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Document 32022R0526

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/526 della Commissione del 1o aprile 2022 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda l’anno scolastico 2021/2022 in relazione ai controlli in loco effettuati presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici ai fini del programma destinato alle scuole

    C/2022/1924

    GU L 105 del 4.4.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/526/oj

    4.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 105/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/526 DELLA COMMISSIONE

    del 1o aprile 2022

    recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda l’anno scolastico 2021/2022 in relazione ai controlli in loco effettuati presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici ai fini del programma destinato alle scuole

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c).

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (2) stabilisce la percentuale minima dei controlli in loco da effettuare nei locali dei richiedenti che si occupano della fornitura e della distribuzione di prodotti, nonché delle misure educative di accompagnamento nel quadro del programma di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (il «programma destinato alle scuole»). L’articolo 10, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce che nel caso in cui un richiedente non sia un istituto scolastico i controlli in loco effettuati presso i locali del richiedente sono integrati da controlli in loco effettuati presso i locali di almeno due istituti scolastici o di almeno l’1 % degli istituti scolastici registrati dal richiedente, a seconda di quale di questi valori sia maggiore, a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione (4).

    (2)

    A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, in particolare la chiusura degli istituti scolastici e le restrizioni all’accesso dei visitatori esterni nei loro locali, gli Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nella pianificazione e nell’esecuzione di controlli in loco tempestivi presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici nell’anno scolastico 2021/2022. È pertanto opportuno prevedere che ove gli Stati membri non siano in grado di effettuare tali controlli in loco come disposto dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, essi possano decidere di effettuarli a distanza, ad esempio mediante videoconferenza.

    (3)

    L’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce le norme e i metodi applicabili alle comunicazioni concernenti i controlli e i relativi risultati. Al fine di garantire la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri giustifichino la necessità della deroga prevista dal presente regolamento e riferiscano in merito al suo utilizzo nella relazione di controllo da redigere per ciascun controllo in loco effettuato a distanza.

    (4)

    È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda l’anno scolastico 2021/2022.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in grado di effettuare i controlli in loco presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici per quanto riguarda l’anno scolastico 2021/2022, tali controlli possono essere effettuati a distanza.

    2.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, qualora i controlli in loco siano effettuati a distanza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità di controllo competente fornisce anche una giustificazione della necessità di tale deroga e riferisce in merito al suo utilizzo nella relazione di controllo.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 11).


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