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Document 32022R0194

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/194 della Commissione del 10 febbraio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/910

    GU L 31 del 14.2.2022, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Statut juridique du document En vigueur

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/194/oj

    14.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 31/21


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/194 DELLA COMMISSIONE

    del 10 febbraio 2022

    che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell’Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, o territori o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

    (4)

    Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, o territori, o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

    (5)

    Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Ross-on-Wye, Hereford and South Herefordshire, Herefordshire (Inghilterra), ed è stato confermato il 20 gennaio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

    (6)

    Il Regno Unito ha altresì notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Crewe, Cheshire East, Cheshire (Inghilterra), ed è stato confermato il 22 gennaio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

    (7)

    Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Byker, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear (Inghilterra), ed è stato confermato il 25 gennaio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

    (8)

    Il Regno Unito ha altresì notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Calveley, Cheshire East, Cheshire (Inghilterra) e in prossimità di Ashleworth, Tewkesbury, Gloucestershire (Inghilterra), e sono stati confermati il 28 gennaio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

    (9)

    Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.

    (10)

    Il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a questa valutazione, l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

    (11)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

    (12)

    Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell’Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

    (13)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


    ALLEGATO

    Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

    1)

    l’allegato V è così modificato:

    a)

    nella parte 1, alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.90 sono inserite le seguenti zone da GB-2.91 a GB-2.95:

    «GB

    Regno Unito

    GB-2.91

    Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

    BPP

    N, P1

     

    20.1.2022

     

    Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

    BPR

    N, P1

     

    20.1.2022

     

    Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

    SP

    N, P1

     

    20.1.2022

     

    Ratiti destinati alla macellazione

    SR

    N, P1

     

    20.1.2022

     

    Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

    DOC

    N, P1

     

    20.1.2022

     

    Pulcini di un giorno di ratiti

    DOR

    N, P1

     

    20.1.2022

     

    Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

    POU-LT20

    N, P1

     

    20.1.2022

     

    Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

    HEP

    N, P1

     

    20.1.2022

     

    Uova da cova di ratiti

    HER

    N, P1

     

    20.1.2022

     

    Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

    HE-LT20

    N, P1

     

    20.1.2022

     

    GB-2.92

    Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

    BPP

    N, P1

     

    22.1.2022

     

    Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

    BPR

    N, P1

     

    22.1.2022

     

    Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

    SP

    N, P1

     

    22.1.2022

     

    Ratiti destinati alla macellazione

    SR

    N, P1

     

    22.1.2022

     

    Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

    DOC

    N, P1

     

    22.1.2022

     

    Pulcini di un giorno di ratiti

    DOR

    N, P1

     

    22.1.2022

     

    Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

    POU-LT20

    N, P1

     

    22.1.2022

     

    Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

    HEP

    N, P1

     

    22.1.2022

     

    Uova da cova di ratiti

    HER

    N, P1

     

    22.1.2022

     

    Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

    HE-LT20

    N, P1

     

    22.1.2022

     

    GB-2.93

    Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

    BPP

    N, P1

     

    25.1.2022

     

    Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

    BPR

    N, P1

     

    25.1.2022

     

    Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

    SP

    N, P1

     

    25.1.2022

     

    Ratiti destinati alla macellazione

    SR

    N, P1

     

    25.1.2022

     

    Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

    DOC

    N, P1

     

    25.1.2022

     

    Pulcini di un giorno di ratiti

    DOR

    N, P1

     

    25.1.2022

     

    Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

    POU-LT20

    N, P1

     

    25.1.2022

     

    Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

    HEP

    N, P1

     

    25.1.2022

     

    Uova da cova di ratiti

    HER

    N, P1

     

    25.1.2022

     

    Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

    HE-LT20

    N, P1

     

    25.1.2022

     

    GB-2.94

    Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

    BPP

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

    BPR

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

    SP

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Ratiti destinati alla macellazione

    SR

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

    DOC

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Pulcini di un giorno di ratiti

    DOR

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

    POU-LT20

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

    HEP

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Uova da cova di ratiti

    HER

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

    HE-LT20

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    GB-2.95

    Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

    BPP

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

    BPR

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

    SP

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Ratiti destinati alla macellazione

    SR

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

    DOC

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Pulcini di un giorno di ratiti

    DOR

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

    POU-LT20

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

    HEP

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Uova da cova di ratiti

    HER

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

    HE-LT20

    N, P1

     

    28.1.2022»;

     

    b)

    nella parte 2, alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.90 sono inserite le seguenti descrizioni delle zone da GB-2.91 a GB-2.95:

    «GB

    Regno Unito

    GB-2.91

    In prossimità di Ross-on-Wye, Hereford and South Herefordshire, Herefordshire (Inghilterra):

    l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N51.92 e W2.57

    GB-2.92

    In prossimità di Crewe, Cheshire East, Cheshire (Inghilterra):

    l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.13 e W2.45

    GB-2.93

    In prossimità di Byker, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear (Inghilterra):

    l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.98 e W1.59

    GB-2.94

    In prossimità di Calveley, Cheshire East, Cheshire (Inghilterra):

    l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.13 e W2.60

    GB-2.95

    In prossimità di Ashleworth, Tewkesbury, Gloucestershire (Inghilterra):

    l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N51.93 e W2.26»;

    2)

    nell’allegato XIV, parte 1, alla voce relativa al Regno Unito, dopo la zona GB-2.90 sono inserite le seguenti zone da GB-2.91 a GB-2.95:

    «GB

    Regno Unito

    GB-2.91

    Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

    POU

    N, P1

     

    20.1.2022

     

    Carni fresche di ratiti

    RAT

    N, P1

     

    20.1.2022

     

    Carni fresche di selvaggina da penna

    GBM

    N, P1

     

    20.1.2022

     

    GB-2.92

    Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

    POU

    N, P1

     

    22.1.2022

     

    Carni fresche di ratiti

    RAT

    N, P1

     

    22.1.2022

     

    Carni fresche di selvaggina da penna

    GBM

    N, P1

     

    22.1.2022

     

    GB-2.93

    Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

    POU

    N, P1

     

    25.1.2022

     

    Carni fresche di ratiti

    RAT

    N, P1

     

    25.1.2022

     

    Carni fresche di selvaggina da penna

    GBM

    N, P1

     

    25.1.2022

     

    GB-2.94

    Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

    POU

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Carni fresche di ratiti

    RAT

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Carni fresche di selvaggina da penna

    GBM

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    GB-2.95

    Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

    POU

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Carni fresche di ratiti

    RAT

    N, P1

     

    28.1.2022

     

    Carni fresche di selvaggina da penna

    GBM

    N, P1

     

    28.1.2022».

     


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