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Asiakirja 52020XC0526(01)
Notice to exporters concerning the application of the EU system for registered exporters (REX system) for exports from the EU to Eastern and Southern African States within the framework of the EU-ESA interim Economic Partnership Agreement 2020/C 176/03
Avviso agli esportatori riguardante l’applicazione del sistema dell’UE per gli esportatori registrati (sistema REX) per le esportazioni dall’UE verso gli Stati dell’Africa orientale e australe nel quadro dell’accordo interinale di partenariato economico UE-ESA 2020/C 176/03
Avviso agli esportatori riguardante l’applicazione del sistema dell’UE per gli esportatori registrati (sistema REX) per le esportazioni dall’UE verso gli Stati dell’Africa orientale e australe nel quadro dell’accordo interinale di partenariato economico UE-ESA 2020/C 176/03
PUB/2020/380
GU C 176 del 26.5.2020, s. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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26.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 176/3 |
Avviso agli esportatori riguardante l’applicazione del sistema dell’UE per gli esportatori registrati (sistema REX) per le esportazioni dall’UE verso gli Stati dell’Africa orientale e australe nel quadro dell’accordo interinale di partenariato economico UE-ESA
(2020/C 176/03)
Questo avviso è pubblicato per informare gli esportatori e altri operatori economici coinvolti nelle esportazioni preferenziali dall’Unione europea verso gli Stati dell’Africa orientale e australe, nell’ambito dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe (1), da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (APEI UE-ESA) (2).
Il comitato APE UE-ESA ha adottato, nella sua ottava riunione svoltasi il 14 gennaio 2020, la decisione 1/2020 recante modifica del protocollo 1 dell’APEI UE-ESA relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (3). Il protocollo 1 modificato è entrato in vigore il 31 marzo 2020.
Conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, del protocollo 1 modificato, il 2 aprile 2020 l’Unione europea ha notificato al comitato di cooperazione doganale UE-ESA che, a decorrere dal 1o settembre 2020, i prodotti originari dell’UE beneficiano, all’importazione negli Stati dell’ESA, del trattamento tariffario preferenziale dell’APEI su presentazione di una dichiarazione su fattura compilata da un esportatore registrato a norma della legislazione dell’UE.
In termini pratici, questa misura significa che:
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fino al 31 agosto 2020 (incluso) gli Stati dell’ESA concedono un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti originari dell’UE su presentazione o di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura compilata da esportatori autorizzati ai sensi dell’articolo 24 o da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR; |
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dal 1o settembre 2020 gli Stati dell’ESA concedono un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti originari dell’UE esclusivamente su presentazione di dichiarazioni su fattura compilate da esportatori registrati nel sistema REX dell’UE o da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR. |
La dichiarazione su fattura deve continuare a essere compilata conformemente all’articolo 23 del protocollo 1 e utilizzando il testo che figura nell’allegato IV.
Gli esportatori e gli altri operatori economici interessati dell’UE sono invitati ad adottare le misure necessarie per applicare le nuove disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2020. Tali misure comprendono principalmente la registrazione degli esportatori nel sistema REX, qualora non sia già stata effettuata; e l’uso esclusivo delle dichiarazioni su fattura per le spedizioni per le quali si prevede di chiedere un trattamento tariffario preferenziale in uno Stato dell’ESA a partire dal 1o settembre 2020.
Gli operatori dell’Unione europea già registrati nel sistema REX allo scopo di beneficiare di altri regimi preferenziali utilizzano il numero REX che è già stato loro assegnato.
(1) Attualmente applicato da Comore, Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe.