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Document 32020R2170
Regulation (EU) 2020/2170 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the application of Union tariff rate quotas and other import quotas
Regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 sull’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione
Regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 sull’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione
GU L 432 del 21.12.2020, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024
21.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 432/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/2170 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2020
sull’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») è stato concluso a nome dell’Unione con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o febbraio 2020. |
(2) |
L’articolo 4 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all’accordo di recesso («protocollo») ribadisce che l’Irlanda del Nord è parte del territorio doganale del Regno Unito e che nulla nel protocollo osta a che il Regno Unito includa l’Irlanda del Nord nell’ambito di applicazione territoriale dell’elenco delle concessioni che lo riguarda allegato all’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994»). |
(3) |
L’articolo 13, paragrafo 1, del protocollo stabilisce che, nonostante altre disposizioni del protocollo, i riferimenti al territorio doganale dell’Unione contenuti nelle disposizioni applicabili del protocollo o nelle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal protocollo al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord si intendono fatti anche al territorio terrestre dell’Irlanda del Nord. |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del protocollo, la normativa doganale dell’Unione definita all’articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) si applica al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Tali disposizioni, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, primo e secondo comma, del protocollo per quanto riguarda le merci trasportate in Irlanda del Nord da fuori dall’Unione, implicano che le misure tariffarie dell’Unione, compresi i contingenti tariffari nel quadro della tariffa doganale comune o degli accordi internazionali pertinenti, sono applicabili a tali merci ove tali merci siano considerate a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione. Tali contingenti tariffari comprendono i contingenti tariffari di importazione di cui all’elenco degli impegni dell’Unione nell’ambito del GATT 1994, i contingenti tariffari di importazione concordati negli accordi internazionali bilaterali dell’Unione, ivi inclusi contingenti in deroga alle regole di origine, i contingenti tariffari di importazione nell’ambito dei regimi di difesa commerciale dell’Unione, gli altri contingenti tariffari di importazione autonomi e i contingenti tariffari di esportazione previsti negli accordi con i paesi terzi. |
(5) |
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, le disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato 2 del protocollo si applicano ugualmente al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, alle condizioni stabilite nel suddetto allegato. Tale allegato comprende la legislazione dell’Unione che stabilisce determinati contingenti di importazione. |
(6) |
Le intese bilaterali tra l’Unione e il Regno Unito in virtù del protocollo non danno origine a diritti e obblighi per i paesi terzi. Ne consegue che le importazioni effettuate nell’ambito di contingenti tariffari di importazione o di altri contingenti di importazione dell’Unione applicabili a merci originarie di un paese terzo che sono introdotte in Irlanda del Nord non possono essere conteggiate nel calcolo dei diritti di tale paese terzo nei confronti dell’Unione, se non con l’accordo del paese terzo in questione. Questa situazione comporta un rischio per il corretto funzionamento del mercato interno dell’Unione e per l’integrità della politica commerciale comune poiché consente un’elusione dei contingenti tariffari o di altri contingenti di importazione dell’Unione. |
(7) |
Per evitare tale rischio i contingenti tariffari di importazione e altri contingenti di importazione dell’Unione dovrebbero essere disponibili solo per le merci importate e immesse in libera pratica nell’Unione, e non in Irlanda del Nord. |
(8) |
Qualsiasi accordo tra l’Unione e un paese terzo che preveda contingenti tariffari di esportazione si applica solo alle merci importate nell’Unione. Il paese terzo in questione potrebbe pertanto rifiutarsi di rilasciare licenze di esportazione per le importazioni dirette in Irlanda del Nord. |
(9) |
In virtù dell’articolo 5, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 3, del protocollo, il presente regolamento si applica anche al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci importate dall’esterno dell’Unione sono ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione o ad altri contingenti di importazione dell’Unione o ai contingenti tariffari di esportazione applicati da paesi terzi solo se tali merci sono immesse in libera circolazione nei seguenti territori:
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il territorio del Regno del Belgio, |
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il territorio della Repubblica di Bulgaria, |
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il territorio della Repubblica ceca, |
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il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia, |
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il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell’isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica), |
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il territorio della Repubblica di Estonia, |
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il territorio dell’Irlanda, |
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il territorio della Repubblica ellenica, |
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il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla, |
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il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d’oltremare francesi cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ma compreso il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Journal officiel de la République française del 27 settembre 1963, pag. 8679), |
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il territorio della Repubblica di Croazia, |
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il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno, |
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il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell’atto di adesione del 2003, |
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il territorio della Repubblica di Lettonia, |
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il territorio della Repubblica di Lituania, |
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il territorio del Granducato del Lussemburgo, |
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il territorio dell’Ungheria, |
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il territorio di Malta, |
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il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa, |
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il territorio della Repubblica d’Austria, |
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il territorio della Repubblica di Polonia, |
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il territorio della Repubblica portoghese, |
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il territorio della Romania, |
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il territorio della Repubblica di Slovenia, |
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il territorio della Repubblica slovacca, |
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il territorio della Repubblica di Finlandia, |
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il territorio del Regno di Svezia, e |
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il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Posizione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2020.
(2) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).