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Document 32022D0174

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/174 della Commissione dell'8 febbraio 2022 che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/831

    GU L 28 del 9.2.2022, p. 40–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/174/oj

    9.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 28/40


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/174 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 febbraio 2022

    che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Il 17 ottobre 2019 l’Unione e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo sull’accordo di recesso (2), con un protocollo riveduto su Irlanda e Irlanda del Nord e una dichiarazione politica riveduta (3). In virtù di tale accordo e a seguito della sua ratifica da parte della Camera dei comuni del Regno Unito, della sua adozione da parte del Parlamento europeo e della sua conclusione da parte del Consiglio, il Regno Unito è diventato un paese terzo il 1o febbraio 2020 e il diritto dell’Unione ha cessato di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 31 dicembre 2020.

    (2)

    La compensazione centrale accresce la trasparenza del mercato, attenua il rischio di credito e riduce il rischio di contagio in caso di inadempimento di uno o più partecipanti di una controparte centrale («CCP»). La prestazione di tali servizi è pertanto fondamentale per garantire la stabilità finanziaria. Inoltre gli strumenti finanziari compensati dalle CCP sono essenziali anche per gli intermediari finanziari e i loro clienti, ad esempio per coprire i rischi di tasso di interesse, con implicazioni per il funzionamento dell’economia reale dell’Unione.

    (3)

    Secondo la Banca dei regolamenti internazionali, l’importo nozionale in essere dei derivati OTC al 31 dicembre 2020 era pari a circa 477 000 miliardi di EUR a livello mondiale, di cui i derivati su tassi di interesse rappresentavano circa l’80 % e i derivati su tassi di cambio quasi il 17 %. Più del 30 % di tutti i derivati OTC è denominato in euro e in altre valute dell’Unione. Il mercato della compensazione centrale degli strumenti derivati OTC è altamente concentrato, in particolare il mercato della compensazione centrale di derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro, oltre il 90 % del quale è compensato presso un’unica CCP stabilita nel Regno Unito («CCP del Regno Unito»).

    (4)

    In uno scenario in cui un volume così significativo di operazioni finanziarie denominate in valute dell’Unione è compensato tramite CCP del Regno Unito, il recesso del Regno Unito dal mercato interno e dal relativo quadro di regolamentazione, vigilanza e applicazione delle norme dell’Unione nel settore finanziario ha generato sfide importanti per le autorità dell’Unione e degli Stati membri nell’ambito della salvaguardia della stabilità finanziaria.

    (5)

    Al fine di affrontare i possibili rischi per la stabilità finanziaria che potrebbero sorgere a seguito di una brusca perturbazione nella prestazione di servizi di compensazione di derivati da parte delle CCP del Regno Unito ai partecipanti diretti e ai clienti dell’Unione, il 21 settembre 2020 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 (4). Tale decisione stabilisce che il quadro normativo applicabile alle CCP del Regno Unito è considerato equivalente ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. Tale decisione si applica solo per un periodo di tempo limitato e non sarà più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2022.

    (6)

    L’impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione è stato oggetto di varie comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea, comprendenti anche una comunicazione volta a promuovere l’apertura, la forza e la resilienza (5). In tale comunicazione vi era la chiara aspettativa che i partecipanti diretti dell’Unione riducessero le loro esposizioni e il ricorso alle CCP del Regno Unito di importanza sistemica per l’Unione, in particolare le esposizioni in derivati OTC denominati in euro e in altre valute dell’Unione.

    (7)

    A seguito di tale comunicazione, all’inizio del 2021 la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro per valutare le opportunità e le sfide relative al trasferimento dei servizi di compensazione dei derivati dal Regno Unito all’Unione. Il gruppo di lavoro si è concentrato su come ridurre l’eccessivo ricorso dell’Unione ai servizi di compensazione prestati dalle CCP stabilite nel Regno Unito, identificando possibili ostacoli alla riduzione delle esposizioni nei confronti delle CCP del Regno Unito, individuando modalità per superare tali ostacoli nonché incentivi per trasferire i servizi di compensazione alle CCP stabilite nell’Unione.

    (8)

    Dalle discussioni del gruppo di lavoro è emerso come, in questa fase, non sia semplicemente possibile compensare altrove alcune operazioni compensate presso CCP del Regno Unito; negli anni a venire saranno inoltre necessarie diverse misure per sviluppare la capacità di compensazione propria dell’Unione e ridurre le esposizioni eccessive dei partecipanti al mercato dell’Unione verso CCP del Regno Unito di importanza sistemica. Alla luce di tali discussioni, la data di scadenza della decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 è troppo ravvicinata per fare in modo che la capacità di compensazione dell’Unione raggiunga un livello adeguato. Poiché la motivazione per adottare tale decisione non è cambiata, vale a dire evitare potenziali rischi per la stabilità finanziaria in caso di brusca perturbazione nell’accesso dei partecipanti diretti dell’Unione alle CCP del Regno Unito, è pertanto necessario adottare la presente decisione, che proroga, per un periodo di tempo limitato, il riconoscimento che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito è equivalente a quello istituito dal regolamento (UE) n. 648/2012.

    (9)

    A norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni giuridiche e di vigilanza di un paese terzo in materia di CCP ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

    (10)

    In primo luogo, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che le CCP di tale paese terzo soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Il Regno Unito ha integrato le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 nel proprio diritto interno con effetto dalla data del recesso del Regno Unito dall’Unione (6) e pertanto il diritto interno del Regno Unito può essere considerato equivalente ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

    (11)

    In secondo luogo, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo devono garantire che le CCP stabilite nel paese terzo siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme. Fino al 31 dicembre 2020 le CCP del Regno Unito erano soggette alla vigilanza della Banca d’Inghilterra, come stabilito dal diritto interno del Regno Unito in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 (7). Nell’ambito dell’integrazione del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito, la Banca d’Inghilterra rimane responsabile della vigilanza delle CCP dopo tale data e non sono previsti cambiamenti significativi in merito a tale vigilanza.

    (12)

    In terzo luogo, il quadro normativo del paese terzo deve prevedere un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma del regime giuridico di paesi terzi. Il Regno Unito ha incorporato gli elementi fondamentali del sistema di equivalenza di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito. Tuttavia il Regno Unito ha introdotto un regime di riconoscimento temporaneo che sospende modifiche fondamentali del regolamento (UE) n. 648/2012 per un periodo di almeno tre anni. Tale regime di riconoscimento temporaneo conferisce inoltre alla Banca d’Inghilterra ampi poteri discrezionali per revocare il «riconoscimento presunto temporaneo», il che crea incertezza giuridica per le CCP riconosciute nell’ambito di tale regime. Nonostante tale incertezza, la terza condizione può essere considerata soddisfatta al momento attuale.

    (13)

    Poiché le tre condizioni sono considerate soddisfatte, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CCP del Regno Unito già stabilite e autorizzate al 31 dicembre 2020 dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

    (14)

    La presente decisione si basa sulle informazioni di cui la Commissione dispone attualmente sulle disposizioni giuridiche e di vigilanza applicabili alle CCP del Regno Unito. Tali disposizioni dovrebbero essere considerate equivalenti solo nella misura in cui i requisiti applicabili alle CCP nel diritto interno del Regno Unito sono mantenuti e applicati. Il riconoscimento dell’equivalenza può essere mantenuto solo se eventuali future modifiche del quadro di regolamentazione e di vigilanza del Regno Unito non incideranno negativamente sull’equivalenza in termini di regolamentazione o vigilanza, determinando una disparità di condizioni tra le CCP del Regno Unito e le CCP stabilite nell’Unione («CCP dell’Unione») o rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione. Poiché la Commissione può decidere di modificare, sospendere, riesaminare o revocare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora si verifichino sviluppi che incidono sulla determinazione dell’equivalenza, un efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e la Banca d’Inghilterra sono un prerequisito essenziale per mantenere il riconoscimento dell’equivalenza fino alla data in cui la presente decisione cesserà di essere in vigore.

    (15)

    Lo scambio di informazioni tra l’ESMA e la Banca d’Inghilterra impone la conclusione di accordi di cooperazione completi ed efficaci ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tali accordi di cooperazione garantiscono la condivisione proattiva di tutte le informazioni pertinenti con le autorità di cui all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, compresa la BCE e gli altri membri del Sistema europeo di banche centrali, al fine di consultare tali autorità in merito allo status riconosciuto delle CCP del Regno Unito o qualora le informazioni siano necessarie affinché tali autorità possano svolgere i loro compiti di vigilanza.

    (16)

    Gli accordi di cooperazione stabiliti a norma dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 devono garantire che l’ESMA abbia accesso immediato, su base continuativa, a tutte le informazioni, comprese informazioni che consentono la valutazione di eventuali rischi concreti che le CCP del Regno Unito comportano, direttamente o indirettamente, per l’Unione o i suoi Stati membri. Gli accordi di cooperazione devono pertanto specificare i meccanismi e le procedure per lo scambio rapido di informazioni relative alle attività di compensazione delle CCP del Regno Unito per quanto riguarda gli strumenti finanziari denominati in valute dell’Unione, le sedi di negoziazione, i partecipanti diretti e le imprese figlie degli enti creditizi e delle imprese di investimento dell’Unione; gli accordi di interoperabilità con altre CCP; le risorse proprie; la composizione e la calibrazione dei fondi di garanzia in caso di inadempimento, i margini, le risorse liquide e i portafogli di garanzie, comprese le calibrazioni degli scarti di garanzia e le prove di stress. Essi devono inoltre specificare i meccanismi e le procedure per la rapida notifica di qualsiasi modifica riguardante le CCP del Regno Unito o le disposizioni giuridiche e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CCP del Regno Unito e per la tempestiva notifica all’ESMA di qualsiasi sviluppo relativo alle CCP del Regno Unito che potrebbe incidere sulla politica monetaria dell’Unione. La Banca d’Inghilterra deve inoltre cooperare strettamente con le autorità dell’Unione conformemente all’articolo 25, paragrafo 7. In particolare, è importante che vi siano efficaci accordi di cooperazione tra l’ESMA e le autorità competenti del Regno Unito per quanto riguarda il coordinamento delle loro attività di vigilanza, comprese, in particolare, le procedure per far fronte a situazioni di emergenza relative alle CCP del Regno Unito riconosciute che abbiano o possano avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario dell’Unione.

    (17)

    Le autorità del Regno Unito dovrebbero informare l’Unione di tutte le modifiche al quadro di regolamentazione o di vigilanza del Regno Unito che incidono sulla prestazione di servizi di compensazione nel Regno Unito. La Commissione, in cooperazione con l’ESMA, monitorerà gli eventuali cambiamenti introdotti nelle disposizioni giuridiche e di vigilanza che riguardano la prestazione di servizi di compensazione nel Regno Unito, gli sviluppi del mercato e l’efficacia della cooperazione in materia di vigilanza, compreso lo scambio rapido di informazioni tra l’ESMA e la Banca d’Inghilterra. La Commissione può procedere a un riesame in qualsiasi momento qualora sviluppi pertinenti rendano necessario che essa riesamini l’equivalenza concessa dalla presente decisione, anche nel caso in cui le autorità del Regno Unito non cooperino efficacemente, non consentano una valutazione efficace del rischio che le CCP del Regno Unito pongono all’Unione o ai suoi Stati membri o le azioni intraprese dalle CCP del Regno Unito o dalla Banca d’Inghilterra promuovano una concorrenza indebita e sleale.

    (18)

    L’attuale ricorso eccessivo dei partecipanti diretti dell’Unione ai servizi prestati dalle CCP del Regno Unito comporta ancora rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione e per la trasmissione e la condotta della politica monetaria dell’Unione, in particolare in caso di stress. Ciò è stato confermato dalla valutazione dell’ESMA del dicembre 2021 (8). Tale valutazione ha individuato tre servizi di compensazione forniti dalle CCP del Regno Unito che sono di notevole importanza sistemica per l’Unione o per uno o più Stati membri. Sebbene tale valutazione concluda che, al momento attuale, i costi derivanti dalla revoca del riconoscimento di tali servizi di compensazione siano superiori ai benefici, essa ha tuttavia individuato importanti rischi e vulnerabilità correlati al continuo riconoscimento di tali servizi di compensazione, in particolare durante periodi di stress di mercato.

    (19)

    Di conseguenza, come sottolineato nella comunicazione «Promuovere l’apertura, la forza e la resilienza» (9), le esposizioni verso le CCP del Regno Unito di importanza sistemica per l’Unione, in particolare le esposizioni in derivati OTC denominati in euro e in altre valute dell’Unione, dovrebbero continuare a essere ridotte.

    (20)

    La durata della presente decisione dovrebbe pertanto concedere tempo sufficiente per lo sviluppo della capacità di compensazione delle CCP dell’Unione, individuando modalità per migliorare la liquidità di tali CCP e per ampliare la gamma delle soluzioni di compensazione offerte dalle infrastrutture dell’Unione, anche attraverso l’adozione di misure di regolamentazione che agevolino tale processo, al fine di consentire una riduzione significativa delle esposizioni dei partecipanti diretti dell’Unione verso le CCP del Regno Unito. La presente decisione dovrebbe inoltre concedere tempo sufficiente per il riesame del quadro di vigilanza dell’Unione per le CCP. Di conseguenza, è opportuno che la presente decisione cessi di essere in vigore tre anni dopo la sua data di applicazione.

    (21)

    La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza al fine di garantire la certezza del diritto per i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione prima della scadenza della decisione di esecuzione (UE) 2020/1308. Al fine di evitare perturbazioni nel riconoscimento delle CCP del Regno Unito da parte dell’ESMA, essa dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 cessa di essere in vigore.

    (22)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili alle controparti centrali già stabilite e autorizzate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al 31 dicembre 2020 sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

    Essa non è più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2025.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

    (2)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1).

    (3)  Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 178).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 della Commissione, del 21 settembre 2020, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 21.9.2020, pag. 1).

    (5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea, del 4 maggio 2017, «Rispondere alle sfide relative alle infrastrutture essenziali dei mercati finanziari e all’ulteriore sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali» [COM (2017) 225 final], comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 19 luglio 2018, «Prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 30 marzo 2019» [COM (2018) 556 final] e comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 13 novembre 2018, «Prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d’azione per ogni evenienza» [COM(2018) 880 final], comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, del 19 gennaio 2021,«Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l’apertura, la forza e la resilienza» [COM(2021) 32 final].

    (6)  Dopo la fine del periodo di transizione, il quadro normativo e di vigilanza relativo ai servizi di compensazione nel Regno Unito è costituito da diversi atti legislativi del Regno Unito. Tra di essi rientrano lo European Union (Withdrawal) Act 2018, gli Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (Amendment ecc., and Transitional Provision) (EU Exit) Regulations 2020, i Financial Services (Consequential Amendments) Regulations 2020 e i Financial Services Contracts [Transitional and Saving Provision (EU Exit) Regulations 2019].

    (7)  Parte 5 dei «The Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013».

    (8)  ESMA, relazione di valutazione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera c) del regolamento EMIR, https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-results-its-assessment-systemically-important-uk-central.

    (9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, del 19 gennaio 2021,«Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l’apertura, la forza e la resilienza» [COM(2021) 32 final].


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