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Document 31996D0082
96/82/EC: Commission Decision of 12 January 1996 amending Decisions 93/196/EEC and 93/197/EEC concerning animal health certificates for imports of equidae for slaughter, registered equidae and equidae for breeding and production, with regard to piroplasmosis (Text with EEA relevance)
96/82/CE: Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, recante modifica delle decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE relative ai certificati sanitari per le importazioni di equidi da macello, equidi registrati e equidi da riproduzione e produzione, per quanto riguarda la piroplasmosi (Testo rilevante ai fini del SEE)
96/82/CE: Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, recante modifica delle decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE relative ai certificati sanitari per le importazioni di equidi da macello, equidi registrati e equidi da riproduzione e produzione, per quanto riguarda la piroplasmosi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 19 del 25.1.1996, p. 56–56
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659
96/82/CE: Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, recante modifica delle decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE relative ai certificati sanitari per le importazioni di equidi da macello, equidi registrati e equidi da riproduzione e produzione, per quanto riguarda la piroplasmosi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 019 del 25/01/1996 pag. 0056 - 0056
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1996 recante modifica delle decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE relative ai certificati sanitari per le importazioni di equidi da macello, equidi registrati e equidi da riproduzione e produzione, per quanto riguarda la piroplasmosi (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/82/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 15 e 16, considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di equidi da macello sono fissate nella decisione 93/196/CEE della Commissione (2) e per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione nella decisione 93/197/CEE della Commissione (3), entrambe modificate da ultimo dalla decisione 96/81/CE della Commissione (4); considerando che la piroplasmosi (B. equi e B. cabali) è presente in alcuni Stati membri della Comunità europea; considerando che equidi sieropositivi per la piroplasmosi sono presenti in alcuni Stati membri; considerando che reazioni negative negli esami sierologici richiesti non costituiscono quindi più un requisito appropriato per le importazioni di determinate categorie di equidi provenienti da alcuni paesi terzi; considerando che il trattamento degli equidi per eliminare l'infezione può essere dannoso per gli animali; considerando che dopo il trattamento una reazione sierologica negativa di breve durata negli esami sierologici richiesti non esclude l'infettività per le zecche vettori della malattia; considerando che le decisioni sopra menzionate debbono essere modificate di conseguenza; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'allegato II, capitolo « III. Informazioni sanitarie » della decisione 93/196/CEE il testo della lettera j), quarto trattino, è soppresso. Articolo 2 Nei certificati D e E dell'allegato II, capitolo « III. Informazioni sanitarie » della decisione 93/197/CEE il testo della lettera j), quarto trattino, è soppresso. Articolo 3 La presente decisione si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua notifica agli Stati membri. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. (2) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7. (3) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16. (4) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.