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Document 32021R1164

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1164 della Commissione del 12 luglio 2021 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Willamette Valley» (IGP)

    C/2021/5293

    GU L 253 del 16.7.2021, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1164/oj

    16.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 253/11


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1164 DELLA COMMISSIONE

    del 12 luglio 2021

    che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Willamette Valley» (IGP)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Willamette Valley» trasmessa dalla Willamette Valley Wineries Association (Stati Uniti d’America) è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

    (2)

    Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Willamette Valley» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il nome «Willamette Valley» (IGP) è protetto.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2021

    Per la Commissione

    A nome della presidente

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU C 58 del 18.2.2021, pag. 86.


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