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Document 52023XC0630(06)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2023/C 230/15

PUB/2023/458

GU C 230 del 30.6.2023, p. 194–201 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 230/194


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 230/15)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Jumilla»

PDO-ES-A0109-AM06

Data della comunicazione: 4.4.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Introduzione di due nuove varietà

Descrizione

Vengono aggiunte le varietà Merseguera e Viognier.

La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e il punto 7 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1308/2013 (OCM unica).

Motivazione

Varietà bianca Viognier.

Questa varietà è autorizzata sia dall'amministrazione della regione Murcia che da quella della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. Al fine di valutarne l'idoneità alla produzione di vini DOP «Jumilla» si è tenuto conto delle relazioni tecniche elaborate sulla base di studi realizzati da due cantine registrate e certificate della DOP «Jumilla», che confermano che la suddetta varietà presenta le caratteristiche agronomiche ed enologiche adeguate per l'inclusione nel disciplinare di produzione della DOP in questione. L'inclusione di questa varietà amplia per gli operatori le possibilità di coltivazione, produzione e successiva commercializzazione del vino, offrendo ai consumatori un prodotto differenziato, che riunisce le caratteristiche tipiche conferite dal clima e dal suolo di questa DOP senza tuttavia perdere il carattere distintivo delle uve.

Reintegrazione della varietà bianca Merseguera.

Questa varietà è autorizzata sia dall'amministrazione della regione Murcia che da quella della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. Inserendola come varietà idonea alla produzione di vini DOP «Jumilla», l'obiettivo è quello di recuperare una varietà di uve autoctona della zona, già in passato autorizzata nel disciplinare di produzione di questa DOP. Nel corso del tempo questa varietà ha dimostrato il suo adattamento alle condizioni climatiche locali, il che giustifica ampiamente l'adeguatezza delle sue caratteristiche agronomiche ed enologiche per la produzione del vino DOP «Jumilla». Per anni le uve bianche non sono state sufficientemente valorizzate rispetto alle uve rosse, il che ha portato alla loro eliminazione dal disciplinare di produzione. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che le varietà bianche (tra cui la Merseguera) sono perfettamente adattate a questa DOP e che i vini da esse ottenuti presentano caratteristiche enologiche di qualità sufficiente per essere commercializzati come vino DOP «Jumilla» ed essere richiesti dal mercato.

2.   Modifiche delle norme di etichettatura

Descrizione

L'altezza massima consentita dei caratteri del nome della denominazione di origine protetta («Jumilla») passa da 10 mm a 20 mm, a condizione che tale altezza massima sia inferiore alle dimensioni del marchio commerciale.

Modifica del punto 8.b).v) del disciplinare di produzione e del punto 9 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1308/2013 (OCM unica).

Motivazione

Con l'aumento dell'altezza massima dei caratteri della denominazione di origine protetta sulle etichette dei vini di questa DOP si vuole offrire agli operatori la possibilità di rendere il nome «Jumilla» più visibile sugli imballaggi, valorizzandolo agli occhi del consumatore.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Jumilla

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

3.

Vino liquoroso

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini bianchi (Jumilla e Jumilla Dulce)

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Aspetto: colore dal giallo acciaio al topazio; limpidi e brillanti.

Olfatto: frutta fresca, con possibili note di frutta secca nei vini dolci.

Gusto: acidità equilibrata rispetto alla dolcezza; nei vini dolci la dolcezza predomina sull'acidità.

*

I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Vini rosati (Jumilla e Jumilla Dulce)

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Aspetto: colore dal rosa lampone al salmone pallido; limpidi e brillanti.

Olfatto: frutta fresca, frutti rossi; con possibili note di frutta secca nei vini dolci.

Gusto: acidità equilibrata; nei vini dolci la dolcezza predomina sull'acidità.

*

I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Vini rosati (Jumilla Monastrell)

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Aspetto: colore dal rosa lampone al salmone pallido; limpidi e brillanti.

Olfatto: frutta fresca, frutti rossi; con possibili note di frutta secca nei vini dolci.

Gusto: acidità equilibrata; nei vini dolci la dolcezza predomina sull'acidità.

*

I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.   Vini rossi (Jumilla Monastrell)

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Aspetto: colore dal rosso violaceo al rosso mattone e fino a ocra nei vini dolci; limpidi e brillanti.

Olfatto: frutti rossi; frutti neri; con note di frutta secca nei vini dolci.

Gusto: acidità equilibrata; tannici; nei vini dolci la dolcezza predomina sull'acidità.

*

I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Vini rossi (Jumilla e Jumilla Dulce)

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Aspetto: colore dal rosso violaceo al rosso mattone e fino a ocra nei vini dolci; limpidi e brillanti.

Olfatto: frutti rossi; frutti neri; con note di frutta secca nei vini dolci.

Gusto: acidità equilibrata; tannici. nei vini dolci la dolcezza predomina sull'acidità.

*

I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

6.   Vini liquorosi (Tinto Monastrell)

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Aspetto: colore dal rosso ciliegia all'ocra; limpidi e brillanti.

Olfatto: frutti neri; frutta secca.

Gusto: la dolcezza predomina sull'acidità; tannici.

*

I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

15

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1.   

 

Pratica colturale

I vigneti tutelati dalla denominazione di origine protetta «Jumilla» possono essere allevati in regime di coltivazione estensiva o intensiva.

Coltivazione estensiva: in ragione dell'orografia del territorio, dell'altitudine, delle precipitazioni e di altre condizioni ecologiche, la densità di impianto corrisponde, in termini di caratteristiche agronomiche, ai seguenti parametri: massimo 1 900 ceppi per ettaro e minimo 1 100 ceppi per ettaro.

Coltivazione intensiva: in ragione anche in questo caso delle condizioni ambientali, la densità di impianto corrisponde, in termini di caratteristiche agronomiche, ai seguenti parametri: massimo 3 350 ceppi per ettaro e minimo 1 500 ceppi per ettaro.

2.   

 

Pratica enologica specifica

La vendemmia è effettuata in modo tale da non pregiudicare la qualità dell'uva, destinando alla produzione dei vini protetti esclusivamente le partite di uva sana con il grado di maturazione necessario e un tenore alcolico minimo di 10,70o Baumé per le uve bianche e di 11o Baumé per le uve rosse.

Le uve della varietà Monastrell destinate alla produzione di vino liquoroso presentano, al momento della vendemmia, un tenore alcolico di almeno 13o Baumé.

Nell'estrazione del mosto o del vino, la pressione applicata determina una resa massima nel processo di trasformazione che non supera i 74 litri di vino finito per 100 chili di uva.

Per calcolare l'inizio del processo di affinamento, si considera come data iniziale il primo giorno di ottobre di ogni anno.

5.2.   Rese massime

1.   Varietà rosse in coltivazione estensiva

5 000 chilogrammi di uve per ettaro

2.   

 

37 ettolitri per ettaro

3.   Varietà bianche in coltivazione estensiva

5 625 chilogrammi di uve per ettaro

4.   

 

41,62 ettolitri per ettaro

5.   Coltivazione intensiva

8 750 chilogrammi di uve per ettaro

6.   

 

64,75 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione dei vini tutelati dalla denominazione di origine protetta «Jumilla» è costituita dai terreni ubicati nei comuni di Jumilla (provincia di Murcia) e di Fuentealamo, Albatana, Ontur, Hellín, Tobarra e Montealegre del Castillo, nella provincia di Albacete.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

AIREN

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

GARNACHA TINTA

GARNACHA TINTORERA

MACABEO - VIURA

MALVASIA AROMÁTICA - MALVASÍA SITGES

MERLOT

MERSEGUERA

MONASTRELL

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

PEDRO XIMÉNEZ

PETIT VERDOT

SAUVIGNON BLANC

SYRAH

TEMPRANILLO - CENCIBEL

VERDEJO

VIOGNIER

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Vini

La varietà più importante è la Monastrell, un vitigno molto rustico e perfettamente adattato alle dure condizioni della zona (siccità, forte caldo estivo e gelate primaverili). Tali condizioni si traducono in vini con corpo e carnosi, dalla buona ricchezza alcolica e acidità, con un carattere aromatico fruttato molto personale (frutti maturi) e un'astringenza molto ben integrata.

Le altre varietà autorizzate integrano in modo ideale la varietà principale, alla quale conferiscono stabilità in termini di colore, acidità e capacità di affinamento e con cui si sposano perfettamente a livello aromatico.

8.2.   Vini liquorosi

Tali vini sono ottenuti dalla varietà Monastrell che conferisce loro un'intensità colorante da media a molto elevata, che sfiora l'opacità, frutto delle temperature elevate caratteristiche della zona.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Etichettatura

Quadro giuridico:

 

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

 

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

 

sulle etichette figura obbligatoriamente e in risalto il nome della denominazione di origine protetta, i cui caratteri presentano un'altezza compresa tra un minimo di 3 millimetri e un massimo di 20 millimetri; questa altezza deve essere sempre inferiore alle dimensioni del marchio commerciale.

 

Tale menzione è accompagnata dai termini «denominazione di origine protetta» o «denominazione di origine», i cui caratteri presentano un'altezza minima di 2 mm ma che non può essere mai pari o superiore all'altezza del nome della denominazione di origine.

 

Le altre indicazioni sono quelle stabilite dalla legislazione generale applicabile all'etichettatura dei vini nonché quelle di cui alla normativa o al regolamento specifici in materia di etichettatura, nella versione in vigore, adottati dal Consejo Regulador.

 

I contenitori sono provvisti di sigilli di garanzia, controetichette o numerazione da inserire nelle etichette, rilasciati dal Consejo Regulador, apposti dalla cantina stessa in un punto visibile del contenitore e sempre in modo tale da non consentirne un secondo impiego.

Trasporto dei vini

Quadro giuridico:

 

da parte di un'organizzazione che gestisce le DOP/IGP, qualora previsto dagli Stati membri

Tipo di condizione supplementare:

 

condizionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

 

il vino protetto deve essere condizionato esclusivamente nelle strutture ubicate all'interno della zona di produzione del «Jumilla» DOP.

 

Per garantire un uso appropriato della DOP, tutti i vini protetti devono essere spediti nei contenitori.

 

La produzione dei vini con la denominazione di origine non si conclude con il processo di trasformazione del mosto in vino attraverso la fermentazione alcolica e altri processi correlati, ma con il condizionamento, che deve essere considerato la fase finale della produzione di questi vini, dato che comprende altre pratiche enologiche che possono influenzare le caratteristiche specifiche, vale a dire: filtraggio, stabilizzazione e vari tipi di misure correttive. Inoltre, in molti casi, per completare il vino finale è necessario un periodo di invecchiamento in bottiglia. In aggiunta è chiaro che il trasporto su lunghe distanze o per periodi prolungati aumenta il rischio di alterazione del prodotto, ad esempio mediante l'ossidazione o le variazioni di temperatura, che influenzano negativamente la qualità. Pertanto, per preservare la qualità del vino, è necessario imbottigliarlo all'interno della zona delimitata della DOP.

 

L'organismo di controllo è designato dall'autorità spagnola competente e accreditato con numero ISO 17065 dall'organismo nazionale di accreditamento per la certificazione del prodotto. Nel caso in cui volumi sfusi sono inviati a operatori al di fuori della zona delimitata, l'organismo di controllo può solo fornire una garanzia di origine e conformità alla DOP «Jumilla» fino al momento della spedizione. Tuttavia, per ragioni logistiche e finanziarie, l'organismo di controllo non può operare nei paesi di destinazione dove, in pratica, neanche le autorità nazionali competenti svolgono controlli (circa il 75 % delle spedizioni di vino sfuso sono destinate a paesi terzi). Di conseguenza l'organismo di controllo non è a conoscenza delle modalità di immissione sul mercato di tali vini, ma sa soltanto che le bottiglie non presentano la controetichetta o il sigillo numerato obbligatori, dal momento che essi non sono richiesti durante le attività d'imbottigliamento. Ciò significa che non dovrebbero esserci attività d'imbottigliamento del «Jumilla» (DOP) al di fuori della zona delimitata. Pertanto, per garantire l'origine e i controlli, è necessario che tutto il vino sia imbottigliato all'interno della zona delimitata.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/htm/DOP_Jumilla.aspx


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


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