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Document 31999R0083
Commission Regulation (EC) No 83/1999 of 13 January 1999 amending the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92
Regolamento (CE) n. 83/1999 della Commissione del 13 gennaio 1999 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/82 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 83/1999 della Commissione del 13 gennaio 1999 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/82 del Consiglio
GU L 8 del 14.1.1999, p. 17–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Regolamento (CE) n. 83/1999 della Commissione del 13 gennaio 1999 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/82 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 008 del 14/01/1999 pag. 0017 - 0017
REGOLAMENTO (CE) N. 83/1999 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 1999 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/82 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, considerando che il governo francese ha chiesto, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, di modificare in «Ossau-Iraty» la denominazione «Ossau-Iraty Brebis-Pyrénées» registrata quale denominazione d'origine protetta con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/98 (4); considerando che dall'esame della suddetta domanda di modifica si è constatato che si tratta di una modifica secondaria; che tale constatazione scaturisce dal fatto che pur trattandosi di una modifica della denominazione registrata che in linea di massima dovrebbe essere considerata come una modifica rilevante, essa non infirma i diritti dei titolari della denominazione in causa; che inoltre la modifica suddetta non ha effetti sui diritti dei produttori terzi; considerando che, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2081/92, la Commissione ha stimato, con decisione del 20 marzo 1998, di non dover applicare la procedura prevista dall'articolo 6, poiché si tratta di una modifica secondaria; considerando che si è inoltre tenuto presente che la modifica è conforme al regolamento (CEE) n. 2081/92; che occorre pertanto registrare la modifica della denominazione «Ossau-Iraty Brebis-Pyrénées» in quella di «Ossau-Iraty» modificando in conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96; considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la modifica in «Ossau-Iraty» della denominazione «Ossau-Iraty Brebis-Pyrénées» deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è modificato come segue: La denominazione d'origine protetta «Ossau-Iraty Brebis-Pyrénées» è sostituita da «Ossau-Iraty». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1. (2) GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10. (3) GU L 148 del 21. 6. 1996, pag. 1. (4) GU L 202 del 18. 7. 1998, pag. 25.