Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.
Dokuments 32009C0416(01)
Declaration for the purposes of Article 8(3) of Council Framework Decision 2009/299/JHA of 26 February 2009 amending Framework Decisions 2002/584/JHA, 2005/214/JHA, 2006/783/JHA, 2008/909/JHA and 2008/947/JHA, thereby enhancing the procedural rights of persons and fostering the application of the principle of mutual recognition to decisions rendered in the absence of the person concerned at the trial
Dichiarazione ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 , che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo
Dichiarazione ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 , che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo
GU L 97 del 16.4.2009., 26./26. lpp.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/26 |
Dichiarazione ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo
«L'Italia dichiara che intende avvalersi della possibilità offerta dall'articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299/GAI (1). Di conseguenza, la decisione quadro si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2014 al più tardi al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo che sono emesse dalle autorità italiane competenti.»
(1) GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24.