Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0241

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

COM/2023/241 final

Bruxelles, 26.4.2023

COM(2023) 241 final

2023/0137(CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta fa parte di un pacchetto ed è volta a modificare il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi 1 (il braccio correttivo del patto di stabilità e crescita). È accompagnata da una proposta di sostituire il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche 2 (il braccio preventivo del patto di stabilità e crescita), nonché da una proposta di modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri 3 . Il pacchetto mira pertanto a riformare il quadro di bilancio dell'UE.

Nel 2011, al fine di tener conto degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria globale e dalla crisi del debito sovrano nella zona euro, e nel quadro del pacchetto noto come "six-pack", il regolamento (CE) n. 1466/97 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1175/2011 4 , il regolamento (CE)n. 1467/97 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011 5 ed è stata adottata la direttiva 2011/85/UE.

L'articolo 17 bis del regolamento n. 1467/97 contiene una clausola di riesame in base alla quale la Commissione è tenuta a pubblicare, ogni cinque anni, una relazione sull'applicazione del regolamento, al fine di valutare: i) l'efficacia del regolamento; ii) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri conformemente al TFUE; la relazione è accompagnata, se del caso, da proposte di modifica del regolamento. La Commissione ha effettuato un riesame del regolamento nell'ambito del riesame di governance economica dell'UE avviato nel febbraio 2020 6 . 

Il riesame del quadro di governance economica dell'UE si è basato su un'ampia consultazione con una pluralità di portatori di interessi (istituzioni dell'UE, cittadini, governi e parlamenti nazionali, parti sociali, istituzioni non governative e mondo accademico). Il riesame ha evidenziato numerosi punti di forza del quadro, ma anche una serie di lacune, in particolare una maggiore complessità, la necessità di dimostrare una maggiore efficacia nel ridurre i livelli del debito elevati e di creare riserve per shock futuri, nonché la necessità di aggiornare un certo numero di strumenti e procedure al fine di integrare gli insegnamenti tratti dalle risposte strategiche ai recenti shock economici, compresa l'interazione tra riforme e investimenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il pacchetto proposto, comprendente la presente proposta, mira a colmare tali lacune e ad integrare quanto appreso.

Nella comunicazione del 9 novembre 2022 la Commissione ha presentato orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE 7 miranti a garantire la sostenibilità del debito e a promuovere una crescita sostenibile e inclusiva in tutti gli Stati membri. Gli orientamenti prevedevano un rafforzamento della titolarità nazionale, una semplificazione del quadro spostandone il fulcro maggiormente sul medio termine, in combinazione con un'applicazione più rigorosa e coerente. Tali orientamenti rispecchiavano anche le osservazioni emerse dalla consultazione pubblica avviata nell'ottobre 2021, che invitava le altre istituzioni dell'UE e tutti i principali portatori di interessi ad esprimersi su tale questione 8 .

Sulla base delle conclusioni del riesame della governance economica e della consultazione pubblica avviata nell'ottobre 2021, come pure sulla base degli orientamenti presentati nella comunicazione del 9 novembre 2022, il pacchetto comprendente la presente proposta legislativa mira a rendere il quadro di governance dell'UE più semplice, più trasparente ed efficace, con una maggiore titolarità nazionale e una migliore applicazione delle norme, consentendo al contempo riforme e investimenti e riducendo gli elevati rapporti debito pubblico/PIL in modo realistico, graduale e duraturo. In tal modo, nel contesto del semestre europeo, il quadro riformato dovrebbe contribuire a costruire l'economia verde, digitale e resiliente del futuro, garantendo al contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche in tutti gli Stati membri. Un controllo ex post più rigoroso sarebbe la necessaria contropartita di un quadro di sorveglianza basato sul rischio che offre un margine di manovra più ampio agli Stati membri per definire i rispettivi percorsi di aggiustamento.

Le proposte di riforma sono pertanto condizionate dai livelli di debito pubblico più elevati e diversificati e dalla necessità di sostenere livelli elevati di investimento per un'equa duplice transizione (verde e digitale), dalla necessità di garantire la sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta e la resilienza sociale ed economica, nonché dalla necessità di una bussola strategica per la sicurezza e la difesa.

In particolare l'attuale parametro per la riduzione del debito, previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1467/97 per gli Stati membri il cui rapporto debito/PIL supera il valore di riferimento del 60 % del prodotto interno lordo (PIL) (la cosiddetta regola dell'1/20), implicherebbe assai probabilmente - nell'attuale situazione post-COVID di elevati rapporti debito/PIL e disavanzo/PIL - uno sforzo di bilancio concentrato nel periodo iniziale troppo impegnativo, che avrebbe un impatto molto negativo sulla crescita e quindi sulla sostenibilità stessa del debito. Si propone pertanto di passare a un quadro di sorveglianza maggiormente basato sul rischio, che metta al centro la sostenibilità del debito e che faccia maggiori distinzioni tra gli Stati membri tenendo conto dei relativi problemi di debito pubblico, attenendosi al tempo stesso a un quadro trasparente e comune dell'UE coerente con i valori di riferimento del 3 % del PIL e del 60 % del PIL previsti dal protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai trattati.

Le regole per l'avvio e la chiusura di una procedura per i disavanzi eccessivi per l'inosservanza del valore di riferimento del disavanzo, pari al 3 % del PIL (la cosiddetta "procedura per i disavanzi eccessivi basata sul disavanzo"), rimarrebbero invariate, con alcuni aggiustamenti per garantire la coerenza con la procedura per i disavanzi eccessivi per l'inosservanza del criterio del debito, al fine di riconoscere il ruolo degli enti di bilancio indipendenti e precisare i casi di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione. Si tratta di un elemento consolidato della sorveglianza di bilancio dell'UE che si è dimostrato efficace per influenzare il comportamento di bilancio ed è ben compreso dai responsabili delle politiche e dall'opinione pubblica grazie alla sua semplicità.

La procedura per i disavanzi eccessivi per l'inosservanza del criterio del debito (la cosiddetta "procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito") verrebbe rafforzata sia per l'attivazione che per l'abrogazione. Si concentrerebbe sugli scostamenti - da parte di Stati membri con un debito superiore al 60 % del PIL - dal percorso di bilancio concordato, per il quale lo Stato membro si è impegnato e che è stato approvato dal Consiglio, ai sensi della proposta di regolamento che sostituisce il braccio preventivo del patto di stabilità e crescita (PSC).

Di norma un grave problema di debito pubblico, rilevato sulla base del più recente Debt Sustainability Monitor, dovrebbe essere considerato un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi. In linea di principio il percorso previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi sarà quello originariamente approvato dal Consiglio. Nel caso in cui tale percorso originario non sia più praticabile a causa di circostanze oggettive, la Commissione potrebbe proporre al Consiglio un percorso modificato nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta fa parte di un più ampio pacchetto di proposte formulate sulla scia degli orientamenti della Commissione, del 9 novembre 2022, per una riforma del quadro di governance economica dell'UE. Questo pacchetto comprende anche una proposta di regolamento che sostituisce il braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e una proposta recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio. Il pacchetto mira a stabilire un quadro riformato che sia basato su un orientamento a medio termine e una titolarità nazionale al fine di ridurre in modo credibile e sostanziale i livelli di debito elevati e di promuovere una crescita sostenibile e inclusiva. Il quadro di governance economica riformato conserva pertanto gli obiettivi fondamentali di disciplina di bilancio e di promozione della crescita del patto di stabilità e crescita (PSC) e le sue disposizioni istitutive stabilite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Al contempo, poiché si propone di garantire finanze pubbliche sane e sostenibili e di promuovere la crescita, il quadro riformato soddisfa anche gli obiettivi principali del patto di bilancio che costituisce il titolo III del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG) 9 . Inoltre altri elementi della normativa proposta conservano la sostanza del patto di bilancio. Con un orientamento a medio termine basato sui problemi del debito specifici per paese, la proposta di regolamento che sostituisce il braccio preventivo del PSC rispecchia in parte la prescrizione del patto di bilancio relativa alla convergenza verso posizioni a medio termine, che dev'essere proposta tenendo conto dei rischi specifici del paese sul piano della sostenibilità (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TSCG). Pur mettendo in rilievo il saldo strutturale, il patto di bilancio impone anche un'analisi della spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate per la valutazione globale della conformità (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TSCG); tale analisi è mantenuta nella proposta di regolamento che sostituisce il braccio preventivo del PSC. Il patto di bilancio consente deviazioni temporanee dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali (articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TSCG), come prevede la proposta di regolamento che sostituisce il braccio preventivo del PSC. Il patto di bilancio prevede che qualora si constatino deviazioni significative dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, devono essere attuate misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito (articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TSCG). Allo stesso modo, il quadro riformato impone la correzione delle deviazioni dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio. Inoltre, quando le deviazioni determinano un disavanzo superiore al 3 % del PIL, lo Stato membro potrebbe essere sottoposto alla procedura per i disavanzi eccessivi. Per uno Stato membro con un debito superiore al 60 % del PIL, la procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito sarebbe rafforzata e si concentrerebbe sugli scostamenti dal percorso della spesa netta, sostituendo la "regola dell'1/20", che imponeva ad alcuni Stati membri uno sforzo di bilancio troppo impegnativo. Il patto di bilancio assegna agli enti di bilancio nazionali indipendenti un ruolo per il controllo dell'osservanza delle sue regole; le disposizioni riguardanti il ruolo e l'indipendenza di tali istituzioni di sorveglianza, che dovevano essere illustrate in dettaglio nei principi comuni proposti dalla Commissione 10 in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, TSCG, sono ora pienamente integrate nella proposta di modifica della direttiva 2011/85. Il patto di bilancio prevede che la Commissione e il Consiglio svolgano un ruolo nel processo di esecuzione (articolo 5 TSCG), come si afferma nella presente proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio.

Dall'attuazione del patto di bilancio negli ordinamenti giuridici nazionali scaturiscono ulteriori elementi in comune tra il patto di bilancio e il quadro di governance economica riformato. La maggior parte delle parti contraenti ha recepito le disposizioni del TSCG negli ordinamenti nazionali inserendo un collegamento diretto con la normativa corrispondente dell'UE 11 . Ciò vale per quanto riguarda l'obiettivo a medio termine e il percorso di convergenza, come pure per la valutazione di una deviazione significativa o per le disposizioni che impongono di seguire le raccomandazioni adottate dal Consiglio (tutte emanate in sede di applicazione del regolamento (CE) n. 1466/97).

In considerazione di tali elementi comuni, si può ritenere che il quadro di governance economica riformato proposto incorpori la sostanza delle disposizioni in materia di bilancio del TSCG nel quadro giuridico dell'UE, conformemente all'articolo 16 TSCG.

Coerenza con le altre politiche dell'Unione

La proposta fa parte di un pacchetto che mira a passare a un quadro di sorveglianza comune dell'UE basato sul rischio, che operi una distinzione tra gli Stati membri tenendo conto dei rispettivi problemi di debito pubblico. Essa rivede il quadro di bilancio dell'UE integrando gli obiettivi in materia di bilancio, riforme e investimenti in un unico piano strutturale di bilancio a medio termine e olistico, che costituirà uno dei fondamenti del nuovo quadro. Il piano includerà tutti gli impegni di riforma e di investimento assunti dagli Stati membri per affrontare le sfide individuate nel contesto del semestre europeo, incluse le raccomandazioni specifiche per paese. Una serie di questi impegni di riforma e di investimento consentirebbe di ampliare l'orizzonte di aggiustamento di bilancio, purché tali impegni soddisfino determinati criteri: essere di stimolo alla crescita (tra queste riforme vi sono, ad esempio, la risposta alle sfide poste dall'invecchiamento demografico, la maggiore efficienza del mercato del lavoro e l'aumento dell'offerta di manodopera, l'incoraggiamento dell'innovazione e il rafforzamento delle competenze, il miglioramento del contesto imprenditoriale 12 , l'eliminazione degli ostacoli al mercato unico e il superamento delle dipendenze strategiche), favorire la sostenibilità di bilancio ed essere coerenti con le priorità comuni dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica del presente strumento è l'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma, TFUE, per quanto riguarda il regolamento modificato.

Sussidiarietà

Il braccio correttivo del PSC si propone di evitare errori rilevanti nelle politiche di bilancio, che potrebbero costituire un rischio per la sostenibilità delle finanze pubbliche ed eventualmente mettere in pericolo l'UEM. Ciò si traduce nell'obbligo, imposto dal trattato agli Stati membri, di evitare disavanzi pubblici eccessivi, che sono definiti in base a una soglia numerica per il disavanzo (3 % del PIL) e per il debito (che non deve superare il 60 % del PIL, oppure deve ridursi in misura sufficiente avvicinandosi a tale percentuale). La procedura per i disavanzi eccessivi che attua il divieto di disavanzo eccessivo prevede una serie di passaggi che, per i paesi della zona euro, comprendono l'eventuale imposizione di sanzioni finanziarie. La procedura per i disavanzi eccessivi è stata regolarmente applicata in linea con le disposizioni pertinenti, e ha contribuito così a stabilizzare le prospettive di una soluzione ordinata.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il suo obiettivo, ossia l'uniforme rispetto della disciplina di bilancio imposto dal TFUE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito meglio a livello di Unione.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

Scelta dell'atto giuridico

La proposta intende modificare un regolamento del Consiglio, e assume pertanto la forma di una proposta di regolamento del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Le valutazioni retrospettive del quadro di governance economica dell'UE sono state pubblicate nel febbraio 2020 13 e nell'ottobre 2021 14 .

Consultazioni dei portatori di interessi

Sono state condotte ampie consultazioni con i portatori di interessi, consistenti in particolare in:

·una consultazione on line per raccogliere le opinioni dei portatori di interessi, della società civile e dei cittadini. Una relazione di sintesi dei risultati di tale consultazione è stata pubblicata nel marzo del 2022 15 ;

·discussioni tematiche approfondite con gli Stati membri che si sono svolte in seno al Consiglio (ECOFIN), all'Eurogruppo, al comitato economico e finanziario e al comitato di politica economica.

I risultati sono stati presi in considerazione nella comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2022, sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE 16 e nella presente proposta.

Dopo l'adozione della comunicazione del 9 novembre 2022, si sono svolte ulteriori discussioni con gli Stati membri in seno al Consiglio e con il Parlamento europeo, di cui si è tenuto conto nella presente proposta:

·il 15 marzo 2023 Parlamento europeo ha adottato le relazioni annuali sul semestre europeo, anch'esse incentrate sulla riforma del quadro di governance economica dell'UE e sul futuro del semestre europeo;

·il 14 marzo 2023 il Consiglio (ECOFIN) ha adottato le conclusioni sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE, che sono state approvate dal Consiglio europeo il 23 e 24 marzo 2023.

Valutazione d'impatto

La proposta ha beneficiato di una deroga alla valutazione d'impatto per i motivi seguenti: i) non presenta opzioni, in quanto i limiti della revisione sono determinati dal quadro di bilancio dell'UE e ii) è incentrata su modifiche mirate che iii) non determinano un aumento degli obblighi di rendicontazione da parte degli Stati membri e iv) sono basate su attività di raccolta di prove condotte recentemente (un documento di lavoro e comunicazioni della Commissione redatti tra il 2020 e il 2022).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Se il Consiglio commina ammende agli Stati membri, le entrate corrispondenti saranno versate nel bilancio dell'UE a titolo di altre entrate. A tale scopo sarà necessaria anche una modifica dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario 17 .

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Il regolamento modificato contiene una clausola di riesame in base alla quale ogni cinque anni la Commissione pubblicherà una relazione sull'applicazione del regolamento. La relazione riesaminerà: i) l'efficacia del regolamento; ii) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri conformemente al TFUE.

6.Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 della proposta contiene le modifiche proposte per il regolamento n. 1467/97.

Il paragrafo 1 aggiunge nuove definizioni all'articolo 1 del regolamento n. 1467/97, in linea con la proposta di regolamento che sostituisce il braccio preventivo del PSC. Esso modifica la formulazione dell'articolo 2 sugli eventi inconsueti introducendo l'espressione circostanze eccezionali, e aggiunge riferimenti incrociati alla proposta di regolamento che sostituisce il braccio preventivo del PSC. Modifica inoltre l'operatività del criterio del debito sancito dal trattato, abbandonando la "regola dell'1/20" e privilegiando il rispetto del percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio con la proposta di regolamento che sostituisce il braccio preventivo del PSC. Sopprime il riferimento alla descrizione quantitativa di una grave recessione economica e fa invece riferimento alla proposta di regolamento che sostituisce il braccio preventivo del PSC. Razionalizza l'elenco dei fattori significativi per decidere in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il livello dei problemi di debito di uno Stato membro costituirà un fattore fondamentale al momento di preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE. In particolare un grave problema di debito pubblico, rilevato sulla base del più recente Debt Sustainability Monitor, è considerato un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi. In caso di grave recessione economica la Commissione e il Consiglio possono decidere, nella loro valutazione, di non dichiarare l'esistenza di un disavanzo eccessivo, in linea con l'approccio seguito per l'attivazione della clausola di salvaguardia generale durante la crisi della COVID-19. Infine sono soppresse le disposizioni riguardanti l'introduzione di sistemi pensionistici multipilastro.

Il paragrafo 2 rende pubblici il parere del comitato economico e finanziario a norma dell'articolo 126, paragrafo 4, TFUE, nonché le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafi 6 e 7, TFUE. Il paragrafo 2 fissa i requisiti del percorso correttivo di spesa netta, stabilito in una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, necessari affinché il disavanzo rimanga, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL e il debito sia avviato su un percorso di riduzione plausibile oppure mantenuto a un livello prudente. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, si mantiene come parametro di riferimento un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL. Il paragrafo 2 aggiunge l'obbligo per gli Stati membri di includere nella relazione sul seguito effettivo il parere del proprio ente di bilancio indipendente. Stabilisce infine che circostanze eccezionali e una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione consentono al Consiglio di prorogare la scadenza per la correzione.

Il paragrafo 3 sopprime le disposizioni concernenti la possibile pubblicazione delle raccomandazioni del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, giacché, conformemente al paragrafo 2, tale pubblicazione diventa automatica. Aggiunge che le decisioni del governo non solo dovrebbero essere annunciate pubblicamente, ma dovrebbero anche essere sufficientemente dettagliate in modo da essere incluse nella valutazione del seguito effettivo.

Il paragrafo 4 fissa i requisiti del percorso correttivo di spesa netta, stabilito nella decisione con cui il Consiglio, a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, intima che il disavanzo rimanga, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL e il debito sia avviato su un percorso di riduzione plausibile oppure mantenuto a un livello prudente. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, si mantiene come parametro di riferimento un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL. Il paragrafo 4 stabilisce inoltre che circostanze eccezionali e una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione consentono al Consiglio di prorogare la scadenza per la correzione.

Il paragrafo 5 aggiunge che le decisioni del governo non solo dovrebbero essere annunciate pubblicamente, ma dovrebbero anche essere sufficientemente dettagliate in modo da essere incluse nella valutazione del seguito effettivo, derivante dall'intimazione formulata dal Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.

Il paragrafo 6 aggiunge le condizioni in base alle quali il Consiglio abroga la procedura per i disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE. Ai sensi del quadro di bilancio vigente, tali condizioni sono fissate esclusivamente in un codice di condotta.

I paragrafi 7 e 8 completano i riferimenti esistenti ai pertinenti articoli del TFUE.

Il paragrafo 9 prevede che le missioni intraprese dalla Commissione negli Stati membri consentano uno scambio anche con i portatori di interessi diversi dalle autorità nazionali, tra cui gli enti di bilancio indipendenti. Impone altresì alla Commissione di effettuare missioni di sorveglianza dedicate negli Stati membri che hanno ricevuto un'intimazione dal Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE; dispone inoltre che, in tale contesto e su invito del parlamento dello Stato membro interessato, la Commissione possa presentare la propria valutazione della situazione economica e di bilancio dello Stato membro.

Il paragrafo 10 sopprime l'importo minimo delle ammende e propone che esse si accumulino ogni sei mesi fino a quando non venga dato seguito effettivo, e fino a un massimo dello 0,5 % del PIL.

Il paragrafo 11 completa i riferimenti esistenti ai pertinenti articoli del TFUE.

Il paragrafo 12 sopprime l'articolo che assegna le entrate derivanti dalle ammende al fondo europeo di stabilità finanziaria. Le entrate derivanti dalle ammende eventualmente comminate saranno versate nel bilancio dell'UE a titolo di altre entrate. A tale scopo sarà necessaria anche una modifica dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Il paragrafo 12 sopprime inoltre le disposizioni concernenti il Regno Unito, facendo seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Il paragrafo 13 modifica la clausola di riesame.

Il paragrafo 14 aggiunge disposizioni transitorie.

Il paragrafo 15 sopprime l'allegato contenente disposizioni concernenti il Regno Unito.

L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore e l'applicabilità del regolamento recante modifica.

2023/0137 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 18 ,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione, come stabilito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché una bilancia dei pagamenti sostenibile.

(2)Il quadro di governance economica dell'Unione, che comprende un elaborato sistema di sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, ha guidato gli Stati membri nel conseguimento dei loro obiettivi di politica economica e di bilancio. Dal trattato di Maastricht del 1992 il quadro contribuisce al raggiungimento della convergenza macroeconomica, alla salvaguardia di finanze pubbliche sane e alla risoluzione degli squilibri macroeconomici. Insieme alla politica monetaria comune e alla moneta unica nella zona euro, il quadro ha creato le condizioni per la stabilità economica, la crescita economica sostenibile e inclusiva, e l'aumento dell'occupazione per i cittadini dell'Unione.

(3)Il patto di stabilità e crescita (PSC) che, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio 19 , dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997 20 , e dalla risoluzione del Consiglio europeo, del 17 giugno 1997, relativa al PSC 21 , si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte, sostenibile e inclusiva sostenuta dalla stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in termini di crescita sostenibile e occupazione.

(4)Nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1, TFUE, a evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(5)È opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, al fine di tenere maggiormente conto della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio, dei rischi per la sostenibilità e di altre vulnerabilità dei vari Stati membri. La forte risposta politica alla pandemia di COVID-19 si è dimostrata efficace nell'attenuare i danni economici e sociali della crisi, ma ha determinato un aumento significativo del rapporto debito pubblico e privato/PIL, il che sottolinea l'importanza di far scendere tali indici a livelli prudenti in modo graduale, duraturo e favorevole alla crescita e di sanare gli squilibri macroeconomici, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi occupazionali e sociali. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, tra cui la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, inclusa la normativa sul clima 22 , la garanzia della sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta, la lotta al cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.

(6)Il quadro di governance economica dell'Unione dovrebbe mettere al centro la sostenibilità del debito e una crescita sostenibile, e operare pertanto una distinzione tra gli Stati membri, tenendo conto dei relativi problemi di debito pubblico e consentendo la definizione di traiettorie di bilancio specifiche per paese.

(7)Allo stesso tempo, per assicurare un quadro dell'Unione trasparente e comune, basato sui valori di riferimento di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e sul protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TFUE e al trattato sull'Unione europea (TUE), un'applicazione più rigorosa a sostegno della sorveglianza multilaterale dovrebbe costituire il necessario contraltare a un quadro di sorveglianza basato sul rischio che consenta traiettorie di bilancio specifiche per paese.

(8)Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che la base per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro sia costituita da un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito. Tale indicatore unico dovrebbe basarsi sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale, ossia la spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ed escludendo la spesa per interessi e la spesa ciclica derivante dalla disoccupazione, nonché la spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione. L'indicatore consente la stabilizzazione macroeconomica, poiché non è influenzato dal funzionamento degli stabilizzatori automatici, tra cui le fluttuazioni delle entrate e delle spese al di fuori del controllo diretto del governo.

(9)La procedura per i disavanzi eccessivi per l'inosservanza del valore di riferimento del 3 % del prodotto interno lordo (PIL) per il disavanzo ("procedura per i disavanzi eccessivi basata sul disavanzo"), di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, è un elemento consolidato della sorveglianza di bilancio dell'Unione che si è dimostrato efficace per influenzare la politica di bilancio negli Stati membri.

(10)Per rafforzare la procedura per i disavanzi eccessivi per l'inosservanza del criterio del debito (60 % del PIL: "procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito"), di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, è opportuno concentrare l'attenzione sugli scostamenti dal percorso di bilancio stabilito dal Consiglio ai sensi del regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio 23 .

(11)In base all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE, il criterio del disavanzo è soddisfatto anche qualora il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento. Pertanto, un'inosservanza temporanea che resti vicina al valore di riferimento non dovrebbe comportare l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul disavanzo, se deriva da circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, come ad esempio nel caso di una grave recessione economica nello Stato membro interessato.

(12)Inoltre, qualora si verifichi una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, e facendo seguito all'applicazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio possono decidere di non dichiarare l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

(13)Ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio, facendo seguito a una raccomandazione della Commissione, può consentire agli Stati membri di deviare dal percorso della spesa netta fissato dal Consiglio a norma di tale regolamento, in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, a condizione che la sostenibilità di bilancio nel medio termine non ne risulti compromessa. Di conseguenza tale deviazione non dovrebbe comportare l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito.

(14)Al momento di valutare l'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione dovrebbe tener conto, come fattore significativo fondamentale, del livello del problema di debito dello Stato membro interessato. Di norma un grave problema di debito pubblico, rilevato sulla base del più recente Debt Sustainability Monitor, dovrebbe essere considerato un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi. Dal momento che, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione deve tener conto di tutti gli altri fattori significativi - nella misura in cui essi incidono sensibilmente sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e del debito da parte dello Stato membro interessato - che dovrebbero comprendere in particolare l'evoluzione della posizione economica e di bilancio a medio termine, nonché l'attuazione di investimenti e riforme strutturali. Per accrescere la titolarità nazionale, è opportuno che gli enti di bilancio indipendenti, di cui all'articolo 8 della direttiva del Consiglio [relativa ai quadri di bilancio nazionali] 24 , esprimano un parere sui fattori significativi.

(15)Per tener traccia delle deviazioni annuali, effettive e previste, dal percorso della spesa netta, di cui all'allegato IV del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione dovrebbe istituire un conto di controllo per ciascuno Stato membro sommando tali deviazioni nel tempo. Le informazioni contenute nel conto di controllo dovrebbero costituire la base delle azioni esecutive, e in particolare della relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, redatta in seguito a una deviazione dal percorso della spesa netta. Allo stesso tempo, nel decidere sull'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito, è opportuno tener conto del grado di ambizione del percorso della spesa netta contenuto nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, di cui al regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. In particolare, se il percorso della spesa netta dello Stato membro fissato dal Consiglio è più ambizioso della traiettoria tecnica di medio termine proposta dalla Commissione, ai sensi del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], e la deviazione dal percorso non è significativa se misurata rispetto a tale traiettoria, è opportuno evitare l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.

(16)Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe portare o mantenere il disavanzo pubblico stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, entro la scadenza stabilita dal Consiglio. Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe anche garantire progressi sufficienti, durante il periodo contemplato dalla raccomandazione, per avviare il rapporto debito pubblico/PIL previsto su un percorso di riduzione plausibile oppure mantenerlo a un livello prudente. Al momento di stabilire il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio dovrebbe anche verificare che non vi siano posticipi nello sforzo di aggiustamento di bilancio richiesto. In linea di principio il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi sarebbe quello originariamente stabilito dal Consiglio, tenendo conto della necessità di correggere la deviazione da tale percorso. Nel caso in cui tale percorso originario non sia più praticabile a causa di circostanze oggettive, il Consiglio dovrebbe essere in grado di stabilire un percorso diverso nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

(17)Per gli Stati membri sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, dovrebbe sempre essere in grado di prorogare la scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo, qualora stabilisca l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], oppure in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche del singolo Stato membro, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. Per la concessione di tale proroga la dimensione complessiva dello shock dovrebbe superare un intervallo di valori normale (ad esempio, i costi delle calamità naturali dovrebbero essere anticipati entro determinati limiti).

(18)È opportuno sopprimere le specifiche disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/97 concernenti i contributi ai sistemi pensionistici del secondo pilastro, dal momento che il percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio dovrebbe già tener conto della perdita di entrate relative a tali contributi.

(19)Gli enti di bilancio indipendenti si sono dimostrati capaci di promuovere la disciplina di bilancio e di rafforzare la credibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri. Al fine di rafforzare la titolarità nazionale, il ruolo di tali enti, tradizionalmente incaricati di monitorare l'osservanza del quadro nazionale, dovrebbe essere esteso al quadro di governance economica dell'Unione.

(20)È opportuno fissare condizioni chiare per l'abrogazione delle procedure per i disavanzi eccessivi. Tale abrogazione dovrebbe comportare che il disavanzo resti in maniera credibile al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12 e, per una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito, che lo Stato membro dimostri l'osservanza del percorso della spesa netta previsto da tale procedura.

(21)Per le ammende di cui all'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, non dovrebbe essere previsto un importo minimo; esse dovrebbero invece accumularsi fino a quando non venga dato seguito effettivo, in modo che costituiscano un reale incentivo per l'osservanza delle intimazioni rivolte agli Stati membri nell'ambito di una procedura per i disavanzi eccessivi, a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.

(22)È opportuno sopprimere le disposizioni relative al Regno Unito.

(23)Il presente regolamento fa parte di un pacchetto comprendente anche il regolamento (UE) [sul braccio preventivo] e la direttiva (UE) [...] recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Insieme, tali atti istituiscono un quadro di governance economica dell'Unione riformato che incorpora nel diritto dell'Unione la sostanza del titolo III "patto di bilancio" del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG) nell'Unione economica e monetaria 25 , a norma dell'articolo 16 del trattato. Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del TSCG da parte degli Stati membri, il pacchetto conserva l'orientamento a medio termine del patto di bilancio in quanto strumento per conseguire la disciplina di bilancio e la promozione della crescita. Il pacchetto prevede un rafforzamento della dimensione specifica per paese volto a promuovere la titolarità nazionale, anche mediante un potenziamento del ruolo degli enti di bilancio indipendenti, sulla base dei principi comuni del patto di bilancio proposti dalla Commissione 26 a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TSCG. Il regolamento (UE) [sul braccio preventivo] definisce l'analisi della spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ai fini della valutazione globale della conformità richiesta dal patto di bilancio. Analogamente al patto di bilancio, il regolamento (UE) [sul braccio preventivo] consente deviazioni temporanee dal piano a medio termine solo in circostanze eccezionali. Allo stesso modo, in caso di deviazioni significative dal piano a medio termine, si dovrebbero attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito. Il pacchetto rafforza le procedure di sorveglianza e di esecuzione di bilancio al fine di realizzare l'impegno di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile. La riforma del quadro di governance economica conserva pertanto gli obiettivi fondamentali della disciplina di bilancio e della sostenibilità del debito definiti nel TSCG.

(24)Le disposizioni transitorie sono necessarie per gli Stati membri sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi allorché entra in vigore il quadro riformato. È necessario sottoporre a revisione le raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE e le intimazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, che sono state adottate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento recante modifica, per allinearle alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 1, modificati. In tal modo il Consiglio potrebbe stabilire un percorso correttivo di spesa netta coerente con le nuove disposizioni per gli Stati membri che hanno adottato azioni, senza far avanzare la procedura per i disavanzi eccessivi.

(25)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1467/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1467/97 è così modificato:

(1)gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Lo scopo di detta procedura è di dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; la conformità alla disciplina di bilancio è esaminata sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblici.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(a)"Stati membri partecipanti": gli Stati membri la cui moneta è l'euro;

(b)"spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite nell'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [sul braccio preventivo]*;

(c)"traiettoria tecnica": la traiettoria della spesa netta proposta dalla Commissione a norma del regolamento (UE) [sul braccio preventivo];

(d)"percorso della spesa netta": la traiettoria pluriennale per la spesa netta di uno Stato membro stabilita dal Consiglio a norma del regolamento (UE) [sul braccio preventivo];

(e)"conto di controllo": un rendiconto delle deviazioni cumulative della spesa netta effettiva di uno Stato membro dal percorso della spesa netta.

Articolo 2

1. Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], oppure in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].

Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo qualora le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indichino che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessate la grave recessione economica o le circostanze eccezionali di cui al primo comma.

1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se lo Stato membro interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta.

2. La Commissione e il Consiglio, nel valutare e decidere sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 126 TFUE, possono considerare eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, TFUE, un superamento del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica, qualora il Consiglio stabilisca l'esistenza di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].

3. Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione, come fattore significativo fondamentale, il livello dei problemi di debito nello Stato membro interessato. In particolare, il fatto che lo Stato membro debba affrontare gravi problemi di debito pubblico secondo il più recente Debt Sustainability Monitor è considerato di norma un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi.

La Commissione prende in considerazione anche tutti gli altri fattori significativi indicati all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato.

La relazione riflette adeguatamente:

(a)l'evoluzione della posizione economica a medio termine, in particolare l'andamento dell'inflazione e l'evoluzione congiunturale rispetto alle ipotesi sottese al percorso della spesa netta;

(b)l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, tra cui in particolare l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta, nei termini annuali e cumulativi misurati dal conto di controllo, e la misura in cui la deviazione è dovuta a una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure a circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. Se del caso, al momento di considerare l'entità della deviazione, si tiene conto anche della deviazione rispetto alla traiettoria tecnica;

(c)gli sviluppi riguardanti la posizione del debito pubblico e il suo finanziamento, nonché i relativi fattori di rischio, in particolare la struttura delle scadenze del debito, le valute in cui è denominato e le passività potenziali;

(d)l'attuazione di riforme e investimenti, tra cui in particolare politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi, politiche per attuare la strategia comune dell'Unione per la crescita e l'occupazione, tra cui quelle promosse dal NextGenerationEU, e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali.

La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto si tengono in particolare considerazione i contributi finanziari volti a favorire la solidarietà internazionale e conseguire gli obiettivi strategici dell'Unione. Il parere presentato alla Commissione dallo Stato membro interessato include il parere dell'ente di bilancio nazionale indipendente dello Stato membro stesso sui fattori significativi.

4. Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito. 

Nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all'articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, TFUE soltanto qualora sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo.

Tuttavia, nel valutare l'osservanza del criterio del debito, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.

5. Se si consente agli Stati membri di deviare dal proprio percorso della spesa netta in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, possono stabilire di non adottare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.

6. Se il Consiglio, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura del predetto articolo del TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per fissare una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla. Tali fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE.";

--------------------------

*Regolamento (UE) […] del [inserire la data] [inserire il titolo per esteso] (GU L …).

(2)l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione redatta a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, il comitato economico e finanziario formula il parere di cui all'articolo 126, paragrafo 4, TFUE. Il parere del comitato economico e finanziario è reso pubblico.

2. Tenendo pienamente conto del parere di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, se ritiene che esista un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una proposta in conformità dell'articolo 126, paragrafi 5 e 6, TFUE e informa il Parlamento europeo.

3. Il Consiglio decide, di norma, in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE entro quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009. Quando decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio rivolge contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. Il Consiglio rende pubbliche le proprie decisioni e raccomandazioni.

4. La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.

Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello prudente alla luce dei criteri stabiliti nell'allegato I del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. Il percorso correttivo di spesa netta garantisce che lo sforzo medio di aggiustamento di bilancio annuo, nei primi tre anni, sia almeno altrettanto elevato dello sforzo medio di bilancio annuo dell'intero periodo di aggiustamento.

5. Entro il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio, insieme a informazioni sulle misure adottate e su quelle previste per raggiungere tali obiettivi. La relazione comprende altresì il parere dell'ente di bilancio indipendente dello Stato membro interessato sull'adeguatezza delle misure adottate e previste in relazione agli obiettivi. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione.

6. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta raccomandato dal Consiglio ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora abbia stabilito che esiste una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. La raccomandazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.";

(3)l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento e della sua attuazione, nonché dei provvedimenti sufficientemente dettagliati annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.

Il Consiglio, se in conformità dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, riferisce di conseguenza al Consiglio europeo.";

(4)l'articolo 5 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti oppure sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nell'intimazione. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.

Il percorso correttivo di spesa netta avvia inoltre il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso di riduzione plausibile oppure lo mantiene a un livello prudente alla luce dei criteri stabiliti nell'allegato I del regolamento (UE) [sul braccio preventivo]. Il percorso correttivo di spesa netta garantisce che lo sforzo medio di aggiustamento di bilancio annuo, nei primi tre anni, sia almeno altrettanto elevato dello sforzo medio di bilancio annuo dell'intero periodo di aggiustamento. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di realizzare il percorso correttivo di spesa netta.";

(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, oppure se, dopo l'adozione di tale intimazione, si verificano circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda il rispetto del percorso correttivo di spesa netta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, l'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qualora il Consiglio abbia stabilito l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. L'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.";

(5)all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all'intimazione formulata a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e dell'attuazione della stessa, nonché sulla base dei provvedimenti sufficientemente dettagliati e annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Si prende in considerazione l'esito della missione di sorveglianza effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 10 bis del presente regolamento.";

(6)l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1. Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le misure, tale decisione interviene entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.

2. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.

3. Il Consiglio adotta una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE soltanto qualora le proiezioni di bilancio fornite dalla Commissione indichino che il disavanzo è stato portato stabilmente al di sotto del valore di riferimento e, se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, qualora lo Stato membro interessato abbia rispettato il percorso correttivo di spesa netta stabilito dal Consiglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei due anni precedenti e, sulla base delle proiezioni della Commissione, si preveda che continui a fare altrettanto nell'anno in corso.";

(7)all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa:

(a)qualora lo Stato membro interessato ottemperi alle raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7 TFUE;

(b)qualora lo Stato membro partecipante interessato ottemperi all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.";

(8)l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

1. Il Consiglio e la Commissione controllano regolarmente l'attuazione delle misure adottate:

- dallo Stato membro interessato in ottemperanza alle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE;

- dallo Stato membro partecipante interessato in ottemperanza all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.

2. Qualora tali misure non siano attuate dallo Stato membro partecipante interessato ovvero, a giudizio del Consiglio, si rivelino inadeguate, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE.

3. Qualora dai dati effettivi di cui al regolamento (CE) n. 479/2009 risulti che il disavanzo eccessivo non sia stato corretto dallo Stato membro partecipante entro i termini stabiliti nelle raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, o nell'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, e dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE.";

(9)l'articolo 10 bis è modificato come segue:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua, in particolare, missioni allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento, e consente uno scambio con altri portatori di interessi, tra cui gli enti di bilancio nazionali indipendenti.";

(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In seguito all'adozione, da parte del Consiglio, di un'intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la Commissione effettua una missione di sorveglianza apposita nello Stato membro interessato per discutere le misure che lo Stato membro intende adottare in risposta alle misure giudicate necessarie in base all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Su invito del parlamento dello Stato membro interessato, la Commissione può presentare la propria valutazione della situazione economica e di bilancio nello Stato membro. Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati membri che sono oggetto di raccomandazioni e intimazioni formulate a seguito di una decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, e di decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, a fini di controllo in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della missione di sorveglianza.";

(10)l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1. L'importo dell'ammenda è pari a un massimo di 0,05 % del PIL per un periodo di sei mesi, ed è versato ogni sei mesi fino a quando il Consiglio valuti che lo Stato membro interessato abbia dato seguito effettivo all'intimazione formulata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.

2. Nel corso di ogni periodo di sei mesi successivo all'imposizione di un'ammenda, sino a che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato abbia dato seguito effettivo all'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. In tale valutazione semestrale il Consiglio decide, in conformità all'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all'intimazione del Consiglio.

3. L'importo cumulativo delle ammende di cui ai paragrafi 1 e 2 non supera lo 0,5 % del PIL.";

(11)gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 14

1. Conformemente all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, il Consiglio abroga le sanzioni di cui all'articolo 126, paragrafo 11, primo e secondo trattino, TFUE in funzione della significatività dei progressi compiuti dallo Stato membro partecipante interessato nel correggere il disavanzo eccessivo.

Articolo 15

Conformemente all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE il Consiglio abroga tutte le sanzioni ancora in atto se la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo è abrogata. Le ammende comminate in conformità all'articolo 12 del presente regolamento non sono rimborsate allo Stato membro partecipante interessato.";

(12)gli articoli 16 e 17 sono soppressi;

(13)all'articolo 17 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione riesamina almeno:

a) l'efficacia del presente regolamento;

b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità al TFUE.

2. Ove opportuno la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata da proposte di modifica del presente regolamento.

3. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.";

(14)è inserito l'articolo 17 ter seguente:

"Articolo 17 ter

Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE oppure un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, agli Stati membri che sono oggetto di una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, oppure di un'intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il [data di entrata in vigore del regolamento recante modifica] e che vi hanno dato seguito effettivo.

Esso adotta la raccomandazione o l'intimazione riviste insieme alla raccomandazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo] che stabilisce il percorso della spesa netta.";

(15)l'allegato è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)     GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6 .
(2)     GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1 .
(3)    GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.
(4)    Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ( GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12 ).
(5)    Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ( GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33 ).
(6)    Comunicazione della Commissione, del 5 febbraio 2020, "Riesame della governance economica. Relazione riguardante l'applicazione dei regolamenti (UE) n. 1173/2011, (UE) n. 1174/2011, (UE) n. 1175/2011, (UE) n. 1176/2011, (UE) n. 1177/2011, (UE) n. 472/2013 e (UE) n. 473/2013 e l'adeguatezza della direttiva 2011/85/UE" (COM(2020) 55 final).
(7)    Comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2022, sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE (COM(2022) 583 final).
(8)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 28 marzo 2022, "Consultazione pubblica online sul riesame del quadro di governance economica dell'UE: sintesi delle risposte. Relazione finale" (SWD(2022) 104 final).
(9)    Il trattato intergovernativo sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria è stato ratificato da 25 Stati membri il 2 marzo 2012, al fine di rinsaldare la disciplina di bilancio nel corso dell'intero ciclo economico. L'articolo 2, paragrafo 1, TSCG ricorda che "le parti contraenti applicano e interpretano il [...] trattato conformemente ai trattati su cui si fonda l'Unione europea, in particolare all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, e al diritto dell'Unione europea, compreso il diritto procedurale ogniqualvolta sia richiesta l'adozione di atti di diritto derivato". L'articolo 2, paragrafo 2, TSCG ricorda che il trattato "si applica nella misura in cui è compatibile con i trattati su cui si fonda l'Unione europea e con il diritto dell'Unione europea. Esso non pregiudica la competenza dell'Unione in materia di unione economica". Il titolo III del TSCG, il "patto di bilancio", è vincolante per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e, su base volontaria, per gli altri Stati membri (articolo 1, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 5, TSCG). L'articolo 16 TSCG sancisce che "al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, sono adottate in conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le misure necessarie per incorporare il contenuto del presente trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea".
(10)    Cfr. la comunicazione della Commissione, del 20 giugno 2012, "Principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio" (COM(2012) 0342 final).
(11)    Relazione C (2017) 1201 final della Commissione, del 22 febbraio 2017, presentata a norma dell'articolo 8 del TSCG.
(12)    Il buongoverno e il rispetto dello Stato di diritto, in particolare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari, il funzionamento e l'efficacia dei sistemi fiscali, discipline efficaci in materia di insolvenza e quadri solidi in materia di anticorruzione e antifrode sono fattori determinanti in tale contesto.
(13)    Comunicazione della Commissione, del 5 febbraio 2020, "Riesame della governance economica. Relazione riguardante l'applicazione dei regolamenti (UE) n. 1173/2011, (UE) n. 1174/2011, (UE) n. 1175/2011, (UE) n. 1176/2011, (UE) n. 1177/2011, (UE) n. 472/2013 e (UE) n. 473/2013 e l'adeguatezza della direttiva 2011/85/UE", (COM(2020) 55 final).
(14)    Comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2021, "L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica" (COM(2021) 662 final).
(15)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 28 marzo 2022, "Consultazione pubblica online sul riesame del quadro di governance economica dell'UE: sintesi delle risposte. Relazione finale" (SWD(2022) 104 final).
(16)    Comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2022, sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE (COM(2022) 583 final).
(17)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1). 
(18)    GU C , , pag. .
(19)    Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).
(20)    Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
(21)    Risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità Amsterdam, il 17 giugno 1997 (GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1).
(22)    La normativa europea sul clima fissa un obiettivo di neutralità climatica a livello dell'Unione entro il 2050 e impone alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di rafforzare ulteriormente la capacità di adattamento, che esige investimenti pubblici significativi volti a ridurre gli impatti socio-economici negativi dei cambiamenti climatici sull'UE e i suoi Stati membri, compresi gli impatti negativi sulla crescita e la sostenibilità di bilancio.
(23)    Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], [relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale] (GU L ... del ..., pag. ...).
(24)    Direttiva del Consiglio [...], del [...], [recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri] (GU L ... del ..., pag. ...).
(25)    Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, del 2 marzo 2012.
(26)    Comunicazione della Commissione, del 20 giugno 2012, "Principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio" (COM(2012) 342 final).
Top