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Document 52012AP0287

Accordo commerciale anticontraffazione tra l'UE e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America (12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

GU C 349E del 29.11.2013, p. 552–552 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/552


Mercoledì 4 luglio 2012
Accordo commerciale anticontraffazione tra l'UE e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America ***

P7_TA(2012)0287

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America (12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

2013/C 349 E/32

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (12195/2011),

visto il progetto di Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America (12196/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0027/2012),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0204/2012),

1.

rifiuta di dare la sua approvazione alla conclusione dell'Accordo;

2.

incarica il suo Presidente di informare il Consiglio che l'Accordo non può essere concluso;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Australia, Canada, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti messicani, Regno del Marocco, Nuova Zelanda, Repubblica di Singapore, Confederazione svizzera e Stati Uniti d'America.


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