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Document 32012R0836
Commission Regulation (EU) No 836/2012 of 18 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards lead Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 836/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012 , recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 836/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012 , recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 252 del 19.9.2012, p. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
19.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 252/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 836/2012 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2012
recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che, se uno Stato membro ritiene che la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza in quanto tale, in una miscela o in un articolo comporti un rischio per la salute umana o per l’ambiente non adeguatamente controllato e che richieda un’azione, esso predispone un fascicolo e comunica la propria intenzione in tal senso all’Agenzia europea delle sostanze chimiche («l’Agenzia»). |
(2) |
Il 15 aprile 2010 la Francia ha presentato all’Agenzia un fascicolo a norma dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di avviare una procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 del medesimo regolamento. Le informazioni contenute nel fascicolo dimostravano che, vista la loro abitudine di mettere gli oggetti in bocca, i bambini, specialmente quelli di età inferiore ai 36 mesi, possono essere ripetutamente esposti al piombo ceduto dagli articoli di gioielleria. L’esposizione ripetuta al piombo può avere gravi ed irreversibili effetti di tipo neurocomportamentale e sullo sviluppo neurologico, ai quali i bambini sono particolarmente sensibili poiché il loro sistema nervoso centrale si trova ancora in fase di sviluppo. Il fascicolo dimostra che l’intervento a livello dell’Unione è necessario, oltre alle eventuali misure già in vigore, per evitare il più possibile l’esposizione al piombo e ai suoi composti contenuti negli articoli di gioielleria. Di conseguenza, il fascicolo propone di vietare l’uso del piombo e dei suoi composti negli articoli di gioielleria e l’immissione sul mercato di tali articoli qualora la migrazione del piombo superi 0,09 μg/cm2/h. |
(3) |
Nel parere del 10 marzo 2011, il Comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment, di seguito «RAC») ritiene che la misura più adeguata a livello dell’Unione per affrontare i rischi individuati riducendoli in modo efficace sia il divieto dell’uso di piombo e dei suoi composti nelle parti metalliche e non metalliche degli articoli di gioielleria, nonché il divieto di immissione sul mercato di tali articoli o loro parti, qualora la concentrazione di piombo sia uguale o superiore a 0,05 % in peso della parte, a meno che non si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo dall’articolo di gioielleria o dalla parte di articolo non eccede 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h). |
(4) |
Nel parere del 15 settembre 2011, il Comitato per l’analisi socioeconomica (Committee for Socio-Economic Analysis, di seguito «SEAC») prende in considerazione il divieto dell’uso di piombo e dei suoi composti negli articoli di gioielleria e di immissione sul mercato di tali articoli, qualora la concentrazione di piombo sia uguale o superiore a 0,05 %, in peso, di una qualsiasi singola parte dell’articolo. Tale misura è ritenuta la più adatta a livello dell’Unione per affrontare i rischi identificati in termini di proporzionalità dei vantaggi socioeconomici e dei costi socioeconomici. Poiché attualmente non sono disponibili metodi di prova della migrazione che riproducano la situazione di tenere gli oggetti in bocca, il SEAC ritiene che la restrizione debba essere basata sul contenuto di piombo di ogni singola parte degli articoli di gioielleria e non sul tasso di migrazione del piombo ceduto da tali articoli. Il SEAC raccomanda anche di prevedere esenzioni per il vetro cristallo, gli smalti vitrei, le componenti interne di orologi e le pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite. |
(5) |
Il 23 settembre 2011 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC. |
(6) |
Vista la mancanza di informazioni sulla cessione del piombo quando gli oggetti vengono messi in bocca e l’assenza di alternative adeguate a tutti gli impieghi nel vetro cristallo e negli smalti vitrei, questi ultimi vengono esentati dalla presente misura. Il SEAC raccomanda inoltre di esentare solo le categorie 1 e 2 del vetro cristallo (ovvero «Cristallo superiore» e «Cristallo al piombo») di cui all’allegato I della direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (2). Tuttavia, anche le categorie di vetro cristallo 3 e 4 («vetro sonoro superiore, vetro sonoro») di cui alla suddetta direttiva dovrebbero essere esentate dalla restrizione al fine di garantire coerenza con l’esenzione di cui all’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (3), modificata dalla decisione 2010/571/UE della Commissione (4), dato che il loro contenuto di piombo è inferiore a quello delle categorie 1 e 2. |
(7) |
Per gli stessi motivi applicabili al vetro cristallo e agli smalti vitrei, le pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite contenenti piombo come costituente naturale devono essere esentate. |
(8) |
Le componenti interne di orologi inaccessibili ai consumatori devono essere esentate dalla restrizione, dato che l’esposizione al piombo in esse contenuto può essere esclusa. |
(9) |
La restrizione dell’immissione sul mercato di gioielli usati e antichi avrebbe un impatto socioeconomico notevole, dato che tali articoli perderebbero il loro valore commerciale nell’Unione e vi sarebbero difficoltà di applicazione della normativa. Di conseguenza gli articoli di gioielleria immessi sul mercato per la prima volta fino a 12 mesi dopo l’entrata in vigore della restrizione, nonché gli articoli di gioielleria antica importati devono essere esentati dalla restrizione. |
(10) |
La Commissione deve effettuare una revisione dell’esenzione del vetro cristallo, degli smalti vitrei e delle pietre preziose e semipreziose alla luce dei nuovi dati scientifici disponibili, compresa la migrazione del piombo da tali usi esentati, la disponibilità di alternative adeguate nonché l’elaborazione di metodi di prova della migrazione. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.
(3) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
(4) GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28.
ALLEGATO
Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce 63:
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