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Document 32023D0726

    Decisione (PESC) 2023/726 del Consiglio, del 31 marzo 2023, che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su un’esenzione umanitaria

    ST/6833/2023/INIT

    GU L 94 del 3.4.2023, p. 48–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/726/oj

    3.4.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 94/48


    DECISIONE (PESC) 2023/726 DEL CONSIGLIO

    del 31 marzo 2023

    che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (United Nations Security Council – UNSC) ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2664 (2022), ricordando le sue precedenti risoluzioni che impongono misure sanzionatorie in risposta a minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e sottolineando che le misure adottate dagli Stati membri delle Nazioni Unite per attuare le sanzioni si conformano agli obblighi che incombono loro a norma del diritto internazionale e non sono intese ad avere conseguenze umanitarie avverse per le popolazioni civili né conseguenze negative per le attività umanitarie o per coloro che le svolgono.

    (2)

    Esprimendo la propria disponibilità a rivedere, adeguare e porre fine, se del caso, ai suoi regimi sanzionatori tenendo conto dell'evoluzione della situazione sul terreno e della necessità di ridurre al minimo le ripercussioni umanitarie negative indesiderate, al paragrafo 1 della UNSCR 2664 (2022) l'UNSC ha statuito che la fornitura, il trattamento o il pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o la fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali sono consentiti e non costituiscono una violazione del congelamento dei beni imposto dall'UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni. Ai fini della presente decisione, il paragrafo 1 dell'UNSCR 2664 (2022) è definito «deroga umanitaria». La deroga umanitaria è applicabile a determinati soggetti, come stabilito in tale risoluzione.

    (3)

    L'UNSCR 2664 (2022) richiede che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni si applichi al regime di sanzioni relativo all'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda previsto dalle risoluzioni 1267, 1989 e 2253 per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione della risoluzione stessa e indica che l'UNSC intende decidere in merito alla proroga dell'applicazione dell'UNSCR 2664 (2022) prima della data in cui l'applicazione di tale deroga altrimenti scadrebbe.

    (4)

    L'UNSCR 2664 (2022) sottolinea che, se in conflitto con risoluzioni precedenti, la deroga umanitaria prevale su tali risoluzioni precedenti limitatamente all'oggetto del conflitto. L'UNSCR 2664 (2022) precisa, tuttavia, che il paragrafo 1 dell'UNSCR 2615 (2021) resta in vigore.

    (5)

    L'UNSCR 2664 (2022) chiede ai fornitori che si avvalgono della deroga umanitaria di adoperarsi ragionevolmente, anche rafforzando le loro strategie e procedure di gestione dei rischi e di dovuta diligenza, per ridurre al minimo qualsiasi beneficio vietato dalle sanzioni, discenda esso da fornitura diretta o indiretta ovvero da diversione, a vantaggio di persone o entità designate.

    (6)

    Il Consiglio ritiene che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni ai sensi dell'UNSCR 2664 (2022) debba applicarsi anche nei casi in cui l'Unione decida di adottare misure complementari relative al congelamento di fondi e risorse economiche oltre a quelle decise dall'UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni.

    (7)

    È pertanto necessario modificare di conseguenza le decisioni del Consiglio 2010/413/PESC (1), 2010/788/PESC (2), 2014/450/PESC (3), (PESC) 2015/740 (4), (PESC) 2015/1333 (5), (PESC) 2016/849 (6), (PESC) 2016/1693 (7) e (PESC) 2017/1775 (8).

    (8)

    È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

    1)

    all'articolo 27, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   Fatto salvo il paragrafo 8, il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 non si applica:

    a)

    qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che una deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile;

    b)

    alle transazioni finanziarie con la Foreign Trade Bank o con la Korean National Insurance Company (KNIC) qualora tali transazioni riguardino esclusivamente le attività delle missioni diplomatiche nell'RPDC o le attività umanitarie svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.»

    ;

    2)

    all'articolo 27 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «8.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

    a)

    dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

    e)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

    f)

    da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal Consiglio per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b), c) e d), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone e alle entità di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).»

    ;

    3)

    l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 28

    Fatti salvi l'articolo 27, paragrafo 8, l'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 27, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), non si applica in relazione a fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che sono necessari per svolgere le attività delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le loro agenzie specializzate e relative organizzazioni o altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, o a qualsiasi fondo, altre attività finanziarie o risorse economiche che, secondo quanto stabilito in anticipo dal comitato delle sanzioni in una valutazione caso per caso, sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).»

    ;

    4)

    all'articolo 36 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   La deroga di cui all'articolo 27, paragrafo 8, per quanto riguarda l'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e l'articolo 27, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), è riesaminata a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.»

    .

    Articolo 2

    La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

    1)

    all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «10.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

    a)

    dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

    e)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; oppure

    f)

    da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni riguardo a persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e dal Consiglio riguardo a persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 2.»

    ;

    2)

    all'articolo 5, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 10, per quanto riguarda le persone e le entità elencate nell'allegato II, le esenzioni possono essere concesse anche per i fondi e le risorse economiche necessari per scopi umanitari, quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla RDC.»

    .

    Articolo 3

    La decisione 2010/413/PESC è così modificata:

    1)

    all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «15.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

    a)

    dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

    e)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

    f)

    da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere a) e d), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e dal Consiglio per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b), c) ed e), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone e alle entità di cui al paragrafo 1, lettere b), c) ed e).»

    ;

    2)

    all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «6.   La deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 15, per quanto riguarda l'articolo 20, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), e l'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), è riesaminata a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.»

    .

    Articolo 4

    La decisione (PESC) 2016/1693 è così modificata:

    1)

    all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «10.   I paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

    a)

    dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

    e)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

    f)

    da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2 e dal Consiglio per quanto riguarda i paragrafi 3 e 4.»

    ;

    2)

    l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    1.   La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, in particolare alla luce delle pertinenti decisioni dell'UNSC o del comitato.

    2.   L'articolo 3, paragrafo 10, si applica fino al 9 dicembre 2024, a meno che l'UNSC decida di prorogare l'applicazione dell'UNSCR 2664 (2022) oltre tale data.

    3.   Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

    4.   Qualora una persona o entità designata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, o dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, presenti osservazioni, il Consiglio riesamina la designazione alla luce delle osservazioni presentate e le misure cessano di applicarsi se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 5, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

    5.   Qualora sia presentata un'ulteriore richiesta, basata su nuove prove sostanziali, di rimuovere una persona o un'entità dall'elenco dell'allegato, il Consiglio procede a un nuovo riesame a norma del paragrafo 3.

    6.   Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2023.».

    Articolo 5

    La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:

    1)

    all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «14.   I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

    a)

    dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

    e)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

    f)

    da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per quanto riguarda il paragrafo 1, e il paragrafo 4 nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui al paragrafo 1, e dal Consiglio per quanto riguarda il paragrafo 2, e il paragrafo 4 nella misura in cui si riferisce alle persone e alle entità di cui al paragrafo 2.»

    ;

    2)

    all'articolo 9, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

    «8.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 14, riguardo alle persone ed entità elencate nell'allegato IV, sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, la fornitura di energia elettrica, operatori umanitari e relativa assistenza, o l'evacuazione di cittadini stranieri dalla Libia.»

    ;

    3)

    all'articolo 9, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

    «9.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 14, riguardo alle entità di cui al paragrafo 3, sono altresì ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche purché:

    a)

    lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi, alle altre attività finanziarie o alle risorse economiche per uno o più degli scopi seguenti e il comitato non abbia espresso parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica:

    i)

    esigenze umanitarie;

    ii)

    combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile;

    iii)

    ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia;

    iv)

    creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell'infrastruttura pubblica civile; o

    v)

    agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;

    b)

    lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato che tali fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche non devono essere messi a disposizione o a beneficio delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;

    c)

    lo Stato membro interessato abbia consultato preventivamente le autorità libiche sull'uso di tali fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche; e

    d)

    lo Stato membro interessato abbia scambiato con le autorità libiche la notifica trasmessa a norma del presente paragrafo e le autorità libiche non si siano opposte entro 5 giorni lavorativi allo sblocco di tali fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche.».

    Articolo 6

    La decisione (PESC) 2017/1775 è così modificata:

    1)

    all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «8.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

    a)

    dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

    e)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

    f)

    da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.»

    ;

    2)

    all'articolo 2 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

    «8.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

    a)

    dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

    e)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

    f)

    da altro soggetto idoneo indicato dal Consiglio.»

    ;

    3)

    all'articolo 2 bis, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   Fatto salvo il paragrafo 8, in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati o messi a disposizione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni dal Mali. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dall'autorizzazione.»

    .

    Articolo 7

    La decisione (PESC) 2015/740 è così modificata:

    1)

    all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «7.   L'articolo 6 non si applica alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

    a)

    dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

    e)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

    f)

    da altro soggetto idoneo indicato dal comitato.»

    ;

    2)

    all'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «6.   L'articolo 6 non si applica alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

    a)

    dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

    e)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

    f)

    da altro soggetto idoneo indicato dal Consiglio.».

    Articolo 8

    All'articolo 5 della decisione 2014/450/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

    a)

    dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

    e)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

    f)

    da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.».

    Articolo 9

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ROSWALL


    (1)  Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).

    (2)  Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).

    (3)  Decisione 2014/450/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 106).

    (4)  Decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC (GU L 117 dell'8.5.2015, pag. 52).

    (5)  Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

    (6)  Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).

    (7)  Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25).

    (8)  Decisione (PESC) 2017/1775, del 28 settembre 2017, del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23).


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