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Document 62017CN0723

Causa C-723/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 29 dicembre 2017 — Lies Craeynest e a. / Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussels Instituut voor Milieubeheer; altra parte: Belgische Staat

GU C 104 del 19.3.2018, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 29 dicembre 2017 — Lies Craeynest e a. / Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussels Instituut voor Milieubeheer; altra parte: Belgische Staat

(Causa C-723/17)

(2018/C 104/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Attori: Lies Craeynest, Cristina Lopez Devaux, Frédéric Mertens, Stefan Vandermeulen, Karin De Schepper, Clientearth vzw

Convenuti: Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussels Instituut voor Milieubeheer

Altra parte nel procedimento: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 4, paragrafo 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 288, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e con gli articoli 6 e 7 della direttiva 2008/50/CE (1) (…), del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, debbano essere interpretati nel senso che, quando si fa valere che uno Stato membro non ha installato in una zona i punti di campionamento conformemente ai criteri indicati al punto B.l. a) dell’allegato III della direttiva in parola, spetta al giudice nazionale, su domanda di singoli che sono direttamente colpiti dal superamento dei valori limite di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della citata direttiva, esaminare se detti punti di campionamento sono stati installati conformemente ai menzionati criteri, e, in caso negativo, adottare nei confronti dell’autorità nazionale tutte le misure necessarie, come un’ingiunzione, affinché i punti di campionamento siano installati in osservanza dei criteri di cui trattasi.

2)

Se si configuri un superamento di un valore limite, ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1, della [direttiva 2008/50/CE], qualora, sulla base dei risultati della misurazione di un solo punto di campionamento ai sensi dell’articolo 7 della direttiva, venga già constatato un superamento di un valore limite con un periodo di mediazione di un anno civile, come imposto dall’allegato XI della citata direttiva, oppure se siffatto superamento si verifichi soltanto allorché esso risulta dalla media dei risultati delle misurazioni di tutti i punti di campionamento in una determinata zona, ai sensi della direttiva in parola.


(1)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa 5 GU 2008, L 152, pag. 1).


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