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Document 32022R0631
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/631 of 13 April 2022 amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) 2021/637 as regards the disclosure of exposures to interest rate risk on positions not held in the trading book (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 della Commissione del 13 aprile 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 della Commissione del 13 aprile 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/2249
GU L 117 del 19.4.2022, p. 3–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 117/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/631 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 434 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel dicembre 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha riesaminato il suo quadro relativo al terzo pilastro, compresi gli obblighi di informativa sul rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (interest rate risk in the banking book - IRRBB) (2). In linea con l’evolversi delle norme internazionali concordate dal Comitato di Basilea, gli obblighi di informativa sull’IRRBB, applicabili a decorrere da giugno 2021, sono stati inseriti nell’articolo 448 del regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione (4) dovrebbe incorporare anche le nuove norme tecniche di attuazione sull’informativa al pubblico in merito all’IRRBB di cui all’articolo 448 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(3) |
Al fine di garantire che gli enti pubblichino informazioni esaurienti e comparabili sull’IRRBB, è opportuno stabilire una tabella contenente informazioni qualitative sui rischi di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negoziazione e un modello contenente informazioni quantitative sui rischi di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negoziazione. |
(4) |
Per dare agli enti il tempo sufficiente per prepararsi alla pubblicazione delle informazioni a norma del presente regolamento, questi dovrebbero essere tenuti a fornire nella prima informativa solo le informazioni per il periodo corrente. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637. |
(6) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
(7) |
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è così modificato:
1) |
è inserito il seguente articolo 16 bis: «Articolo 16 bis Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione 1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 448, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU IRRBB1 di cui all’allegato XXXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXVIII del presente regolamento. 2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 448, paragrafo 1, lettere da c) a g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU IRRBBA di cui all’allegato XXXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXVIII del presente regolamento. 3. Quando gli enti pubblicano le informazioni a norma del paragrafo 1 o del paragrafo 2 per la prima volta, non è richiesta l’informativa relativa alla data di riferimento precedente.»; |
2) |
è aggiunto l’allegato XXXVII, quale riportato nell’allegato I del presente regolamento; |
3) |
è aggiunto l’allegato XXXVIII, quale riportato nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) «Disclosure requirements: DIS70: Interest rate risk in the banking book». Versione con effetto a decorrere dal 15 dicembre 2019. https://www.bis.org/basel_framework/chapter/DIS/70.htm.
(3) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (GU L 136 del 21.4.2021, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO I
"ALLEGATO XXXVII
Tabella EU IRRBBA - Informazioni qualitative sui rischi di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negoziazione
Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi
Numero di riga |
Informazioni qualitative - Testo libero |
Base giuridica |
|
a) |
Descrizione delle modalità secondo cui l'ente definisce l'IRRBB ai fini del controllo e della misurazione del rischio |
|
Articolo 448, par. 1, lett. e) |
b) |
Descrizione delle strategie globali di gestione e attenuazione dell'IRRBB dell'ente |
|
Articolo 448, par. 1, lett. f) |
c) |
Periodicità del calcolo delle misure dell'IRRBB dell'ente e descrizione delle misure specifiche che l'ente utilizza per determinare la sua sensibilità all'IRRBB |
|
Articolo 448, par. 1, lett. e), punti i) e v); articolo 448, par. 2 |
d) |
Descrizione degli scenari di shock e di stress relativi ai tassi di interesse che l'ente utilizza per stimare le variazioni del valore economico e dei proventi da interessi netti (se del caso) |
|
Articolo 448, par. 1, lett. e), punto iii); articolo 448, par. 2 |
e) |
Descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche diverse da quelle utilizzate per l'informativa di cui al modello EU IRRBB1 (se del caso) |
|
Articolo 448, par. 1, lett. e), punto ii); articolo 448, par. 2 |
f) |
Descrizione ad alto livello delle modalità di copertura dell'IRRBB da parte dell'ente nonché del trattamento contabile correlato (se del caso) |
|
Articolo 448, par. 1, lett. e), punto iv); articolo 448, par. 2 |
g) |
Descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche utilizzate per le misure dell'IRRBB nel modello EU IRRBB1 (se del caso) |
|
Articolo 448, par. 1, lett. c); articolo 448, par. 2 |
h) |
Spiegazione della rilevanza delle misure dell'IRRBB e delle loro variazioni significative rispetto alle informative precedenti |
|
Articolo 448, par. 1, lett. d) |
i) |
Ogni altra informazione pertinente relativa alle misure dell'IRRBB riportate nel modello EU IRRBB1 (facoltativo) |
|
|
1), 2) |
Pubblicazione della data di scadenza media e massima per la revisione delle condizioni assegnata ai depositi non vincolati |
|
Articolo 448, par. 1, lett. g) |
Modello EU IRRBB1 - Rischi di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negoziazione
Scenari prudenziali di shock |
a |
b |
c |
d |
|
Variazioni del valore economico del capitale proprio |
Variazioni dei proventi da interessi netti |
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Periodo corrente |
Periodo precedente |
Periodo corrente |
Periodo precedente |
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1 |
Parallelo verso l'alto (Parallel up) |
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2 |
Parallelo verso il basso (Parallel down) |
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3 |
Incremento della pendenza della curva (Steepener) |
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4 |
Appiattimento della curva (Flattener) |
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5 |
Rialzo dei tassi a breve (Short rates up) |
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6 |
Ribasso dei tassi a breve (Short rates down) |
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ALLEGATO II
«ALLEGATO XXXVIII
Istruzioni per la compilazione dei modelli d’informativa relativa al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione
Istruzioni per la compilazione del modello d’informativa EU IRRBBA
Gli enti sono tenuti a pubblicare le informazioni qualitative specificate di seguito sulla base della metodologia del proprio sistema interno di misurazione del rischio, della metodologia standardizzata o della metodologia standardizzata semplificata, se del caso, conformemente all’articolo 84 della direttiva 2013/36/UE.
Le presenti istruzioni sono state elaborate sulla base degli obblighi di cui all’articolo 448 del regolamento (UE) n. 575/2013 e in linea con la norma in materia di informativa del terzo pilastro di Basilea.
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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Numero di riga |
Spiegazione |
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a) |
Descrizione delle modalità secondo cui l’ente definisce l’IRRBB ai fini del controllo e della misurazione del rischio Conformemente all’articolo 448, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a fornire una descrizione generale delle modalità secondo cui è definito, misurato, attenuato e controllato il rischio di tasso di interesse delle proprie attività esterne al portafoglio di negoziazione ai fini della revisione che le autorità competenti effettuano a norma dell’articolo 84 della direttiva 2013/36/UE. |
||||||
b) |
Descrizione delle strategie globali di gestione e attenuazione dell’IRRBB dell’ente Conformemente all’articolo 448, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a fornire una descrizione generale delle strategie globali di gestione e attenuazione dell’IRRBB, tra cui: il monitoraggio del valore economico del capitale proprio e dei proventi netti da interessi in relazione ai limiti stabiliti, le pratiche di copertura, lo svolgimento di prove di stress, l’analisi dei risultati, il ruolo dell’audit indipendente, il ruolo e le prassi del comitato di gestione delle attività e passività, le prassi dell’ente volte a garantire l’idonea validazione del modello e l’aggiornamento tempestivo dei modelli in risposta al mutare delle condizioni di mercato. |
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c) |
Periodicità del calcolo delle misure dell’IRRBB dell’ente e descrizione delle misure specifiche che l’ente utilizza per determinare la sua sensibilità all’IRRBB Conformemente all’articolo 448, paragrafo 1, lettera e), punti i) e v), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a fornire una descrizione generale delle specifiche misure del rischio applicate per stimare le variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti nonché a indicare la periodicità della valutazione del rischio di tasso di interesse. Conformemente all’articolo 448, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la descrizione delle misure di rischio specifiche utilizzate per determinare la sensibilità all’IRRBB non si applica agli enti che utilizzano la metodologia standardizzata o la metodologia standardizzata semplificata di cui all’articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. |
||||||
d) |
Descrizione degli scenari di shock e di stress relativi ai tassi di interesse che l’ente utilizza per stimare le variazioni del valore economico e dei proventi da interessi netti (se del caso) Conformemente all’articolo 448, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a fornire una descrizione generale degli scenari di shock relativi ai tassi di interesse utilizzati per stimare il rischio di tasso di interesse. Conformemente all’articolo 448, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali obblighi di informativa non si applicano agli enti che utilizzano la metodologia standardizzata o la metodologia standardizzata semplificata di cui all’articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. |
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e) |
Descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche diverse da quelle utilizzate per l’informativa di cui al modello EU IRRBB1 (se del caso) Conformemente all’articolo 448, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove le principali ipotesi di modellizzazione e parametriche utilizzate nei sistemi interni di misurazione dell’ente differiscono da quelle di cui all’articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE utilizzate per l’informativa di cui al modello EU IRRBB1, l’ente è tenuto a fornire una descrizione generale di tali ipotesi, comprese le motivazioni di tali differenze (ad esempio dati storici, ricerche pubblicate, giudizio e analisi della dirigenza ecc.). Conformemente all’articolo 448, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali obblighi di informativa non si applicano agli enti che utilizzano la metodologia standardizzata o la metodologia standardizzata semplificata di cui all’articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. |
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f) |
Descrizione ad alto livello delle modalità di copertura dell’IRRBB da parte dell’ente nonché del trattamento contabile correlato (se del caso) In particolare, conformemente all’articolo 448, paragrafo 1, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a individuare l’effetto delle coperture a fronte dei loro rischi di tasso di interesse, comprese le coperture interne che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Conformemente all’articolo 448, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali obblighi di informativa non si applicano agli enti che utilizzano la metodologia standardizzata o la metodologia standardizzata semplificata di cui all’articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. |
||||||
g) |
Descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche utilizzate per le misure dell’IRRBB nel modello EU IRRBB1 (se del caso) Conformemente all’articolo 448, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a fornire una descrizione generale delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche, diverse da quelle di cui all’articolo 98, paragrafo 5 bis, lettere b) e c), della direttiva 2013/36/UE, utilizzate ai fini del calcolo delle variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti nel modello EU IRRBB1. Tale descrizione generale deve concernere almeno:
Conformemente all’articolo 448, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali obblighi di informativa non si applicano agli enti che utilizzano la metodologia standardizzata o la metodologia standardizzata semplificata di cui all’articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. |
||||||
h) |
Spiegazione della rilevanza delle misure dell’IRRBB e delle loro variazioni significative rispetto alle informative precedenti Conformemente all’articolo 448, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a fornire una spiegazione generale della rilevanza delle misure dell’IRRBB riportate nel modello EU IRRBB1 e delle eventuali variazioni significative di tali misure dell’IRRBB dalla precedente data di riferimento per l’informativa. |
||||||
i) |
Ogni altra informazione pertinente relativa alle misure dell’IRRBB riportate nel modello EU IRRBB1 (facoltativo) Ogni altra informazione pertinente che gli enti desiderano comunicare in merito alle misure dell’IRRBB riportate nel modello EU IRRBB1. Fino a quando saranno applicabili i criteri degli orientamenti specificati all’articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE e gli ulteriori elementi elencati all’articolo 98, paragrafo 5 bis, della medesima direttiva, gli enti sono tenuti a pubblicare i parametri utilizzati per gli scenari prudenziali di shock, la definizione di proventi da interessi netti che utilizzano e ogni altra informazione pertinente per comprendere le modalità di calcolo delle variazioni dei proventi da interessi netti nel modello EU IRRBB1. |
||||||
1), 2) |
Pubblicazione della data di scadenza media e massima per la revisione delle condizioni assegnata ai depositi non vincolati Conformemente all’articolo 448, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a pubblicare la data di scadenza media e massima per la revisione delle condizioni assegnata ai depositi non vincolati di controparti al dettaglio e controparti all’ingrosso non finanziarie. La pubblicazione riguarda separatamente la parte fissa («core») e l’intero importo dei depositi non vincolati di controparti al dettaglio e controparti all’ingrosso non finanziarie. |
Istruzioni per la compilazione del modello d’informativa EU IRRBB1
1. |
Gli enti sono tenuti a valutare il rischio di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negoziazione sulla base della metodologia del proprio sistema interno di misurazione del rischio, della metodologia standardizzata o della metodologia standardizzata semplificata, quando applicabile, ai sensi dell’articolo 84 della direttiva 2013/36/UE, dati gli scenari prudenziali di shock e le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni di cui all’articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE. |
2. |
Le presenti istruzioni sono state elaborate sulla base degli obblighi di cui all’articolo 448 del regolamento (UE) n. 575/2013 e in linea con la norma in materia di informativa del terzo pilastro di Basilea. |
3. |
Nella prima informativa gli enti non sono tenuti a fornire le informazioni relative al periodo precedente.
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