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Document 32022D0540
Commission Implementing Decision (EU) 2022/540 of 1 April 2022 establishing a list of geographical indications protected under Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council to be filed as applications for international registration pursuant to Article 2 of Regulation (EU) 2019/1753 of the European Parliament and of the Council
Decisione di esecuzione (UE) 2022/540 della Commissione del 1o aprile 2022 che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione (UE) 2022/540 della Commissione del 1o aprile 2022 che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2022/1928
GU L 106 del 5.4.2022, p. 15–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 106/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/540 DELLA COMMISSIONE
del 1o aprile 2022
che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (2) (in appresso l’«atto di Ginevra») è un accordo internazionale in forza del quale le parti contraenti attuano un sistema di protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. |
(2) |
A seguito della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio (3) relativa all’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra, l’Unione ha depositato lo strumento di adesione all’atto di Ginevra il 26 novembre 2019. L’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra ha preso effetto il 26 febbraio 2020. Poiché l’Unione era la quinta parte contraente ad aderirvi, l’atto di Ginevra è entrato in vigore in quella stessa data, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, del medesimo atto. |
(3) |
A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, che la iscrive nel registro internazionale. A norma dell’articolo 9 dell’atto di Ginevra, le altre parti contraenti possono decidere se proteggere tale denominazione di origine o indicazione geografica sul proprio territorio al termine e alla luce di un’apposita procedura di verifica. |
(4) |
Conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, ai fini di detto regolamento e degli atti adottati a norma del medesimo, il termine «indicazioni geografiche» comprende le indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(5) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, alla Commissione, quale autorità competente dell’Unione, è conferito il potere di presentare all’Ufficio internazionale domande di registrazione internazionale di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dell’Unione sin dall’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra e, successivamente, a intervalli regolari. |
(6) |
Tra l’ottobre e il novembre 2021, gli Stati membri hanno inviato alla Commissione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, tre domande di iscrizione, nel registro internazionale, di indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori e protette a norma del regolamento (UE) 2019/787. |
(7) |
Le denominazioni protette quali indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2019/787 dovrebbero essere depositate come domande di iscrizione nel registro internazionale in quanto indicazioni geografiche. |
(8) |
È pertanto opportuno stabilire un elenco di indicazioni geografiche sulla base delle domande inviate dagli Stati membri alla Commissione ai fini del deposito di una domanda di registrazione internazionale di indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori e protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) 2019/787. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose, |
DECIDE:
Articolo unico
Un elenco delle indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) 2019/787 da presentare come domande di registrazione internazionale da parte della Commissione è stabilito nell’allegato della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2022
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1.
(2) GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15.
(3) Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).
(4) Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).
ALLEGATO
Elenco di indicazioni geografiche protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) 2019/787 (indicazioni geografiche) da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753
Bulgaria
— |
Стралджанска mускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja (IG) |
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Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol (IG) |
Grecia
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Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos (IG) |