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Document 62011TN0338
Case T-338/11: Action brought on 30 June 2011 — Getty Images v OHIM (PHOTOS.COM)
Causa T-338/11: Ricorso proposto il 30 giugno 2011 — Getty Images/UAMI (PHOTOS.COM)
Causa T-338/11: Ricorso proposto il 30 giugno 2011 — Getty Images/UAMI (PHOTOS.COM)
GU C 252 del 27.8.2011, p. 39–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/39 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2011 — Getty Images/UAMI (PHOTOS.COM)
(Causa T-338/11)
2011/C 252/87
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Getty Images (US), Inc. (Seattle, Stati Uniti) (rappresentante: avv. P. G. Olson)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 aprile 2011, nel procedimento R 1831/2010-2; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PHOTOS.COM» per prodotti e servizi delle classi 9, 42 e 45 — domanda di marchio comunitario n. 8549991.
Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale della domanda di marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), in combinato disposto con l’art. 7, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: i) ha erroneamente concluso che il marchio richiesto sia descrittivo dei prodotti/servizi per cui è stata chiesta la registrazione; ii) è incorsa in errore omettendo di tenere conto del fatto che il nome di dominio registrato della ricorrente corrisponde al marchio per cui è stata richiesta la registrazione e ha un effetto sulla valutazione del carattere distintivo del marchio; iii) ha erroneamente ritenuto che la documentazione fosse insufficiente a dimostrare che il marchio aveva acquisito carattere distintivo e ha basato la sua decisione su una comprensione e un’interpretazione errate delle prove prodotte. Violazione dei principi di parità di trattamento e di legittimo affidamento, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente negato l’importanza del fatto che l’UAMI, nell’ambito di una domanda precedente, avesse accettato il marchio «PHOTOS.COM» della ricorrente per prodotti e servizi simili.