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Document 62015TA0518

    Causa T-518/15: Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2018 — Francia/Commissione («FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Programma di sviluppo rurale sul territorio francese — Misure di sostegno allo sviluppo rurale — Zone con svantaggi naturali — Rettifica finanziaria forfettaria — Spese sostenute dalla Francia — Controlli in loco — Criterio di carico — Conteggio degli animali — Maggiorazione del tasso di rettifica forfettaria per inadempimento reiterato — Garanzie procedurali»)

    GU C 104 del 19.3.2018, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 104/28


    Sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2018 — Francia/Commissione

    (Causa T-518/15) (1)

    ((«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Programma di sviluppo rurale sul territorio francese - Misure di sostegno allo sviluppo rurale - Zone con svantaggi naturali - Rettifica finanziaria forfettaria - Spese sostenute dalla Francia - Controlli in loco - Criterio di carico - Conteggio degli animali - Maggiorazione del tasso di rettifica forfettaria per inadempimento reiterato - Garanzie procedurali»))

    (2018/C 104/36)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues, D. Colas, R. Coesme e A. Daly, successivamente D. Colas, R. Coesme e A. Daly, infine D. Colas, R. Coesme, S. Horrenberger e E. de Moustier, agenti)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, A. Lewis e J. Aquilina, agenti).

    Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Sampol Pucurull, successivamente V. Ester Casas, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39).

    Dispositivo

    1)

    La decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui applica una rettifica forfettaria maggiorata del 10 % sulla base del rilievo che l’inadempimento addebitato alle autorità francesi quanto al conteggio degli animali era ricorrente e non era stato oggetto di miglioramenti da parte delle medesime.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Repubblica francese e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

    4)

    Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 354 del 26.10.2015.


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