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Document 32022D0575

Decisione di esecuzione (UE) 2022/575 della Commissione del 6 aprile 2022 relativa a misure di emergenza volte a impedire l’introduzione nell’Unione dell’afta epizootica tramite partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 [notificata con il numero C(2022)2078] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/2078

GU L 109 del 8.4.2022, p. 69–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/575/oj

8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/69


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/575 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2022

relativa a misure di emergenza volte a impedire l’introduzione nell’Unione dell’afta epizootica tramite partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208

[notificata con il numero C(2022)2078]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 261, paragrafo 1, lettera b),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’afta epizootica è una malattia virale grave e altamente contagiosa del bestiame, che può avere un impatto economico significativo sul settore agricolo e può diffondersi rapidamente tramite materiali vegetali contaminati, tra cui fieno e paglia.

(2)

Il fieno e la paglia sono gli unici materiali vegetali le cui partite sono soggette alle restrizioni all’ingresso nell’Unione stabilite nel regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (3), che si applica fino al 20 aprile 2021. In particolare, è stato consentito l’ingresso nell’Unione solo delle partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004. Dato il rischio di diffusione dell’afta epizootica tramite tali materiali, è opportuno mantenere tali restrizioni nel diritto dell’Unione.

(3)

Il nuovo quadro legislativo in materia di sanità animale, istituito a norma del regolamento (UE) 2016/429, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, dovrebbe garantire un’agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in atti preesistenti dell’Unione, comprese quelle relative all’ingresso nell’Unione di materiali vegetali, poiché tali prescrizioni si sono dimostrate efficaci. È pertanto opportuno mantenere lo scopo e il contenuto di tali norme preesistenti nelle norme stabilite nella presente decisione, in attesa di un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che valuti i rischi per la sanità animale connessi all’introduzione nell’Unione dell’afta epizootica e di altre malattie di categoria A, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (4), tramite partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori.

(4)

È pertanto necessario stabilire nella presente decisione un elenco di paesi terzi o territori da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di fieno e paglia. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 e dell’elenco, di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (5), di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati a motivo della loro situazione zoosanitaria favorevole per quanto riguarda, tra l’altro, l’afta epizootica. Al fine di evitare perturbazioni degli scambi e per motivi di chiarezza, è altresì opportuno redigere un elenco separato di paesi terzi o territori da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di paglia in pellets destinate alla combustione in un impianto.

(5)

Al fine di evitare che le partite di paglia in pellets destinate alla combustione entrino in contatto con animali sensibili all’afta epizootica, la presente decisione dovrebbe altresì stabilire rigorose misure di riduzione dei rischi per la loro consegna all’impianto di destinazione nell’Unione. Tali partite dovrebbero essere vincolate al regime doganale speciale di cui all’articolo 210, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il loro trasporto dovrebbe essere soggetto a controlli, conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione (7), tramite il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 ed esse dovrebbero essere consegnate direttamente dal posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione all’impianto di destinazione nell’Unione in cui sarà effettuata la combustione.

(6)

I codici NC per il fieno e la paglia figurano nel capitolo 12 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione (8) e dovrebbero pertanto essere presi in considerazione nella presente decisione.

(7)

A fini di semplificazione e di chiarezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 della Commissione (9) che autorizza attualmente le importazioni nell’Unione di partite di fieno e paglia provenienti dalla Gran Bretagna e dalle dipendenze della Corona e inserirle nell’elenco di cui alla parte 1 dell’allegato della presente decisione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce misure di emergenza per l’ingresso nell’Unione di partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi e territori.

Articolo 2

Prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di fieno e paglia

1.   L’ingresso nell’Unione di partite di paglia (codice NC Ex12130000), di cui al capitolo 12 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632, o di fieno (codice NC Ex12 14 90), di cui al capitolo 12 di tale allegato, è consentito solo se tali partite sono originarie dei paesi terzi o dei territori elencati nella parte 1 dell’allegato della presente decisione.

2.   In deroga al paragrafo 1, l’ingresso nell’Unione di partite di paglia in pellets destinate alla combustione in un impianto è consentito purché esse soddisfino le seguenti condizioni:

a)

sono originarie dei paesi terzi o dei territori elencati nella parte 2 dell’allegato;

b)

sono vincolate, al momento dell’ingresso nell’Unione, al regime speciale di cui all’articolo 210, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013; il loro trasporto è soggetto a controlli, conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/1666, tramite il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625; sono consegnate direttamente dal posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione all’impianto di destinazione nell’Unione in cui sarà effettuata la combustione.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 è abrogato.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che inserisce il Regno Unito tra i paesi terzi autorizzati a importare nell’Unione partite di fieno e paglia (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 21).


ALLEGATO

Parte 1 - Elenco dei paesi terzi o territori da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di fieno e paglia, di cui all’articolo 2, paragrafo 1

Codice ISO del paese terzo o territorio

Nome del paese terzo o territorio

AU

Australia

CA

Canada

CH

Svizzera

CL

Cile

GB

Regno Unito  (1)

GG

Guernsey

GL

Groenlandia

IM

Isola di Man

IS

Islanda

JE

Jersey

NZ

Nuova Zelanda

RS

Serbia (2)

US

Stati Uniti

*

Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Parte 2 - Elenco dei paesi terzi o territori da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di paglia in pellets, di cui all’articolo 2, paragrafo 2

Codice ISO del paese terzo o territorio

Nome del paese terzo o territorio

UA

Ucraina


(1)  A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini della parte 1 del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

(2)  Ai fini delle misure di emergenza di cui all’articolo 1, nei riferimenti alla Serbia contenuti nel presente all’allegato è escluso il territorio del Kosovo*.


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