This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R0695
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/695 of 2 May 2022 laying down rules for the application of Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council as regards the common formula for calculating the risk rating of transport undertakings
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione del 2 maggio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione del 2 maggio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto
C/2022/2743
GU L 129 del 3.5.2022, p. 33–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 129/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/695 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2022
recante modalità di applicazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'applicazione efficace ed efficiente in termini di costi della normativa dell'Unione in materia di trasporti su strada è di fondamentale importanza per migliorare la sicurezza stradale, le condizioni di lavoro dei conducenti e la protezione sociale e per garantire una concorrenza leale tra le imprese di trasporto su strada. |
(2) |
I sistemi nazionali di classificazione del rischio introdotti dagli Stati membri per orientare in maniera più efficace i controlli nei confronti delle imprese che presentano un fattore di rischio elevato sono basati su metodi di calcolo nazionali diversi. Ciò ostacola la comparabilità e lo scambio di informazioni sui punteggi di rischio nel contesto dell'applicazione transfrontaliera. |
(3) |
L'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/22/CE impone alla Commissione di adottare, mediante atti di esecuzione, una formula comune per calcolare il fattore di rischio di un'impresa. |
(4) |
Nello stabilire tale formula la Commissione dovrebbe tenere conto di tutte le infrazioni che possono incidere sul fattore di rischio delle imprese, incluse le infrazioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e delle infrazioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(5) |
La formula comune dovrebbe prendere in considerazione il numero, la gravità e la frequenza delle infrazioni, i risultati dei controlli in cui non sono state rilevate infrazioni e se l'impresa di trasporto su strada utilizza il tachigrafo intelligente su tutti i suoi veicoli, in applicazione del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014. |
(6) |
La formula comune per calcolare il fattore di rischio di un'impresa dovrebbe contribuire in modo significativo all'armonizzazione delle prassi in materia di controlli in tutta l'Unione, garantendo che tutti i conducenti e le imprese di trasporto siano trattati allo stesso modo per quanto riguarda i controlli e le sanzioni ai sensi delle norme applicabili dell'Unione. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento, qualora comportino il trattamento di dati personali, dovrebbero essere attuate conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e, ove applicabile, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La formula comune per calcolare il fattore di rischio di un'impresa di trasporto e le prescrizioni relative alla sua applicazione sono stabilite nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45.
(2) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
(4) Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).
(5) Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
(6) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(7) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
ALLEGATO
FORMULA COMUNE PER CALCOLARE IL FATTORE DI RISCHIO DELLE IMPRESE DI TRASPORTO E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SUA APPLICAZIONE
1) |
Il fattore di rischio complessivo di un'impresa di trasporto è calcolato utilizzando la seguente formula comune: dove:
|
2) |
Nell'applicare la formula comune si utilizzano i principi e gli elementi elencati qui di seguito. |
3) |
Il periodo di tempo durante il quale un'infrazione è conteggiata nella formula è di due anni. |
4) |
Gli operatori dei trasporti sono classificati, sulla base del loro punteggio, nelle fasce di rischio seguenti:
|
5) |
Il punteggio ponderato di un controllo individuale («i») è calcolato applicando i fattori di ponderazione («v») seguenti a seconda del tipo di infrazione:
|
6) |
Il fattore di rischio finale di un'impresa tiene conto del numero totale di controlli effettuati («r»), sia su strada sia nei locali dell'impresa, compresi i controlli durante i quali non sono state rilevate infrazioni. |
7) |
I controlli durante i quali non sono rilevate infrazioni sono registrati con zero punti. |
8) |
Il punteggio ponderato di un singolo controllo tiene conto di tutti i veicoli controllati («N»). |
9) |
La data dell'infrazione tenuta in considerazione nella formula comune è considerata la data in cui l'infrazione è divenuta definitiva, ossia non più soggetta a riesame. Le infrazioni sono conteggiate una sola volta nella formula. |
10) |
Se durante un controllo nei locali di un'impresa di trasporto si accerta che l'intero parco veicoli è dotato di tachigrafo intelligente in applicazione del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014, il punteggio finale è moltiplicato per un fattore pari a 0,9 («g»). |