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Document 32022R0317

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/317 della Commissione del 21 febbraio 2022 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Dehesa Peñalba» (DOP)

C/2022/1174

GU L 55 del 28.2.2022, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/317/oj

28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 55/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/317 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2022

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Dehesa Peñalba» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Dehesa Peñalba» trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Dehesa Peñalba» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Dehesa Peñalba» (DOP) è protetto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 398 dell'1.10.2021, pag. 28.


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