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Document 32022R0312

    Regolamento (UE) 2022/312 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 per quanto riguarda la durata del periodo di riferimento per l’applicazione delle norme temporanee relative all’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (Testo rilevante ai fini del SEE)

    PE/3/2022/REV/1

    GU L 55 del 28.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/312/oj

    28.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 55/1


    REGOLAMENTO (UE) 2022/312 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 24 febbraio 2022

    che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 per quanto riguarda la durata del periodo di riferimento per l’applicazione delle norme temporanee relative all’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del trasporto ferroviario per effetto del forte calo della domanda. Ciò ha avuto gravi effetti sulle imprese ferroviarie.

    (2)

    Tali circostanze non rientrano nel controllo delle imprese ferroviarie, che si trovano costantemente ad affrontare notevoli problemi di liquidità e gravi perdite e, in alcuni casi, sono a rischio di insolvenza.

    (3)

    Per contrastare gli effetti economici negativi della pandemia di COVID-19 e sostenere le imprese ferroviarie, il regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) consentiva agli Stati membri di autorizzare i gestori dell’infrastruttura a ridurre i canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria, a rinunciarvi o a rinviarne il pagamento. Tale possibilità è stata concessa per un periodo di riferimento compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogata con regolamento delegato (UE) 2021/1061 della Commissione (4) fino al 31 dicembre 2021.

    (4)

    Il protrarsi della pandemia di COVID-19 e l’emergere di varianti molto contagiose e imprevedibili, come la variante Omicron della COVID-19, comportano che nuove misure restrittive potrebbero rendersi necessarie.

    (5)

    Gli effetti negativi della pandemia di COVID-19 sul traffico ferroviario sono persistenti ed è possibile che le imprese ferroviarie continuino a subirli. Al fine di rispondere alle esigenze urgenti del settore, è opportuno prorogare ulteriormente il periodo di riferimento di cui al regolamento (UE) 2020/1429 fino al 30 giugno 2022.

    (6)

    Tenuto conto dell’evoluzione imprevedibile della pandemia di COVID-19, dell’improvviso emergere di nuove varianti e dell’esigenza di valutarne gli effetti sul settore ferroviario, è necessaria una risposta normativa tempestiva e flessibile. Al fine di evitare l’interruzione delle azioni intraprese per far fronte alla situazione attuale, è essenziale garantire che le norme continuino ad essere applicabili dopo il 31 dicembre 2021. Considerata la natura delle misure previste dal regolamento (UE) 2020/1429, l’applicazione retroattiva della proroga del periodo di riferimento non comporta una violazione del legittimo affidamento delle persone interessate.

    (7)

    La Commissione dovrebbe analizzare costantemente l’impatto economico della pandemia di COVID-19 sul settore ferroviario e, nel caso in cui le condizioni avverse persistano, l’Unione dovrebbe essere in grado di prorogare senza indebito ritardo il periodo di applicazione delle misure previste dal regolamento (UE) 2020/1429.

    (8)

    Al fine di prorogare, qualora ciò sia necessario e giustificato, la validità delle norme previste dal regolamento (UE) 2020/1429, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla proroga del periodo di riferimento di applicazione delle misure previste dal regolamento (UE) 2020/1429. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (9)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la proroga dell’applicazione delle norme temporanee sull’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria istituite in risposta alla situazione d’urgenza determinata dalla pandemia di COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (10)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/1429.

    (11)

    Considerata l’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19 che giustificano le misure proposte, e più in particolare al fine di adottare rapidamente le misure necessarie allo scopo di affrontare i problemi gravi e immediati che affliggono il settore, si ritiene opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

    (12)

    Al fine di garantire la continuità e consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2022,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) 2020/1429

    Il regolamento (UE) 2020/1429 è così modificato:

    1)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce norme temporanee sull’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di cui al capo IV della direttiva 2012/34/UE. Esso si applica all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali disciplinato da tale direttiva durante il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 30 giugno 2022 (“periodo di riferimento”).»;

    2)

    l’articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

    «2.   Qualora constati, sulla base dei dati di cui al paragrafo 1, che la riduzione del livello del traffico ferroviario rispetto al livello del corrispondente periodo degli anni precedenti persiste, ed è probabile che persista, e constati altresì che tale situazione, secondo i migliori dati scientifici disponibili, è dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 6 per modificare di conseguenza il periodo di riferimento indicato all’articolo 1. Ciascuna di tali modifiche può prorogare il periodo di riferimento per un massimo di sei mesi e il periodo di riferimento non può essere prorogato oltre il 31 dicembre 2023.»;

    3)

    l’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

    «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2023.».

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022

    Per il Parlamento europeo

    La presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. PANNIER-RUNACHER


    (1)  Parere del 19 gennaio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 febbraio 2022.

    (3)  Regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell’epidemia di COVID-19 (GU L 333 del 12.10.2020, pag. 1).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2021/1061 della Commissione, del 28 giugno 2021, che proroga il periodo di riferimento del regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19 (GU L 229 del 29.6.2021, pag. 1).

    (5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


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