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Document 62016CA0125

    Causa C-125/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — Malta) — Malta Dental Technologists Association, John Salomone Reynaud/Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Odontotecnici — Condizioni per l’esercizio della professione nello Stato membro ospitante — Requisito dell’intermediazione obbligatoria di un dentista — Applicazione di tale requisito agli odontotecnici clinici che esercitano la loro professione nello Stato membro d’origine — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Restrizione — Giustificazione — Obiettivo d’interesse generale di garantire la tutela della salute pubblica — Proporzionalità)

    GU C 392 del 20.11.2017, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 392/7


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — Malta) — Malta Dental Technologists Association, John Salomone Reynaud/Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina

    (Causa C-125/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2005/36/CE - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Odontotecnici - Condizioni per l’esercizio della professione nello Stato membro ospitante - Requisito dell’intermediazione obbligatoria di un dentista - Applicazione di tale requisito agli odontotecnici clinici che esercitano la loro professione nello Stato membro d’origine - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Restrizione - Giustificazione - Obiettivo d’interesse generale di garantire la tutela della salute pubblica - Proporzionalità))

    (2017/C 392/10)

    Lingua processuale: il maltese

    Giudice del rinvio

    Prim’Awla tal-Qorti Ċivili

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrenti: Malta Dental Technologists Association, John Salomone Reynaud

    Convenuto: Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina

    Dispositivo

    L’articolo 49 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale stabilisca che le attività di odontotecnico devono essere esercitate in collaborazione con un dentista, nella misura in cui tale requisito è applicabile, conformemente alla normativa suddetta, nei confronti di odontotecnici clinici che abbiano conseguito le loro qualifiche professionali in un altro Stato membro e che desiderino esercitare la propria professione nel primo Stato membro sopra citato.


    (1)  GU C 191 del 30.5.2016.


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