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Document 52013IP0319

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sul quadro di controllo interno integrato (2012/2291(INI))

GU C 75 del 26.2.2016, p. 100–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/100


P7_TA(2013)0319

Quadro di controllo interno integrato

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sul quadro di controllo interno integrato (2012/2291(INI))

(2016/C 075/13)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti europea sul modello di audit unico (single audit) (e proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario) (1),

vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),

vista la comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009),

vista la prima relazione semestrale sul calendario di applicazione del piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato, pubblicata il 19 luglio 2006 (SEC(2006)1009) a seguito della richiesta formulata dal Parlamento nella sua risoluzione sul discarico per l'esercizio 2004 (2),

vista la relazione interlocutoria della Commissione sullo stato di avanzamento, pubblicata nel marzo 2007 (COM(2007)0086), in cui si descrivono i progressi e si annunciano alcune azioni supplementari,

visti la comunicazione della Commissione del febbraio 2008 (COM(2008)0110) e il documento di lavoro dei suoi servizi ad essa allegato (SEC(2008)0259),

vista la comunicazione della Commissione del febbraio 2009 sulla relazione d'impatto relativa al piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2009)0043),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0189/2013),

A.

considerando che, a norma dell'articolo 317 del TFUE, la Commissione cura l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della sana gestione finanziaria, in collaborazione con gli Stati membri;

B.

considerando che in base al trattato la Commissione detiene la responsabilità finale per l'esecuzione del bilancio dell'Unione sebbene un'enorme responsabilità sia degli Stati membri, dal momento che l'80 % del bilancio dell'Unione è speso in base al sistema della gestione concorrente da parte degli Stati membri;

C.

considerando che il principio di un controllo interno efficace figura tra i principi di bilancio stabiliti dal regolamento finanziario, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, come proposto dalla Commissione nel suo piano d'azione di cui sopra;

D.

considerando che il modo più efficace per la Commissione di dimostrare il proprio reale impegno a favore della trasparenza e della sana gestione finanziaria consiste nell'attuare e sostenere appieno le iniziative volte a migliorare la qualità della gestione finanziaria, al fine di ottenere una dichiarazione di affidabilità (DAS (3)) positiva da parte della Corte dei conti europea;

E.

considerando che tutte le istituzioni e gli Stati membri devono collaborare per ristabilire la fiducia dei cittadini europei nei risultati finanziari dell'Unione;

F.

considerando che, a sostegno dell'obiettivo strategico inteso a ottenere una dichiarazione di affidabilità positiva dalla Corte dei conti europea, la Commissione ha adottato, nel gennaio 2006, il piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato (il «piano d'azione»), basato sulle raccomandazioni della Corte dei conti europea (4), sulla risoluzione del Parlamento relativa al discarico per l'esercizio 2003 (5) e sulle conclusioni del Consiglio Ecofin dell'8 novembre 2005;

G.

considerando che il piano d'azione affronta le «lacune» allora esistenti nelle strutture di controllo della Commissione e identifica 16 settori sui quali intervenire entro la fine del 2007, tenendo conto del fatto che il miglioramento della gestione finanziaria nell'Unione deve essere sostenuto da un attento monitoraggio dei controlli presso la Commissione e negli Stati membri;

Attuazione del piano d'azione

1.

rileva che i progressi ottenuti nel raggiungimento degli obiettivi del piano d'azione devono essere misurati non solo sulla base dell'attuazione di ciascuna azione, ma anche dal punto di vista del suo impatto sulla riduzione degli errori nelle operazioni sottostanti;

2.

osserva che la stessa Commissione ha affermato che il piano d'azione è stato interamente completato all'inizio del 2009, sebbene non sia stato possibile attuare o portare avanti con altre modalità 3 delle 16 azioni originali;

3.

rileva in particolare che l'articolo 32 del nuovo regolamento finanziario istituisce il principio di un controllo interno efficace ed efficiente e che l'articolo 33 del medesimo regolamento prevede che, all'atto della presentazione di proposte di spesa riviste o nuove, la Commissione esegua una stima dei costi e benefici del sistema di controllo nonché del rischio di errore;

4.

afferma inoltre che, riguardo al concetto di «livello di rischio tollerabile», si era deciso di completare tale azione con la definizione del concetto di «rischio residuo di errore»;

5.

deplora il fatto che la semplificazione della legislazione per il periodo 2007-2013 non sia stata ampia quanto sperato;

6.

deplora il fatto che l'impegno assunto dalla Commissione di ottenere una DAS interamente positiva non sia stato rispettato e osserva in particolare che, nella sua relazione sulla dichiarazione di affidabilità 2011, la Corte ha concluso che, complessivamente, i pagamenti erano inficiati da errori rilevanti e che i sistemi di supervisione e controllo erano, in generale, parzialmente efficaci;

7.

rileva che il livello globale di errore rilevato nelle operazioni effettuate nel 2010 è cresciuto dal 3,3 % al 3,7 % e nel corso del 2011 è salito al 3,9 %; si rammarica per l'inversione di tendenza rispetto a quella positiva registrata negli anni precedenti e teme il verificarsi di un aumento del livello di errore nel corso dei prossimi anni;

8.

osserva che la Commissione ha mantenuto l'obiettivo di ottenere una DAS positiva, mentre il Parlamento ha vivamente deplorato, nella sua risoluzione sul discarico per l'esercizio 2011, il fatto che i pagamenti continuassero a essere inficiati da errori rilevanti;

9.

invita la Commissione a prendere le misure necessarie atte a conseguire una diminuzione costante della percentuale di errore;

Qual è il problema?

10.

condivide i pareri della Corte dei conti e della Commissione (6) riguardo al fatto che il meccanismo dell'audit unico non funziona ancora e che i sistemi di controllo istituiti dagli Stati membri attualmente non stanno funzionando al massimo delle loro potenzialità;

11.

ricorda, a tale proposito, che nel 2011, nell'ambito della politica regionale, per oltre il 60 % degli errori identificati dalla Corte dei conti, le autorità degli Stati membri disponevano di informazioni sufficienti per individuare e correggere alcuni degli errori prima di chiedere il rimborso da parte della Commissione;

12.

condivide al riguardo l'opinione della Corte dei Conti che i controlli di primo livello, segnatamente i sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri, sono insufficienti, il che comporta un onere considerevolmente elevato per ridurre la percentuale di errore;

13.

rileva che regole complesse e non trasparenti impediscono la realizzazione dei programmi e il controllo degli stessi; teme che questo possa tradursi in numerosi errori e dare adito a frodi; teme pertanto che norme sempre più complesse a livello nazionale o regionale (sovraregolamentazione o «gold plating») comportino ulteriori problemi ai fini dell'attuazione giuridica del bilancio dell'Unione nonché un inutile aumento della percentuale di errore;

14.

rileva che la Commissione non può fare totalmente affidamento sui risultati ottenuti dagli organi nazionali di controllo degli Stati membri;

15.

rileva che esiste un'incoerenza di fondo tra la Corte dei conti, che nelle verifiche contabili DAS applica un approccio annuale, e la Commissione, che nell'esecuzione del bilancio applica un approccio pluriennale;

Che cosa occorre fare?

16.

invita la Commissione ad applicare in modo rigoroso l'articolo 32, paragrafo 5, del nuovo regolamento finanziario, qualora il livello di errore si mantenga alto e, di conseguenza, a identificare i punti deboli dei sistemi di controllo, ad analizzare i costi e i benefici di possibili misure correttive e a intraprendere o proporre interventi adeguati in termini di semplificazione, miglioramento dei sistemi di controllo e ridefinizione dei programmi o dei sistemi di consegna;

17.

invita gli Stati membri a rafforzare i rispettivi sistemi di supervisione e controllo e, in particolare, a garantire l'affidabilità di indicatori e statistiche;

18.

osserva con preoccupazione che nel 2010 e 2011, nella politica regionale, la Corte dei conti ha appurato come la Commissione non possa fare completo affidamento e ottenere garanzie adeguate dal lavoro svolto dalle autorità di audit, e invita gli Stati membri a porre rimedio a tale situazione;

19.

invita gli Stati membri ad assumersi la piena responsabilità per i propri conti e a trasmettere alla Commissione dati affidabili mediante dichiarazioni di gestione nazionali sottoscritte al livello politico adeguato;

20.

invita la Commissione a motivare gli Stati membri alla cooperazione, affinché il denaro dei contribuenti sia utilizzato in conformità del principio della buona gestione finanziaria, mediante adeguati vantaggi o severe sanzioni oppure bloccando i finanziamenti; ritiene che questo contribuirebbe a ripristinare fiducia dei cittadini dell'UE nelle sue istituzioni;

21.

invita la Commissione ad armonizzare tutte le procedure di controllo all'interno dei propri servizi;

22.

osserva con preoccupazione che i punti deboli nel lavoro delle autorità nazionali evidenziati dalla Corte dei conti potrebbero anche essere il risultato di un difetto intrinseco e di un conflitto di interessi dello stesso sistema di gestione concorrente (7) dato che, per ottenere lo status di audit unico dalla Commissione, le autorità nazionali devono essere efficaci e, nel contempo, il tasso di errore comunicato dovrebbe essere inferiore al 2 %, il che potrebbe essere un incentivo a non segnalare le irregolarità;

23.

invita la Commissione, di conseguenza, a intraprendere un'azione più vigorosa all'atto della certificazione delle autorità nazionali di gestione e audit e a prevedere gli incentivi corretti e un sistema sanzionatorio efficace;

24.

chiede pertanto, in applicazione dell'articolo 287, paragrafo 3, del trattato FUE, che ai fini del controllo della gestione concorrente sia rafforzata la cooperazione fra le istituzioni di controllo nazionali e la Corte dei conti europea;

25.

invita le competenti istituzioni dell'Unione europea a verificare se il livello di errore del 2 % sia un traguardo adeguato e raggiungibile per tutte le politiche dell'UE;

26.

in questo contesto solleva seri dubbi sull'utilità della dichiarazione di affidabilità, in quanto, a causa della complessità dell'esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione concorrente, vi è anche una responsabilità concorrente per quanto concerne la legalità e la regolarità della gestione di bilancio tra la Commissione e gli Stati membri nonché tra la Commissione e le amministrazioni regionali, mentre la responsabilità politica continua ad essere solo della Commissione;

27.

è pertanto dell'avviso che nell'ambito della futura revisione del trattato UE andrebbe riconsiderato il concetto di dichiarazione di affidabilità;

Seguito del discarico 2011 alla Commissione

28.

ribadisce il proprio invito agli Stati membri a stilare dichiarazioni di gestione nazionali all'appropriato livello politico e invita la Commissione a elaborare un modello per tali dichiarazioni;

29.

ritiene che il principio di una dichiarazione di gestione nazionale obbligatoria debba essere inserito nell'accordo interistituzionale che accompagna la decisione relativa al quadro finanziario pluriennale;

30.

osserva che la perdurante assenza di un sistema credibile di dichiarazioni nazionali continuerà a pesare sulla fiducia che i cittadini dell'UE nutrono nei confronti della politica macroeconomica e monetaria dell'UE e di coloro che gestiscono i fondi dell'Unione (8);

31.

ricorda che le prime tre azioni prioritarie richieste alla Commissione dal Parlamento al momento della concessione del discarico per l'esercizio 2011 hanno lo scopo di preparare il terreno a ulteriori progressi in merito alla questione della DAS;

32.

ricorda, in particolare, che la Commissione dovrebbe adottare annualmente, per la prima volta nel settembre 2013, una comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti che renda pubbliche tutte le somme, in termini nominali, recuperate nel corso dell'esercizio precedente attraverso correzioni finanziarie e recuperi per tutti i modelli di gestione a livello dell'Unione e degli Stati membri (9);

33.

insiste sul fatto che tale comunicazione sia presentata in tempo perché possa essere esaminata dalla Corte dei conti europea prima della pubblicazione della sua relazione annuale;

34.

ribadisce l'incoraggiamento alla Commissione a fare progressi pubblicando dati più precisi e affidabili su recuperi e rettifiche finanziarie e a fornire informazioni che consentano di riconciliare, per quanto possibile, l'anno in cui viene effettuato il pagamento, l'anno in cui viene individuato il relativo errore e l'anno in cui il conseguente recupero o la rettifica finanziaria vengono menzionati nelle note allegate ai conti (10);

35.

osserva che tutte le azioni intraprese per ridurre le percentuali di errore dovrebbero essere accompagnate da una nuova cultura del risultato; ritiene che sarebbe opportuno che i servizi della Commissione definiscano nel proprio piano di gestione una serie di obiettivi e indicatori che soddisfino i requisiti della Corte dei conti in materia di pertinenza, comparabilità e validità; osserva che nelle relazioni annuali di attività i servizi dovrebbero quantificare il loro rendimento, sintetizzando i risultati conseguiti con la partecipazione alle principali politiche attuate dalla Commissione, e che detto rendimento «settoriale» va integrato con una valutazione del rendimento della Commissione nella relazione di valutazione elaborata a norma dell'articolo 318 del TFUE (11);

36.

ricorda che la Commissione dovrebbe modificare la struttura della suddetta relazione di valutazione, operando una distinzione tra politiche interne ed esterne, e concentrare l'attenzione, nella sezione relativa alle politiche interne, sulla strategia Europa 2020 in quanto politica economica e sociale dell'Unione; osserva che la Commissione dovrebbe mettere in evidenza i progressi compiuti nel completamento delle iniziative faro;

37.

sottolinea, inoltre, che gli indicatori di risultato dovrebbero essere pienamente integrati in tutte le proposte riguardanti nuove politiche e programmi;

38.

chiede che gli orientamenti forniti dal Parlamento alla Commissione nel paragrafo 1 della risoluzione che accompagna la decisione sul discarico per l'esercizio 2011, in merito a come elaborare la relazione di valutazione di cui all'articolo 318 del TFUE, siano incorporati nell'accordo interistituzionale che accompagna la decisione relativa al quadro finanziario pluriennale;

Bilancio basato sui risultati

39.

condivide il parere della Corte dei conti europea che non serve tentare di misurare il rendimento senza avere elaborato un bilancio sulla base di indicatori di risultato (12) e chiede l'istituzione di un modello di budget pubblico basato sui risultati, in cui ogni linea di bilancio sia accompagnata da obiettivi e prestazioni da misurare sulla base degli indicatori di risultato;

40.

chiede alla Commissione di creare un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Commissione, del Parlamento, del Consiglio e della Corte dei conti, al fine di valutare le misure da adottare per introdurre tale bilancio basato sui risultati e per elaborare un piano d'azione legato a un calendario corrispondente;

Semplificazione

41.

invita tutte le parti coinvolte nel processo decisionale riguardante la legislazione e i programmi del dopo 2013 a tenere conto dell'esigenza di rispettare l'imperativo categorico della semplificazione attraverso la riduzione del numero di programmi e la definizione di controlli proporzionati ed efficienti in termini di costi nonché di regole di ammissibilità e metodi di valutazione di costi semplificati;

o

o o

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 340 del 6.12.2006, pag. 3.

(3)  Abbreviazione del termine francese «Déclaration d'assurance».

(4)  Parere n. 2/2004 (parere sull'audit unico).

(5)  GU L 196 del 27.7.2005, pag. 4.

(6)  Contributi di Kersti KALJULAID e Manfred KRAFF all'audizione sul quadro di controllo interno integrato, organizzata da CONT il 22 aprile 2013.

(7)  Contributo di Kersti KALJULAID all'audizione sul quadro di controllo interno integrato, organizzata da CONT il 22 aprile 2013.

(8)  Contributo di Jules MUIS alla medesima audizione.

(9)  Risoluzione che accompagna la decisione di concedere il discarico 2011 alla Commissione, paragrafo 1, lettera a) (GU L 308 del 16.11.2013, pag. 27).

(10)  Risoluzione che accompagna la decisione di concedere il discarico 2011 alla Commissione, paragrafo 61.

(11)  Risoluzione che accompagna la decisione di concedere il discarico 2011 alla Commissione, paragrafo 1, lettere ab), ae), af).

(12)  Contributo di Kersti Kaljulaid all'audizione sul quadro di controllo interno integrato, organizzata dalla commissione CONT il 22 aprile 2013.


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