2 939 110,00

    26 451 990,00

    REGNO UNITO

    14,67862

    117 428 960,00

    14 678 620,00

    132 107 580,00

    TOTALE UE-27 e REGNO UNITO

    100,00

    800 000 000,00

    100 000 000,00

    900 000 000,00


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