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Document 32022R0389

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 della Commissione dell’8 marzo 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/1333

    GU L 79 del 9.3.2022, p. 4–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/12/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/389/oj

    9.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 79/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/389 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 marzo 2022

    che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva (UE) 2019/2034 impone alle autorità competenti di pubblicare determinate informazioni per consentire al mercato interno delle imprese di investimento di operare con maggiore efficacia e per garantire livelli adeguati di trasparenza nei confronti del pubblico. Ai sensi di tale direttiva, le informazioni pubblicate devono essere sufficientemente complete e accurate da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti degli Stati membri.

    (2)

    Per facilitare ulteriormente tale raffronto, le informazioni provenienti dalle autorità competenti devono essere pubblicate in un formato comune, aggiornate regolarmente e messe a disposizione presso un’unica ubicazione elettronica. È pertanto necessario determinare il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale di tali informazioni. Mentre gli obblighi di comunicazione delle informazioni di vigilanza di cui al titolo V della direttiva (UE) 2019/2034 riguardano tutta la regolamentazione prudenziale, occorre concentrarsi, in una prima fase, sulle responsabilità di vigilanza che derivano dalla predetta direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (3)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

    (4)

    L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e orientamenti generali

    Nel pubblicare informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e sugli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro in materia di regolamentazione prudenziale ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti utilizzano i modelli applicabili di cui all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Opzioni e facoltà

    Nel pubblicare informazioni sulle modalità di esercizio delle opzioni e delle facoltà previste ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti utilizzano i modelli applicabili di cui all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Criteri generali e metodologie per il processo di revisione e valutazione prudenziale

    Nel pubblicare, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2019/2034, informazioni sui criteri generali e sulle metodologie che applicano per la revisione e la valutazione prudenziale di cui all’articolo 36 di tale direttiva, le autorità competenti utilizzano il modello di cui all’allegato III del presente regolamento.

    Articolo 4

    Dati statistici aggregati

    Nel pubblicare informazioni sui dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’attuazione del quadro prudenziale ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti utilizzano i modelli di cui all’allegato IV del presente regolamento.

    Articolo 5

    Data di pubblicazione annuale

    1.   Le autorità competenti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 presso un’unica ubicazione elettronica per la prima volta entro il 30 giugno 2022.

    2.   Le autorità competenti aggiornano entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/2034 sulla base delle informazioni delle segnalazioni a fini di vigilanza quali risultano al 31 dicembre dell’anno precedente.

    3.   Le autorità competenti aggiornano periodicamente, e in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2019/2034, a meno che non vi sia nessuna modifica delle informazioni pubblicate.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.

    (2)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


    ALLEGATO I

    NORME E ORIENTAMENTI

    Elenco dei modelli

    PARTE 1

    Recepimento della direttiva (UE) 2019/2034

    PARTE 2

    Approvazione dei modelli

    PARTE 3

    Obblighi specifici di comunicazione applicati alle imprese di investimento

    PARTE 4

    Segnalazioni regolamentari

    Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato I

    Quando pubblicano le informazioni sui criteri generali e sulle metodologie, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette a imprese di investimento specifiche, sia che riguardino un'unica impresa di investimento sia che riguardino un gruppo di imprese di investimento.

    PARTE 1

    Recepimento della direttiva (UE) 2019/2034

     

    Recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034

    Disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034

    Link al testo nazionale  (1)

    Riferimento/i alle disposizioni nazionali  (2)

    Disponibile in EN (Sì/No)

    010

    Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nei presenti modelli

     

    (gg/mm/aaaa)

    020

    I.

    Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

    Articoli da 1 a 3

     

     

     

    030

    II.

    Autorità competenti

    Articoli da 4 a 8

     

     

     

    040

    III.

    Capitale iniziale

    Articoli da 9 a 11

     

     

     

    050

    IV.

    Vigilanza prudenziale

     

     

     

     

    060

    CAPO 1 - Principi di vigilanza prudenziale

     

     

     

     

    070

    Sezione 1 - Competenze e attribuzioni dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante

    Articoli da 12 a 14

     

     

     

    080

    Sezione 2 - Segreto professionale e obbligo di segnalazione

    Articoli da 15 a 17

     

     

     

    090

    Sezione 3 - Sanzioni, poteri di indagine e diritto di ricorso

    Articoli da 18 a 23

     

     

     

    100

    CAPO 2 - Processo di revisione

     

     

     

     

    110

    Sezione 1 - Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e rischio interno

    Articolo 24

     

     

     

    120

    Sezione 2 - Governance interna, trasparenza, trattamento dei rischi e remunerazione

    Articoli da 25 a 35

     

     

     

    130

    Sezione 3 - Processo di revisione e valutazione prudenziale

    Articoli 36 e 37

     

     

     

    140

    Sezione 4 - Misure e poteri di vigilanza

    Articoli da 38 a 45

     

     

     

    150

    CAPO 3 - Vigilanza su gruppi di imprese di investimento

     

     

     

     

    160

    Sezione 1 - Vigilanza su gruppi di imprese di investimento su base consolidata e vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo

    Articoli da 46 a 50

     

     

     

    170

    Sezione 2 - Holding di investimento, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista

    Articoli da 51 a 56

     

     

     

    180

    TITOLO V — INFORMATIVA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

    Articolo 57

     

     

     

    190

    TITOLO VI - ATTI DELEGATI

    Articolo 58

     

     

     

    200

    TITOLO VII - MODIFICHE DI ALTRE DIRETTIVE

    Articoli da 59 a 64

     

     

     

    210

    TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

    Articoli da 65 a 69

     

     

     

    PARTE 2

    Approvazione dei modelli (3)

    010

    Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

    (gg/mm/aaaa)

     

     

    Descrizione del metodo

    020

    Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo alternativo dei modelli interni (IMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato

    030

    Documentazione minima che deve fornire l'impresa di investimento che chiede di utilizzare il metodo alternativo IMA

    [testo libero]

    040

    Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione

    [testo libero]

    050

    Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente

    [testo libero]

    PARTE 3

    Obblighi specifici di comunicazione applicati alle imprese di investimento

     

    Direttiva (UE) 2019/2034

    Disposizione

    Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire

     

    010

    Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

     

    (gg/mm/aaaa)

    020

    Articolo 44, lettera a)

    Le autorità competenti hanno il potere di esigere dalle imprese di investimento che non soddisfano i criteri per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dalle imprese di investimento di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 che pubblichino le informazioni di cui all'articolo 46 di tale regolamento più di una volta all'anno e fissino i termini per la pubblicazione.

    Frequenza e termini per la pubblicazione applicabili alle imprese di investimento

    [testo libero]

    030

    Articolo 44, lettera b)

    Le autorità competenti possono esigere dalle imprese di investimento che non soddisfano i criteri per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dalle imprese di investimento di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 che utilizzino mezzi e sedi specifici, in particolare i siti web delle imprese di investimento, per le pubblicazioni diverse dai documenti di bilancio.

    Tipo di mezzi specifici che le imprese di investimento devono usare

    [testo libero]

    040

    Articolo 44, lettera c)

    Le autorità competenti possono esigere dalle imprese madri che pubblichino una volta all'anno, integralmente o mediante riferimento a informazioni equivalenti, la descrizione della loro struttura giuridica e di governance e della struttura dell'organizzazione del gruppo di imprese di investimento, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, della presente direttiva e all'articolo 10 della direttiva 2014/65/UE.

    Struttura giuridica e di governance e struttura dell'organizzazione dell'impresa madre del gruppo di imprese di investimento

    [testo libero]

    PARTE 4

    Segnalazioni regolamentari

    010

    Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

    (gg/mm/aaaa)

    020

    Attuazione della segnalazione delle informazioni finanziarie conformemente al regolamento di esecuzione XXX/2021 della Commissione

    030

    Per le segnalazioni all'autorità competente vengono utilizzati gli standard XBRL?

    [Sì/No]


    (1)  Collegamento ipertestuale al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione del diritto dell'Unione in questione.

    (2)  Riferimenti dettagliati alle disposizioni nazionali, come ad esempio il titolo, il capo, il paragrafo pertinenti ecc.

    (3)  Applicabile a decorrere dal 26 giugno 2026 o dalla data di applicazione delle prescrizioni agli enti creditizi, come previsto all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.


    ALLEGATO II

    OPZIONI E FACOLTÀ

    Elenco dei modelli

    PARTE 1

    Opzioni e facoltà di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 e al regolamento (UE) 2019/2033

    PARTE 2

    Numero di imprese di investimento che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 e al regolamento (UE) 2019/2033

    PARTE 3

    Elementi variabili della remunerazione (articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034))

    Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato II

    Quando pubblicano le informazioni sui criteri generali e sulle metodologie, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette a imprese di investimento specifiche, sia che riguardino un'unica impresa di investimento sia che riguardino un gruppo di imprese di investimento.

    PARTE 1

    Opzioni e facoltà di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 e al regolamento (UE) 2019/2033

     

    Direttiva (UE) 2019/2034

    Regolamento (UE) 2019/2033

    Destinatario

    Denominazione

    Descrizione dell'opzione o della facoltà

    Esercitata (S/N/NA)  (1)

    Testo nazionale  (2)

    Riferimenti  (3)

    Disponibile in EN (Sì/No)

    Dettagli/Osservazioni

    010

    Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

    (gg/mm/aaaa)

     

    020

    Articolo 5, paragrafo 1

     

    Autorità competente

    Applicazione delle prescrizioni della CRD

    Le autorità competenti possono decidere di applicare il regolamento (UE) n. 575/2013 a un'impresa di investimento che svolge le attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE se il valore totale delle attività consolidate dell'impresa di investimento è pari o superiore a 5 000 000 000  EUR ove trovino applicazione le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    030

    Articolo 24, paragrafo 2

     

    Autorità competente

    Capitale interno e attività liquide

    Le autorità competenti possono chiedere alle imprese di investimento piccole e non interconnesse di applicare i requisiti relativi al capitale interno e alle attività liquide di cui all'articolo 24 della direttiva (UE) 2019/2034.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    040

    Articolo 36, paragrafo 2

     

    Autorità competente

    Revisione e valutazione prudenziale

    Le autorità competenti decidono caso per caso se e in quale forma debbano essere effettuate la revisione e la valutazione per le imprese di investimento piccole e non interconnesse.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    050

    Articolo 40, paragrafo 7

     

    Autorità competente

    Requisito di fondi propri aggiuntivi

    Le autorità competenti possono imporre caso per caso alle imprese di investimento piccole e non interconnesse i requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    060

    Articolo 41, paragrafo 1

     

    Autorità competente

    Requisito di fondi propri aggiuntivi

    Le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento che non sono imprese di investimento piccole e non interconnesse di detenere un livello di fondi propri tale da coprire il potenziale impatto delle fluttuazioni economiche cicliche.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    070

    Articolo 42, paragrafo 1

     

    Autorità competente

    Requisiti in materia di liquidità

    Le autorità competenti impongono i requisiti specifici in materia di liquidità di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della direttiva (UE) 2019/2034 alle imprese di investimento alle quali si applicano i requisiti in materia di liquidità di cui all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    080

    Articolo 46, paragrafo 6

     

    Autorità competente

    Esenzione dai criteri di vigilanza di gruppo

    Le autorità competenti possono designare un'autorità di vigilanza su base consolidata diversa da quella di cui all'articolo 46, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2034.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    090

     

    Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

    Autorità competente

    Applicazione dei requisiti del regolamento sui requisiti patrimoniali (regolamento (UE) n. 575/2013)

    L'autorità competente può decidere di applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 alle imprese di investimento che svolgono le attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE e per le quali il valore delle attività consolidate totali dell'impresa di investimento o del gruppo di imprese di investimento è pari o superiore a 15 000 000 000  EUR in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    100

     

    Articolo 1, paragrafo 5

    Autorità competente

    Applicazione dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013

    Le autorità competenti possono autorizzare l'applicazione dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 per le imprese di investimento che svolgono le attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE se l'impresa di investimento è una filiazione di un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista in conformità dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    110

     

    Articolo 6, paragrafo 1

    Autorità competente

    Applicazione dei requisiti su base individuale

    Le autorità competenti possono esentare un'impresa di investimento dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2033 in relazione alle parti due, tre, quattro, sei e sette se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    120

     

    Articolo 6, paragrafo 2

    Autorità competente

    Applicazione dei requisiti su base individuale

    Le autorità competenti possono esentare un'impresa di investimento dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2033 in relazione alla parte sei se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    130

     

    Articolo 6, paragrafo 3

    Autorità competente

    Applicazione dei requisiti su base individuale

    Le autorità competenti possono esentare un'impresa di investimento dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2033 in relazione alla parte cinque se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    140

     

    Articolo 7, paragrafo 4

    Autorità competente

    Applicazione dei requisiti su base consolidata

    Le autorità competenti possono esentare l'impresa madre dalla prescrizione di rispettare l'obbligo di cui alla parte cinque sulla base della sua situazione consolidata.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    150

     

    Articolo 8, paragrafo 1

    Autorità competente

    Applicazione dei requisiti su base consolidata

    Le autorità competenti possono autorizzare l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033 quando le strutture di gruppo sono sufficientemente semplici e non vi sono rischi significativi per i clienti o per il mercato derivanti dal gruppo di imprese di investimento nel suo complesso che altrimenti richiederebbero una vigilanza su base consolidata.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    160

     

    Articolo 8, paragrafo 4

    Autorità competente

    Applicazione dei requisiti su base consolidata

    Le autorità competenti possono autorizzare un'impresa madre a detenere un quantitativo inferiore di fondi propri rispetto all'importo calcolato in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, a condizione che tale importo non sia inferiore alla somma dei requisiti di fondi propri imposti su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società strumentali e agli agenti collegati che sono filiazioni, e all'importo totale di tutte le passività potenziali nei confronti di tali soggetti.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    170

     

    Articolo 9, paragrafo 4

    Autorità competente

    Fondi propri

    Le autorità competenti possono autorizzare le imprese di investimento che sono piccole e non interconnesse o che non sono persone giuridiche o società per azioni ad avvalersi di ulteriori strumenti o fondi come se fossero equivalenti agli strumenti di fondi propri.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    180

     

    Articolo 10, paragrafo 2

    Autorità competente

    Partecipazioni qualificate di fondi propri

    Le autorità competenti possono vietare a un'impresa di investimento di detenere le partecipazioni qualificate di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 se l'importo di tali partecipazioni è superiore alle percentuali dei fondi propri specificati nel medesimo paragrafo.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    190

     

    Articolo 11, paragrafo 3

    Autorità competente

    Fondi propri

    Le autorità competenti possono esigere che un'impresa di investimento sia soggetta a requisiti di fondi propri diversi da quelli di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    200

     

    Articolo 13, paragrafo 2

    Autorità competente

    Fondi propri Requisito relativo alle spese fisse generali

    Le autorità competenti possono adeguare l'importo delle spese fisse generali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 se ritengono che vi sia stato un cambiamento sostanziale nelle attività di un'impresa di investimento.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    210

     

    Articolo 15, paragrafo 4

    Autorità competente

    Fondi propri

    Le autorità competenti possono adeguare l'importo corrispondente di un fattore K rilevante se ritengono che vi sia stato un cambiamento sostanziale nell'attività dell'impresa di investimento.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    220

     

    Articolo 17, paragrafo 2

    Autorità competente

    Fattori K K-AUM (attività gestite)

    L'autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    230

     

    Articolo 18, paragrafo 2

    Autorità competente

    Fattori K K-CMH (denaro dei clienti detenuto)

    L'autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    240

     

    Articolo 19, paragrafo 3

    Autorità competente

    Fattori K K-ASA (attività salvaguardate e gestite)

    L'autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    250

     

    Articolo 20, paragrafo 3

    Autorità competente

    Fattori K K-COH (ordini dei clienti trattati)

    L'autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    260

     

    Articolo 30, paragrafo 1

    Autorità competente

    Fattori K K-TCD (default della controparte della negoziazione)

    Le autorità competenti possono modificare la rettifica per volatilità di alcuni tipi di merci per cui sussistono diversi livelli di volatilità dei prezzi.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    270

     

    Articolo 33, paragrafo 4

    Autorità competente

    Fattori K K-DTF (flusso di negoziazione giornaliero)

    L'autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    280

     

    Articolo 38, paragrafo 2

    Autorità competente

    Rischio di concentrazione

    Le autorità competenti possono concedere all'impresa di investimento un periodo di tempo limitato per conformarsi al limite relativo al rischio di concentrazione e al superamento del valore dell'esposizione di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2019/2033.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    290

     

    Articolo 41, paragrafo 2

    Autorità competente

    Rischio di concentrazione

    Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le esposizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 dall'applicazione dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2019/2033.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    300

     

    Articolo 43, paragrafo 1

    Autorità competente

    Requisiti in materia di liquidità

    Le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento piccole e non interconnesse dall'applicazione dei requisiti di liquidità di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

     

    PARTE 2

    Numero di imprese di investimento che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 e al regolamento (UE) 2019/2033

     

    Direttiva (UE) 2019/2034

    Regolamento (UE) 2019/2033

    Destinatari

    Ambito di applicazione

    Denominazione

    Descrizione dell'opzione o della facoltà

    Anno

    Esercitata (S/N/NA)  (4)

    Numero di imprese di investimento che applicano la disposizione transitoria

     

    Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

    (gg/mm/aaaa)

     

     

    010

     

    Articolo 57, paragrafo 3

    Imprese di investimento

    Fondi propri

    Applicazione di requisiti di fondi propri più bassi

    Le imprese di investimento di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 possono applicare requisiti di fondi propri più bassi per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 giugno 2021.

    [Anno]

    [S/N/NA]

     

    020

     

    Articolo 57, paragrafo 4

    Imprese di investimento

    Fondi propri

    Applicazione di requisiti di fondi propri più bassi

    Le imprese di investimento di cui all'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 possono applicare requisiti di fondi propri più bassi per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 giugno 2021.

    [Anno]

    [S/N/NA]

     

    030

     

    Articolo 57, paragrafo 6

    Imprese di investimento che operano per conto proprio

    Fondi propri

    Applicazione di requisiti di fondi propri più bassi

    Le imprese di investimento che operano per conto proprio di cui all'articolo 57, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2033 possono limitare i loro requisiti di fondi propri per un periodo di cinque anni dal 26 giugno 2021 ad almeno 250 000 EUR, fatto salvo un aumento annuale di almeno 100 000 EUR nel periodo di cinque anni.

    [Anno]

    [S/N/NA]

     

    PARTE 3

    Elementi variabili della remunerazione (articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034))

     

    Direttiva (UE) 2019/2034

    Destinatari

    Disposizioni

    Informazioni da comunicare

    Esercitata (S/N/NA)

    Riferimenti

    Disponibile in EN (Sì/No)

    Dettagli/Osservazioni

    010

    Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

    (gg/mm/aaaa)

     

    020

    Articolo 30, paragrafo 2

    Stati membri

    Gli Stati membri descrivono con quali modalità assicurano che le imprese di investimento stabiliscano rapporti adeguati tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione complessiva.

    [Testo libero/valore]

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

    030

    Articolo 32, paragrafo 3

    Stati membri o autorità competenti

    Descrizione di qualsiasi restrizione o divieto riguardanti il tipo e la configurazione degli strumenti che possono essere utilizzati per la concessione della remunerazione variabile.

    [Testo libero/valore]

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

    040

    Articolo 32, paragrafo 5

    Stati membri

    Soglie diverse da quelle di cui all'articolo 32, paragrafo 4, che l'autorità competente ha aumentato per determinate imprese di investimento.

    [Valore in EUR]

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

    050

    Articolo 32, paragrafo 6

    Stati membri

    Soglie diverse da quelle di cui all'articolo 32, paragrafo 4, che l'autorità competente ha diminuito per determinate imprese di investimento.

    [Valore in EUR]

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

    060

    Articolo 32, paragrafo 7

    Stati membri

    Descrizione delle specificità del mercato o della natura delle responsabilità e del profilo professionale dei membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua che non supera 50 000  EUR e non rappresenta oltre un quarto della loro remunerazione totale annua, ma ai quali non è stata applicata l'esenzione di cui all'articolo 32, paragrafo 4.

    [Testo libero/valore]

    [S/N/NA]

    Obbligatorio se S

    Obbligatorio se S

     

    (1)

    "S" (sì) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione l'hanno esercitata.

    "N" (no) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione non l'hanno esercitata.

    "NA" (non applicabile) indica che l'esercizio dell'opzione non è possibile o che la facoltà non esiste.

    (2)

    Riferimento nella legislazione nazionale e collegamento ipertestuale al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione dell'Unione in questione.

    (1)  "S" (sì) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione l'hanno esercitata.

    "N" (no) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione non l'hanno esercitata.

    "NA" (non applicabile) indica che l'esercizio dell'opzione non è possibile o che la facoltà non esiste.

    (2)  Il testo della disposizione nella legislazione nazionale.

    (3)  Riferimento nella legislazione nazionale e collegamento ipertestuale al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione dell'Unione in questione.

    (4)  "S" (sì) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione l'hanno esercitata.

    "N" (no) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione non l'hanno esercitata.

    "NA" (non applicabile) indica che l'esercizio dell'opzione non è possibile o che la facoltà non esiste.


    ALLEGATO III

    PROCESSO DI REVISIONE E DI VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

    Elenco dei modelli

    Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato III

    Quando pubblicano le informazioni sui criteri generali e sulle metodologie, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette a imprese di investimento specifiche, sia che riguardino un'unica impresa di investimento sia che riguardino un gruppo di imprese di investimento.

    PROCESSO DI REVISIONE E DI VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP) (1)

    010

    Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

    (gg/mm/aaaa)

    020

    Ambito di applicazione dello SREP

    (Articolo 36 dell'IFD)

    Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente in relazione all'ambito di applicazione dello SREP, tra cui:

    ·quali tipi di imprese di investimento sono incluse nello SREP o sono da esso escluse;

    ·quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel considerare l'ambito di applicazione dello SREP e la frequenza della valutazione dei vari elementi dello SREP  (2).

    [testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]

    030

    Valutazione degli elementi dello SREP

    (Articolo 36 dell'IFD)

    Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione dei singoli elementi dello SREP, tra cui:

    ·quadro generale del processo di valutazione e delle metodologie applicate per la valutazione degli elementi dello SREP, tra cui: i) analisi del modello di business; ii) valutazione della governance interna e dei controlli a livello di impresa di investimento; iii) valutazione dei rischi per il capitale; e iv) valutazione dei rischi per la liquidità;

    quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel valutare i singoli elementi dello SREP  (3).

    [testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]

    040

    Revisione e valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP

    (Articoli 24 e 36 dell'IFD)

    Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la revisione e alla valutazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e dei requisiti specifici in materia di liquidità come parte integrante dello SREP e, in particolare, per valutare l'affidabilità dei calcoli dei fondi propri aggiuntivi e della liquidità ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e dei requisiti in materia di liquidità, tra cui  (4):

    ·quadro della metodologia applicata dall'autorità competente in relazione alla revisione del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP) delle imprese di investimento;

    ·informazioni/riferimenti ai requisiti imposti dall'autorità competente per la presentazione delle informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere presentate;

    ·informazioni indicanti se le imprese di investimento sono tenute ad assicurare una revisione indipendente dell'ICAAP e dell'ILAAP.

    [testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]

    050

    Valutazione complessiva dello SREP e misure di vigilanza

    (Articoli 38 e 39 dell'IFD)

    Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione complessiva dello SREP (in sintesi) e l'applicazione delle misure di vigilanza sulla base della valutazione complessiva dello SREP  (5).

    Descrizione del collegamento tra l'applicazione di misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE e i risultati dello SREP e determinazione delle condizioni in base alle quali l'impresa di investimento può essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32 della medesima direttiva  (6).

    [testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]


    (1)  Le autorità competenti sono tenute a comunicare i criteri e le metodologie utilizzati nelle righe da 020 a 040 e nella riga 050 per la valutazione complessiva, sotto forma di nota esplicativa come descritto nella seconda colonna.

    (2)  L'ambito di applicazione dello SREP da prendere in considerazione, sia al livello dell'impresa di investimento che per quanto riguarda le risorse proprie di quest'ultima. L'autorità competente illustra il metodo utilizzato per classificare le imprese di investimento in diverse categorie ai fini dello SREP, descrivendo l'uso di criteri quantitativi e qualitativi e l'effetto di tale classificazione sugli obiettivi di stabilità finanziaria o su altri obiettivi generali di vigilanza. L'autorità competente spiega inoltre in che modo la classificazione è tradotta nella pratica al fine di garantire almeno un impegno minimo nelle valutazioni dello SREP, descrivendo in particolare la frequenza della valutazione di tutti gli elementi dello SREP per le diverse categorie di imprese di investimento.

    (3)  In particolare gli strumenti di lavoro, quali ispezioni in loco e controlli extra loco, criteri qualitativi e quantitativi, dati statistici utilizzati nelle valutazioni. Aggiungere collegamenti ipertestuali ad eventuali orientamenti sul sito web.

    (4)  Le autorità competenti spiegano anche in che modo i modelli di impegno minimo applicati ai fini della proporzionalità sulla base delle categorie dello SREP prendono in considerazione la valutazione del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP) e come il principio della proporzionalità è applicato a tali processi per specificare le aspettative di vigilanza e, in particolare, gli eventuali orientamenti o requisiti minimi per l'ICAAP e l'ILAAP emessi dalle autorità competenti.

    (5)  Il metodo applicato dalle autorità competenti per giungere alla valutazione complessiva dello SREP e comunicarla alle imprese di investimento. La valutazione complessiva da parte delle autorità competenti si basa sull'esame di tutti gli elementi di cui alle righe da 020 a 040, unitamente a tutte le altre informazioni pertinenti sull'impresa di investimento che l'autorità competente può ottenere.

    (6)  Le autorità competenti possono anche rendere note le politiche che guidano le loro decisioni in materia di misure di vigilanza (ai sensi dell'articolo 18 dell'IFD) e di misure di intervento precoce (ai sensi dell'articolo 27 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD)) ogniqualvolta dalla loro valutazione dell'impresa di investimento emergano debolezze o lacune che richiedono un intervento di vigilanza. Le informazioni rese note possono comprendere la pubblicazione di orientamenti interni o di altri documenti che descrivono le prassi generali di vigilanza. Tuttavia, al fine di rispettare il principio della riservatezza, non è richiesta la pubblicazione di alcuna informazione relativa alle decisioni riguardanti singole imprese di investimento.

    Inoltre le autorità competenti possono fornire informazioni sulle implicazioni del mancato rispetto, da parte dell'impresa di investimento, delle disposizioni giuridiche pertinenti o delle misure di vigilanza o di intervento precoce imposte sulla base dei risultati dello SREP, ad esempio un elenco delle procedure di esecuzione applicabili (se del caso).


    ALLEGATO IV

    DATI STATISTICI AGGREGATI

    Elenco dei modelli

    PARTE 1

    Dati individuali per autorità competente

    PARTE 2

    Dati sul rischio di mercato

    PARTE 3

    Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative

    PARTE 4

    Dati sulle esenzioni

    Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato IV

    1)

    Quando pubblicano le informazioni sui criteri generali e sulle metodologie, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette a imprese di investimento specifiche, sia che riguardino un'unica impresa di investimento sia che riguardino un gruppo di imprese di investimento.

    2)

    Le celle numeriche contengono soltanto numeri, senza alcun riferimento alle valute nazionali. La valuta utilizzata è l'euro e gli Stati membri non appartenenti alla zona euro convertono le loro valute nazionali in euro utilizzando i tassi di cambio della BCE (alla data di riferimento comune, ossia l'ultimo giorno dell'anno oggetto del riesame), con un decimale in caso di comunicazione degli importi in milioni.

    3)

    Gli importi monetari segnalati sono espressi in milioni di euro (di seguito "MEUR").

    4)

    Le percentuali sono comunicate con due decimali.

    5)

    Se un dato non è comunicato, è indicato il motivo della mancata comunicazione utilizzando la nomenclatura dell'ABE, ossia "n.d." (non disponibile) o "C" (riservato).

    6)

    I dati sono comunicati su base aggregata senza indicazione delle singole imprese di investimento.

    7)

    I dati sono compilati solo per le imprese di investimento soggette alla direttiva (UE) 2019/2034. Le imprese di investimento che non sono soggette al regime instaurato dalla direttiva (UE) 2019/2034 sono escluse dall'esercizio di raccolta dei dati.

    PARTE 1

    Dati individuali per autorità competente (anno 20XX)

     

    Riferimento al modello di segnalazione

    Dati

     

     

    Numero e dimensioni delle imprese di investimento

     

     

     

    010

    Numero di imprese di investimento

     

    [Valore]

    020

    Attività complessive di tutte le imprese di investimento nello Stato membro (in MEUR)  (1)

     

    [Valore]

     

    Numero e dimensioni delle imprese di investimento di paesi terzi  (2)

     

     

    030

    Paesi terzi

    Numero di succursali  (3)

     

    [Valore]

    040

    Numero di filiazioni  (4)

     

    [Valore]

     

     

     

     

     

     

    Composizione dei fondi propri in relazione ai requisiti di fondi propri

     

    Dati, in milioni di euro

    Dati, in percentuale dei requisiti di fondi propri totali  (6) %

    050

    Capitale primario di classe 1 totale  (5)

    I 01.00 riga 0030

    [Valore]

    [Valore]

    060

    Capitale aggiuntivo di classe 1 totale  (5)

    I 01.00 riga 0300

    [Valore]

    [Valore]

    070

    Capitale di classe 2 totale  (5)

    I 01.00 riga 0420

    [Valore]

    [Valore]

    080

    Fondi propri totali  (6)

    I 01.00 riga 0010

    [Valore]

    [Valore]

     

    Requisiti di fondi propri totali per tipo

     

    Dati, in milioni di euro

    Dati, in percentuale dei requisiti di fondi propri totali  (6) %

    090

    Dati sui requisiti di fondi propri

    Requisito relativo alle spese fisse generali  (7)

    I 02.00 riga 0030

    [Valore]

    [Valore]

    100

    Requisito patrimoniale minimo permanente  (8)

    I 02.00 riga 0020

    [Valore]

    [Valore]

    110

    Requisito relativo ai fattori K  (9)

    I 02.00 riga 0040

    [Valore]

    [Valore]

    120

    di cui rischio per il cliente (RtC)  (10)

    I 04.00 riga 0020

    [Valore]

    [Valore]

    130

    di cui rischio per il mercato (RtM)  (11)

    I 04.00 riga 0090

    [Valore]

    [Valore]

    140

    di cui rischio per l'impresa (RtF)  (12)

    I 04.00 riga 0120

    [Valore]

    [Valore]

    PARTE 2

    Dati sul rischio di mercato (13) (anno 20XX)

    Dati sul rischio per il mercato

    Metodo

    Riferimento al modello di segnalazione

    Dati

     

    010

    Requisiti di fondi propri relativi al rischio per il mercato

     

     

     

     

    020

    Disaggregazione per metodo

    Numero di imprese di investimento che utilizzano ciascun metodo in relazione al numero totale di imprese di investimento  (14)

    Metodo del fattore K "rischio di posizione netta"

    IF 04.00 riga 0100

    [Valore]

    030

    di cui metodo standardizzato

     

    [Valore]

    040

    di cui metodo standardizzato alternativo

     

    [Valore]

    050

    di cui metodo alternativo dei modelli interni

     

    [Valore]

    060

    di cui ciascuno dei metodi del fattore K "rischio di posizione netta" (15)

     

    [Valore]

    070

    Metodo del fattore K "margine di compensazione fornito"

    IF 04.00 riga 0110

    [Valore]

    080

    Entrambi i fattori K "margine di compensazione fornito" e "rischio di posizione netta"

     

    [Valore]

    090

     

     

     

    Dati, in milioni di euro

    Dati, in percentuale dei requisiti di fondi propri totali (16) %

    100

    Requisiti di fondi propri totali per ciascun metodo  (14)

    Metodo del fattore K "rischio di posizione netta"

    IF 04.00 riga 0100

    [Valore]

    [Valore]

    110

    di cui metodo standardizzato

     

    [Valore]

    [Valore]

    120

    di cui metodo standardizzato alternativo

     

    [Valore]

    [Valore]

    130

    di cui metodo alternativo dei modelli interni  (15)

     

    [Valore]

    [Valore]

    140

    di cui ciascuno dei metodi del fattore K "rischio di posizione netta" (15)

     

    [Valore]

    [Valore]

    150

    Metodo del fattore K "margine di compensazione fornito"

    IF 04.00 riga 0110

    [Valore]

    [Valore]

    160

    Entrambi i fattori K "margine di compensazione fornito" e "rischio di posizione netta"

     

    [Valore]

    [Valore]

    PARTE 3

    Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative (17) (anno 20XX)

     

    Misure di vigilanza

    Dati

    010

    Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 38, lettera a)

    Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034

    [Valore]

    020

    detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 39, paragrafo 2, lettera a)]

    [Valore]

    030

    rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno e delle attività liquide [articolo 39, paragrafo 2, lettera b)]

    [Valore]

    040

    presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 39, paragrafo 2, lettera c)]

    [Valore]

    050

    applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 39, paragrafo 2, lettera d)]

    [Valore]

    060

    restringere o limitare le attività [articolo 39, paragrafo 2, lettera e)]

    [Valore]

    070

    ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attività esternalizzate [articolo 39, paragrafo 2, lettera f)]

    [Valore]

    080

    limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 39, paragrafo 2, lettera g)]

    [Valore]

    090

    utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 39, paragrafo 2, lettera h)]

    [Valore]

    100

    limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 39, paragrafo 2, lettera i)]

    [Valore]

    110

    imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 39, paragrafo 2, lettera j)]

    [Valore]

    120

    imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 39, paragrafo 2, lettera k)]

    [Valore]

    130

    richiedere informazioni aggiuntive [articolo 39, paragrafo 2, lettera l)]

    [Valore]

    140

    ridurre i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete delle imprese di investimento [articolo 39, paragrafo 2, lettera m)]

    [Valore]

    150

    Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034)

    [Valore]

    160

    Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 38, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034 o del regolamento (UE) 2019/2033

    Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034

    [Valore]

    170

    detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 39, paragrafo 2, lettera a)]

    [Valore]

    180

    rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno e delle attività liquide [articolo 39, paragrafo 2, lettera b)]

    [Valore]

    190

    presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 39, paragrafo 2, lettera c)]

    [Valore]

    200

    applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 39, paragrafo 2, lettera d)]

    [Valore]

    210

    restringere o limitare le attività [articolo 39, paragrafo 2, lettera e)]

    [Valore]

    220

    ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attività esternalizzate [articolo 39, paragrafo 2, lettera f)]

    [Valore]

    230

    limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 39, paragrafo 2, lettera g)]

    [Valore]

    240

    utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 39, paragrafo 2, lettera h)]

    [Valore]

    250

    limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 39, paragrafo 2, lettera i)]

    [Valore]

    260

    imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 39, paragrafo 2, lettera j)]

    [Valore]

    270

    imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 39, paragrafo 2, lettera k)]

    [Valore]

    280

    richiedere informazioni aggiuntive [articolo 39, paragrafo 2, lettera l)]

    [Valore]

    290

    ridurre i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete delle imprese di investimento [articolo 39, paragrafo 2, lettera m)]

    [Valore]

    300

    Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034)

    [Valore]


     

    Sanzioni amministrative  (18)

    Dati

    010

    Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti imposti dalla direttiva (UE) 2019/2034 o dal regolamento (UE) 2019/2033)

    Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034 applicate:

    [Valore]

    020

    dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 18, paragrafo 2, lettera a)]

    [Valore]

    030

    ordine rivolto alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine alla condotta in questione e di astenersi dal ripeterla [articolo 18, paragrafo 2, lettera b)]

    [Valore]

    040

    divieto temporaneo dell'esercizio di funzioni in imprese di investimento a carico delle persone fisiche [articolo 18, paragrafo 2, lettera c)]

    [Valore]

    050

    sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 18, paragrafo 2, lettere da d) a f)]

    [Valore]

    060

    Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034)

    [testo libero]

    Le sanzioni amministrative inflitte dalle autorità competenti. Le autorità competenti segnalano tutte le sanzioni amministrative per le quali non è prevista alcuna possibilità di ricorso nella loro giurisdizione entro la data di riferimento della comunicazione. Le autorità competenti degli Stati membri in cui è consentito pubblicare sanzioni amministrative passibili di ricorso segnalano anche tali sanzioni amministrative, tranne nei casi in cui il ricorso per l'annullamento sia stato accolto.

    PARTE 4

    Dati sulle esenzioni (19) (anno 20XX)

     

    Esenzione concessa alle imprese di investimento

    Numero totale di esenzioni concesse

    Articolo 9

    010

    Esenzione dall'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui all'articolo 5 in relazione alle parti due, tre, quattro, sei e sette del regolamento (UE) 2019/2033 (articolo 6, paragrafo 1 (deroghe per le filiazioni) (20))

    [Valore]

     

    020

    Esenzione dall'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui all'articolo 5 in relazione alla parte sei del regolamento (UE) 2019/2033 (articolo 6, paragrafo 2 (deroghe per le filiazioni) (20))

    [Valore]

     

    030

    Esenzione dall'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui all'articolo 5 in relazione alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033 (articolo 6, paragrafo 3 (deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni))

    [Valore]

     

    040

    Esenzione dall'applicazione su base consolidata dei requisiti prudenziali in relazione alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033 (articolo 7, paragrafo 4 (consolidamento prudenziale))

     

    050

    Numero totale di autorizzazioni concesse

    [Valore]

     

    060

    Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR)

    [Valore]

     

    070

    Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%)

    [Valore]

     

    080

    Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%)

    [Valore]

     


    (1)  Il valore delle attività complessive è pari alla somma dei valori delle attività di tutte le imprese di investimento in uno Stato membro, calcolata in base ai principi contabili applicabili, escluse le attività gestite.

    (2)  I paesi del SEE non sono inclusi.

    (3)  Numero di succursali come definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2019/2034. Più sedi di attività costituite nello stesso paese da un'impresa di investimento con l'amministrazione centrale in un paese terzo dovrebbero essere considerate come una succursale unica.

    (4)  Numero di filiazioni come definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, della direttiva (UE) 2019/2034. Ogni filiazione di una filiazione è considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese.

    (5)  Capitale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

    (6)  Requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033.

    (7)  Spese fisse generali ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

    (8)  Requisito patrimoniale minimo permanente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

    (9)  Requisito relativo ai fattori K ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

    (10)  Requisiti di fondi propri associati al rischio per il cliente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Indicare il coefficiente di capitale totale nella colonna "Dati, in percentuale dei requisiti di fondi propri totali %".

    (11)  Requisiti di fondi propri associati al rischio per il mercato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

    (12)  Requisiti di fondi propri associati al rischio per l'impresa ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

    (13)  Il modello contiene informazioni su tutte le imprese di investimento e non solo su quelle con posizioni collegate al fattore K "rischio di posizione netta".

    (14)  Alcune imprese di investimento possono utilizzare più di un metodo, per cui la somma degli elementi delle righe da 020 a 060 può essere diversa dal numero totale delle imprese di investimento che calcolano il fattore K "rischio di posizione netta".

    (15)  Quando le imprese di investimento utilizzano più di un fattore K "rischio di posizione netta": metodo standardizzato, metodo standardizzato alternativo, metodo alternativo dei modelli interni.

    (16)  Requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2033.

    (17)  Le informazioni sono segnalate in base alla data della decisione. A causa di differenze tra le normative nazionali e le prassi e i metodi di vigilanza delle autorità competenti, i numeri riportati in questa tabella potrebbero non consentire un raffronto significativo fra giurisdizioni. Ogni conclusione che non tenga in debita considerazione queste differenze può essere fuorviante.

    (18)  Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad imprese di investimento specifiche. Quando pubblicano le informazioni sui criteri generali e sulle metodologie, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette a imprese di investimento specifiche, sia che riguardino un'unica impresa di investimento sia che riguardino un gruppo di imprese di investimento.

    (19)  Le autorità competenti segnalano informazioni sulle prassi di esenzione basate sul numero totale di esenzioni, concesse dall'autorità competente, che sono ancora effettive o in vigore. Le informazioni da segnalare sono limitate ai soggetti che hanno ottenuto un'esenzione. Se le informazioni non sono disponibili, ossia non rientrano nelle segnalazioni periodiche, vanno indicate come "n.d.".

    (20)  Il numero delle imprese di investimento che hanno ottenuto l'esenzione è utilizzato come base per il computo delle esenzioni.


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