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Document 32018R0932

Regolamento (UE) 2018/932 della Commissione, del 29 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le disposizioni relative alle prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e le prescrizioni relative all'omologazione del gruppo dei carburanti universali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2018/3988

GU L 165 del 2.7.2018, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/932/oj

2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/32


REGOLAMENTO (UE) 2018/932 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le disposizioni relative alle prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e le prescrizioni relative all'omologazione del gruppo dei carburanti universali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Di recente sono state pubblicate norme CEN per combustibili diesel paraffinici e determinate miscele diesel di uso comune con estere metilico di acidi grassi (FAME). È pertanto opportuno aggiornare le norme in vigore per fare riferimento anche a queste nuove norme.

(2)

Per quanto concerne le prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS), il regolamento (UE) 2016/1718 della Commissione (2) ha introdotto prescrizioni riguardanti sia la percentuale del tratto urbano che la lunghezza complessiva del percorso. Soprattutto per alcuni veicoli della categoria N3 dotati di motore di potenza nominale superiore si è constatato che, a causa di tali prescrizioni limitative, le prove PEMS in conformità alle disposizioni vigenti risulterebbero nulle. Al fine di risolvere questo problema è necessario modificare le condizioni per il rispetto della prescrizione dell'intervallo relativo al tratto urbano, con l'aumento della quota riservata alla parte urbana a scapito di quella destinata alla parte autostradale e l'incremento della lunghezza massima complessiva del percorso.

(3)

È necessario un chiarimento per quanto riguarda la prescrizione che impone la presenza di almeno un intervallo valido nel solo tratto urbano che si applichi in modo specifico alle emissioni di NOx, le quali in tali condizioni costituiscono l'inquinante critico.

(4)

Per quanto riguarda l'omologazione dei carburanti universali, attualmente nel regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (3) il procedimento per dimostrare il rispetto delle tolleranze prescritte per il segnale di coppia della centralina del motore (ECU) non è indicato. Pertanto, quando il motore non dispone di un sistema di riconoscimento del carburante utilizzato, la dimostrazione delle modalità di determinazione della conformità è a discrezione del servizio tecnico. Visto il crescente interesse verso l'omologazione di carburanti alternativi, è opportuno armonizzare il procedimento. Si dovrebbe perciò determinare la deviazione della coppia causata dall'uso del carburante alternativo e poi utilizzare tale valore per calcolare un fattore di correzione della potenza, che deve essere indicato nella documentazione di omologazione. Il fattore di correzione della potenza può essere applicato per dimostrare la conformità alle prescrizioni di esattezza del segnale di coppia della centralina. Per le prove PEMS con un combustibile alternativo, inoltre, il fattore di correzione della potenza può essere utilizzato per determinare il valore di coppia corretto per i calcoli delle emissioni.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 582/2011.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

al punto 1.1.2, la parte introduttiva del primo paragrafo è sostituita dal testo seguente:

«Se per far funzionare la famiglia di motori il fabbricante consente di utilizzare carburanti disponibili in commercio non conformi alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o alla norma CEN EN 228:2012 in caso di benzina senza piombo o EN 590:2013 in caso di diesel, come il FAME B100 (norma CEN EN 14214), le miscele diesel FAME B20/B30 (norma CEN EN 16709), il carburante paraffinico (norma CEN EN 15940) o altri, oltre a soddisfare le prescrizioni di cui al punto 1.1.1 egli deve:

(*1)  Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).»;"

b)

al punto 1.1.2 è inserito il seguente punto a1):

«a1)

determinare il fattore di correzione della potenza per ciascun carburante dichiarato in conformità al punto 5.2.7, se del caso;»;

c)

al punto 5.2.5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il 10 % durante lo svolgimento della prova su ciclo di guida a stato stazionario armonizzato a livello mondiale (nel prosieguo: “WHSC”) secondo l'allegato III, fatta eccezione per le modalità 1 e 13 (regime del minimo)»;

d)

è inserito il seguente punto 5.2.7:

«5.2.7.

Se la differenza tra il valore della coppia misurato con un carburante dichiarato disponibile in commercio e la coppia calcolata a partire dalle informazioni di cui al punto 5.2.1 supera uno qualsiasi dei valori di cui al punto 5.2.5, è necessario determinare un fattore di correzione della potenza per ciascun carburante aggiuntivo, disponibile in commercio, consentito dal costruttore in conformità al punto 1.1.2 per la famiglia di motori. Il fattore di correzione deve essere calcolato come rapporto tra la media della coppia massima misurata [in Nm] per il carburante di riferimento conformemente alle disposizioni dell'allegato IX e la media della coppia massima misurata [in Nm] per il carburante dichiarato disponibile in commercio.»;

e)

i punti 5.3.3 e 5.3.3.1 sono sostituiti dai seguenti:

«5.3.3.

Il rispetto della prescrizione di cui al punto 5.2.5 deve essere dimostrato per il motore capostipite di una famiglia di motori quando si determina la potenza del motore conformemente all'allegato XIV, si esegue la prova WHSC ai sensi dell'allegato III e si effettuano le prove di laboratorio fuori ciclo in sede di omologazione ai sensi dell'allegato VI, sezione 6.

5.3.3.1.

Il rispetto della prescrizione di cui al punto 5.2.5 deve essere dimostrato per ciascun membro di una famiglia di motori quando si determina la potenza del motore ai sensi dell'allegato XIV. A tale fine si devono effettuare ulteriori misurazioni a vari punti di funzionamento del motore applicando carichi parziali e a vari regimi di rotazione (per esempio, ai punti della modalità di funzionamento WHSC e ad alcuni altri punti scelti a caso).»;

f)

è inserito il seguente punto 5.3.3.2:

«5.3.3.2.

Se del caso, il fattore di correzione della potenza per la famiglia di motori, di cui al punto 5.2.7, deve essere determinato con il motore capostipite della famiglia di motori.»;

g)

all'appendice 5, il punto 1.5.2 dell'addendum del certificato di omologazione CE è sostituito dal seguente:

«1.5.2.

Dati supplementari, ad esempio il fattore di correzione della potenza per ciascun carburante dichiarato (se del caso)»;

h)

all'appendice 7, il punto 1.5.2 dell'addendum del certificato di omologazione CE è sostituito dal seguente:

«1.5.2.

Dati supplementari, ad esempio il fattore di correzione della potenza per ciascun carburante dichiarato (se del caso)»;

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

il punto 4.4.2 è sostituito dal seguente:

«4.4.2.   Carburante

Il carburante da usare per le prove deve essere un carburante disponibile in commercio che rientri nella direttiva 98/70/CE e nelle norme CEN pertinenti, oppure un carburante di riferimento specificato nell'allegato IX del presente regolamento.»;

b)

è inserito il seguente punto 4.4.2.2:

«4.4.2.2.

Si devono prelevare campioni di carburante.»;

c)

il punto 4.5.3 è sostituito dal seguente:

«4.5.3.

Per i veicoli della categoria N3 il percorso deve prevedere un 30 % circa di tracciato urbano, un 25 % circa di tracciato extraurbano e un 45 % circa di tracciato autostradale.»;

d)

il punto 4.6.5 è sostituito dal seguente:

«4.6.5.

La prova deve avere una durata tale da consentire di completare fra quattro e otto volte il lavoro svolto durante la prova WHTC o di produrre tra quattro e otto volte la massa di riferimento di CO2 in kg/ciclo dalla prova WHTC, a seconda del caso.»;

e)

l'appendice 1 è modificata come segue:

i)

è inserito il seguente punto 4.2.1.1:

«4.2.1.1.   Calcolo delle emissioni specifiche dei carburanti dichiarati disponibili in commercio

Se è stata effettuata una prova conformemente al presente allegato con un carburante disponibile in commercio dichiarato nell'allegato I, appendice 4, parte 1, punto 3.2.2.2.1, devono essere calcolate le emissioni specifiche egas (mg/kWh) per ciascun intervallo e per ciascun inquinante moltiplicando le emissioni specifiche non corrette per il fattore di correzione della potenza determinato conformemente al punto 1.1.2 (a1) dell'allegato I.»;

ii)

il punto 4.2.2.2.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.2.2.2.

La prova è nulla se la percentuale di intervalli validi è inferiore al 50 % o se, dopo l'applicazione della regola del 90o percentile, non rimangono intervalli validi relativamente agli ossidi di azoto (NOx) nel solo percorso urbano.»;

f)

all'appendice 4 è inserito il seguente punto 2.1.1:

«2.1.1.

Se per la prova viene usato un carburante disponibile in commercio dichiarato nell'allegato I, appendice 4, parte 1, punto 3.2.2.2.1, il segnale di coppia della centralina deve essere diviso per il fattore di correzione prima della verifica della curva di coppia massima di riferimento eseguita con tale carburante.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/1718 della Commissione, del 20 settembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti relativamente alle disposizioni concernenti le prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e la procedura di prova della durabilità dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).


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