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Document 31968L0192

Direttiva 68/192/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito

GU L 93 del 17.4.1968, p. 13–14 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(I) pag. 91 - 92

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1968/192/oj

31968L0192

Direttiva 68/192/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 17/04/1968 pag. 0013 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0062
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0089
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0062
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0091
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0085
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0084
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0084


II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 5 aprile 1968 relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito (68/192/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), in particolare il titolo IV, F, 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevede, per la realizzazione di tale libertà nel settore agricolo, uno scadenzario speciale che tiene conto del carattere particolare dell'attività agricola ; che la quarta serie di misure che figurano in detto scadenzario prevede che l'accesso alle varie forme di credito, per gli agricoltori cittadini degli altri Stati membri, sarà assicurato da ciascuno Stato membro, all'inizio della terza tappa, alle stesse condizioni applicabili ai propri cittadini;

considerando che la presente direttiva riguarda solo i crediti, vale a dire i mutui concessi contro rimborso integrale, ad esclusione degli aiuti e delle sovvenzioni che non danno luogo a rimborso integrale, per i quali la liberalizzazione è prevista a una data successiva nel programma generale;

considerando tuttavia che in pratica è difficile distinguere, nei crediti con abbuono di interessi, il mutuo stesso dall'abbuono e che quindi questa forma di credito deve essere compresa nel campo d'applicazione della presente direttiva;

considerando che i beneficiari della direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi (4) e della direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni (5) godono già dell'assimilazione ai cittadini per quanto concerne l'accesso al credito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Conformemente alle seguenti disposizioni, gli Stati membri aboliscono a favore dei cittadini e delle (1) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2) GU n. 207 del 5.11.1966, pag. 3474/66. (3) GU n. 17 del 28.1.1967, pag. 279/67. (4) GU n. 62 del 20.4.1963, pag. 1323/63. (5) GU n. 62 del 20.4.1963, pag. 1326/63.

società degli altri Stati membri che esercitano sul loro territorio un'attività agricola non salariata o vi si stabiliscono a tale scopo, in appresso denominati beneficiari, le restrizioni relative all'accesso alle varie forme di credito.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, per accesso al credito s'intende la facoltà per i beneficiari di ottenere mutui contro rimborso eventualmente con abbuono di interessi, alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato in cui sono stabiliti, in particolare per quanto concerne l'ammontare, il tasso, la durata del prestito o le garanzie richieste per la sua concessione.

2. Ai sensi della presente direttiva, per attività agricole si intendono: - le attività comprese nell'allegato V del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (classe ex 01, agricoltura, della «Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique» (1), e in particolare: a) l'agricoltura in generale, compresa la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione di sementi, l'orticoltura, la floricoltura e la coltivazione di piante ornamentali, anche in serre;

b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la cunicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e gli allevamenti vari ; l'apicoltura, la produzione di carne, di latte, di lana, di pelli e pellicce, di uova, di miele;

- il taglio, lo sfruttamento dei boschi, l'imboschimento e il rimboschimento, praticati come attività secondarie quando queste operazioni sono compatibili con la regolamentazione nazionale e soprattutto con il piano di utilizzazione dei terreni.

Articolo 3

1. Gli Stati membri aboliscono le restrizioni che: - in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative impediscono ai beneficiari di aver accesso alle varie forme di credito o subordinano tale accesso a condizioni speciali;

- risultano da una pratica amministrativa che comporta l'applicazione ai beneficiari di un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato ai propri cittadini per quanto concerne l'accesso alle varie forme di credito.

Gli Stati membri vigilano inoltre, in base alla loro legislazione, a che si evitino discriminazioni nei confronti dei beneficiari, qualunque sia la qualità del mutuante.

2. Tra le restrizioni da abolire figurano in particolare quelle previste da disposizioni che vietano o limitano, nei confronti dei beneficiari, l'accesso alle varie forme di credito alle stesse condizioni applicabili ai cittadini:

In Francia: - il requisito della cittadinanza francese per la concessione di mutui di prima installazione (articolo 11 del decreto n. 65-576 del 15 luglio 1965);

- il requisito della cittadinanza francese per la concessione ai giovani agricoltori di mutui per l'installazione (articolo 666 del Codice rurale e articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del decreto n. 65-577 del 15 luglio 1965);

- le restrizioni che possono risultare delle istruzioni della «Caisse nationale de crédit agricole» per la concessione dei mutui di cui all'articolo 686 del Codice rurale.

Articolo 4

Gli Stati membri non concedono ai loro cittadini, in vista o in occasione del loro stabilimento in un altro Stato membro, alcun aiuto diretto o indiretto, segnatamente sotto forma di mutui, che abbia l'effetto di falsare le condizioni di stabilimento nel paese ospitante.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addí 5 aprile 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE (1) Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Études statistiques, série M, n. 4, riv. 1, Nuova York 1958.

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