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Document 52018IR2182

Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile

COR 2018/02182

GU C 86 del 7.3.2019, p. 24–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/24


Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile

(2019/C 86/04)

Relatore:

Tilo GUNDLACK (DE/PSE), membro del parlamento del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore

Riferimenti:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile

COM(2018) 97 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

COM(2018) 353 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341

COM(2018) 354 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio

COM(2018) 355 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

(COM(2018) 353 final)

Emendamento 1

Considerando (13)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Una classificazione unionale delle attività economiche ecosostenibili dovrebbe consentire lo sviluppo delle politiche future dell’Unione, in particolare di norme a livello unionale per prodotti finanziari ecosostenibili, per pervenire, da ultimo, alla creazione di marchi che riconoscono formalmente la conformità a tali norme in tutta l’Unione. Requisiti giuridici uniformi, basati su criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche che consentano di definire un investimento ecosostenibile, sono necessari come riferimento per la futura legislazione dell’Unione intesa a favorire tali investimenti.

Una classificazione unionale delle attività economiche ecosostenibili dovrebbe consentire lo sviluppo delle politiche future dell’Unione, in particolare di norme a livello unionale per prodotti finanziari ecosostenibili, per pervenire, da ultimo, alla creazione di marchi che riconoscono formalmente la conformità a tali norme in tutta l’Unione. Requisiti giuridici uniformi, basati su criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche che consentano di definire un investimento ecosostenibile, sono necessari come riferimento per la futura legislazione dell’Unione intesa a favorire tali investimenti. I requisiti giuridici uniformi in termini di obbligo di diligenza per investitori e imprese in relazione al rispetto dei criteri di sostenibilità dovrebbero estendersi anche alle attività economiche transfrontaliere e lungo la relativa catena di valore, nell’ottica di assimilarli alle norme dell’OCSE esistenti (linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali).

Motivazione

Le future norme di sostenibilità applicabili a livello di UE potrebbero estendersi alle attività economiche transfrontaliere e divenire norme OCSE. In tal modo potrebbero essere comprese le società offshore che non rientrano esplicitamente nell’ambito di applicazione dei regolamenti dell’UE.

Proposta di emendamento 2

Considerando (35)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere riesaminata periodicamente, al fine di valutare lo stato di avanzamento dell’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico per l’identificazione delle attività ecosostenibili, l’uso della definizione di investimento ecosostenibile e l’opportunità d’introdurre un meccanismo di verifica del rispetto degli obblighi. Il riesame dovrebbe comprendere anche una valutazione dell’opportunità di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento agli obiettivi di sostenibilità sociale .

L’applicazione del presente regolamento sarà riesaminata periodicamente, al fine di valutare lo stato di avanzamento dell’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico per l’identificazione delle attività ecosostenibili, l’uso della definizione di investimento ecosostenibile e l’opportunità d’introdurre un meccanismo di verifica del rispetto degli obblighi. Il primo riesame , entro il 31 dicembre 2021, comprenderà anche una valutazione della misura in cui e di quando l’ambito di applicazione del presente regolamento potrebbe essere esteso agli obiettivi relativi agli aspetti sociali degli obiettivi di sviluppo sostenibile destinati a diventare la nuova strategia di sviluppo a lungo termine dell’UE .

Motivazione

L’emendamento mira a garantire la coerenza con la clausola di riesame di cui all’articolo 17 della proposta della Commissione.

Proposta di emendamento 3

Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le garanzie minime di salvaguardia di cui all’articolo 3, lettera c), sono procedure attuate dall’impresa che svolge un’attività economica al fine di garantire che siano osservati i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, segnatamente: il diritto a non essere costretti al lavoro forzato, alla libertà di associazione, il diritto dei lavoratori di organizzarsi, il diritto di contrattazione collettiva, la parità di retribuzione tra uomini e donne per lavoro di pari valore, la non discriminazione per quanto riguarda le opportunità e il trattamento in materia di impiego e occupazione, nonché il diritto a non essere costretti al lavoro minorile.

Le garanzie minime di salvaguardia di cui all’articolo 3, lettera c), sono procedure attuate dall’impresa che svolge un’attività economica al fine di garantire che siano osservati i principi e i diritti stabiliti dal pilastro europeo dei diritti sociali e dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, segnatamente: il diritto a non essere costretti al lavoro forzato, alla libertà di associazione, il diritto dei lavoratori di organizzarsi, il diritto di contrattazione collettiva, la parità di retribuzione tra uomini e donne per lavoro di pari valore, la non discriminazione per quanto riguarda le opportunità e il trattamento in materia di impiego e occupazione, nonché il diritto a non essere costretti al lavoro minorile.

Motivazione

Adeguamento ai sensi del considerando 21 della proposta della Commissione.

Proposta di emendamento 4

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Prescrizioni applicabili ai criteri di vaglio tecnico

Prescrizioni applicabili ai criteri di vaglio tecnico

(1)   I criteri di vaglio tecnico adottati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2:

(1)   I criteri di vaglio tecnico adottati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2:

a)

individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti non solo a breve ma anche a lungo termine di una determinata attività economica;

a)

individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti , in termini di sostenibilità, non solo a breve ma anche a lungo termine di una determinata attività economica;

b)

specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo agli obiettivi ambientali pertinenti;

b)

specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo agli obiettivi ambientali pertinenti;

c)

sono qualitativi o quantitativi, o entrambi, e contengono valori soglia se possibile;

c)

sono qualitativi o quantitativi, o entrambi, e contengono valori soglia se possibile;

d)

fanno riferimento, dove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell’Unione sia ai metodi della stessa per svolgere una valutazione dell’impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, tenendo conto di ogni pertinente legislazione unionale in vigore;

d)

fanno riferimento, dove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell’Unione sia ai metodi della stessa per svolgere una valutazione dell’impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, tenendo conto di ogni pertinente legislazione unionale in vigore;

e)

si basano su prove scientifiche irrefutabili e tengono conto, se del caso, del principio di precauzione sancito dall’articolo 191 del TFUE;

e)

si basano su prove scientifiche irrefutabili e tengono conto, se del caso, del principio di precauzione sancito dall’articolo 191 del TFUE;

f)

tengono conto dell’impatto ambientale dell’attività economica, nonché dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la loro produzione, uso e fine vita;

f)

tengono conto dell’impatto ambientale dell’attività economica, nonché dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la loro produzione, uso e fine vita;

g)

tengono conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica;

g)

tengono conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica;

h)

tengono conto del potenziale impatto sulla liquidità del mercato, del rischio che determinati attivi non siano recuperabili a causa di una perdita di valore dovuta al passaggio a un’economia più sostenibile, come pure del rischio di creare incentivi non coerenti;

h)

coprono tutte le attività economiche all’interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura a uno o più obiettivi ambientali, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato;

i)

coprono tutte le attività economiche all’interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura a uno o più obiettivi ambientali, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato;

i)

sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità ogniqualvolta possibile.

j)

sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità ogniqualvolta possibile.

 

Motivazione

i)

La proposta della Commissione non specifica quale tipo di impatto prende in esame.

ii)

La lettera h) deve essere soppressa, dal momento che l’idea di ecosostenibilità non si riferisce al concetto della liquidità di mercato.

Proposta di emendamento 5

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Piattaforma sulla finanza sostenibile

Piattaforma sulla finanza sostenibile

(1)   La Commissione istituisce una piattaforma sulla finanza sostenibile composta da:

(1)   La Commissione istituisce una piattaforma sulla finanza sostenibile composta da:

a)

rappresentanti:

a)

rappresentanti:

 

i)

dell’Agenzia europea dell’ambiente;

 

i)

dell’Agenzia europea dell’ambiente;

 

ii)

delle autorità europee di vigilanza;

 

ii)

delle autorità europee di vigilanza;

 

iii)

della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti;

 

iii)

della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti;

 

 

iv)

della «piattaforma multilaterale sull’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’UE»;

b)

esperti che rappresentano portatori di interessi del settore privato;

b)

esperti che rappresentano portatori di interessi del settore privato;

c)

esperti nominati a titolo personale, in possesso di conoscenze e di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente regolamento.

c)

esperti nominati a titolo personale, in possesso di conoscenze e di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente regolamento.

Proposta di emendamento 6

Articolo 17, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione valuta i seguenti aspetti:

Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione valuta i seguenti aspetti:

a)

i progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l’elaborazione di criteri di vaglio tecnico delle attività economiche ecosostenibili;

a)

i progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l’elaborazione di criteri di vaglio tecnico delle attività economiche ecosostenibili;

b)

l’eventuale necessità di rivedere i criteri fissati nel presente regolamento per considerare ecosostenibile un’attività economica;

b)

l’eventuale necessità di rivedere i criteri fissati nel presente regolamento per considerare ecosostenibile un’attività economica;

c)

l’opportunità di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento per includere altri obiettivi di sostenibilità, in particolare obiettivi sociali;

c)

l’uso della definizione di investimento ecosostenibile nel diritto dell’Unione, e a livello di Stati membri, inclusa l’opportunità di istituire un meccanismo di verifica della conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento;

d)

l’uso della definizione di investimento ecosostenibile nel diritto dell’Unione, e a livello di Stati membri, inclusa l’opportunità di istituire un meccanismo di verifica della conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

d)

entro il 31 dicembre 2021, la Commissione presenta una proposta per estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento agli obiettivi sociali degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341

(COM(2018) 354 final)

Proposta di emendamento 7

Dopo il considerando 1, inserire il seguente nuovo considerando:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

L’inserimento dei fattori ambientali, sociali e di governance nel processo decisionale in materia di investimenti può produrre benefici che vanno oltre i mercati finanziari. È pertanto fondamentale che i partecipanti ai mercati finanziari forniscano le informazioni necessarie per consentire la comparabilità degli investimenti e l’assunzione di decisioni consapevoli in materia di investimenti. Inoltre, per ottemperare ai loro obblighi di dovuta diligenza relativi all’impatto e ai rischi per la sostenibilità e per fornire informazioni significative agli investitori finali, i partecipanti ai mercati finanziari necessitano di una comunicazione delle informazioni affidabile, comparabile e armonizzata da parte delle società partecipate. Questo processo può riuscire soltanto in presenza di definizioni concordate a livello giuridico.

Proposta di emendamento 8

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per assicurare un’applicazione coerente del presente regolamento, nonché l’applicazione chiara e uniforme degli obblighi di informativa che esso stabilisce da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, è necessario stabilire una definizione armonizzata di ‘investimenti sostenibilì.

Per assicurare un’applicazione coerente del presente regolamento, nonché l’applicazione chiara e uniforme degli obblighi di informativa che esso stabilisce da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, è necessario stabilire una definizione chiara e armonizzata di ‘investimenti sostenibilì e di «rischi per la sostenibilità», evitando sovrapposizioni nella regolamentazione, se non in linea con i principi del «legiferare meglio» e di proporzionalità . La definizione di investimenti sostenibili assicura un livello minimo di coerenza tra prodotti e servizi finanziari e assicura inoltre che tali investimenti abbiano un impatto netto positivo per quanto riguarda le prestazioni in termini di sostenibilità. A causa della natura multiforme della sostenibilità, nel senso delle tre dimensioni della sostenibilità ambientale, sociale e di governance, effetti positivi in una dimensione possono non essere sempre accompagnati da effetti positivi in un’altra dimensione, ma le prestazioni in termini di sostenibilità, come misurate dagli indicatori armonizzati di sostenibilità, devono essere sempre nettamente positive. La definizione dei rischi di sostenibilità deve garantire coerenza nei risultati normativi, ma è anche intesa come uno strumento dinamico e in evoluzione in grado di integrare i rischi emergenti. La definizione comprende l’impatto finanziario e non finanziario della mancata considerazione dei rischi ambientali, sociali e di governance. Le prestazioni in termini di sostenibilità devono essere misurate sulla base di indicatori armonizzati di sostenibilità che la Commissione europea deve stabilire con la massima urgenza e tenendo conto delle imprese esistenti a livello europeo e internazionale.

Proposta di emendamento 9

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Definizioni

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

[…]

[…]

s)

«consulenza in materia di assicurazioni»: la consulenza come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva (UE) 2016/97.

s)

«consulenza in materia di assicurazioni»: la consulenza come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva (UE) 2016/97;

 

t)

«rischi per la sostenibilità»: rischi finanziari o non finanziari, materiali o suscettibili di diventare tali, connessi a rischi e fattori ambientali, sociali e di governance, se rilevanti per una particolare strategia di investimento; «rischi per la sostenibilità»:

i)

rischi a breve e/o lungo termine legati al rendimento di un prodotto finanziario o pensionistico, che derivano dalla sua esposizione ad attività economiche che possono avere conseguenze sociali o ambientali negative, o dall’esposizione del prodotto a entità partecipate che presentano una governance carente;

ii)

il rischio a breve e/o a lungo termine che le attività economiche alle quali è esposto un prodotto finanziario o pensionistico abbiano un impatto negativo sull’ambiente naturale, sul personale e le comunità, o sulla governance delle entità partecipate, anche, ma non solo, in collegamento con un rischio finanziario di cui al punto i).

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

ritiene che una finanza sostenibile (1) contribuisca, in fase di decisione di investimento, a tenere in considerazione criteri ambientali (cambiamento climatico, degrado ambientale, perdita della biodiversità ed esaurimento delle risorse) assieme a criteri sociali (ad esempio cattive condizioni di lavoro) e ad aspetti della gestione d’impresa (i cosiddetti fattori di governance);

2.

ribadisce il suo impegno a favore della lotta contro il cambiamento climatico e della promozione dello sviluppo sostenibile ai sensi dell’Agenda 2030 dell’ONU, adottata nel 2015, con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);

3.

ritiene che sarebbe opportuno prendere in considerazione degli indicatori sintetici di sviluppo in Europa che comprendano in misura adeguata differenti aspetti legati a detto sviluppo, come la sostenibilità. In quest’ottica, sarebbe possibile prendere come base di riferimento l’indice di progresso sociale regionale che la direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione europea già utilizza per tutte le regioni europee;

4.

ribadisce la necessità di investimenti significativi per rispondere alle sfide del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile e ritiene che la copertura loro destinata non può provenire solamente da fondi pubblici (2);

5.

è consapevole che il cambiamento climatico non fa che aggravare la questione dell’insufficiente capitalizzazione bancaria e stabilità finanziaria e che apporta nuovi rischi fisici e transitori aggiuntivi per il settore finanziario;

6.

accoglie pertanto con grande favore il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile pubblicato dalla Commissione l’8 marzo 2018, e condivide gli obiettivi in esso contenuti e la disponibilità a consentire al settore finanziario e agli investitori privati di contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi comuni relativi al clima e alla sostenibilità;

7.

chiede che la Commissione europea, nell’ambito della verifica sull’opportunità di integrare i rischi relativi ai fattori climatici e ad altri fattori ambientali nelle strategie di gestione dei rischi degli istituti e il potenziale miglioramento del requisito patrimoniale delle banche nel quadro del regolamento e della direttiva sui requisiti patrimoniali, si adoperi affinché, in considerazione dei criteri oggettivamente da verificare, non vengano posti requisiti patrimoniali inferiori quando il rischio di sostenibilità relativo alla responsabilità ambientale o sociale è basso, ma il rischio economico è alto;

8.

invita la Commissione a chiarire come gli obiettivi del Piano d’azione, a volte in conflitto fra loro, possano essere armonizzati nel rispetto della stabilità finanziaria; osserva che la promozione di una finanza sostenibile non deve avvenire a scapito della stabilità del mercato finanziario;

9.

sostiene che tale Piano d’azione e la relativa attuazione debbano essere trattati nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell’ONU, che le Nazioni Unite hanno stabilito nel 2015 in vista del 2030, e della disponibilità dichiarata dall’UE a perseguire tali obiettivi;

10.

osserva che, in tale contesto, il CdR partecipa attivamente alla piattaforma multilaterale di alto livello, che fornisce consulenza e sostegno alla Commissione nella questione relativa alla migliore attuazione possibile degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell’UE; rileva inoltre che grazie alle raccomandazioni della piattaforma risulta chiara l’importanza di mobilitare fondi adeguati per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e che tali raccomandazioni contengono proposte concrete in merito;

11.

esprime preoccupazione per l’impatto del cambiamento climatico sull’UE e sul mondo, e rammenta che gli enti locali e regionali si trovano spesso in prima linea nel mitigare i danni causati da fenomeni naturali sempre più estremi e nell’investire in misure di adattamento (3);

12.

sottolinea che le conseguenze (4) delle catastrofi naturali causate dal clima si fanno sentire in maniera diretta a livello degli enti locali e regionali e che inoltre tali enti traggono beneficio dalla salvaguardia a lungo termine della competitività dell’economia dell’UE e da opportunità nuove e più sostenibili di investimento e di occupazione;

13.

sottolinea che gli enti locali e regionali sono responsabili di gran parte degli investimenti nelle infrastrutture per il trasporto, le telecomunicazioni, l’energia, le risorse idriche e la gestione dei rifiuti, le quali, in senso lato, svolgono un ruolo importante come precursori di uno sviluppo sostenibile; a questo proposito, ribadisce che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo della resilienza ai sempre più frequenti fenomeni naturali avversi di origine climatica;

14.

sostiene l’approccio della Commissione volto ad aumentare, nel quadro del piano di investimenti per l’Europa, il sostegno tecnico e finanziario destinato a progetti sostenibili tramite il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il polo europeo di consulenza sugli investimenti e il Portale europeo per la consulenza sugli investimenti, le cui capacità di consulenza rafforzate in ambito ambientale e sociale andranno a beneficio degli enti regionali e locali; accoglie inoltre con favore la promozione parallela di investimenti sostenibili in paesi partner attraverso il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), a partire dall’Africa e dai paesi del vicinato dell’UE, nel quadro dell’attuazione del piano europeo per gli investimenti esterni (PIE), attraverso il quale vengono sostenuti, ad esempio, l’agricoltura sostenibile, la connettività e la creazione di posti di lavoro dignitosi;

15.

fa rilevare che sussiste una relazione fra il tenore di vita e il livello di istruzione dei cittadini dell’UE e la loro consapevolezza della necessità di un sistema finanziario sostenibile e delle opportunità che offre, vale a dire la possibilità di parteciparvi mediante i propri investimenti in prodotti finanziari sostenibili. In ogni caso, per migliorare il grado di consapevolezza dei cittadini europei in rapporto ai diversi aspetti legati allo sviluppo sostenibile, sarebbe necessario migliorare le informazioni disponibili al riguardo;

16.

ritiene che l’attuazione del Piano d’azione richieda un più netto orientamento delle attività economiche verso obiettivi a lungo termine, in considerazione del possibile impatto sociale della governance economica, sia a livello europeo che globale;

17.

invita pertanto la Commissione a proseguire i propri sforzi volti a limitare la tipica mentalità a breve termine dei mercati finanziari e osserva che tale mentalità ha evidentemente e in larga misura un effetto negativo sulla gestione e sulla strategia delle imprese, siano esse grosse società quotate in borsa o società di più piccole dimensioni;

18.

si compiace della rapida attuazione di tale Piano d’azione, attraverso le prime tre proposte legislative pubblicate il 24 maggio 2018, ovvero la proposta di regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, la proposta di regolamento sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità e la proposta di regolamento per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio, nonché con l’avviamento di una consultazione pubblica sull’integrazione della sostenibilità nella procedura di verifica di idoneità;

19.

fa presente che le PMI e le imprese a conduzione familiare hanno un rapporto più diretto con l’impatto ambientale e sociale delle loro attività e un atteggiamento intrinsecamente diverso per quanto riguarda i relativi aspetti di sostenibilità e di governance; osserva, tuttavia, che tali imprese si trovano spesso a sostenere un costo del capitale più elevato ed ad affrontare maggiori difficoltà nell’accesso ai mercati finanziari;

20.

invita la Commissione a presentare il prima possibile proposte di attuazione dei restanti obiettivi del Piano d’azione;

21.

si rammarica del fatto che la Commissione nel suo Piano d’azione, in cui si afferma che il fondo d’investimenti unico previsto nel nuovo quadro finanziario pluriennale potrebbe offrire tale sostegno, non abbia dato seguito alla raccomandazione del gruppo di esperti ad alto livello di istituire un «meccanismo per le infrastrutture sostenibili in Europa», che servirebbe a promuovere progetti infrastrutturali sostenibili in tutti gli Stati membri e che avrebbe particolare valore per gli enti regionali e locali;

22.

sottolinea che alcuni enti locali e regionali emettono prodotti finanziari sostenibili come obbligazioni verdi comunali o regionali e obbligazioni sociali o sostenibili. È importate sostenere queste iniziative mettendo a punto pratiche comuni per le obbligazioni e migliorando la stabilità finanziaria degli emittenti attraverso la cooperazione, ad esempio ricorrendo a contratti di fideiussione comuni e a strumenti simili;

23.

mette in evidenza l’esempio dei Paesi Baschi, che recentemente hanno introdotto un «Quadro per le obbligazioni per lo sviluppo sostenibile» (5) il quale permette di utilizzare i ricavi derivanti dalla vendita di obbligazioni per poter finanziare alloggi a prezzi accessibili, l’accesso all’istruzione e all’assistenza medica, progetti volti a promuovere le energie rinnovabili, la prevenzione dell’inquinamento ambientale e numerosi altri investimenti sostenibili in vari settori stabiliti dal quadro; un altro buon esempio è costituito dalla pubblicazione, nel 2017, da parte dagli emittenti pubblici dei paesi nordici di obbligazioni verdi, di un quadro comune in materia di informativa, che è stato accolto positivamente dal mercato (6);

24.

ribadisce il proprio sostegno all’introduzione di un’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) (7) applicata su larga scala nell’UE; sottolinea che tale imposta, se adeguatamente elaborata, potrebbe contribuire a una cultura del lungo termine sui mercati finanziari;

25.

sottolinea che, fra gli altri vantaggi, l’ITF offrirebbe anche la possibilità di dirigere i flussi di capitali verso investimenti sostenibili; questo sarebbe possibile facendo sì che le transazioni a favore degli investimenti più sostenibili siano esenti da tale imposta o soggette a una pressione fiscale minore, conformemente al quadro dell’UE che favorisce gli investimenti sostenibili;

26.

plaude al fatto che, nell’ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFM), la proposta di programma «InvestEU», presentata dalla Commissione il 6 luglio 2018, presenti fra i suoi obiettivi anche quello di contribuire alla realizzazione di un sistema finanziario sostenibile nell’UE e di promuovere il riorientamento del capitale privato verso investimenti sostenibili, impiegando circa il 30 % della garanzia di bilancio proposta dal programma «InvestEU», ovvero 38 miliardi di EUR, per infrastrutture sostenibili;

27.

plaude inoltre al fatto che la proposta della Commissione preveda che il contributo del programma «InvestEU» al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’UE formi oggetto di una verifica della sostenibilità, in conformità degli orientamenti in materia di investimenti che dovrebbero essere sviluppati dalla Commissione, in collaborazione con i partner esecutivi, nell’ambito del programma InvestEU, e che siano utilizzati i criteri che saranno fissati nel quadro della proposta di regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;

28.

poiché le PMI sono i soggetti che incontrano le maggiori difficoltà nel trasformare la loro attività economica e renderla più sostenibile, il CdR ritiene che la componente di intervento PMI del programma InvestEU dovrebbe contenere forti incentivi per sostenere tale trasformazione;

29.

sottolinea che, al di là dei mercati finanziari, lo sviluppo sostenibile richiede che in tutta la gamma delle attività economiche siano presenti i giusti incentivi; ribadisce che un mercato efficiente, regolamentato dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS) europeo, per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, potrebbe avere un ruolo decisivo nella creazione dei giusti incentivi alla lotta contro il cambiamento climatico, ove questi vengano attuati assieme a una politica ambiziosa in termini di efficienza energetica ed energia rinnovabile; deplora, pertanto, i risultati deludenti dell’ETS nella sua forma attuale con prezzi ancora troppo bassi per le quote di emissione; fa presente la sua richiesta che una percentuale minima dei proventi delle aste ETS sia gestita direttamente dagli enti regionali e locali e utilizzata per investimenti in una migliore resilienza a livello locale (8);

30.

sollecita dunque le istituzioni europee, gli Stati membri e gli enti locali e regionali ad adottare senza alcuna riserva l’approccio basato sullo sviluppo sostenibile e ad adoperarsi affinché l’UE diventi il principale soggetto internazionale in questo settore, che si serva totalmente delle opportunità di innovazione e sviluppo derivanti da una transizione graduale verso un nuovo modello economico e finanziario.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

31.

accoglie la proposta di regolamento della Commissione relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, che renderebbe possibile lo sviluppo di un quadro concordato a livello di UE per la valutazione della sostenibilità e che è essenziale per il raggiungimento di numerosi obiettivi concreti stabiliti dal Piano d’azione della Commissione. Sulla base della proposta di regolamento, il CdR esorta la Commissione a lavorare allo sviluppo di un marchio di qualità ecologica dell’UE (Ecolabel UE) per i prodotti finanziari sostenibili;

32.

accoglie l’intento espresso dalla Commissione nel Piano d’azione di presentare nel 2019 delle proposte relative ad «obbligazioni verdi dell’UE», sulla base dei criteri stabiliti nel «regolamento quadro», dal momento che tale normativa sensibilizzerebbe gli investitori e ne rafforzerebbe la fiducia, contribuendo in tal modo alla creazione di un mercato ampio e liquido per investimenti finanziari sostenibili;

33.

deplora, tuttavia, il fatto che il Piano d’azione della Commissione concentri l’attenzione in maniera unilaterale sugli aspetti ecologici della sostenibilità, soprattutto nel «regolamento quadro»; insiste sul fatto che le questioni sociali sono anch’esse parte integrante della sostenibilità al pari degli aspetti ecologici, e che anche le questioni relative alla governance sono estremamente rilevanti, in particolare nel contesto degli investimenti;

34.

sarebbe favorevole a un’attuazione accelerata in un quadro temporale limitato e invita pertanto la Commissione a riferire, il prima possibile e al più tardi nella prima relazione, in merito all’applicazione del regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, su quando e come verrà proposta l’estensione del campo di applicazione del regolamento a definizioni e criteri sulla base dei quali gli investitori potranno valutare se un’attività economica è sostenibile, in conformità di tutti gli obiettivi degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

35.

invita la Commissione europea a riferire anche in merito alle azioni che ha intrapreso per convertire gli approcci a una gestione più sostenibile del sistema finanziario in norme dell’OCSE;

36.

chiede l’introduzione per gli investitori e le imprese di obblighi di diligenza giuridicamente vincolanti in materia di rispetto dei diritti umani, obblighi che si applicherebbero anche alle attività straniere dei gruppi e lungo la loro catena di valore;

37.

condivide il parere della Commissione (espresso al considerando 36) secondo cui vi è un valore aggiunto europeo che consiste nell’introdurre nell’UE un sistema uniforme di classificazione a livello unionale per i criteri di determinazione delle attività sostenibili ai fini di investimento, rispettando tal modo gli obblighi e gli obiettivi in materia di politica ambientale e climatica ed evitando una costosa frammentazione del mercato. La proposta di regolamento è inoltre conforme ai requisiti del principio di sussidiarietà ai sensi dell’articolo 5 TUE;

38.

constata che la proposta di regolamento è compatibile con il principio di proporzionalità.

Proposta sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità

39.

sottolinea l’estrema importanza di rispettare il principio di proporzionalità nell’istituire un quadro normativo orientato agli obiettivi della sostenibilità per le disposizioni in materia di trasparenza e di comunicazione, tenendo conto degli interessi degli enti creditizi, che rivestono particolare importanza per le imprese locali e gli enti locali e regionali, nonché per gli istituti di piccole e medie dimensioni come le casse di risparmio e le banche cooperative, e sottolinea che tale principio deve essere tenuto in considerazione;

40.

osserva che la proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio

41.

ritiene che la proposta sia conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Bruxelles, 6 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Secondo la Commissione Brundtland, il concetto di «sostenibilità» può essere definito come uno sviluppo che risponde ai bisogni attuali senza compromettere la capacità di soddisfare quelli delle generazioni future. Nell’Unione europea, la sostenibilità in relazione alla crescita rappresenta il principio guida generale che collega ecologia, economia e responsabilità sociale.

(2)  Parere del Comitato delle regioni sul tema Finanziamenti per il clima: uno strumento essenziale per l’attuazione dell’Accordo di Parigi, COR-2017¬02108.

(3)  Parere del Comitato delle regioni sul tema Finanziamenti per il clima: uno strumento essenziale per l’attuazione dell’Accordo di Parigi, COR-2017-02108.

(4)  Secondo i dati del piano d’azione, tra il 2007 e il 2016 le catastrofi naturali di origine meteorologica hanno fatto registrare un incremento annuo del 46 %, con un aumento dell’86 % dei danni economici (117 miliardi di EUR nel 2016).

(5)  http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/7071/es_2333/Basque%20Government%20Sustainability%20Bond%20Framework_2018.pdf.

(6)  Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting («Emittenti del settore pubblico dei paesi nordici: documento di sintesi sull’informativa in merito all’impatto delle obbligazioni verdi»)

https://www.munifin.fi/recents/news/2017/ 10/24/nordic-issuers-release-guide- on-green-bonds-impact-reporting

(7)  Cfr. il parere del CdR del febbraio 2012 sul tema Un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie. CdR 332/2011 fin. GU C 113 del 18.4.2012, pag. 7.

(8)  Parere del Comitato delle regioni sul tema Finanziamenti per il clima: uno strumento essenziale per l’attuazione dell’Accordo di Parigi, COR-2017-02108.


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