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Document 32022D0313

Decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all’Ucraina

PE/5/2022/REV/1

GU L 55 del 28.2.2022, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/313/oj

28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 55/4


DECISIONE (UE) 2022/313 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2022

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all’Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra l’Unione europea («Unione») e l’Ucraina continuano a svilupparsi nel quadro della politica europea di vicinato (PEV) e del partenariato orientale. Il 1o settembre 2017 è entrato in vigore un accordo di associazione tra l’Unione e l’Ucraina (2) («accordo di associazione»), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA).

(2)

Nella primavera del 2014 l’Ucraina ha intrapreso un ambizioso programma di riforma volto a stabilizzare la sua economia e migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini. Tra le priorità del programma figurano la lotta contro la corruzione e le riforme costituzionali, elettorali e giudiziarie. L’attuazione di tali riforme è stata sostenuta da cinque programmi consecutivi di assistenza macrofinanziaria, nell’ambito dei quali l’Ucraina ha ricevuto assistenza sotto forma di prestiti per un totale di 5 miliardi di EUR. L’ultima assistenza macrofinanziaria, messa a disposizione nel contesto della pandemia di COVID-19 ai sensi della decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ha erogato 1,2 miliardi di EUR in prestiti all’Ucraina ed è stata completata nel settembre 2021.

(3)

Nel 2020 l’economia dell’Ucraina è stata colpita dalla recessione a causa della pandemia di COVID-19 e delle prolungate minacce alla sicurezza lungo la frontiera con la Russia. L’incertezza in costante crescita si è tradotta recentemente in una perdita di fiducia, che ha inciso negativamente sulle prospettive economiche e, a partire dalla metà di gennaio 2022, perdita di accesso ai mercati internazionali dei capitali. Il peggioramento delle condizioni di finanziamento ha contribuito a determinare un ingente e crescente fabbisogno residuo di finanziamenti esterni e incide pesantemente sugli investimenti, riducendo in tal modo la resilienza dell’Ucraina a futuri shock economici e politici.

(4)

Il governo ucraino ha dato prova di un deciso impegno ad attuare ulteriori riforme, con particolare attenzione alla situazione critica, nel breve termine, in settori strategici fondamentali quali la resilienza e la stabilità economica, la governance e lo Stato di diritto e l’energia.

(5)

Un rinnovato impegno a dare seguito a tali riforme e una forte volontà politica hanno portato le autorità ucraine ad accelerare l’attuazione di riforme sin dall’estate 2021. Ciò ha anche consentito all’Ucraina di completare con successo l’operazione di macroassistenza finanziaria nel contesto della pandemia di COVID-19 poiché tutte le azioni di riforma concordate con l’Unione nel protocollo d’intesa sono state realizzate.

(6)

Per consentire una maggiore flessibilità strategica nel contesto della crisi relativa alla pandemia di COVID-19, nel giugno 2020 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato un accordo di stand-by per l’Ucraina per una durata di 18 mesi con accesso equivalente a 5 miliardi di USD. Tale accordo si concentra su quattro priorità: i) attenuare l’impatto economico della crisi, anche mediante un sostegno alle famiglie e alle imprese; ii) garantire la costante indipendenza della Banca centrale e un tasso di cambio flessibile; iii) salvaguardare la stabilità finanziaria recuperando allo stesso tempo i costi derivanti dalle risoluzioni bancarie; e iv) procedere con l’attuazione delle principali misure di governance e di lotta alla corruzione per preservare e consolidare i recenti progressi. A causa dell’attuazione disomogenea, la prima revisione del programma, nel cui ambito è stata concordata una proroga del programma stesso fino alla fine di giugno 2022, si è conclusa solo nel novembre 2021. Ne è conseguito un esborso totale nell’ambito dell’attuale programma dell’FMI equivalente, ad oggi, a 2,8 miliardi di USD. Altre due revisioni sono previste entro la fine del secondo trimestre 2022.

(7)

In considerazione degli elevati rischi di finanziamento del bilancio e nel contesto di una lenta ripresa dalla crisi relativa alla pandemia di COVID-19 e di una rapida accelerazione dell’inflazione, il 16 novembre 2021 l’Ucraina ha chiesto all’Unione un nuovo programma di assistenza macrofinanziaria a lungo termine per un importo massimo di 2,5 miliardi di EUR. Tale assistenza macrofinanziaria di emergenza risponde, in particolare, al forte e inatteso aumento del fabbisogno di finanziamenti esterni dell’Ucraina, innescato dalla perdita di fatto dell’accesso ai mercati finanziari, e ai problemi soggiacenti immediati.

(8)

In quanto paese interessato dalla PEV, l’Ucraina dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

(9)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire l’immediato fabbisogno di finanziamenti esterni del beneficiario, e che dovrebbe sostenere l’attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti del beneficiario e a medio termine la sua resilienza economica.

(10)

Dato che la perdita di accesso al mercato e il deflusso di capitali hanno determinato un ingente fabbisogno residuo di finanziamenti esterni nella bilancia dei pagamenti ucraina, superiore alle risorse fornite dall’FMI e da altre istituzioni multilaterali, si ritiene che una rapida concessione di assistenza macrofinanziaria di emergenza all’Ucraina da parte dell’Unione costituisca, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata per far fronte nel breve termine ai notevoli rischi cui è esposto il paese. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione andrebbe a sostenere la stabilizzazione economica dell’Ucraina, mirando a rafforzare la resilienza immediata del paese e, ove sia attualmente praticabile, a rafforzare il programma di riforme strutturali dell’Ucraina, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell’accordo finanziario dell’FMI.

(11)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dell’Ucraina, in modo da favorire lo sviluppo economico e sociale del paese.

(12)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe andare di pari passo con le operazioni di sostegno al bilancio nell’ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(13)

La determinazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione si basa su una valutazione quantitativa del fabbisogno residuo di finanziamenti esterni dell’Ucraina e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare con le riserve internazionali di cui dispone. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall’FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell’importo dell’assistenza tiene anche conto dei previsti contributi finanziari dei donatori multilaterali e della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell’Unione in Ucraina e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione.

(14)

La Commissione dovrebbe garantire che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottate nei vari settori dell’azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell’Unione.

(15)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti dell’Ucraina. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza.

(16)

È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sostenga l’impegno dell’Ucraina nei confronti dei valori condivisi con l’Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(17)

È opportuno subordinare la concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione al prerequisito del rispetto, da parte dell’Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione rafforzino l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche e promuovano riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi e il risanamento di bilancio. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna dovrebbero monitorare regolarmente il rispetto di tali prerequisiti e il conseguimento di tali obiettivi.

(18)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, l’Ucraina dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. Inoltre, è opportuno prevedere controlli da parte della Commissione, verifiche contabili da parte della Corte dei conti e l’esercizio delle competenze da parte della Procura europea.

(19)

L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto autorità di bilancio.

(20)

Gli importi delle dotazioni richieste per l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbero essere coerenti con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(21)

È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l’attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi a tale assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(22)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(23)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d’intesa («protocollo d’intesa»). Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità ucraine sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l’impatto potenzialmente rilevante di un’assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame specificata nel regolamento (UE) n. 182/2011 per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione all’Ucraina, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d’esame per l’adozione del protocollo d’intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell’assistenza.

(24)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire la concessione dell’assistenza macrofinanziaria di emergenza all’Ucraina al fine di sostenerne, in particolare, la resilienza e la stabilità economica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

Considerata l’urgenza dovuta alle circostanze eccezionali provocate dalla pandemia di COVID-19 e alle relative conseguenze economiche, si ritiene opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(26)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Unione mette a disposizione dell’Ucraina un’assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 1,2 miliardi di EUR («assistenza macrofinanziaria dell’Unione»), al fine di sostenere la stabilizzazione economica dell’Ucraina e un programma sostanziale di riforme nel paese. L’intero importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogato all’Ucraina sotto forma di prestiti. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata all’approvazione del bilancio dell’Unione per l’anno in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L’assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno di sostegno alla bilancia dei pagamenti dell’Ucraina individuato nel programma dell’FMI.

2.   Al fine di finanziare l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito i fondi necessari, per conto dell’Unione, sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a prestarli all’Ucraina. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.

3.   L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e l’Ucraina, nonché ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell’accordo di associazione, comprendente la DCFTA, concordato nell’ambito della PEV.

La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni.

4.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di 12 mesi a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

5.   Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la annulla.

Articolo 2

1.   La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata al prerequisito del rispetto, da parte dell’Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani.

2.   La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (6).

Articolo 3

1.   La Commissione concorda con le autorità ucraine, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Tali condizioni di politica economica e finanziarie sono stabilite in un protocollo d’intesa comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dall’Ucraina con il sostegno dell’FMI.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Ucraina, anche ai fini del ricorso all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell’apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo, nonché di altre priorità della politica esterna dell’Unione. La Commissione monitora regolarmente i progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi.

3.   Le condizioni finanziarie dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e l’Ucraina.

4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte, e che le politiche economiche dell’Ucraina siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Ai fini di tale verifica la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e con il Consiglio.

Articolo 4

1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione in due rate di uguale importo, entrambe consistenti in un prestito. I termini temporali per l’erogazione di ciascuna rata sono fissati nel protocollo d’intesa.

2.   Per gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (UE) 2021/947.

3.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

il prerequisito di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

un bilancio costantemente soddisfacente dell’attuazione di un accordo di credito non cautelare con l’FMI;

c)

l’attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa.

In linea di principio, il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi dal versamento della prima rata.

4.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell’annullamento.

5.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogata alla Banca nazionale dell’Ucraina. Alle condizioni che saranno concordate nel protocollo d’intesa, fra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze dell’Ucraina come beneficiario finale.

Articolo 5

1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano cambiamenti di scadenze a carico dell’Unione, né espongono l’Unione a rischi di cambio o di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali.

2.   Se le circostanze lo consentono, e qualora l’Ucraina ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia prevista una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.

3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito e l’Ucraina ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità, o di parte, dei prestiti iniziali o può procedere a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della scadenza dei prestiti assunti, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Tutte le spese sostenute dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico dell’Ucraina.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

2.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata in gestione diretta.

3.   L’accordo di prestito di cui all’articolo 3, paragrafo 3, contiene tutte le disposizioni seguenti:

a)

assicurare che l’Ucraina verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell’Unione siano stati correttamente utilizzati, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;

b)

assicurare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (8) e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (9), al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata riguardante la Procura europea, al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (11);

c)

assicurare espressamente l’Ufficio europeo per la lotta antifrode a svolgere indagini, tra cui controlli e verifiche sul posto, comprese operazioni di informatica forense e colloqui;

d)

assicurare espressamente la Commissione o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi controlli e verifiche sul posto;

e)

assicurare espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, comprese verifiche contabili documentali e sul posto, come le valutazioni operative;

f)

garantire che l’Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, l’Ucraina sia stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

g)

garantire che tutti i costi sostenuti dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione siano a carico dell’Ucraina.

4.   Prima dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell’Ucraina che sono pertinenti ai fini dell’assistenza.

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. Tale relazione:

a)

esamina i progressi ottenuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione;

b)

valuta la situazione economica e le prospettive dell’Ucraina, nonché i progressi ottenuti nell’attuazione delle misure di politica di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

c)

indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio dell’Ucraina e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022

Per il Parlamento europeo

La president

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il president

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 febbraio 2022.

(2)  Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell’allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di Covid-19 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 31).

(4)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(9)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).


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