Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TN0142

    Causa T-142/20: Ricorso proposto il 26 febbraio 2020 — Applia/Commissione

    GU C 161 del 11.5.2020, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.5.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 161/52


    Ricorso proposto il 26 febbraio 2020 — Applia/Commissione

    (Causa T-142/20)

    (2020/C 161/65)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Applia — Home Appliance Europe (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentanti: Y. Desmedt, L. Salernitano e K. Olsthoorn, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare le seguenti parti dell’atto impugnato: (i) articoli 1, lettera b) dell’allegato VI nella parte in cui dispone che «tali valori sono considerati i valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX», (ii) terzo comma, punto 2, lettera a) dell’allegato IX nella parte in cui dispone che i «valori dichiarati» corrispondono «ai valori riportati nella documentazione tecnica» e (iii) terzo comma, punto 2, lettera b), dell’allegato IX;

    condannare la Commissione alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Nel suo ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/2017 (1):

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi di diritto:

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che l’atto impugnato viola gli articoli 3, 12 e 16 del regolamento quadro (2) e la Commissione ha agito ultra vires introducendo requisiti incoerenti per quanto riguarda la documentazione tecnica che i fornitori devono caricare nella banca data e le procedure di verifica che le autorità di vigilanza del mercato sono autorizzate ad effettuare.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che l’atto impugnato viola i principi della certezza del diritto e della parità di trattamento in quanto non istituendo un quadro normativo chiaro ed univoco, pone i fornitori nell’impossibilità di determinare i propri obblighi, per quanto riguarda i dati da fornire nella documentazione tecnica e la procedura di verifica applicabile per valutare l’esattezza dei dati.


    (1)  Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU 2019, L 315, pag. 134).

    (2)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU 2017, L 198, pag. 1).


    Top