EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1078

Regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione del 14 aprile 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU

C/2021/2633

GU L 234 del 2.7.2021, p. 18–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1078/oj

2.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 234/18


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1078 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2021

che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il programma InvestEU ha l’obiettivo di sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione di cui agli articoli 3 e 8 del regolamento (UE) 2021/523.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2021/523, il Fondo InvestEU opera in quattro ambiti di intervento che riflettono le priorità strategiche dell’Unione ovvero: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; piccole e medie imprese; investimenti sociali e competenze.

(3)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/523, per essere ammissibili al sostegno del Fondo InvestEU, le operazioni di finanziamento e di investimento in ciascun ambito d’intervento devono essere conformi agli orientamenti sugli investimenti elaborati dalla Commissione. A tal fine, a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/523, il comitato per gli investimenti deve verificare che le proposte di finanziamento e di investimento presentate dai partner esecutivi siano conformi ai requisiti stabiliti in detti orientamenti sugli investimenti.

(4)

Gli orientamenti sugli investimenti si articolano in una parte orizzontale, che si applica a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento nell’ambito del Fondo InvestEU, e in una parte relativa agli «ambiti di intervento», che fissa le disposizioni specifiche per le operazioni di finanziamento e di investimento in ciascun ambito di intervento.

(5)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/523, la Commissione ha elaborato gli orientamenti sugli investimenti in stretto dialogo con il gruppo Banca europea per gli investimenti e altri potenziali partner esecutivi.

(6)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono adottati gli allegati orientamenti sugli investimenti per le operazioni di finanziamento e di investimento nell’ambito del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30.


ALLEGATO

ORIENTAMENTI SUGLI INVESTIMENTI PER IL FONDO INVESTEU

CONTENUTO

1.

AMBITO DI APPLICAZIONE 22

2.

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI 22

2.1.

Contributo agli obiettivi politici e al valore aggiunto dell’Unione 22

2.2.

Fallimenti del mercato, situazioni di investimento subottimali e addizionalità 23

2.3.

Requisiti comuni per le operazioni di finanziamento e di investimento 23

2.3.1.

Partner esecutivi, intermediari finanziari e destinatari finali 23

2.3.2.

Tipi di prodotti finanziari e requisiti per garantire il comune interesse con partner esecutivi e intermediari finanziari 25

2.3.3.

Attività escluse 26

2.3.4.

Considerazioni sugli aiuti di Stato 26

2.4.

Valutazione dei rischi 26

2.5.

Moneta dei finanziamenti 27

2.6.

Principi di assegnazione per ambito di intervento 28

2.7.

Diversificazione geografica e settoriale 28

2.8.

Compartimenti dello Stato membro negli ambiti di intervento 29

2.9.

Operazioni di finanziamento misto che ricevono sostegno dal Fondo InvestEU 29

2.10.

Investimenti strategici 30

3.

PROMUOVERE GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI 31

3.1.

Tracciamento e comunicazione per il clima e l’ambiente 32

3.2.

Verifica della sostenibilità 33

3.3.

Meccanismo per una transizione giusta nell’ambito di InvestEU 33

4.

USO DELLA GARANZIA DELL’UNIONE 34

4.1.

Prodotti finanziari generici 35

4.1.1.

Uso della garanzia dell’Unione per operazioni su titoli di debito 35

4.1.2.

Uso della garanzia dell’Unione per operazioni di tipo azionario 36

4.2.

Prodotti finanziari tematici 36

4.2.1.

Uso della garanzia dell’Unione per operazioni su titoli di debito 36

4.2.2.

Uso della garanzia dell’Unione per operazioni di tipo azionario 36

5.

FINANZIAMENTI EROGATI DAL PARTNER ESECUTIVO 36

5.1.

Prodotti finanziari generici 37

5.1.1.

Finanziamenti tramite debito erogati dal partner esecutivo 37

5.1.2.

Finanziamenti del capitale erogati dal partner esecutivo 37

5.2.

Prodotti finanziari tematici 38

5.2.1.

Finanziamenti tramite debito erogati dal partner esecutivo 38

5.2.2.

Finanziamenti del capitale erogati dal partner esecutivo 38

6.

AMBITI D’INTERVENTO 39

6.1.

Ambito d’intervento «infrastrutture sostenibili» 39

6.1.1.

Settori d’intervento 39

6.1.2.

Caratteristiche dei potenziali prodotti finanziari 47

6.2.

Ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» 49

6.2.1.

Settori d’intervento 49

6.2.2.

Caratteristiche dei potenziali prodotti finanziari 52

6.3.

Ambito d’intervento «PMI» 55

6.3.1.

Settori d’intervento 55

6.3.2.

Caratteristiche dei potenziali prodotti finanziari 56

6.4.

Ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze» 58

6.4.1.

Settori d’intervento 58

6.4.2.

Caratteristiche dei potenziali prodotti finanziari 62

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

I presenti orientamenti sugli investimenti stabiliscono le condizioni di ammissibilità per prodotti finanziari e operazioni di finanziamento e di investimento negli ambiti di intervento del Fondo InvestEU ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (1) (il «regolamento InvestEU»):

a)

i prodotti finanziari di cui all’articolo 2, punto 9, del regolamento InvestEU e le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’articolo 2, punto 10, di detto regolamento devono rispettare i requisiti stabiliti nel regolamento InvestEU e nei presenti orientamenti sugli investimenti;

b)

conformemente all’articolo 24 del regolamento InvestEU, il comitato per gli investimenti al momento di decidere deve verificare la conformità con i presenti orientamenti sugli investimenti.

Gli orientamenti riguardano il comparto dell’Unione e il comparto degli Stati membri di cui all’articolo 9 del regolamento InvestEU, salvo se diversamente specificato negli stessi. Le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento InvestEU si applicano anche ai presenti orientamenti sugli investimenti.

2.   DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

2.1.   Contributo agli obiettivi politici e al valore aggiunto dell’Unione

Le operazioni di finanziamento e di investimento sostenute nell’ambito del Fondo InvestEU si concentrano su investimenti che apportano valore aggiunto dell’Unione. La natura del valore aggiunto dell’Unione può variare per operazioni di finanziamento e di investimento in specifici prodotti finanziari, come indicato in ciascun ambito di intervento nella sezione 6 dei presenti orientamenti sugli investimenti. Il valore aggiunto dell’Unione di operazioni di finanziamento e di investimento in prodotti finanziari può anche derivare dalla diversificazione del rischio a livello di prodotto finanziario in vari settori o aree geografiche. Il valore aggiunto dell’Unione può anche derivare dal contributo alla resilienza dell’Unione in settori di importanza strategica come stabilito altresì nella sezione 2.10.

Al fine di conseguire gli obiettivi politici dell’Unione nei settori di intervento sostenuti da InvestEU, come stabilito nell’articolo 3 e nell’allegato II del regolamento InvestEU in relazione ai settori da esso contemplati, le operazioni di finanziamento e investimento possono integrare la concessione di finanziamenti e altre forme di sostegno, in particolare tramite operazioni di finanziamento misto e combinazioni. Il Fondo InvestEU può integrare, in particolare, i pertinenti obiettivi delle politiche di Orizzonte Europa (2), del Meccanismo per collegare l’Europa (3) (MCE), del programma Europa digitale (4), del programma per il mercato unico (5), del programma spaziale europeo (6), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (7), del Fondo di coesione (8), del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (9), del dispositivo per la ripresa e la resilienza (10), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (11), del programma Europa creativa (12), del Fondo Asilo e migrazione (13), del Fondo sicurezza interna (14), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) (15), del programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) (16), del Fondo per l’innovazione del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (UE ETS) (17), del programma EU4Health (18), del Fondo per una transizione giusta (JTF) (19) e del Fondo europeo per la difesa (20).

2.2.   Fallimenti del mercato, situazioni di investimento subottimali e addizionalità

Conformemente all’articolo 209, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario» (21)), la garanzia dell’Unione ovvia alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali e consegue addizionalità, come stabilito nella sezione A dell’allegato V del regolamento InvestEU (22).

2.3.   Requisiti comuni per le operazioni di finanziamento e di investimento

2.3.1.   Partner esecutivi, intermediari finanziari e destinatari finali

A norma dell’articolo 2, punto 13, del regolamento InvestEU, i partner esecutivi sono controparti ammissibili, quali le istituzioni finanziarie, con le quali la Commissione ha sottoscritto un accordo di garanzia.

I partner esecutivi possono erogare finanziamenti direttamente (23) ai destinatari finali o indirettamente tramite intermediari finanziari privati o pubblici.

I partner esecutivi possono inoltre diventare partner consultivi per fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e sostegno nella creazione di capacità a intermediari finanziari e destinatari finali nell’ambito del polo di consulenza InvestEU. Gli intermediari finanziari possono inoltre fornire assistenza tecnica e sostegno nella creazione di capacità ai destinatari finali o possono beneficiarne essi stessi.

Le operazioni dirette riguardano i finanziamenti diretti erogati dai partner esecutivi ai destinatari finali (24).

Per le operazioni indirette, i partner esecutivi possono concludere accordi con intermediari finanziari in conformità dell’articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario. Nel caso dei finanziamenti intermediati, in base all’articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario tali intermediari finanziari devono essere selezionati dai partner esecutivi seguendo procedure equivalenti a quelle applicate dalla Commissione. Tali procedure devono rispettare i principi di procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, e devono evitare conflitti d’interessi. Esse potrebbero, ad esempio, assumere la forma di un invito a manifestare interesse. Le operazioni indirette possono anche consistere nell’erogazione di finanziamenti tramite le piattaforme di investimento di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento InvestEU.

A norma degli articoli 209, paragrafo 2, lettera a), e 219, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le operazioni di finanziamento e di investimento forniscono sostegno soltanto ai destinatari finali ritenuti, secondo principi riconosciuti a livello internazionale, economicamente sostenibili nel momento in cui l’Unione concede il sostegno finanziario.

I destinatari finali ammissibili devono essere persone fisiche o giuridiche, che includono:

a)

enti privati quali società veicolo o società di progetto, grandi imprese, società a media capitalizzazione, comprese le piccole imprese a media capitalizzazione (25), e le PMI;

b)

Entità del settore pubblico (territoriali o meno, escludendo tuttavia operazioni di finanziamento e di investimento con entità (26) che determinino un rischio diretto per gli Stati membri) ed entità tipo del settore pubblico;

c)

enti misti, come partenariati pubblico-privato (PPP) e società private con finalità pubblica; oppure

d)

organizzazioni senza scopo di lucro.

I destinatari finali interessati nell’ambito di un prodotto finanziario saranno definiti nell’accordo di garanzia.

I partner esecutivi non si devono trovare in nessuna delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, o paragrafo 4, lettera a), o lettera b), del regolamento finanziario. In relazione agli intermediari finanziari e ai destinatari finali, l’applicazione dell’articolo 136 deve essere specificata negli accordi di garanzia. Se le operazioni di finanziamento e di investimento vanno a beneficio di destinatari finali che sono grandi imprese, entità del settore pubblico ed entità assimilabili a quelle del settore pubblico che beneficiano di un accesso più agevole ai finanziamenti sui mercati dei capitali e ai finanziamenti bancari o mostrano livelli inferiori di rischio, il partner esecutivo deve dimostrare un elevato valore aggiunto politico.

Sulla base delle informazioni ricevute dal partner esecutivo, il comitato per gli investimenti verifica che un’operazione di finanziamento o di investimento sostenuta nell’ambito di InvestEU presentata da un partner esecutivo, o una combinazione di tali operazioni presentata da più di un partner esecutivo:

a)

per le operazioni dirette, non sia superiore al 50 % (27) del costo totale del progetto;

b)

per operazioni indirette su strumenti di capitale, non sia superiore al 50 % dell’entità del fondo (28);

c)

per le operazioni di debito indirette, almeno il 20 % dell’esposizione è mantenuta dall’intermediario finanziario.

Tali prescrizioni si applicano salvo diversa indicazione nei presenti orientamenti sugli investimenti a norma della sezione 5.

Per le operazioni indirette, il partner esecutivo esige per contratto che un intermediario finanziario non possa includere la stessa operazione con destinatari finali o altri intermediari in più di un portafoglio sostenuto da InvestEU.

Per operazioni indirette su strumenti di capitale, riguardo all’obbligo di cui al precedente punto (b), il partner esecutivo chiede ai potenziali intermediari finanziari di essere informato in merito alla loro intenzione di raccogliere investimenti da un altro partner esecutivo e/o intermediario finanziario che beneficia della garanzia dell’Unione, fatti salvi gli obblighi di riservatezza vincolanti per i potenziali intermediari finanziari.

Ai destinatari finali è richiesto per contratto di confermare che la combinazione del sostegno concesso dal Fondo InvestEU e da altri programmi dell’Unione non è superiore al costo totale del progetto, se applicabile, e che i finanziamenti sostenuti da InvestEU non sono usati per prefinanziare una sovvenzione nel quadro di programmi dell’Unione o che una sovvenzione nel quadro di programmi dell’Unione non sarà usata per rimborsare il sostegno di InvestEU.

I partner esecutivi garantiscono la visibilità del sostegno di InvestEU ai sensi dell’articolo 32 del regolamento InvestEU, come ulteriormente precisato negli accordi di garanzia, tenendo conto della natura del prodotto finanziario e dei destinatari finali.

2.3.2.   Tipi di prodotti finanziari e requisiti per garantire il comune interesse con partner esecutivi e intermediari finanziari

2.3.2.1.   Definizione delle priorità degli obiettivi politici

Al fine di definire la priorità degli obiettivi politici nell’ambito di ciascun prodotto finanziario, saranno stabiliti indicatori chiave di prestazione per dimostrare il conseguimento di tali priorità. Inoltre, saranno utilizzati uno, o più di uno, dei seguenti mezzi:

a)

importi obiettivo per finanziamenti concessi a determinate priorità politiche;

b)

criteri specificamente definiti in relazione a pertinenti destinatari finali;

c)

differente copertura della garanzia dell’Unione in relazione ai rischi per specifiche priorità politiche;

d)

limiti di concentrazione per settore/zona geografica;

e)

un meccanismo debitamente giustificato fondato sui risultati per rispecchiare la realizzazione di specifiche priorità politiche;

f)

definizione di obiettivi intermedi e finali connessi all’assegnazione di quote aggiuntive della garanzia dell’Unione a prodotti finanziari nuovi o esistenti di un partner esecutivo; oppure

g)

ogni altra misura adeguata.

La definizione delle priorità e i mezzi applicabili saranno specificati nell’accordo di garanzia.

Si stabilirà altresì uno stretto dialogo tra la Commissione e ciascun partner esecutivo al fine di fornire un indirizzo politico e riesaminare la riserva di operazioni prevista nell’ambito del Fondo InvestEU.

Per assicurare la flessibilità e la reattività a esigenze di mercato e politiche potenzialmente mutevoli in ciascun ambito di intervento, la Commissione e i pertinenti organi di governance di InvestEU possono classificare in base alle priorità i settori ammissibili ai finanziamenti di cui all’allegato II del regolamento InvestEU sulla base dei mezzi descritti nella presente sezione. In particolare, la Commissione può:

a)

riesaminare periodicamente assieme ai partner esecutivi la riserva di progetti da loro indicata. La riserva di progetti consiste in informazioni aggregate (o informazioni dettagliate, nel rispetto degli impegni di riservatezza stabiliti tra il partner esecutivo e il destinatario finale, se così convenuto negli accordi di garanzia) riguardanti l’importo dei finanziamenti previsto nei settori di intervento pertinenti, a livello di sottosettore, e la copertura geografica delle operazioni. Informazioni più granulari dovranno essere fornite per i prodotti tematici definiti nella sezione 2.3.2.2 e per le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano del finanziamento misto definito nella sezione 2.9.

b)

fornire orientamenti sull’interpretazione dei criteri di ammissibilità e dei mezzi per definire le priorità di cui ai presenti orientamenti.

c)

riesaminare il rendimento o le possibilità di impiego dei pertinenti prodotti finanziari al fine di ottimizzare il conseguimento delle priorità politiche stabilite nei presenti orientamenti.

Nell’ambito del quadro definito nella presente sezione 2.3.2.1, possono essere stabiliti obiettivi indicativi incentrati su specifici obiettivi politici nell’ambito di prodotti finanziari generici.

2.3.2.2.   Prodotti finanziari

I prodotti finanziari possono assumere la forma di prodotti finanziari generici, prodotti finanziari tematici, e prodotti finanziari congiunti generici o tematici.

I prodotti finanziari generici sostengono una o più aree strategiche di ciascun ambito di intervento, come ulteriormente definito nella sezione 6 dei presenti orientamenti sugli investimenti.

In casi debitamente giustificati, in funzione del profilo di rischio delle operazioni di finanziamento e investimento incentrate su specifici obiettivi politici, negli ambiti di intervento possono essere creati prodotti finanziari tematici.

Un prodotto finanziario tematico è incentrato su un’area di intervento ben definita e con un più elevato valore aggiunto dell’Unione, in cui le carenze del mercato o le situazioni di investimento non ottimale non possono essere affrontate tramite prodotti finanziari generici, poiché tale area si discosta in modo significativo dalle modalità e condizioni di tali prodotti finanziari generici disponibili. Ciò può essere causato in particolare dal profilo di rischio elevato delle operazioni di finanziamento e di investimento, che necessitano di una maggiore copertura da parte della garanzia dell’Unione tramite la condivisione del rischio asimmetrica, limitata o assente con il partner esecutivo. In ogni caso il contributo finanziario del partner esecutivo è conforme all’articolo 13, paragrafi 4 e 5, del regolamento InvestEU sulla base del portafoglio.

Un prodotto finanziario tematico si fonda su una valutazione delle carenze del mercato o delle situazioni di investimento non ottimale, che è proporzionata alle funzioni del prodotto finanziario tematico proposto, nella misura in cui il prodotto non sia già stato preso in esame da valutazioni e studi esistenti.

In aggiunta al riesame della riserva di progetti, il partner esecutivo fornisce alla Commissione informazioni specifiche riguardanti l’ammissibilità di ogni operazione di finanziamento o di investimento nell’ambito di un prodotto tematico, come stabilito nell’accordo di garanzia.

Un prodotto finanziario congiunto generico o tematico può essere sviluppato per affrontare, in maniera più efficiente, obiettivi politici che rientrano in più di un ambito di intervento. Tali prodotti combinano risorse provenienti da due o più ambiti.

2.3.3.   Attività escluse

Il Fondo InvestEU non sostiene le attività di cui alla sezione B dell’allegato V del regolamento InvestEU.

2.3.4.   Considerazioni sugli aiuti di Stato

Le risorse degli Stati membri coinvolti in operazioni di finanziamento e di investimento sostenute nell’ambito del Fondo InvestEU nel comparto dell’Unione e nel comparto degli Stati membri si possono in taluni casi qualificare come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). Tali risorse sono tuttavia esentate dall’obbligo di notifica per le misure di aiuto di Stato di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, se soddisfano i requisiti stabiliti nel regolamento generale di esenzione per categoria (29), in particolare nella sezione specifica InvestEU (30), o in un altro regolamento di esenzione per categoria (31). Qualsiasi aiuto di Stato che non soddisfa i requisiti stabiliti in uno dei regolamenti di esenzione per categoria deve essere notificato alla Commissione in applicazione dell’articolo 108 del TFUE.

2.4.   Valutazione dei rischi

Per tutte le operazioni dirette su titoli di debito, i partner esecutivi effettuano una propria valutazione standard del rischio, comprendente il calcolo della probabilità di default e del tasso di recupero previsto e la classificazione secondo la scala di rating interna o al sistema di classificazione del partner esecutivo, e ne comunicano i risultati alla Commissione.

Per tenere conto del rischio complessivo dell’operazione, tale calcolo è effettuato senza prendere in considerazione la garanzia dell’Unione e il contributo finanziario erogato dal partner esecutivo. Esso deve tuttavia prendere in considerazione il fatto che alcune operazioni nell’ambito di prodotti tematici possono, in base alle regole e procedure del partner esecutivo, non rientrare nel campo di applicazione delle sue abituali metriche di rischio. In tali casi, una valutazione del rischio adeguata è sviluppata dal partner esecutivo in cooperazione con la Commissione al fine di garantire un’adeguata segnalazione del rischio.

Le informazioni relative al profilo di rischio previsto delle operazioni su titoli di debito sono trasmesse inoltre al comitato per gli investimenti nell’ambito della domanda per il sostegno del Fondo InvestEU. Un’operazione su titoli di debito è un’operazione che possiede le caratteristiche di rischio del debito, che può includere strumenti nella forma giuridica di debito. Tra gli esempi di debito sono compresi i prestiti, i leasing finanziari, i crediti ipotecari, le lettere di credito, le garanzie, le linee di credito standby e i titoli emessi sui mercati di capitali quali le obbligazioni; queste ultime possono essere senior, mezzanino o subordinate e garantite o non garantite.

Per operazioni sul capitale, la garanzia dell’Unione può essere usata per sostenere investimenti in singole entità o progetti (investimenti di tipo azionario) da parte dei partner esecutivi o tramite investimenti in fondi (inclusi fondi di fondi, veicoli di co-investimento o altri tipi di intermediari) o altri tipi di veicoli di finanziamento che presentano rischi di portafoglio di tipo azionario (portafoglio di tipo azionario).

Un’operazione di tipo azionario è un’operazione che possiede le caratteristiche di rischio degli strumenti di capitale. Ciò può includere strumenti nella forma giuridica di capitale, quali investimenti in azioni comuni o privilegiate, e di strumenti di quasi-capitale o ibridi, quali prestiti fortemente subordinati con partecipazioni agli utili, finanziamenti mezzanino, prestiti di rischio, titoli convertibili, warrant o altre forme di equity kicker, quando si espone il detentore al rischio di tipo azionario. Per le operazioni di tipo azionario, il partner esecutivo effettua la propria valutazione standard e ne comunica i risultati alla Commissione. Per operazioni che non rientrano nel campo di applicazione delle abituali metriche azionarie, il partner esecutivo sviluppa un metodo adeguato di valutazione in cooperazione con la Commissione al fine di garantire un’adeguata segnalazione.

Il partner esecutivo usa la propria valutazione standard del rischio per determinare se un’operazione è classificata come operazione sul capitale o su titoli di debito, a prescindere dalla sua forma giuridica e nomenclatura, e ne comunica i risultati alla Commissione.

Per le operazioni tramite intermediari, i partner esecutivi possono basarsi sulle procedure standard degli intermediari finanziari per quanto concerne la valutazione del rischio dei destinatari finali o la valutazione dell’operazione, se del caso. L’accordo di garanzia prevedrà che il risultato dell’analisi effettuata dai partner esecutivi, basata sui contributi provenienti dagli intermediari finanziari a livello di portafoglio, sia segnalato alla Commissione in modo che questa possa valutare l’impatto di tali operazioni sul rischio sostenuto dalla garanzia dell’Unione e l’adeguatezza del fabbisogno di accantonamenti.

Le operazioni di finanziamento e di investimento sono inquadrate in un sistema comune di rating predisposto conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento InvestEU. Le informazioni pertinenti sulla valutazione del rischio di un’operazione di finanziamento o di investimento sono messe a disposizione del comitato per gli investimenti conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento InvestEU e a disposizione della Commissione a fini di segnalazione. I requisiti dettagliati sono stabiliti negli accordi di garanzia, tenendo conto degli interessi dell’UE quale garante e assicurando che sia data adeguata protezione alla riservatezza di informazioni sensibili sul piano privato e/o commerciale.

2.5.   Moneta dei finanziamenti

La garanzia dell’Unione ai partner esecutivi è fornita in EUR.

I finanziamenti ai destinatari finali nell’ambito di operazioni di finanziamento e di investimento possono essere erogati in qualsiasi valuta avente corso legale in uno Stato membro. Tali finanziamenti possono inoltre contribuire allo sviluppo di mercati dei capitali locali.

I finanziamenti possono essere erogati anche in altre valute negoziabili. I partner esecutivi e gli intermediari finanziari si adoperano per evitare di esporre i destinatari finali al rischio di cambio. Di norma i finanziamenti possono essere erogati ai destinatari finali in valute diverse dalla moneta avente corso legale nello Stato in cui è stabilito il destinatario finale, soltanto ove esistano forti motivazioni economiche per farlo. In tali casi il finanziamento dovrebbe essere preferibilmente concesso in EUR.

2.6.   Principi di assegnazione per ambito di intervento

I prodotti finanziari sono stabiliti nell’ambito di intervento appropriato, conformemente ai principi enunciati in appresso:

a)

i prodotti finanziari per sostenere operazioni di finanziamento e di investimento il cui obiettivo principale è generare un impatto sociale positivo o lo sviluppo di competenze, rientrano nell’ambito d’intervento «investimenti e competenze sociali»;

b)

i prodotti finanziari per sostenere portafogli costituiti esclusivamente da PMI e piccole imprese a media capitalizzazione tramite intermediari sotto forma di strumenti di debito o di capitale rientrano nell’ambito di intervento relativo alle PMI, ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione della lettera a). Per le operazioni dirette, i prodotti finanziari per sostenere portafogli costituiti esclusivamente da PMI e piccole imprese a media capitalizzazione quale area di intervento generale di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento InvestEU sono assegnati all’ambito di intervento relativo alle PMI, mentre i prodotti finanziari mirati ad altre aree di intervento specifiche devono essere assegnati all’ambito che copre tale area;

c)

i prodotti finanziari per sostenere le attività di ricerca, innovazione e digitalizzazione rientrano nell’omonimo ambito di intervento, ad eccezione di quelli a cui ai punti (a) e (b);

d)

i prodotti finanziari per sostenere le operazioni relative alle infrastrutture, i beni mobili collegati, la diffusione di tecnologie innovative, per i quali il rischio è principalmente sul versante della domanda e lo sviluppo dei mercati in settori specifici rientrano nell’ambito di intervento «infrastrutture sostenibili», alle seguenti condizioni:

i)

i prodotti finanziari relativi alle infrastrutture sociali (32) devono essere assegnati all’ambito d’intervento «investimenti e competenze sociali»;

ii)

i prodotti finanziari relativi all’infrastruttura per la quale il rischio principale ricade sulle attività di sviluppo tecnologico e innovazione devono essere assegnati all’ambito di intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione». Anche i prodotti finanziari relativi a progetti che perseguono pertinenti obiettivi politici in materia di infrastrutture sostenibili possono tuttavia essere attuati e sviluppati da PMI e piccole imprese a media capitalizzazione nell’ambito di intervento «infrastrutture sostenibili», a condizione che i portafogli non rientrino nella lettera b).

Il sostegno al capitale delle PMI conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento InvestEU può essere fornito tramite prodotti finanziari che rientrano in qualsiasi ambito di intervento.

I prodotti finanziari congiunti rientrano in due o più ambiti in base al pertinente meccanismo di assegnazione della garanzia, come stabilito negli accordi di garanzia. Tale meccanismo di assegnazione della garanzia può consistere in una ripartizione pro rata di ogni operazione di finanziamento o di investimento definita ex ante tra i pertinenti ambiti di intervento o altro meccanismo.

Ogni singola operazione di finanziamento o di investimento proposta dal partner esecutivo è assegnata al rispettivo prodotto finanziario cui corrisponde. Per le operazioni di finanziamento o di investimento che rispondono ai criteri di uno o più prodotti finanziari stabiliti, detta operazione è assegnata al prodotto finanziario in cui rientra il suo principale obiettivo, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento InvestEU.

All’atto di presentare una specifica operazione di finanziamento o di investimento, il partner esecutivo propone il pertinente prodotto finanziario nell’ambito di intervento al quale l’operazione di finanziamento o di investimento è assegnata.

2.7.   Diversificazione geografica e settoriale

Il volume delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell’Unione in tre Stati membri qualsiasi non dovrebbe essere pari a più del 45 % dell’importo dei finanziamenti sostenuti dal Fondo InvestEU erogati a tutti i partner esecutivi, in totale alla fine del periodo di investimento. Ciò esclude le operazioni di finanziamento e di investimento o le loro parti pertinenti coperte nell’ambito dei comparti dello Stato membro.

Si deve inoltre compiere ogni sforzo per garantire che, alla fine del periodo di investimento, sia coperta un’ampia gamma delle aree ammissibili elencate nell’allegato II del regolamento InvestEU. Ciò includerà in particolare i mercati nascenti o i mercati scarsamente sviluppati, tenendo conto dei prodotti finanziari forniti dal partner esecutivo. Tutte le aree ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’allegato II del regolamento InvestEU possono essere coperte da un prodotto finanziario.

È possibile istituire piattaforme di investimento e per promuovere la diversificazione geografica unendo gli sforzi e l’esperienza dei partner esecutivi con banche e istituti nazionali di promozione con esperienza limitata nell’uso di strumenti finanziari.

Nell’ambito dei compartimenti dello Stato membro, l’ambito geografico e la destinazione specifica saranno inclusi nei rispettivi accordi di contribuzione.

2.8.   Compartimenti dello Stato membro negli ambiti di intervento

I compartimenti dello Stato membro possono essere istituiti per coprire uno o più ambiti di intervento applicabili. Essi costituiranno assegnazioni riservate provenienti da Stati membri contributori per garantire il conseguimento degli obiettivi politici dei fondi in regime di gestione concorrente, del dispositivo per la ripresa e la resilienza o per fini stabiliti nell’accordo di contribuzione, a seconda dell’origine dell’importo versato. I compartimenti dello Stato membro possono, tra le altre cose, fornire sostegno al capitale delle PMI conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento InvestEU.

Le operazioni di finanziamento e di investimento nell’ambito dei compartimenti dello Stato membro sono fornite conformemente alle regole del Fondo InvestEU e rispettano i presenti orientamenti sugli investimenti e un accordo di contribuzione in base all’articolo 10 del regolamento InvestEU, inclusi gli obiettivi dei programmi partecipanti.

Ciascun comparto dello Stato membro (33) può fornire sostegno nei seguenti scenari in relazione ai prodotti finanziari di cui alla sezione 2.3.2.2:

a)

un prodotto finanziario esistente progettato per il comparto dell’Unione può essere anche attuato nell’ambito del comparto dello Stato membro. Il contributo è riservato allo Stato membro/agli Stati membri o alla regione/alle regioni di provenienza;

b)

possono essere sviluppati prodotti finanziari su misura per affrontare esigenze specifiche e specifici destinatari finali dello Stato membro o della regione di provenienza. Tale prodotto può essere un nuovo tipo di prodotto finanziario o può differire in modo significativo da un prodotto finanziario esistente sviluppato per il comparto dell’Unione;

c)

un prodotto finanziario può combinare il sostegno da parte del comparto dell’Unione e del comparto dello Stato membro in maniera complementare.

Due o più Stati membri possono concludere con la Commissione un accordo di contribuzione congiunto ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento InvestEU.

2.9.   Operazioni di finanziamento misto che ricevono sostegno dal Fondo InvestEU

Le operazioni di finanziamento misto (34) definite nell’articolo 2, punto 5, e richiamate all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento InvestEU prevedono un sostegno da parte del Fondo InvestEU. Una proposta per un’operazione di finanziamento o di investimento che costituisce parte di una tale operazione di finanziamento misto è presentata per approvazione dal partner esecutivo al comitato per gli investimenti.

L’attuazione dell’operazione di finanziamento misto avviene ai sensi delle regole InvestEU. L’elemento del finanziamento misto fornito dal programma settoriale (35) può assumere la forma di una sovvenzione o di uno strumento finanziario ed è conforme alle regole di ammissibilità del programma settoriale. L’elemento del finanziamento misto che assume la forma di uno strumento finanziario può essere combinato e condividere il rischio con la garanzia di InvestEU, come ulteriormente specificato nell’accordo di garanzia. Il pertinente programma di lavoro (36) costituirà la decisione di finanziamento sull’elemento del finanziamento misto del programma settoriale e stabilirà la forma, gli obiettivi e l’importo di bilancio del programma settoriale da assegnare a operazioni di finanziamento misto e l’elenco delle entità coinvolte nell’operazione di finanziamento misto. Una decisione sull’elemento del finanziamento misto proveniente da un programma settoriale non pregiudica la decisione del comitato per gli investimenti sulla garanzia dell’Unione ai sensi del regolamento InvestEU.

Nella progettazione e attuazione di un’operazione di finanziamento misto si rivolge un’attenzione particolare all’efficienza e proporzionalità del sostegno combinato dell’Unione. L’accordo di garanzia indicherà il prodotto finanziario o i prodotti finanziari per i quali possono essere presentate operazioni di finanziamento misto e le disposizioni specifiche applicabili alle operazioni di finanziamento misto. Tali disposizioni possono includere massimali obbligatori o indicativi delle rispettive tranche del sostegno dell’Unione. Inoltre, informazioni aggregate (o se così concordato nell’accordo di garanzia, informazioni dettagliate) sulle operazioni di finanziamento misto possono essere riesaminate durante le discussioni con la Commissione in merito alla riserva di progetti. Il quadro di valutazione tiene conto del fatto che un’operazione di finanziamento misto beneficia di una componente di sovvenzione o di uno strumento finanziario proveniente da altri programmi dell’Unione.

In aggiunta al riesame della riserva di progetti, il partner esecutivo fornisce alla Commissione informazioni specifiche riguardanti l’ammissibilità in relazione ad ogni operazione di finanziamento o di investimento che beneficia di finanziamento misto nell’ambito di un prodotto finanziario, come definito nell’accordo di garanzia. Per operazioni indirette di finanziamento o di investimento omogenee, nell’accordo di garanzia possono essere definiti specifici criteri di ammissibilità per operazioni con destinatari finali che possono sostituire la necessità di dette informazioni specifiche.

2.10.   Investimenti strategici

Le operazioni di finanziamento o di investimento nell’ambito di InvestEU possono contribuire ad attività che rivestono importanza strategica per l’Unione, come stabilito nell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento InvestEU. Tali attività saranno considerate investimenti strategici se:

i)

riguardano progetti e destinatari finali associati con rischi per la sicurezza o l’ordine pubblico dell’Unione e dei suoi Stati membri, in particolare investimenti nei settori della difesa e dello spazio e nella cibersicurezza:

per la difesa, investimenti in tecnologie e prodotti per la difesa indicati nel programma di lavoro annuale per il Fondo europeo per la difesa;

per lo spazio, investimenti nei seguenti prodotti:

orologi atomici (ad esempio per i sistemi di posizionamento Galileo);

vettori spaziali strategici (ossia veicoli di lancio per i sistemi spaziali controllati dall’Unione); nonché

prodotti spaziali definiti in un elenco deciso dalla Commissione su base annua e comunicato al comitato direttivo;

per la cibersicurezza, investimenti incentrati esclusivamente sullo sviluppo e diffusione di strumenti e soluzioni di cibersicurezza, anche quando questi fanno parte della diffusione o potenziamento di reti digitali e infrastrutture di dati;

oppure

ii)

contribuiscono alla resilienza dell’Unione in settori di importanza strategica, come stabilito nelle sezioni 6.1.1.8, 6.2.1.1 e 6.4.1.1, difendendo e rafforzando catene del valore strategiche e mantenendo e rafforzando attività di importanza strategica per l’Unione, inclusi importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), in settori quali infrastrutture critiche, tecnologie trasformative, innovazioni rivoluzionarie e mezzi di produzione critici per le imprese e i consumatori.

Per le operazioni dirette, il partner esecutivo garantisce che gli investimenti strategici rispettino le limitazioni indicate di seguito. Per le operazioni indirette, il partner esecutivo esige per contratto che l’intermediario finanziario garantisca il rispetto delle stesse limitazioni.

Limitazioni si applicano ai destinatari finali che rientrano nel punto i) del primo paragrafo, salvo nel caso di operazioni dirette inferiori a 10 000 000 di EUR e transazioni nell’ambito di operazioni indirette inferiori a 10 000 000 di EUR.

Ai fini delle limitazioni definite nella presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

a)

«controllo»: la possibilità di esercitare un’influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;

b)

«gestione esecutiva»: l’organo di un soggetto giuridico nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all’amministratore delegato, se applicabile, o qualunque altra persona avente poteri decisionali comparabili, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;

c)

«entità di un paese terzo»: un’entità giuridica stabilita in un paese terzo o che, laddove sia stabilita nell’Unione, sia dotata di strutture di gestione esecutiva in un paese terzo. Il luogo dello stabilimento dell’entità giuridica è determinato dall’ubicazione della sua sede legale.

Un destinatario finale che rientra nel punto i) non è controllato da un paese terzo o da entità di un paese terzo ed è dotato di strutture di gestione esecutiva nell’Unione.

Qualora il destinatario finale che rientra nel punto i) partecipi a un investimento strategico nel settore della connettività 5G, le misure e i piani di attenuazione dei rischi, conformemente al pacchetto di strumenti dell’UE sulla cibersicurezza del 5G (37) si applicano anche ai suoi fornitori. Tali fornitori comprendono in particolare venditori e produttori di apparecchiature di telecomunicazione e altri fornitori terzi, quali fornitori di infrastrutture cloud, fornitori di servizi gestiti, integratori di sistemi, contraenti addetti a sicurezza e manutenzione e produttori di apparecchiature di trasmissione.

Se il destinatario finale che rientra nel punto i) partecipa a un investimento strategico nel settore della difesa, la presente limitazione si applica anche ai suoi fornitori e subappaltatori.

Le limitazioni riguardanti l’assenza di controllo da parte di un paese terzo o di un’entità di un paese terzo, stabilite nei tre paragrafi precedenti, non si applicano per una particolare operazione di finanziamento e di investimento in cui il destinatario finale che rientra nel punto i) può dimostrare che si tratta di un’entità giuridica per la quale lo Stato membro in cui è stabilita ha approvato una garanzia in linea con i principi riguardanti le entità ammissibili di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento del Fondo europeo per la difesa (FED) (38) o con la deroga della Commissione concessa ai sensi dei principi riguardanti le entità ammissibili di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento sullo spazio (39). Il partner esecutivo deve segnalare alla Commissione qualsiasi deroga concessa alle limitazioni di cui alla presente sezione 2.10.

I destinatari finali che rientrano nel punto i) non concedono in licenza esclusiva o trasferiscono i diritti di proprietà intellettuale relativi a tecnologie critiche e tecnologie fondamentali per la salvaguardia degli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, derivanti direttamente da tali investimenti strategici, a paesi terzi o entità di paesi terzi, salvo approvazione dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario finale.

Tale limitazione cessa di applicarsi 5 anni dopo la data dell’esborso finale del finanziamento.

3.   PROMUOVERE GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

InvestEU, quale parte importante del piano di investimenti per un’Europa sostenibile/piano di investimenti del Green Deal (40), contribuirà a realizzare il Green Deal europeo e il meccanismo per una transizione giusta. Esso contribuirà inoltre a sviluppare la dimensione sociale dell’Unione.

Il regolamento InvestEU contiene specifici requisiti giuridici riguardanti il contributo agli obiettivi climatici e ambientali, nonché alla sostenibilità delle operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell’Unione. Nel contesto di InvestEU, la sostenibilità si riferisce all’impatto sulle tre dimensioni citate nel regolamento InvestEU: climatica, ambientale e sociale.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento InvestEU, i progetti incompatibili con gli obiettivi climatici, secondo i principi stabiliti negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità, non sono ammissibili al sostegno.

La progettazione di prodotti finanziari nell’ambito di InvestEU prende in considerazione il contributo agli obiettivi di sostenibilità, anche tramite l’ampliamento del mercato delle obbligazioni verdi e delle obbligazioni per lo sviluppo sostenibile; la diffusione di soluzioni innovative e sostenibili in settori quali economia circolare, bioeconomia, economia blu, alimentare e cambiamenti climatici; la protezione dell’ambiente e del capitale naturale (aria, acqua, natura, terreno e biodiversità); la transizione e la decarbonizzazione di industrie ad alta intensità energetica, anche tramite investimenti in tecnologie digitali e sistemi circolari; i settori che necessitano di sostegno per essere allineati con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 dell’Unione europea; la necessità di affrontare i relativi impatti negativi che potrebbero colpire in particolare i cittadini vulnerabili, inclusi quelli bisognosi di un perfezionamento delle competenze o di riqualificazione e adattamento a nuove forme di lavoro e le regioni in ritardo in termini di creazione di industrie e servizi sostenibili; nonché la promozione della parità di genere e della parità fondata su altri motivi.

I partner esecutivi sono incoraggiati a sostenere le attività economiche che sono allineate con i criteri del regolamento (UE) 2020/852 (41).

Servizi di consulenza dedicati possono essere forniti a promotori di progetti, intermediari finanziari o partner esecutivi (42), in particolare per rafforzare la capacità di fare fronte ai requisiti della verifica della sostenibilità e per creare una riserva di progetti che affrontano i suddetti obiettivi.

3.1.   Tracciamento e comunicazione per il clima e l’ambiente

Come osservato al considerando 10 del regolamento InvestEU, secondo le previsioni il volume totale delle operazioni di finanziamento e di investimento contribuirà al conseguimento degli obiettivi in materia di clima per una quota pari almeno al 30 % della dotazione finanziaria complessiva del programma InvestEU. Inoltre, un obiettivo specifico pari almeno al 60 % del volume totale delle operazioni di finanziamento e di investimento su obiettivi in materia di clima e ambiente nell’ambito di intervento «infrastrutture sostenibili» è stabilito nell’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento InvestEU per il comparto dell’Unione. Le operazioni di finanziamento e di investimento dovrebbero inoltre contribuire agli obiettivi generali dell’Unione in materia di biodiversità.

Gli obiettivi climatici e ambientali si applicano al comparto dell’Unione e al comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU. Il conseguimento degli obiettivi (43) è tuttavia calcolato e monitorato separatamente per il comparto dell’Unione e il comparto degli Stati membri.

I partner esecutivi misurano il contributo agli obiettivi in materia di clima e ambiente delle operazioni di finanziamento e di investimento che presentano al comitato per gli investimenti, conformemente agli orientamenti della Commissione sugli indicatori climatici e ambientali di cui all’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento InvestEU. Il tracciamento per il clima e l’ambiente nell’ambito del Fondo InvestEU si baserà su un sistema coerente per raccogliere, contrassegnare e aggregare informazioni pertinenti provenienti da tutti i partner esecutivi, assicurando al contempo la compatibilità con una più ampia metodologia di tracciamento per il clima applicabile a tutti i programmi pertinenti finanziati tramite il bilancio dell’Unione. Tale sistema dovrà usare in maniera appropriata i criteri per determinare se un’attività economica sia sostenibile da un punto di vista ambientale ai sensi del regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (44).

Al fine di monitorare il conseguimento dell’obiettivo climatico del 30 % e dell’obiettivo cumulativo climatico e/o ambientale del 60 % per l’ambito di intervento «infrastrutture sostenibili», al momento della presentazione di una proposta alla Commissione, i partner esecutivi forniscono le informazioni necessarie al fine di tracciare il contributo a questi obiettivi, conformemente agli orientamenti emessi dalla Commissione. Le stesse informazioni saranno anche presentate al comitato per gli investimenti nell’ambito della domanda di sostegno del Fondo InvestEU.

Gli accordi di garanzia imporranno ai partner esecutivi di riferire annualmente alla Commissione, a livello complessivo, in merito alle operazioni che contribuiscono agli obiettivi climatici e ambientali e, se del caso, separatamente per fondo contribuente in regime di gestione concorrente nel comparto dello Stato membro. Tale comunicazione includerà gli indicatori pertinenti, se del caso.

3.2.   Verifica della sostenibilità

A norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento InvestEU, le operazioni di finanziamento e di investimento sono esaminate dal partner esecutivo per stabilire se sostengono progetti le cui dimensioni superano una determinata soglia (45) e, in tal caso, se hanno un significativo impatto ambientale, climatico o sociale. In caso affermativo, esse sono soggette alla verifica della sostenibilità conformemente agli orientamenti sviluppati dalla Commissione in collaborazione con potenziali partner esecutivi. Qualora concluda che non occorre svolgere una verifica della sostenibilità, il partner esecutivo fornisce una motivazione al comitato per gli investimenti.

Il partner esecutivo sarà responsabile dell’esecuzione della verifica della sostenibilità basata sulle informazioni fornite dai promotori dei progetti e in linea con gli orientamenti della Commissione. Al momento di presentare la domanda per il sostegno di InvestEU, i partner esecutivi forniscono un sunto della verifica della sostenibilità, se del caso. Tenendo in debito conto regole e pratiche riguardanti le informazioni sensibili sul piano privato e commerciale, inclusa la proprietà intellettuale, il sunto della verifica della sostenibilità è reso pubblico dopo che il comitato per gli investimenti ha approvato l’uso della garanzia dell’Unione per un’operazione specifica.

Gli orientamenti della Commissione saranno elaborati in maniera coerente con gli orientamenti sviluppati per altri programmi dell’Unione, e sulla base di legislazione vigente (46), orientamenti esistenti, strumenti e migliori prassi per garantire la resilienza climatica e valutare le esternalità ambientali (47), e tenendo conto, in modo adeguato, dei criteri per determinare se un’attività economica è sostenibile da un punto di vista ambientale, ai sensi del regolamento (UE) 2020/852, incluso il principio «non arrecare un danno significativo». La verifica contribuisce anche ad accertare che le operazioni di investimento di InvestEU puntino a eliminare le disuguaglianze, o almeno non contribuiscano a mantenere o aggravare le disuguaglianze esistenti.

3.3.   Meccanismo per una transizione giusta nell’ambito di InvestEU

Come parte del piano di investimenti per un’Europa sostenibile/Piano di investimenti del Green Deal europeo, InvestEU contribuirà al meccanismo per una transizione giusta, con un regime dedicato per una transizione giusta (InvestEU JTS), attuato tramite i prodotti finanziari di InvestEU. InvestEU JTS sostiene investimenti per affrontare i problemi sociali, economici e ambientali derivanti dalla transizione verso il conseguimento dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 in materia di clima e della neutralità climatica entro il 2050. Al fine di beneficiare di InvestEU JTS, gli Stati membri stabiliscono nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta i settori e le attività che prevedono di sostenere, conformemente ai principi riguardanti i piani territoriali per una transizione giusta definiti nelle pertinenti disposizioni del regolamento relativo al Fondo per una transizione giusta (regolamento «JTF») (48).

InvestEU JTS sostiene investimenti efficienti sotto il profilo economico da parte di entità private e del settore pubblico allineati con gli obiettivi della transizione giusta. Progetti o destinatari finali sono ubicati in territori interessati da un piano territoriale per una transizione giusta approvato nell’ambito del regolamento JTF. Possono inoltre essere sostenuti progetti o destinatari finali non ubicati in tali territori, ma che contribuiscono a rispondere alle loro necessità di sviluppo, a condizione che i finanziamenti per tali progetti siano fondamentali per compiere la transizione nei territori con un piano territoriale per una transizione giusta. Ad esempio, possono essere sostenuti progetti infrastrutturali che migliorano la connettività delle regioni interessate dalla transizione giusta.

InvestEU JTS sostiene investimenti in linea con gli obiettivi (articolo 3 del regolamento InvestEU) e le priorità in materia di investimenti (articolo 8, paragrafo 1, e allegato II del regolamento InvestEU) stabiliti nel regolamento InvestEU e nei presenti orientamenti sugli investimenti.

InvestEU JTS può essere attuato usando qualsiasi strumento finanziario InvestEU nei quattro ambiti di intervento. Date le specificità dei territori interessati dalla transizione giusta (ad esempio disparità economiche, struttura del mercato del lavoro, capacità di assorbimento ecc.) e l’impatto sulle prospettive economiche causato dalla pandemia di COVID-19, è lecito aspettarsi una domanda di finanziamento più alta nell’ambito di alcuni prodotti finanziari e una domanda limitata o assente nell’ambito di altri. In considerazione di tali fattori, a partner esecutivi e intermediari finanziari possono essere offerti incentivi dedicati, che, ove giustificato, possono prendere la forma di accordi di condivisione del rischio più vantaggiosi per i portafogli di investimenti tra l’UE e il partner esecutivo, una minore remunerazione della garanzia dell’Unione o una copertura parziale dei costi amministrativi nell’ambito delle operazioni di finanziamento e di investimento che contribuiscono a InvestEU JTS, come stabilito nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento InvestEU o un’altra forma concordata in un accordo di garanzia nel contesto di uno o più prodotti finanziari. Una consulenza dedicata può essere offerta, se del caso, a promotori di progetti pertinenti o intermediari finanziari per sostenere lo sviluppo di una riserva di progetti sostenibile.

Qualsiasi riduzione della remunerazione della garanzia UE va pienamente a beneficio dei destinatari finali.

Il contributo dei partner esecutivi al raggiungimento degli obiettivi di investimento per InvestEU JTS può variare a seconda della natura del prodotto finanziario in questione.

I partner esecutivi monitorano e riferiscono sulle operazioni di finanziamento e di investimento o sulle loro componenti pertinenti che sostengono progetti o destinatari finali nell’ambito di InvestEU JTS. Dopo l’adozione di un pertinente piano territoriale per una transizione giusta, tali operazioni o le loro componenti pertinenti contano come investimenti mobilitati nell’ambito di InvestEU JTS, anche se sono stati approvati prima dell’adozione del piano, a condizione che il partner esecutivo ne verifichi il rispetto degli obiettivi del pertinente piano territoriale per una transizione giusta.

I finanziamenti nell’ambito di InvestEU JTS non sono combinati con lo strumento di prestito per il settore pubblico (49) (pilastro 3), salvo per il sostegno a consulenze.

4.   USO DELLA GARANZIA DELL’UNIONE

La garanzia dell’Unione può essere usata per coprire differenti quote di rischio di operazioni di finanziamento o di investimento nell’ambito di differenti prodotti finanziari o portafogli di operazioni di finanziamento e di investimento nell’ambito di prodotti finanziari. I dettagli relativi all’uso della garanzia dell’Unione figurano nell’accordo di garanzia.

La garanzia dell’Unione può avere rango pari rispetto alla posizione di rischio assunta dal partner esecutivo o può coprire un segmento junior, per esempio una tranche di prima perdita (First Loss Piece, «FLP») o un segmento mezzanino. Per accordi di garanzia che coprono più di un ambito di intervento, le perdite che si verificano nei prodotti finanziari possono essere messe in comune all’interno di uno o tra più ambiti di intervento, tenendo conto della struttura di condivisione del rischio definita nell’accordo di garanzia.

La quota del partner esecutivo nella FLP conta ai fini del contributo finanziario del partner esecutivo, come stabilito all’articolo 2, punto 7, del regolamento InvestEU. La condivisione del rischio in altre forme, come ad esempio la quota del partner esecutivo in un segmento mezzanino, può contare ai fini del contributo finanziario del partner esecutivo, alle condizioni e in base alla metodologia di calcolo stabilite negli accordi di garanzia.

La durata di un prodotto finanziario e le condizioni per porre fine al prodotto stesso sono definite nell’accordo di garanzia. Se del caso, nell’ambito di un prodotto finanziario a livello dell’operazione di finanziamento o di investimento può essere prevista una possibilità di uscire dagli investimenti o di eliminare le esposizioni prima della conclusione naturale degli investimenti sottostanti, qualora possa essere garantito il conseguimento degli obiettivi politici, pur nel rispetto degli interessi finanziari dell’Unione e del partner esecutivo.

Fatti salvi i principi di cui alla presente sezione 4 che si applicano mutatis mutandis, lo spessore del segmento junior o mezzanino può essere stabilito anche tramite un meccanismo per il tasso di trasferimento, che sarà specificato nell’accordo di garanzia. Ciò consiste nell’applicare un tasso di trasferimento individuale a ciascuna operazione di finanziamento o di investimento per determinare il livello di contributo per quella operazione a tale segmento junior o mezzanino da parte del partner esecutivo e della garanzia dell’Unione.

I seguenti principi si applicano all’uso della garanzia dell’Unione, salvo diversa indicazione nella pertinente sezione dell’ambito di intervento dei presenti orientamenti sugli investimenti. Per il comparto dello Stato membro, l’entità della FLP o del segmento mezzanino può differire dai principi stabiliti nella presente sezione 4, come specificato nel pertinente accordo di contribuzione sottoscritto tra la Commissione e lo Stato membro.

4.1.   Prodotti finanziari generici

4.1.1.   Uso della garanzia dell’Unione per operazioni su titoli di debito

In linea di principio, fatte salve le disposizioni delle sezioni da 4.1.1.1 a 4.1.1.3, per portafogli che sostengono operazioni su titoli di debito nell’ambito di prodotti finanziari, se la garanzia dell’Unione copre una FLP, il partner esecutivo assume una quota pari almeno al 5 % nella FLP.

4.1.1.1.   Copertura delle singole operazioni

La presente sezione 4.1.1.1 si applica soltanto alle operazioni dirette.

La garanzia dell’Unione può essere usata per coprire in parte una singola operazione su base pari passu. In questo caso, la garanzia dell’Unione su una singola operazione non può essere superiore al 50 % dei finanziamenti erogati dal partner esecutivo. Il partner esecutivo è obbligato a detenere una quota pari passu di almeno il 20 % su una singola operazione ai fini dell’allineamento degli interessi.

La garanzia dell’Unione può anche assumere altre forme, inclusa una posizione subordinata in relazione a una singola operazione. In questo caso, la garanzia dell’Unione su una singola operazione è limitata al 25 % dell’importo complessivo dei finanziamenti erogati dal partner esecutivo (50). Il partner esecutivo deve assumere una quota pari ad almeno il 5 % nella posizione subordinata.

4.1.1.2.   Copertura di portafogli di operazioni diverse da quelle di cui alla sezione 4.1.1.3

La garanzia dell’Unione può inoltre coprire una FLP o un segmento mezzanino rispetto al pertinente portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento erogate dal partner esecutivo. Se la garanzia dell’Unione copre la FLP, il partner esecutivo deve assumere una quota pari almeno al 5 % nella FLP.

L’entità della FLP si baserà sul profilo di rischio previsto delle operazioni nell’ambito del portafoglio garantito, limitandosi a un massimo del 30 % dell’importo complessivo dei finanziamenti erogati dal partner esecutivo nell’ambito di un prodotto finanziario. Nell’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze», l’entità della FLP può essere aumentata con riferimento a una porzione adeguata dell’importo complessivo del finanziamento.

4.1.1.3.   Copertura di portafogli di garanzie limitate e illimitate

Per il finanziamento del debito tramite intermediari, sia sotto forma di garanzie limitate che sotto forma di garanzie illimitate, in cui la remunerazione proveniente dagli intermediari finanziari non è sufficiente a remunerare adeguatamente il rischio dei finanziamenti erogati dal partner esecutivo, la garanzia dell’Unione può assumere una quota massima pari al 100 % nella FLP fissata al livello delle perdite previste. Per tale finanziamento di debiti tramite intermediari sotto forma di garanzie limitate, l’entità della FLP coperta dalla garanzia dell’Unione può essere fissato fino al 100 % dei finanziamenti erogati dal partner esecutivo.

In casi debitamente giustificati, per garanzie illimitate offerte dal partner esecutivo, la garanzia dell’Unione può coprire perdite superiori alle perdite previste. In tali casi, viene stabilito il prezzo della parte di perdite impreviste coperta dalla garanzia dell’Unione, come specificato nell’accordo di garanzia.

In casi eccezionali di elevato valore strategico, per garanzie limitate offerte dal partner esecutivo, l’entità della FLP coperta dalla garanzia dell’Unione può essere fissato a un livello più alto rispetto alle perdite previste. In tali casi, viene stabilito il prezzo della parte di perdite impreviste coperta dalla garanzia dell’Unione, come specificato nell’accordo di garanzia.

4.1.2.   Uso della garanzia dell’Unione per operazioni di tipo azionario

In linea di principio, per quanto riguarda i portafogli che sostengono operazioni di tipo azionario, i partner esecutivi devono investire su base pari passu in ciascuna operazione di finanziamento o di investimento a proprio rischio per una quota che garantisca un sufficiente allineamento degli interessi, come stabilito ex ante nell’ambito di ciascun prodotto finanziario. La parte di finanziamento coperta dalla garanzia dell’Unione rappresenta in totale fino al 70 % dei finanziamenti complessivi di tipo azionario erogati dal partner esecutivo (che possono essere considerati a livello di gruppo) su base pari passu nell’ambito dei differenti prodotti finanziari e i finanziamenti a proprio rischio rappresentano almeno il 5 % dei finanziamenti complessivi di tipo azionario forniti a condizioni di parità dal partner esecutivo in ogni operazione di finanziamento o di investimento.

In casi debitamente giustificati, gli accordi per la condivisione del rischio tra i partner esecutivi e la Commissione possono non essere su base pari passu. Per esempio, un uso subordinato della garanzia dell’Unione può essere consentito per beni pubblici con fallimenti sistemici del mercato o per la mancata assegnazione di un prezzo adeguato alle esternalità, quali le operazioni uniche nel loro genere o la creazione di nuovi mercati.

Soltanto in casi eccezionali, inclusi quelli in cui vi è alta concentrazione del rischio, la garanzia dell’Unione può coprire fino al 100 % della FLP (che non sarà superiore al 50 % dei finanziamenti complessivi erogati dal partner esecutivo nell’ambito di tale portafoglio). In tutti i casi, la ripartizione delle entrate tra il partner esecutivo e la Commissione è commisurata alla loro esposizione al rischio.

4.2.   Prodotti finanziari tematici

4.2.1.   Uso della garanzia dell’Unione per operazioni su titoli di debito

La garanzia dell’Unione può coprire una FLP in relazione al pertinente portafoglio di operazioni su titoli di debito finanziato dal partner esecutivo. In considerazione delle caratteristiche di tali prodotti finanziari, l’entità della FLP può essere superiore al 50 % dell’obiettivo di finanziamento erogato dai partner esecutivi. Il partner esecutivo assume una quota pari ad almeno il 5 % nella FLP al fine di garantire l’allineamento degli interessi. In casi debitamente giustificati l’allineamento degli interessi può essere garantito mediante altri strumenti finanziari specificati nel pertinente accordo di garanzia.

In casi debitamente giustificati, il contributo dei partner esecutivi alla copertura della perdita assicurata dalla FLP può essere erogato progressivamente, mentre il portafoglio matura e ne diminuisce il rischio. Tale contributo può essere fornito tramite le entrate provenienti dal portafoglio garantito o da altri portafogli, o tramite altri meccanismi appropriati e innovativi.

4.2.2.   Uso della garanzia dell’Unione per operazioni di tipo azionario

La garanzia dell’Unione può coprire una FLP rispetto al pertinente portafoglio di operazioni di tipo azionario finanziate dal partner esecutivo; l’entità della FLP può essere superiore al 50 % rispetto al pertinente portafoglio di operazioni finanziato dal partner esecutivo. Il partner esecutivo assume una quota pari ad almeno il 5 % nella FLP al fine di garantire l’allineamento degli interessi. In casi debitamente giustificati l’allineamento degli interessi può essere garantito mediante altri strumenti finanziari specificati nel pertinente accordo di garanzia.

In casi debitamente giustificati, il contributo dei partner esecutivi alla copertura della perdita assicurata dalla FLP può essere erogato progressivamente, mentre il portafoglio matura e ne diminuisce il rischio. Tale contributo può essere fornito tramite le entrate provenienti dal portafoglio garantito o da altri portafogli, o tramite altri meccanismi appropriati e innovativi.

5.   FINANZIAMENTI EROGATI DAL PARTNER ESECUTIVO

I seguenti principi si applicano ai finanziamenti erogati dal partner esecutivo, salvo diversa indicazione nella pertinente sezione dell’ambito di intervento dei presenti orientamenti sugli investimenti.

5.1.   Prodotti finanziari generici

5.1.1.   Finanziamenti tramite debito erogati dal partner esecutivo

5.1.1.1.   Finanziamento generale del debito

Il partner esecutivo può erogare direttamente finanziamenti ai destinatari finali, ossia sotto forma di prestiti diretti o altre forme di finanziamento diretto del debito, o tramite intermediari finanziari.

5.1.1.2.   Garanzie limitate e illimitate

Le seguenti condizioni si applicano alle operazioni di finanziamento e di investimento effettuate nell’ambito del comparto dell’UE:

a)

la garanzia dell’Unione può essere offerta ai partner esecutivi affinché forniscano una garanzia limitata o una garanzia illimitata per un portafoglio di operazioni di finanziamento di recente istituzione create da un intermediario finanziario. Le operazioni con destinatari finali sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza, o che rientrano nei criteri previsti dal rispettivo diritto nazionale per essere sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei loro creditori, non sono ammissibili per l’inclusione in tali portafogli;

b)

nel caso di una garanzia limitata del portafoglio, il tasso limite è stabilito al livello delle perdite previste del nuovo portafoglio ed è determinato individualmente per ciascun accordo di garanzia del portafoglio sottoscritto con l’intermediario finanziario (51). Le perdite previste sono determinate e documentate sulla base di dati storici e stime lungimiranti. In mancanza di dati pertinenti, il tasso limite è fissato a un livello concordato e specificato nell’accordo di garanzia tra la Commissione e il partner esecutivo. Il tasso limite massimo ammissibile è il 25 %. Per l’ambito d’intervento «investimenti e competenze sociali», il tasso limite massimo ammissibile può essere più alto;

c)

in casi debitamente giustificati, la copertura della garanzia fino al livello delle perdite previste può essere fornita gratuitamente (per garanzie limitate e illimitate), mentre per l’assunzione di rischio superiore alle perdite previste il partner esecutivo deve fissare il prezzo come stabilito nell’accordo di garanzia tra la Commissione e il partner esecutivo. In entrambi i casi, la riduzione della remunerazione della garanzia dell’Unione va pienamente a beneficio dei destinatari finali;

d)

il tasso di garanzia per le singole operazioni di finanziamento incluse nel nuovo portafoglio è in genere fissato al 50 % ma questa percentuale può essere aumentata per operazioni di specifico valore strategico;

e)

l’intermediario finanziario è obbligato a mantenere almeno il 20 % dell’esposizione in relazione a ogni operazione di finanziamento di rango pari rispetto alla garanzia fornita dal partner esecutivo. In casi debitamente giustificati, una percentuale inferiore può essere specificata nell’accordo di garanzia tra la Commissione e il partner esecutivo se coerente o conforme, a seconda dei casi, alle norme sugli aiuti di Stato. Nell’ambito d’intervento «investimenti e competenze sociali», l’esposizione minima può essere ridotta al 5 % in casi debitamente giustificati;

f)

per quanto riguarda i recuperi delle perdite, la garanzia fornita dal partner esecutivo è di rango pari rispetto all’intermediario finanziario. Nel caso di garanzie limitate, se l’importo delle perdite è superiore al limite massimo di garanzia, un importo corrispondente di recuperi delle perdite può essere assegnato prima alle esposizioni di primo rango; in alternativa, può essere applicato un tasso di recupero stimato ex ante;

g)

la durata minima delle operazioni di finanziamento che possono essere incluse nei portafogli è fissata a 12 mesi, salvo nell’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze» in cui può essere più breve.

5.1.2.   Finanziamenti del capitale erogati dal partner esecutivo

I finanziamenti del capitale e del quasi-capitale possono essere forniti dai partner esecutivi ai destinatari finali direttamente (52) o tramite intermediari finanziari, quali fondi e veicoli di investimento dedicati, inclusi i veicoli di co-investimento. fondi intermediari o veicoli di investimento sono destinati in generale a partecipazioni di minoranza in destinatari finali.

Tutte le seguenti condizioni si applicano agli investimenti effettuati nell’ambito del comparto dell’Unione a intermediari finanziari, come stabilito altresì negli accordi di garanzia con i partner esecutivi e, al fine di dissipare qualsiasi dubbio, si applicano ai finanziamenti forniti dal partner esecutivo nell’ambito di InvestEU (operazione di finanziamento o di investimento), incluse le parti coperte dalla garanzia dell’Unione e dal contributo finanziario del partner esecutivo:

a)

un intermediario finanziario che riceve un investimento nell’ambito di InvestEU (operazione di finanziamento o di investimento) si impegna, nel quadro della sua strategia di investimento, a investire in destinatari finali ammissibili ai sensi del regolamento InvestEU un importo almeno pari all’elemento più elevato tra i seguenti:

i)

50 % degli importi aggregati investiti dall’intermediario; e

ii)

due volte l’importo prelevato nell’ambito degli investimenti garantiti dall’UE a fini di investimento, limitato all’80 % degli importi aggregati investiti dall’intermediario.

b)

gli investimenti di partner esecutivi in fondi non rappresentano generalmente più del 25 % dell’entità del fondo. Nei casi di elevato valore aggiunto strategico, possono essere consentiti investimenti che rappresentano fino al 50 % dell’entità del fondo, salvo nell’ambito d’intervento «investimenti e competenze sociali» o in casi eccezionali di fondi per il trasferimento di tecnologia in altri ambiti di intervento, in cui può arrivare al 75 % dell’entità del fondo. Nel caso di un fondo di fondi, tali limiti si applicano al livello dei fondi di investimento;

c)

gli investimenti aggregati in fondi dedicati a investimenti verdi e digitali a livello europeo da parte di tre o più partner esecutivi possono essere pari a un massimo del 75 % dell’entità del fondo;

d)

per veicoli e regimi di co-investimento, una serie specifica di regole sarà definita negli accordi di garanzia con i partner esecutivi;

e)

gli investimenti di partner esecutivi nell’ambito di InvestEU sono effettuati su base pari passu rispetto ad altri investitori pubblici e privati e su una base conforme al mercato. La conformità al mercato impone che almeno il 30 % di tutti gli investimenti in un fondo o nei progetti sottostanti del fondo siano effettuati da investitori privati in una situazione analoga rispetto agli investitori rimanenti e su base pari passu (53). I requisiti del presente paragrafo possono non applicarsi ai fini di investimenti in aree di specifica rilevanza politica per l’Unione, come ulteriormente precisato nel pertinente accordo di garanzia con un partner esecutivo;

f)

investimenti in fondi da parte di partner esecutivi nell’ambito di InvestEU sono di norma effettuati alla prima chiusura del fondo; investimenti alle successive chiusure sono possibili soltanto se debitamente giustificati;

g)

le operazioni di finanziamento e di investimento sono a lungo termine e hanno durate in generale comprese tra 5 e 20 anni;

h)

gli investimenti in destinatari finali che sono ammissibili conformemente al pertinente prodotto finanziario assumono la forma di investimenti primari (54). Gli investimenti secondari possono anche essere considerati ammissibili ove debitamente giustificato, come specificato nell’accordo di garanzia.

5.2.   Prodotti finanziari tematici

5.2.1.   Finanziamenti tramite debito erogati dal partner esecutivo

Il partner esecutivo può concedere finanziamenti a destinatari finali sotto forma di prestiti diretti o altre forme di finanziamento diretto del debito o tramite intermediari finanziari per operazioni relative alla pertinente area di intervento con un più elevato valore aggiunto dell’Unione.

5.2.2.   Finanziamenti del capitale erogati dal partner esecutivo

I finanziamenti nel capitale o quasi-capitale possono essere erogati dai partner esecutivi ai destinatari finali direttamente (55) o tramite fondi o veicoli di investimento dedicati. Anche gli investimenti in fondi o altri veicoli di investimento e le piattaforme sostenute dalla garanzia dell’Unione possono, in casi debitamente giustificati, avere rango inferiore rispetto ad altri investitori.

6.   AMBITI D’INTERVENTO

6.1.   Ambito d’intervento «infrastrutture sostenibili»

6.1.1.   Settori d’intervento

L’ambito d’intervento «infrastrutture sostenibili» ha l’obiettivo di sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nelle infrastrutture sostenibili nei settori di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento InvestEU. Fatte salve le disposizioni sulle attività escluse (sezione 2.3.3 dei presenti orientamenti sugli investimenti) e i principi di assegnazione del Fondo InvestEU, di cui alla sezione 2.6, qualsiasi area pertinente connessa alle infrastrutture sostenibili elencata nell’allegato II del regolamento InvestEU è ammissibile a beneficiare di sostegno nell’ambito d’intervento «infrastrutture sostenibili». Il sostegno riguarda principalmente i punti 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, lettera d), 14 e 15 dell’allegato II del regolamento InvestEU, alcuni dei quali sono ulteriormente descritti in modo indicativo e non esaustivo nelle sezioni da 6.1.1.1 a 6.1.1.8. Le aree ammissibili possono essere classificate in base alle priorità in linea con la sezione 2.3.2.1.

Pur nel rispetto dell’obiettivo generale, secondo cui il 60 % degli investimenti deve contribuire agli obiettivi dell’Unione in materia di clima e ambiente, i finanziamenti erogati dai partner esecutivi devono essere mirati a garantire un livello sufficiente di diversificazione tra settori tenendo conto dei prodotti finanziari utilizzati dagli stessi partner.

L’ambito d’intervento «infrastrutture sostenibili» può incanalare il sostegno dei programmi settoriali (sezione 2.9 sui finanziamenti misti). Inoltre il sostegno agli investimenti nell’ambito d’intervento «infrastrutture sostenibili» può essere combinato con il sostegno dei fondi in regime di gestione concorrente o del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il sostegno nell’ambito d’intervento «infrastrutture sostenibili» è finalizzato a garantire un valore aggiunto, assicurando l’accesso ai finanziamenti nei seguenti casi:

a)

conseguire obiettivi strategici e obiettivi connessi con lo sviluppo sostenibile definiti su scala europea, a titolo di esempio la promozione simultanea di obiettivi economici, ambientali e sociali, quali il rispetto dei principi ambientali, sociali e di governance (principi ESG) (56);

b)

favorire lo sviluppo dell’infrastruttura come classe di attività promuovendo l’applicazione coerente di elevati standard di sostenibilità (compresa l’accessibilità (57)), trasparenza e comparabilità nei settori della preparazione dei progetti, delle tecniche e dei prodotti di finanziamento, del monitoraggio e dei dati;

c)

promuovere progetti aventi un impatto macroregionale e/o transfrontaliero, in cui costi e benefici siano ripartiti tra più Stati membri o in cui i costi siano sostenuti a livello nazionale o locale, ma i benefici siano realizzati a livello transfrontaliero o unionale;

d)

sostenere progetti che internalizzino i costi e i benefici ambientali e socioeconomici derivanti dalle priorità strategiche dell’Unione. In questo ambito rientrerebbero, a titolo di esempio, i contributi al trasferimento modale e all’uso di combustibili sostenibili nei trasporti, il contributo all’efficienza dei materiali e dell’energia, le energie rinnovabili, il miglioramento della qualità dell’aria o dell’acqua, la protezione dell’ambiente, la promozione della tutela e del ripristino della biodiversità in un’ottica a lungo termine, le soluzioni basate sulle infrastrutture verdi e la natura, il sostegno alla bioeconomia, le riduzioni delle emissioni di gas serra, la gestione del patrimonio culturale, il turismo, la prestazione energetica nell’edilizia ecc. Vi rientrerebbero inoltre il sostegno al rinnovo e all’ammodernamento delle soluzioni per il parco veicolare;

e)

promuovere le infrastrutture della rete transeuropea, le attrezzature e le tecnologie innovative che svolgono, ad esempio, il ruolo di bene pubblico per il sistema dell’energia e dei trasporti ecc. Tali progetti possono inoltre avere un ruolo fondamentale per incrementare i livelli di investimento nelle energie rinnovabili, nell’efficienza energetica e nella gestione della domanda, nell’assistenza sanitaria (ad esempio le soluzioni di sanità e assistenza elettronica), nella pubblica amministrazione (ad esempio, i servizi pubblici online) e nella mobilità connessa e automatizzata, cooperativa e alimentata con combustibili alternativi;

f)

promuovere la connettività digitale sostenibile e le infrastrutture e le piattaforme di dati in tutta l’Unione, nonché progetti a sostegno di un’ampia gamma di prodotti e servizi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, promuovendo laddove necessario la connettività UE-internazionale, ambito in cui la sostenibilità comporta l’attenzione alla circolarità delle infrastrutture e delle apparecchiature;

g)

promuovere lo sviluppo e il funzionamento di infrastrutture spaziali sostenibili (in orbita e a terra) che consentano il funzionamento di servizi e applicazioni spaziali;

h)

promuovere progetti i cui benefici dipendono da altri investimenti nella catena del valore o di approvvigionamento e/o che comportano un elevato rischio in quanto «pionieristici»;

i)

promuovere l’interoperabilità nelle infrastrutture e nei servizi transfrontalieri, compresi le piattaforme e i servizi digitali;

j)

promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricerca, comprese le infrastrutture elettroniche, in tutta l’Unione e le sinergie con le stesse. A tal fine l’accento deve essere posto sullo sviluppo di mercato di strutture, risorse e servizi utilizzati dalle comunità per promuovere l’innovazione;

k)

garantire il funzionamento efficiente del mercato interno promuovendo gli investimenti basati sul mercato nell’ambito di vari regimi regolamentari (58);

l)

conseguire una massa critica come pure gruppi e progetti aggregati al fine di attrarre gli investitori privati.

Il sostegno ai settori d’intervento di cui alle sezioni da 6.1.1.1 a 6.1.1.8 può essere integrato da misure di accompagnamento volte ad aiutare le autorità pubbliche e i promotori di progetti a sviluppare la capacità di definire strategie di investimento, combinare finanziamenti, pianificare e raggruppare progetti.

6.1.1.1.   Sviluppo del settore energetico

Il sostegno alla produzione, alla fornitura o all’uso di energie rinnovabili pulite e sostenibili deve privilegiare i progetti con un rischio percepito e un’intensità di capitale elevati che consentano l’ulteriore integrazione delle energie rinnovabili in tutti i settori (produzione di energia, riscaldamento e raffrescamento, trasporti) come pure altre fonti di energia e soluzioni a basse o zero emissioni. Possono essere inclusi a titolo indicativo progetti nelle energie rinnovabili a livello transfrontaliero o offshore (si veda anche la sezione 6.1.1.7), progetti finalizzati alla decarbonizzazione degli edifici, l’uso delle energie rinnovabili nei processi industriali, la produzione e la fornitura (su scala commerciale) di gas a basse emissioni di carbonio (quali l’idrogeno o il biometano puliti a basse emissioni di carbonio, in linea con la strategia sull’idrogeno (59))„ i biocombustibili avanzati, la biomassa e altri progetti sui combustibili sostenibili alternativi e lo stoccaggio in loco. È opportuno inoltre fornire sostegno ai progetti a guida locale in materia di energie rinnovabili, come quelli promossi dalle comunità dell’energia, spesso integrati da miglioramenti nell’efficienza energetica. Il sostegno al settore dell’energia può contribuire, se del caso, agli obiettivi della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili («RED II» (60)) e del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima («regolamento sulla governance» (61)) oltre a promuovere l’efficienza energetica nelle decisioni di investimento, anche tramite il meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile (62).

Il sostegno nell’ambito dell’efficienza energetica e del risparmio di energia comprenderà progetti in linea con gli impegni assunti dall’Unione nel quadro dell’Agenda 2030 e dell’accordo di Parigi, contribuendo al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2012/27/UE (63) (ridurre la domanda di energia attraverso misure di risparmio energetico e di gestione della domanda, applicare i principi dell’economia circolare, sostenere il teleriscaldamento e la produzione di energia in progetti di cogenerazione per ridurre il consumo di energia e prevenire le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti). Il sostegno comprenderà progetti in linea con la strategia «Ondata di ristrutturazioni» (64), e in particolare con i suoi tre ambiti specifici: affrontare la povertà energetica e il problema degli edifici con le prestazioni peggiori; ristrutturare gli edifici pubblici, come le strutture amministrative, educative e sanitarie e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento. I progetti che consentono di ammodernare i sistemi di riscaldamento e raffrescamento degli edifici dovrebbero essere sostenuti in quanto essenziali per decarbonizzare il parco immobiliare dell’UE. La valorizzazione del potenziale locale delle energie rinnovabili è inoltre fondamentale per ridurre la dipendenza dell’UE dalle importazioni di combustibili fossili. Esso comprenderà ristrutturazioni all’insegna dell’efficienza energetica del parco immobiliare esistente che conseguano o puntino a conseguire un aumento delle prestazioni energetiche, sulla base di uno o più dei criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (65), ad esempio la valutazione dei miglioramenti conseguiti grazie a tali ristrutturazioni confrontando gli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione, e la costruzione di edifici nuovi ad elevata efficienza energetica soltanto quando siano superati gli standard nazionali in materia di edifici a energia quasi zero (dato il termine di legge per cui tutti gli edifici nuovi nell’UE devono essere a energia quasi zero a decorrere dal 31 dicembre 2020), compreso l’ammodernamento degli edifici grazie a tecnologie predisposte all’intelligenza e alla loro integrazione in un sistema energetico, digitale, di stoccaggio e di trasporto connesso, anche mediante la diffusione dell’infrastruttura per la mobilità elettrica in linea con la direttiva 2010/31/UE (66). Saranno sostenuti progetti relativi alla prestazione energetica lungo il ciclo di vita degli edifici, come pure progetti che applichino Level(s), il quadro di indicatori europei per gli edifici sostenibili (67). Il sostegno sarà inoltre indirizzato a ridurre l’intensità energetica delle imprese attraverso una maggiore efficienza dei processi o attraverso la produzione di prodotti con una minore impronta di carbonio, nonché a sviluppare sistemi innovativi di fornitura di calore a basse e zero emissioni e di produzione combinata di energia elettrica e termica.

Lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture energetiche sostenibili e gli interventi per renderle intelligenti sono incentrati in particolare sul livello della trasmissione e distribuzione. Comprenderanno progetti di interesse comune (PIC), come stabilito nel regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (68), la digitalizzazione e la modernizzazione delle reti energetiche per facilitare un utilizzo più diffuso delle energie rinnovabili, come pure progetti relativi alla flessibilità sul versante della domanda e allo stoccaggio dell’energia.

Il sostegno di InvestEU promuoverà la diffusione di tecnologie a basse emissioni: progetti comprendenti le tecnologie per la cattura, il trasporto, lo stoccaggio e/o l’uso del carbonio (tecnologie CCUS) e l’infrastruttura per la produzione di energia elettrica rinnovabile, calore e freddo, gas a basse emissioni di carbonio (come l’idrogeno) o processi industriali come pure impianti per la produzione di bioenergia e strutture di produzione che consentono la transizione energetica o l’assorbimento del carbonio.

6.1.1.2.   Sviluppo di infrastrutture di trasporto, attrezzature e tecnologie innovative sostenibili

Il sostegno allo sviluppo di infrastrutture di trasporto, attrezzature e tecnologie innovative sostenibili sarà destinato allo sviluppo di infrastrutture di trasporto sostenibili e sicure, di sovrastrutture, di soluzioni e apparecchiature per la mobilità e di tecnologie innovative, conformemente alle priorità dell’Unione in materia di trasporti, alla strategia per una mobilità sostenibile e intelligente (69) e agli impegni assunti nel quadro dell’accordo di Parigi. In questo ambito rientreranno progetti a sostegno dello sviluppo dell’infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti («TEN-T»), del ripristino e dell’ammodernamento delle infrastrutture esistenti e dei componenti dei livelli di interconnessione in tutti i modi di trasporto, compresi i nodi urbani, i porti marittimi e interni, gli aeroporti, i terminal multimodali e la relativa connessione alle reti principali e le applicazioni telematiche di cui al regolamento TEN-T (70).

Il sostegno sarà assegnato in via prioritaria ai progetti della rete centrale TEN-T, individuati nei piani di lavoro relativi ai corridoi della rete centrale, destinati a completare le connessioni mancanti, a superare le strozzature o ad assicurare i collegamenti transfrontalieri. Se pertinente riguarderà: il ripristino e l’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria, stradale, per via navigabile e aerea esistente, il miglioramento della sicurezza, utilizzando adeguate procedure di gestione della sicurezza, e il miglioramento delle prestazioni ambientali, grazie anche alla diffusione di sistemi digitali di gestione del trasporto quali ITS (71), RIS (72), ERTMS (73), SESAR, comprese le apparecchiature di bordo, e le infrastrutture digitali di trasporto per la condivisione di dati interoperabili e la rendicontazione tra modi e settori. Il sostegno sarà inoltre finalizzato allo sviluppo e alla diffusione di nuove tecnologie e servizi di trasporto, ad esempio in relazione ai modi di trasporto connessi e autonomi, alla biglietteria integrata e a mezzi di trasporto marittimo e per via navigabile interna meno inquinanti (compresa la prevenzione degli sversamenti di idrocarburi dalle navi). Sarà compreso il sostegno per adattare la rete TEN-T alle esigenze di mobilità militare, nella misura in cui tale infrastruttura soddisfi le esigenze delle finalità sia civili che militari (duplice uso).

Il sostegno riguarderà fra l’altro i progetti infrastrutturali TEN-T che prevedono l’uso di almeno due modi di trasporto differenti, in particolare i terminal merci multimodali, le piattaforme logistiche e i nodi di trasporto passeggeri. Sarà destinato anche alle connessioni multimodali e alle tratte dell’ultimo miglio che consentono di trasferire il traffico merci o passeggeri verso modi di trasporto più sostenibili, come il trasporto su ferrovia, il trasporto pubblico/collettivo, la navigazione interna o il trasporto marittimo a corto raggio.

Possono essere finanziati progetti di mobilità urbana intelligente e sostenibile, in particolare nodi multimodali per il trasporto passeggeri, modi attivi, vie navigabili interne e soluzioni innovative di mobilità, infrastrutture di trasporto digitali per la connessione continua ed efficace dei modi di trasporto e infrastrutture per la mobilità attiva e a zero emissioni. I progetti volti a promuovere il passaggio a modi di trasporto sostenibili devono vertere sul miglioramento della sicurezza degli utenti e sull’accessibilità non discriminatoria, anche peri passeggeri a mobilità ridotta. I progetti saranno inoltre finalizzati a migliorare la sicurezza stradale in linea con l’obiettivo dell’Unione di eliminare entro il 2050 le vittime e i feriti gravi sulle strade europee, con un’attenzione particolare agli utenti della strada vulnerabili quali ciclisti e pedoni.

Il rinnovo e l’ammodernamento del parco veicolare deve privilegiare progetti non discriminatori per l’acquisto di materiale rotabile e navi da utilizzare per il trasporto su rotaia, per vie navigabili interne e marittimo. Per quanto riguarda la ferrovia e le vie navigabili interne, saranno inclusi gli investimenti destinati al materiale rotabile e alle navi attualmente in funzione, quali apparecchiature RIS digitali, dispositivi per la riduzione del rumore, unità ERTMS e accoppiatori automatici digitali. In questo ambito rientreranno progetti nei settori del trasporto aereo, del trasporto marittimo e delle vie navigabili marittime e interne, tenendo conto dei principi dell’economia circolare e con l’obiettivo di realizzare la transizione a combustibili alternativi sostenibili, di ridurre l’inquinamento di qualsiasi tipo e aiutando il settore a conformarsi ai prossimi obblighi in materia di emissioni a effetto serra, compreso il sostegno per le navi a emissioni zero e la sostituzione di vecchi aeromobili e navi con altri di nuova generazione che permettano di conseguire significative riduzioni delle emissioni, sulla base delle emissioni sull’intero ciclo di vita. Anche le navi e i veicoli stradali a basse e a zero emissioni saranno ammissibili al sostegno (si veda, di seguito, il punto sull’infrastruttura per i combustibili alternativi).

Il sostegno all’infrastruttura ferroviaria ed altri progetti ferroviari, all’infrastruttura per la navigazione interna, ai progetti per il trasporto di massa, nonché ai porti marittimi e alle autostrade del mare può essere concesso per investimenti finalizzati a prevenire o ridurre le emissioni di gas serra e di inquinanti tossici o i livelli di inquinamento acustico. Tali investimenti possono riguardare gli impianti portuali di raccolta e altri mezzi che consentono di adottare misure di protezione ambientale e investimenti in infrastrutture sostenibili combinate, compresa la realizzazione di infrastrutture su piccola scala per i combustibili alternativi e altre soluzioni volte a ridurre l’impronta di carbonio complessiva dei porti. Possono essere sostenuti investimenti nell’ecologizzazione delle infrastrutture aeroportuali e dei servizi connessi (come l’assistenza a terra, le operazioni di traffico a terra, gli aeromobili a terra) che consentono di prevenire o ridurre le emissioni o i livelli di inquinamento sonoro.

Può essere erogato sostegno per la realizzazione, in tutti i modi di trasporto, di infrastrutture di ricarica e di rifornimento per l’energia elettrica, l’idrogeno e il gas naturale liquefatto o compresso miscelato con elevata quantità di biometano (> 50 %), la diffusione di parchi veicoli adibiti al trasporto su strada a basse o zero emissioni e piattaforme per la connettività intelligente e i servizi interoperabili. Al momento di rinnovare il parco veicoli stradali si dovrà verificare che i nuovi veicoli soddisfino gli elevati standard di sicurezza applicabili. In caso di ammodernamento, i veicoli dovranno essere conformi alla norma «zero emissioni allo scarico». Può essere erogato sostegno per la diffusione di navi e flotte a basse e zero emissioni che utilizzano combustibili alternativi (tra cui il GNL) e di aeromobili che utilizzano fonti energetiche sostenibili. L’ammodernamento delle navi consentirà al trasporto marittimo e per vie navigabili interne di utilizzare combustibili alternativi sostenibili o energia elettrica. Avranno carattere prioritario i relativi investimenti finalizzati i) alla realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica accessibili a tutti, tenendo conto dei principi dell’economia circolare; ii) all’infrastruttura di rifornimento e ricarica destinata all’uso per i veicoli delle autorità pubbliche o di operatori che assolvono obblighi di servizio pubblico nell’ambito di un pertinente contratto; iii) alla diffusione, nei parchi veicoli pubblici e privati, di veicoli leggeri e pesanti a basse e zero emissioni, di navi e flotte a basse e zero emissioni alimentati con combustibili alternativi sostenibili o di aeromobili a basse emissioni che utilizzano fonti energetiche sostenibili. L’infrastruttura stradale, che dovrà essere accessibile al pubblico senza alcuna limitazione, consentirà di procedere a pagamenti ad hoc di facile uso (ad esempio mediante carta bancaria), in modo che gli utenti dei veicoli possano ricevere l’addebito senza dover sottoscrivere un contratto di servizio con l’operatore interessato. I dati statici e dinamici disponibili dovranno essere resi disponibili attraverso punti di accesso comuni o nazionali. Questi requisiti di accessibilità pubblica non si applicano nel caso di infrastrutture di ricarica o rifornimento in depositi gestiti privatamente destinati a una flotta vincolata. Può essere erogato sostegno per lo sviluppo, la produzione e la fornitura di infrastrutture per combustibili alternativi sostenibili per il trasporto aereo, il trasporto terrestre e il trasporto per vie navigabili, in attuazione di politiche di decarbonizzazione dei trasporti dell’UE (quali ReFuelEU Aviation e FuelEU Maritime).

Possono beneficiare di sostegno altri progetti di mobilità intelligente e sostenibile nelle zone urbane e rurali finalizzati alla sicurezza stradale; all’accessibilità; alla riduzione delle emissioni e dell’inquinamento sonoro; allo sviluppo e diffusione di nuove tecnologie e nuovi servizi di trasporto, ad esempio in relazione a modi di trasporto connessi e autonomi o alla biglietteria integrata.

Il Fondo InvestEU può sostenere misure volte a migliorare, conseguire o mantenere la conformità alle norme, comprese quelle ambientali e di sicurezza, e progetti volti a mantener o, migliorare le infrastrutture di trasporto esistenti, il rinnovamento di queste stesse infrastrutture o le aree e strutture di parcheggio sicure.

6.1.1.3.   Ambiente e risorse

Nelle previsioni il Fondo InvestEU mobiliterà investimenti connessi al capitale naturale e all’economia circolare (74). A tale riguardo, oltre all’ecologizzazione degli investimenti nei settori infrastrutturali tradizionali elencati nella presente sezione 6.1.1.3, gli investimenti riguardano, ad esempio, i progetti di mobilità relativi all’inquinamento atmosferico e acustico, la natura, il consumo energetico e gli incidenti.

Sostegno per il settore dell’acqua, compresi la fornitura di acqua potabile, i servizi igienico-sanitari, la protezione dalle inondazioni, l’efficienza delle reti, la riduzione delle perdite, le infrastrutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, le infrastrutture costiere e altre infrastrutture idriche verdi - In questo ambito rientreranno progetti di investimento e servizi di accompagnamento per sostenere l’attuazione delle politiche ambientali dell’Unione relative alle risorse acquatiche terrestri e marine e i relativi servizi ecosistemici di cui, ad esempio, alle direttive 2008/56/CE (75), 2000/60/CE (76) e 2007/60/CE (77), alle direttive del Consiglio 98/83/CE (78), 91/271/CEE (79) e 91/676/CEE (80), al regolamento (UE) 2019/1009 (81) e al regolamento (CE) n. 1107/2009 (82). Particolare importanza deve essere attribuita: i) all’accesso all’approvvigionamento idrico e ai servizi igienico-sanitari per tutti i cittadini dell’Unione, completando e mantenendo infrastrutture per l’acqua potabile e il trattamento delle acque reflue conformi ai criteri di efficienza energetica e di prevenzione delle perdite; e ii) al rispetto della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e della direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE), comprese le misure previste nei piani di gestione dei bacini idrografici e del rischio di alluvioni, in particolare mediante investimenti volti a garantire il buono stato ecologico dei fiumi, l’ammodernamento o il miglioramento delle centrali idroelettriche esistenti per incrementarne l’efficienza e ridurne l’impatto ambientale, e la riduzione dell’inquinamento diffuso provocato dall’agricoltura, dall’acquacoltura e dalle fonti industriali, soluzioni in materia di efficienza idrica, il riutilizzo dell’acqua in tutti gli ambiti e soluzioni basate sulla natura per ridurre i rischi di alluvioni.

Sostegno alle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, ovvero le infrastrutture necessarie per sostenere la transizione a un’economia più circolare negli Stati membri, in particolare accelerando l’attuazione della gerarchia dei rifiuti dell’UE, al cui apice figura la prevenzione dei rifiuti - Fatti salvi i criteri di esclusione di cui all’allegato V del regolamento InvestEU, i progetti di investimento dovrebbero riguardare l’attuazione di piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti (sulla base della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE (83) modificata), la creazione di reti di riutilizzo e riparazione, e il sostegno alle stesse, e l’istituzione di sistemi funzionali di differenziazione e raccolta dei rifiuti e di impianti di riciclaggio (anche per i rifiuti organici e tessili urbani ai fini di una loro raccolta differenziata).

Investimenti nel miglioramento e nel ripristino degli ecosistemi e dei relativi servizi, che devono essere incentrati su progetti atti a promuovere la conservazione, il ripristino, la gestione e il miglioramento del capitale naturale per ottenere benefici in materia di biodiversità e adattamento, anche mediante progetti di infrastrutture verdi e blu - Tra essi figurano le soluzioni dei problemi basate sugli ecosistemi, ad esempio quelle relative ai sistemi di aria e clima, al mare, alla terra, al suolo, alle foreste, all’agricoltura, all’acqua e ai rifiuti, così come al trasporto e all’energia. Il sostegno comprenderà misure volte a perseguire gli obiettivi delle strategie «biodiversità» (84) e «dal produttore al consumatore» (85) attraverso il miglioramento delle catene di valore della produzione alimentare (laddove queste non rientrino nell’ambito di applicazione dell’ambito d’intervento «PMI»). Sono incoraggiati in particolare i progetti transfrontalieri e quelli che promuovono il patrimonio culturale sostenibile. Può essere concesso sostegno per la riqualifcazione dei siti industriali (compresi quelli contaminati) e il loro ripristino per un uso sostenibile.

Sostegno allo sviluppo sostenibile nelle zone urbane, rurali, costiere e offshore e nella bioeconomia in senso lato – In questo ambito dovrebbero rientrare i progetti infrastrutturali non contemplati in altri ambiti, incentrati su una determinata zona geografica e comprendenti investimenti nella natura e in soluzioni basate sulla natura mirati alla prevenzione o al controllo delle emissioni di gas serra, degli inquinanti tossici, dell’inquinamento sonoro e altri impatti o dipendenze dal capitale naturale, promuovendo al contempo le trasformazioni verso l’economia circolare. Saranno compresi progetti infrastrutturali volti a promuovere città intelligenti inclusive e accessibili e le rispettive reti, regioni e settori. In questo ambito rientreranno i progetti volti a promuovere la bioeconomia attraverso investimenti nelle bioindustrie, nelle soluzioni terrestri e marine per sostituire i materiali fossili o ad alta intensità energetica, nell’acquacoltura e nelle biotecnologie blu e verde. Il sostegno può riguardare i mari e gli oceani tramite l’economia blu e i relativi principi finanziari, in particolare attraverso l’energia marina rinnovabile e l’economia circolare.

Il sostegno nell’ambito delle azioni in materia di cambiamenti climatici, adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione del rischio di catastrofi naturali, comprenderà progetti infrastrutturali finalizzati all’adattamento ai cambiamenti climatici e all’aumento della resilienza ai cambiamenti climatici attuali e futuri. Rientreranno nel sostegno, tra l’altro, la protezione delle zone a bassa altitudine e delle zone costiere e altre misure relative all’innalzamento del livello del mare, la prevenzione delle inondazioni, un uso migliore e sostenibile dell’approvvigionamento idrico e la prevenzione della siccità, nonché l’adeguamento delle infrastrutture alle temperature estreme. In questo ambito possono rientrare tecnologie innovative che contribuiscano agli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza ambientale ai cambiamenti climatici o in materia di sostenibilità sociale, o entrambi, e che rispondono alle norme di sostenibilità ambientale o sociale dell’Unione.

Sostegno a progetti e imprese che attuano sistemi di economia circolare, compreso l’uso sostenibile delle materie prime, in linea con gli obiettivi del piano d’azione per l’economia circolare (86) - Il sostegno sarà destinato, tra l’altro, a progetti che integrano gli aspetti relativi all’efficienza delle risorse nella produzione e nel ciclo di vita dei prodotti e a tutte le strategie volte a massimizzare il valore e la durata di vita dei prodotti, dei beni e delle risorse materiali come pure alle infrastrutture e i servizi che favoriscono la simbiosi industriale e la condivisione delle risorse tra gli impianti industriali di diversi settori e le comunità urbane e rurali. Rientra inoltre in questo ambito l’applicazione di modelli di business circolari che consentono la dematerializzazione, la servitizzazione e un uso più intenso ed efficiente dei prodotti e delle risorse, internalizzando o eliminando le esternalità negative. I progetti di investimento dovrebbero comprendere azioni relative all’intera catena del valore delle materie prime secondarie, compresi i sistemi a ciclo chiuso, l’eliminazione delle sostanze e dei prodotti chimici tossici e problematici retaggio del passato nelle fasi dalla trasformazione al riciclaggio delle materie prime. Particolare attenzione sarà destinata ai settori che fanno maggiore utilizzo di risorse e che presentano un elevato potenziale di circolarità, ovvero l’elettronica e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), le batterie e i veicoli, gli imballaggi, la plastica, i tessili, l’edilizia, gli alimenti, l’acqua e i nutrienti.

Sostegno alle operazioni che favoriscono la decarbonizzazione e la riduzione sostanziale delle emissioni delle industrie ad alta intensità energetica, compresi i sistemi a circuito chiuso e la diffusione di tecnologie innovative a basse emissioni, fra cui lo stoccaggio dell’energia, la cattura, il trasporto, lo stoccaggio e/o l’uso del carbonio, come pure le operazioni che promuovono la decarbonizzazione della catena di produzione e distribuzione dell’energia eliminando gradualmente l’uso di carbone e petrolio e la graduale sostituzione del gas naturale con gas a basse emissioni di carbonio. Il sostegno in questo ambito può riguardare i sistemi circolari a circuito chiuso nella trasformazione ad alta intensità energetica di materiali quali l’acciaio, l’alluminio, la plastica e il cemento, per eliminare le impurità che comportano una perdita di valore nei materiali riciclati.

6.1.1.4.   Sviluppo di un’infrastruttura di connettività digitale sostenibile e sicura

Il sostegno allo sviluppo di infrastrutture di connettività digitale sostenibili e sicure deve essere incentrato su progetti a sostegno di un’ampia gamma di prodotti e servizi connessi alla tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni. Il sostegno può riguardare, ad esempio, progetti a sostegno di un’installazione universale (ovvero che includa le zone rurali/periferiche) di infrastrutture, la realizzazione di reti digitali ad altissima capacità, anche mediante la diffusione di sistemi di connessione cablata e senza fili, tra cui i sistemi di connessione in fibra ottica e il 5G, e gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi strategici dell’Unione in materia di connettività digitale fissati nella comunicazione «Connettività per un mercato unico digitale competitivo (87)".

Il sostegno sarà inoltre indirizzato verso progetti volti ad aumentare la capacità e la resilienza delle reti dell’Unione (ad esempio, reti di comunicazione criptate mediante la tecnologia quantistica, connettività interregionale e internazionale, compresa la cablatura terrestre e sottomarina, sistemi satellitari, centri di dati e reti pubbliche per la protezione e il soccorso in caso di catastrofi) e a favorire la trasformazione digitale dei servizi pubblici fondamentali.

Il sostegno mirerà inoltre all’introduzione nell’UE di infrastrutture cloud interconnesse sostenibili e ad alta capacità (ad esempio l’installazione di infrastrutture definite da software per l’ottimizzazione del carico di lavoro tra cloud e reti di connettività verde per l’interconnessione delle infrastrutture cloud) e alla promozione dei centri dati europei più efficienti sotto il profilo energetico grazie all’ammodernamento dei centri dati esistenti sia per le grandi che per le piccole imprese (come i nuovi sistemi di raffrescamento e le soluzioni di gestione dell’energia).

Obiettivi di investimento adeguati potranno essere anche le infrastrutture di connettività digitale, ad esempio quelle volte a ottimizzare le infrastrutture dei trasporti e dell’energia e il consumo energetico nell’edilizia, a ridurre i rifiuti e l’inquinamento e a ottimizzare l’uso delle risorse naturali grazie a soluzioni digitali.

In tale contesto andranno sostenuti progetti volti a ridurre o evitare le emissioni di gas serra e a realizzare infrastrutture progettate per essere durevoli, riparabili, migliorabili e riciclabili in conformità al Green Deal europeo.

6.1.1.5.   Sviluppo di infrastrutture spaziali sostenibili

Sostegno allo sviluppo sostenibile e alla modernizzazione delle infrastrutture in orbita e terrestri nuove ed esistenti - Tale sostegno consentirà l’ecologizzazione dell’industria spaziale per i lanciatori e i veicoli spaziali (ad esempio i satelliti) e i relativi segmenti terrestri. In questo ambito rientrano la fabbricazione, l’assemblaggio, il collaudo, il funzionamento, la manutenzione e le strutture di lancio per lo sviluppo di veicoli spaziali, sistemi di lancio e strutture correlate più ecologici. Vi rientra anche un uso più pulito dello spazio mediante la deorbitazione e la disattivazione dei veicoli spaziali.

Sostegno alle componenti del programma spaziale dell’Unione e dei servizi correlati e sostegno agli obiettivi della strategia spaziale per l’Europa (88) per massimizzare i benefici per la società e l’economia dell’Unione - Ciò consentirà lo sviluppo di servizi e applicazioni dedicati per soddisfare le esigenze degli utenti esistenti ed emergenti, anche nei settori prioritari dei cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile, della connettività e della sicurezza.

6.1.1.6.   Sviluppo di infrastrutture turistiche sostenibili

Il sostegno allo sviluppo di infrastrutture e servizi turistici sostenibili deve contribuire a rafforzare la competitività a lungo termine del settore, finanziando progetti che favoriscano il passaggio a un turismo sostenibile, innovativo e digitale.

6.1.1.7.   Sviluppo offshore per la decarbonizzazione

Il sostegno erogato in questo ambito deve contribuire alla produzione di energia elettrica offshore per soddisfare la futura domanda di energia. Deve permettere di allentare la pressione da molteplici fonti che grava sulle risorse terrestri dell’UE, migliorando la produttività delle risorse acquatiche e marine, ad esempio mediante la produzione e l’uso di alghe, e sfruttando altre nuove fonti di proteine in grado di allentare la pressione sui terreni agricoli.

Il sostegno deve mirare alla diffusione di:

a)

parchi eolici galleggianti;

b)

interventi per convertire i porti da nodi di trasporto a hub per l’assistenza all’industria offshore;

c)

cablaggio per una rete offshore con particolare attenzione alle connessioni a corrente alternata dalle turbine agli hub che utilizzano poi gli interconnettori DC verso la terraferma;

d)

dispositivi per l’energia del moto ondoso e delle maree;

e)

acquacoltura in mare aperto.

6.1.1.8.   Investimenti strategici nelle infrastrutture critiche

Gli investimenti strategici nell’ambito d’intervento «infrastrutture sostenibili» possono riguardare progetti che contribuiscono alla stabilità, alla sicurezza operativa e alla resilienza delle componenti dell’infrastruttura critica, fisiche o virtuali, o delle catene di approvvigionamento per le infrastrutture critiche, o direttamente degli elementi critici dell’infrastruttura, in particolare in prospettiva della transizione verde e digitale dell’UE.

Le operazioni finanziate possono riguardare imprese, PMI comprese, che producono i beni e servizi necessari al funzionamento e alla manutenzione di una delle infrastrutture critiche prioritarie elencate nella presente sezione 6.1.1.8.

Le operazioni di investimento relative alle infrastrutture critiche possono riguardare le operazioni definite come infrastrutture critiche europee a norma della direttiva 2008/114/CE (89) del Consiglio, selezionate dagli Stati membri a norma dell’articolo 3 della stessa. Il sostegno può riguardare le catene di approvvigionamento per l’energia pulita, in particolare la capacità di produzione di apparecchiature per le tecnologie delle energie rinnovabili (come il solare fotovoltaico, l’energia eolica, l’energia idroelettrica, l’idrogeno rinnovabile ecc.).

Le operazioni finanziate possono riguardare le catene di approvvigionamento per il trasporto aereo, ferroviario, stradale, su vie navigabili interne e marittimo europeo e comprendere investimenti a sostegno dell’integrazione dei modi e delle capacità di produzione.

Per quanto riguarda le infrastrutture digitali, sono investimenti strategici quelli strettamente connessi con gli obiettivi della fornitura resiliente e sicura di servizi di comunicazione digitale, compresi gli elementi critici della connettività ad altissima capacità e delle reti 5G, della comunicazione quantistica, dell’Internet delle cose, dei media, delle piattaforme di servizi online, del cloud computing sicuro, dell’elaborazione e dell’archiviazione dei dati, nonché delle catene del valore sottostanti tali infrastrutture e servizi. Date le diverse architetture e le soluzioni tecnologiche in costante evoluzione, comprese quelle relative alla cibersicurezza (90), è necessario esaminare l’evoluzione delle esigenze della transizione digitale e le pertinenti dimensioni di sicurezza e di autonomia e resilienza tecnologiche di tale transizione per quanto riguarda il trasferimento, l’utilizzo e la conservazione dei dati. Il sostegno a progetti relativi all’infrastruttura elettorale digitale e alle strutture sensibili ha come obiettivo principale il rafforzamento della sicurezza, della resilienza e della protezione contro azioni dolose e dirompenti, tra cui in particolare la disinformazione, il furto di dati e gli attacchi informatici.

Anche gli investimenti nell’infrastruttura per la comunicazione e i media sono considerati strategici nella misura in cui contribuiscono alla produzione europea indipendente di contenuti in linea con l’obiettivo di proteggere i valori democratici dell’Unione e la sovranità degli Stati membri nell’era digitale, nonché la produzione, la protezione della proprietà intellettuale e la monetizzazione dei contenuti europei a livello mondiale.

I progetti relativi alle infrastrutture critiche per lo spazio devono promuovere l’aggiornamento delle componenti esistenti del programma spaziale dell’Unione e lo sviluppo di nuove infrastrutture e servizi spaziali dell’Unione. In particolare gli investimenti sono indirizzati: i) all’accesso e all’uso autonomo, affidabile ed economicamente vantaggioso dello spazio reso possibile dai lanciatori europei, compresi concetti innovativi quali riutilizzabilità, produzione avanzata e nuovi sistemi di trasporto spaziale; ii) alla sorveglianza dello spazio e alla protezione delle risorse, (iii) alla comunicazione e connettività satellitare, (iv) e ad altre esigenze in evoluzione.

Possono essere finanziate operazioni finalizzate alla resilienza e alla competitività dei sistemi e delle tecnologie spaziali per porre rimedio alla vulnerabilità delle catene del valore.

Il sostegno all’infrastruttura dell’industria della difesa può riguardare il miglioramento dell’infrastruttura esistente o l’installazione di nuove infrastrutture necessarie per sostenere, dal punto di vista tecnologico e industriale, il ciclo di vita delle tecnologie e dei prodotti di difesa o delle strutture di formazione. Si tratta di infrastrutture che non riguardano soltanto gli ambiti tradizionali (aereo, terrestre, marino) ma anche ambiti emergenti quali l’informazione, lo spazio e l’informatica e che possono essere utilizzate anche per la R&S, la dimostrazione, la sperimentazione e la certificazione di sistemi o tecnologie di difesa, comprese le attività sviluppate nel contesto del Fondo europeo per la difesa, e di sistemi e tecnologie a duplice uso. È opportuno sostenere progetti multinazionali aperti a utenti di altri Stati membri. Il sostegno può essere destinato anche a progetti finalizzati all’attuazione delle capacità e infrastrutture digitali e informatiche paneuropee relative, ad esempio, ad ambiti di sviluppo dell’ingegneria virtuale, a banchi e laboratori di prova digitali, a un nuovo ambiente collaborativo di combattimento, al supercalcolo, all’intelligenza artificiale e alle relative competenze digitali avanzate per la difesa (ad esempio, cantieri navali digitali; modelli o gemelli digitali di sistemi militari).

Nel settore delle materie prime essenziali gli investimenti finanziati possono includere progetti e beneficiari che contribuiscono ad aumentare l’autonomia e la resilienza dell’Unione negli ecosistemi industriali per la mobilità elettrica, le batterie, le energie rinnovabili, i prodotti farmaceutici, le applicazioni digitali e la difesa. I settori di investimento prioritari nell’ambito delle materie prime essenziali possono comprendere lo sviluppo di magneti, il recupero di terre rare da magneti usati, la raffinazione di terre rare, i minerali primari e rifiuti di estrazione riciclati (bauxite, minerali di ferro, rifiuti del carbone). In futuro potrebbero emergere altre esigenze connesse alle materie prime essenziali.

Ai fini dell’approvvigionamento alimentare sicuro e sostenibile possono essere finanziati investimenti, ad esempio, nei trasporti, nella logistica, nelle infrastrutture decentrate della catena alimentare e nella creazione di raggruppamenti nel settore dell’approvvigionamento alimentare.

6.1.2.   Caratteristiche dei potenziali prodotti finanziari

Il sostegno nell’ambito d’intervento «infrastrutture sostenibili» offrirà finanziamenti privilegiati e subordinati in forma di debito, garanzie, qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, finanziamenti del capitale o del quasi-capitale, con l’obiettivo di agevolare l’accesso al finanziamento di progetti e imprese ammissibili. I prodotti finanziari devono essere disponibili a livello orizzontale per i diversi settori interessati da questo ambito d’intervento o possono essere destinati a specifiche priorità strategiche, anche nell’ambito di prodotti finanziari tematici.

I prodotti finanziari devono essere sviluppati in funzione delle priorità politiche e delle esigenze del mercato.

6.1.2.1.   Intermediari finanziari da coinvolgere

a)    finanziamento tramite debito

Possono candidarsi tutti i tipi di intermediari finanziari, inclusi le banche o gli istituti nazionali di promozione e altri intermediari pubblici, le banche commerciali, le società di garanzia, i fondi di debito diversificati che offrono finanziamenti privilegiati e subordinati e le società di leasing, in grado di erogare finanziamenti nelle aree contemplate dall’ambito d’intervento «infrastrutture sostenibili» nel pieno rispetto della normativa nazionale e unionale applicabile e dei pertinenti requisiti del regolamento finanziario.

b)    finanziamento del capitale

Possono candidarsi intermediari finanziari pubblici o privati ovvero soggetti da costituire in società, fondi di fondi, fondi di private equity, fondi di capitale di rischio, strumenti di coinvestimento, fondi di venture debt, in grado di fornire finanziamenti del capitale nelle aree contemplate dall’ambito d’intervento «infrastrutture sostenibili» nel pieno rispetto della normativa nazionale e unionale applicabile e dei pertinenti requisiti del regolamento finanziario.

I gestori, i consulenti o altre figure analoghe associate a tali intermediari (compresi gestori o consulenti di prima nomina) devono dimostrare la capacità e le competenze necessarie per effettuare tali investimenti nei settori contemplati dall’ambito d’intervento «infrastrutture sostenibili» in cui intendono investire, la capacità di reperire fondi e attirare capitali privati e la capacità di produrre rendimenti capaci di attirare ulteriori investimenti privati in questa classe di attività.

6.1.2.2.   Destinatari finali interessati

L’ambito d’intervento «infrastrutture sostenibili» ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti in infrastrutture e relative attrezzature promossi, tra l’altro, da:

a)

promotori autonomi;

b)

imprese private, pubbliche e semipubbliche;

c)

società veicolo.

6.1.2.3.   Prodotti finanziari generici

I prodotti finanziari generici devono perseguire il miglioramento dell’accesso ai finanziamenti per progetti autonomi o per progetti più piccoli raggruppati, mediante finanziamenti forniti direttamente o indirettamente (ad esempio mediante veicoli di investimento) dai partner esecutivi.

I prodotti finanziari generici possono sostenere una gamma diversificata di destinatari finali con diversi profili di rischio, quali:

a)

progetti presentati da soggetti regolamentati, su base societaria o pro soluto, compresi i partenariati pubblico-privato (e.g. servizi pubblici per l’energia, i trasporti, i rifiuti, l’acqua e le acque reflue e gestori di grandi infrastrutture) o da imprese pubbliche e semipubbliche, che presentano di norma un basso rischio;

b)

progetti presentati da soggetti non regolamentati, su base societaria o pro soluto, compresi i partenariati pubblico-privato (ad esempio produzione di energia, stoccaggio di energia, efficienza energetica per le industrie ad intensità energetica, concessionari di autostrade, operatori aeroportuali/portuali e ferroviari, trasporti marittimi ecologici, infrastrutture a banda larga e spaziali), che presentano di norma un rischio medio-alto;

c)

sviluppo di progetti a sostegno dei beni pubblici, compresi quelli realizzati dalle PMI nei settori della mobilità elettrica, dell’efficienza energetica, delle soluzioni basate sul capitale naturale o sulla natura messe in atto da autorità locali o investitori filantropici e dello spazio, che presentano di norma un rischio elevato;

d)

portafogli di operazioni in settori quali l’efficienza energetica e le energie rinnovabili per le famiglie o le PMI, ecologizzazione del parco veicolare.

Finanziamento tramite debito erogato da partner esecutivi

 

La garanzia dell’Unione può essere concessa per operazioni di finanziamento e di investimento sotto forma di:

a)

prestiti privilegiati, obbligazioni, contratti di leasing e linee di credito, debiti senior per progetti a esigibilità limitata;

b)

prestiti subordinati, anche in forma di finanziamento mezzanino;

c)

garanzie (finanziate o non finanziate) a finanziatori terzi e altri accordi di condivisione dei rischi con intermediari finanziari;

d)

supporto di credito per investimenti nuovi (per obbligazioni di progetto, prestiti bancari o una combinazione dei due), anche in forma di prodotti subordinati.

I finanziamenti subordinati possono essere utilizzati per mobilitare finanziamenti privati e come diversificazione dal finanziamento bancario a quello del mercato dei capitali.

La garanzia dell’UE può essere utilizzata per lo sviluppo di prodotti finanziari a sostegno dell’uso di obbligazioni verdi.

6.1.2.4.   Prodotti finanziari tematici

Il sostegno erogato tramite prodotti finanziari tematici sarà destinato, tra l’altro:

a)

nel settore dei trasporti, a progetti ad alto rischio nel campo della mobilità sostenibile e dei trasporti intelligenti e più sicuri;

b)

nel settore delle energie rinnovabili, ad attività specifiche ad alto rischio, quali:

i)

garanzie innovative su misura nell’ambito del comparto degli Stati membri con l’obiettivo di ridurvi il costo del capitale degli investimenti nelle energie rinnovabili;

ii)

prodotti di garanzia ad alto rischio per sostenere il mercato degli accordi per l’acquisto aziendale di energia elettrica da fonti rinnovabili, per contribuire ad aumentare il finanziamento privato a lungo termine degli investimenti nelle energie rinnovabili;

c)

nel settore dell’efficienza energetica, ad attività specifiche ad alto rischio, quali:

i)

edilizia residenziale: lo strumento di garanzia può essere combinato con sovvenzioni per sbloccare finanziamenti privati e indurre le famiglie a colmare la significativa carenza di finanziamenti per il rinnovo e la ristrutturazione di edifici residenziali, in particolare le ristrutturazioni profonde;

ii)

contratti di prestazione energetica e società di servizi energetici (ESCO): strumento di garanzia e fondo di rotazione per le ESCO per superare gli ostacoli e sbloccare i finanziamenti per lo sviluppo di contratti di rendimento energetico per progetti di efficienza energetica;

iii)

indipendentemente dal destinatario finale, al supporto di credito in relazione alle obbligazioni verdi per attirare gli investitori istituzionali verso nuovi finanziamenti per l’efficienza energetica, favorendo nel contempo l’espansione dell’attualmente limitato mercato delle obbligazioni verdi;

d)

nell’ambito dell’ammodernamento delle infrastrutture elettriche, e degli interventi finalizzati a renderle più intelligenti, a progetti volti a promuovere:

i)

nuovi modelli di business per la diffusione di fonti di flessibilità, quali la risposta alla domanda e lo stoccaggio dell’energia;

ii)

fonti energetiche decentrate e su piccola scala sviluppate da nuovi operatori e comunità energetiche nei nuovi mercati;

e)

a progetti atti a promuovere la diffusione sul mercato di tecnologie a basse emissioni di carbonio: progetti comprendenti le tecnologie per la cattura, il trasporto, lo stoccaggio e/o l’uso del carbonio (tecnologie CCUS) relative alla produzione di energia elettrica, calore e freddo, gas a basse emissioni di carbonio (come l’idrogeno) o processi industriali, stoccaggio dell’energia, come pure impianti per la produzione di bioenergia e strutture di produzione che consentono la transizione energetica e la sostituzione di prodotti ad alta intensità di carbonio;

f)

a progetti o programmi di investimenti verdi, sostenibili e ad alto rischio per promuovere un approccio completo basato sul capitale naturale in relazione alla protezione e al ripristino dell’ambiente e alla gestione della transizione a una bioeconomia circolare, efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni e per favorire l’assorbimento del carbonio;

g)

nel settore digitale, a progetti che presentano un elevato rischio finanziario, in particolare per la diffusione della connettività nelle zone bianche e grigie (quindi privi di immediata redditività commerciale) o che consentono un progresso tecnologico significativo (ad esempio, nessun potenziamento incrementale ma piuttosto la diffusione di tecnologie di ultima generazione, comprese le reti e le infrastrutture di dati sostenibili);

h)

a portafogli ad alto rischio nei settori dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e dell’ecologizzazione del parco veicolare;

i)

nel settore spaziale, a progetti ad alto rischio o ad intensità di capitale connessi alle infrastrutture spaziali e ai servizi correlati, nonché nuovi concetti per le infrastrutture e soluzioni spaziali, nello spazio e a terra.

6.2.   Ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione»

6.2.1.   Settori d’intervento

Il sostegno nell’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» è inteso a facilitare e accelerare l’accesso ai finanziamenti per progetti di ricerca e innovazione (R&I), promotori, imprese e altri soggetti innovativi e a stimolare la trasformazione digitale delle imprese, dei mercati e degli Stati membri conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento InvestEU. In linea con l’obiettivo di InvestEU di promuovere la competitività dell’Unione, l’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» è inteso produrre un impatto a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale per rafforzare la base scientifica e tecnologica dell’Unione, con l’obiettivo ultimo di realizzare le priorità strategiche dell’Unione e di sostenere l’espansione delle imprese innovative e la diffusione delle tecnologie sul mercato. Gli investimenti nell’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» forniranno all’Europa i mezzi per sviluppare resilienza in settori industriali fondamentali.

Le aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento nell’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» sono elencate nell’allegato II del regolamento InvestEU, in particolare ai punti 5 e 6. Le altre aree pertinenti per le operazioni di finanziamento e di investimento elencate all’allegato II del regolamento InvestEU, ad esempio ai punti 13 e 14, che rientrano nell’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» possono beneficiare anch’esse di finanziamenti in tale ambito. Possono rientrare in tali aree, tra l’altro, attività di ricerca, sviluppo di prodotti, dimostrazione, innovazione e digitalizzazione nei settori dell’energia, dell’industria ad intensità energetica, dell’ambiente, dell’economia blu, dei trasporti, della salute, delle scienze della vita, della biotecnologia, dell’agroalimentare, della difesa, dello spazio e della cultura e della creatività. Le aree ammissibili possono essere classificate in base alle priorità in linea con la sezione 2.3.2.1 dei presenti orientamenti sugli investimenti.

Gli investimenti realizzati in quest’ambito d’intervento riguardano attività di ricerca, innovazione, dimostrazione e digitalizzazione, compresi gli investimenti relativi al lancio sul mercato di nuovi prodotti e tecnologie che hanno superato la fase di ricerca e sviluppo (R&S), nonché l’innovazione organizzativa e di processo, compresi i modelli di business nuovi e innovativi. Riguardano inoltre operazioni di finanziamento e di investimento nel campo della ricerca fondamentale e applicata a sistemi di provata efficacia convalidati in ambiente operativo (91).

La R&S è definita come attività sistematica svolta per aumentare il patrimonio di conoscenze e sviluppare nuove applicazioni delle conoscenze disponibili. L’attività - nuova, creativa e dai risultati incerti - deve seguire metodi sistematici, trasferibili e riproducibili (92).

L’innovazione si riferisce a prodotti, processi e fasi organizzative e comprende lo sviluppo, la dimostrazione, l’attuazione, la commercializzazione e l’adozione di un prodotto o processo (compreso il modello di business) o di un servizio nuovi o significativamente migliorati, che crea valore per i consumatori e/o la società.

Con digitalizzazione ci si riferisce alle attività di ricerca e sviluppo, dimostrazione, prova, diffusione e adozione di tecnologie e servizi digitali e agli investimenti che contribuiscono alla trasformazione digitale delle imprese, industrie e settori di interesse pubblico dell’Unione.

Il sostegno nell’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» mira a contribuire in modo decisivo al Green Deal europeo, finanziando progetti con benefici per il clima e l’ambiente. Questo ambito d’intervento può sostenere progetti finalizzati a evitare o ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l’inquinamento provocato dalle industrie ad intensità energetica e dall’economia digitale e la relativa efficienza dei materiali. Potranno beneficiare di sostegno i progetti che utilizzano tecnologie, servizi e soluzioni digitali per evitare o ridurre le emissioni di gas serra, l’inquinamento e i rifiuti in altri settori dell’economia, compresi (ma non solo) l’industria, i trasporti, l’energia e l’agricoltura. Sarà erogato sostegno anche per investimenti che contribuiscano in modo significativo all’economia circolare, soprattutto nei settori fondamentali che utilizzano più risorse e in cui il potenziale di circolarità è elevato.

Gli investimenti nell’ecosistema spaziale possono sostenere gli obiettivi della «strategia spaziale per l’Europa» al fine di massimizzare i benefici per la società e l’economia dell’Unione privilegiando i progetti che: i) consentono di accelerare la diffusione di applicazioni e servizi digitali basati su dati spaziali; ii) integrano i dati e i servizi spaziali in prodotti innovativi in altri segmenti di mercato, ad esempio veicoli autonomi o reti di connettività; iii) incrementano la diffusione commerciale e la produzione di tecnologie spaziali, compreso l’accesso allo spazio (93).

L’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» può contribuire allo sviluppo dell’industria della difesa, in particolare attraverso il sostegno alle imprese che partecipano a progetti di innovazione nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso strettamente correlate e mediante il sostegno alla catena di approvvigionamento del settore della difesa.

L’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» sosterrà le priorità strategiche dell’Unione delineate in altri programmi quali Orizzonte Europa, Europa digitale, Europa creativa, programma spaziale europeo, Fondo europeo per la difesa, Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ecc.

L’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» può incanalare fondi provenienti da programmi settoriali, quali il fondo per l’innovazione istituito nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni, e di altri programmi e fondi dell’Unione e nazionali. Tali investimenti possono essere combinati con finanziamenti erogati nell’ambito di programmi dell’UE o di quelli istituiti nell’ambito della politica di coesione (gestione concorrente) o di programmi nazionali.

Il sostegno nell’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» è finalizzato a conseguire un valore aggiunto strategico tramite l’accesso ai finanziamenti per le attività sottoelencate:

a)

promuovere gli investimenti nella R&I per rafforzare la base scientifica e tecnologica dell’Unione, accelerare la trasformazione industriale, compresi gli investimenti nelle tecnologie fondamentali, e realizzare gli obiettivi e la missione di Orizzonte Europa;

b)

sostenere la trasformazione digitale delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione;

c)

sostenere i progetti di digitalizzazione e innovazione che aumentano l’interoperabilità e mirano a colmare le disparità nel livello di digitalizzazione e innovazione tra gli Stati membri, le imprese e i settori;

d)

promuovere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e capacità digitali strategiche, comprese soluzioni digitali sicure dal punto di vista informatico, che si traducano in modelli di business innovativi e non ancora comprovati per affrontare problemi a livello sociale (ad esempio soluzioni digitali per la sostenibilità) e contribuire alla resilienza, alla circolarità e all’autonomia;

e)

sostenere gli investimenti in prodotti, tecnologie, soluzioni o modelli di business che garantiscono benefici ambientali e climatici rispetto a soluzioni alternative, contribuendo a mitigare i cambiamenti climatici e ridurre l’impatto ambientale;

f)

sostenere gli investimenti di rischio, anche a livello transfrontaliero, connessi alla tecnologia, al mercato, alla dimostrazione, all’attuazione e all’attività commerciale, che comportano un rischio più elevato a causa dell’incertezza dell’esito o del beneficio finanziario finale per il soggetto interessato;

g)

promuovere operazioni di dimostrazione precoce, per le quali gli investitori privati non sono propensi al rischio e devono far fronte all’imprevedibilità del rendimento o alla volatilità del mercato;

h)

promuovere operazioni per stimolare gli investimenti privati in ricerca, innovazione e digitalizzazione per conseguire gli obiettivi strategici dell’UE;

i)

promuovere il trasferimento e la diffusione sul mercato dei risultati di R&I e delle tecnologie e favorirne la diffusione a livello industriale, sostenendo gli operatori che favoriscono lo sviluppo del mercato e la cooperazione tra imprese;

j)

sostenere gli investimenti in R&I di istituti di ricerca, università e organismi di ricerca, contribuendo agli obiettivi di Orizzonte Europa e di Erasmus + e rafforzando i collegamenti tra i prestatori di servizi di R&S (istituzioni accademiche, centri di ricerca ecc.) e le imprese;

k)

sostenere le imprese innovative in rapida crescita che cercano finanziamenti per commercializzare le innovazioni, una volta stabilitane la fattibilità tecnica ed economica;

l)

realizzare economie di scala e integrare gli investimenti a livello nazionale, interregionale e regionale nella ricerca, innovazione e digitalizzazione, compresa l’adozione di nuovi prodotti, tecnologie o modelli di business in tutte le regioni degli Stati membri;

m)

sostenere piattaforme d’investimento tematiche e altri prodotti finanziari innovativi (tenendo debitamente conto delle economie di scala); o

n)

promuovere finanziamenti alternativi e soluzioni di finanziamento innovative quali il crowdfunding, i business angel e la filantropia con capitali di rischio, favorendo il trasferimento delle migliori pratiche tra intermediari finanziari al fine di incoraggiare la diffusione di un’ampia offerta di prodotti per le attività di ricerca, innovazione e digitalizzazione.

Le azioni di cui al dodicesimo capoverso, lettere da a) a n), della presente sezione 6.2.1 possono essere integrate:

a)

dalla raccolta di dati a livello dell’UE sui fallimenti del mercato della ricerca, innovazione e digitalizzazione o sulle situazioni di investimento subottimali, monitorando i cambiamenti tecnologici e industriali, individuando le future catene strategiche del valore emergenti e rendendo pubbliche tali informazioni;

b)

dalla fornitura di assistenza tecnica per i progetti di ricerca, innovazione e digitalizzazione in differenti settori, migliorandone la finanziabilità.

6.2.1.1.   Investimenti strategici nell’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione»

Gli investimenti strategici nell’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» possono sostenere la diffusione a livello industriale delle tecnologie UE dimostrate, dare impulso ai relativi mercati e promuovere l’industria dell’UE in quanto leader mondiale, in linea con gli obiettivi della «nuova strategia industriale per l’Europa» (94) e delle strategie settoriali specifiche soggiacenti, fra cui la strategia digitale («plasmare il futuro digitale dell’Europa» (95)), il «libro bianco sull’intelligenza artificiale» (96), la «strategia europea per i dati» (97) (compresi spazi europei comuni per i dati, ad esempio nel campo della salute e della finanza) e la «strategia dell’UE sui vaccini» (98). Tali investimenti devono mirare all’espansione industriale e alla produzione di tali tecnologie e innovazioni abilitanti, trasformative, verdi e digitali nei settori dell’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» oltre la fase di ricerca, innovazione e dimostrazione.

Possono beneficiare di sostegno gli investimenti in impianti di riciclaggio e fabbricazione per la produzione di componenti e dispositivi delle TIC nell’Unione, che contribuiscano all’innovazione, alla sostenibilità, alla resilienza e all’autonomia del settore europeo delle TIC e dei suoi comparti e catene del valore. I progetti possono riguardare i seguenti settori di produzione nel campo delle TIC: componenti elettronici (semiconduttori e microprocessori), computer e unità periferiche, apparecchiature di comunicazione, elettronica di consumo, supporti magnetici ed ottici, apparecchiature e componenti elettronici e per telecomunicazioni, software, programmazione, elaborazione dati, hosting e attività connesse, altro.

Nel settore dell’assistenza sanitaria le operazioni che beneficiano di sostegno devono riguardare nuovi prodotti sanitari efficaci e accessibili, tra cui la ricerca, l’innovazione e la digitalizzazione e la fabbricazione di prodotti farmaceutici, vaccini, dispositivi medici, la diagnostica e i medicinali per terapie avanzate, nuovi antimicrobici e processi di sviluppo innovativi che non prevedono la sperimentazioni su animali, nonché la competitività dell’industria farmaceutica dell’Unione nel suo complesso, compresa la produzione di sostanze chimiche e principi attivi farmaceutici.

Nel settore della difesa, degli investimenti legati alla tecnologia e/o degli investimenti produttivi (ad esempio, ammodernamento, digitalizzazione ed ampliamento delle capacità di produzione esistenti o creazione di nuove capacità di produzione), i progetti possono riguardare settori strategici in cui gli investimenti potranno contribuire all’autonomia tecnologica e industriale dell’industria della difesa dell’Unione e quindi alle sue autonomia strategica e resilienza. Potranno beneficiare di sostegno le imprese innovative che sviluppano tecnologie di difesa critiche e dirompenti. Gli investimenti possono contribuire a traghettare con successo progetti fondamentali - per i quali la fase di R&S è già stata oggetto di sostegno, ad esempio nell’ambito del FES e dei programmi che l’hanno preceduto - verso le fasi successive a quella di R&S o a sostenere le catene di approvvigionamento che intervengono in tali progetti.

I progetti possono riguardare la salvaguardia e lo sviluppo di capacità critiche nelle catene di approvvigionamento della difesa dell’Unione in relazione a settori strategici, e la riduzione della dipendenza da paesi terzi.

6.2.2.   Caratteristiche dei potenziali prodotti finanziari

6.2.2.1.   Intermediari finanziari da coinvolgere

a)    finanziamento tramite debito

possono candidarsi tutti i tipi di intermediari finanziari, inclusi le banche o gli istituti nazionali di promozione e altri intermediari pubblici, le banche commerciali, le società di garanzia, i fondi di debito diversificati che offrono finanziamenti privilegiati e subordinati e le società di leasing, che sono in grado di erogare finanziamenti nelle aree contemplate dall’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» nel pieno rispetto della normativa nazionale e unionale applicabile e dei pertinenti requisiti del regolamento finanziario.

b)    finanziamento del capitale

Possono candidarsi intermediari finanziari pubblici o privati ovvero soggetti da costituire in società, fondi di fondi, fondi di private equity, fondi di capitale di rischio, strumenti di coinvestimento, fondi di venture debt, fondi di business angel e fondi per il trasferimento di tecnologie in grado di fornire finanziamenti del capitale nelle aree contemplate dall’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» nel pieno rispetto della normativa nazionale e unionale applicabile e dei pertinenti requisiti del regolamento finanziario.

I gestori, i consulenti o altre figure analoghe associate a tali intermediari (compresi gestori o consulenti di prima nomina) devono dimostrare la capacità e le competenze necessarie per effettuare tali investimenti nelle aree contemplate dall’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» in cui intendono investire, la capacità di reperire fondi e attirare capitali privati e la capacità di produrre rendimenti capaci di attirare ulteriori investimenti privati in questa classe di attività.

6.2.2.2.   Destinatari finali interessati

L’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» ha l’obiettivo di sostenere tali attività proposte da:

a)

promotori autonomi;

b)

imprese private, pubbliche e semipubbliche, comprese le PMI e le imprese a media capitalizzazione;

c)

società veicolo;

d)

università, uffici di trasferimento delle tecnologie, centri di istruzione superiore;

e)

centri di ricerca;

f)

infrastrutture di ricerca e tecnologia;

g)

organi di innovazione e digitalizzazione, acceleratori, incubatori, hub, cluster;

h)

altri promotori delle attività di ricerca, innovazione e digitalizzazione (ad esempio, persone fisiche, fondazioni per il finanziamento della ricerca).

La segmentazione del mercato e l’identificazione dei gruppi di destinatari avverranno su base settoriale (in relazione agli ambiti in cui saranno attuate le priorità strategiche) e sulla base del ciclo di vita dei progetti o delle imprese (sulla scorta di una valutazione del mercato).

Le operazioni nell’ambito del Fondo InvestEU finanziate mediante un contributo del Fondo per l’innovazione del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) devono rispettare le norme di ammissibilità e i criteri di selezione di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE (99) e agli atti delegati adottati sulla base di tale disposizione.

6.2.2.3.   Prodotti finanziari generici

Il sostegno nell’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione» offrirà finanziamenti privilegiati e subordinati in forma di debito, garanzie, qualsiasi altra forma di finanziamento, tra cui il venture debt o il leasing, o di supporto del credito, finanziamenti del capitale o del quasi-capitale, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai finanziamenti per i progetti e le imprese attive nell’ambito d’intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione». I prodotti finanziari possono essere messi a disposizione trasversalmente delle diverse aree interessate da questo ambito d’intervento o possono essere destinati a priorità specifiche tramite prodotti finanziari tematici.

Il sostegno erogato tramite prodotti finanziari generici può essere destinato, tra l’altro:

a)

a infrastrutture di ricerca e tecnologia: sostenute da organismi di ricerca pubblici o privati (ad esempio, istituti di ricerca e università), comprese le strutture direttamente collegate alle attività di R&I e digitali, quali laboratori o centri di calcolo ad alte prestazioni;

b)

a grandi progetti di ricerca, innovazione e digitalizzazione, per migliorare l’accesso al capitale di rischio per i progetti di ricerca, innovazione e digitalizzazione di grande portata realizzati da imprese di grandi dimensioni; ai partenariati pubblico-privato; e a società veicolo o progetti autonomi;

c)

alle PMI innovative, alle imprese a media capitalizzazione e alle piccole imprese a media capitalizzazione per sostenere le attività di ricerca, innovazione e digitalizzazione che alimentano la crescita;

d)

a imprese in rapida crescita o orientate alla ricerca, innovazione e digitalizzazione e a infrastrutture di ricerca e tecnologia, investimenti in R&I da parte di organismi di ricerca pubblici o privati (quali istituti di ricerca e università) situati negli Stati membri e definiti «innovatori moderati» e «innovatori modesti» nel quadro europeo di valutazione dell’innovazione.

a)    finanziamento tramite debito erogato da partner esecutivi

La garanzia dell’Unione può essere concessa per operazioni di finanziamento e di investimento sotto forma di:

a)

debito diretto (compresi i prestiti subordinati), operazioni di prestito non garantite, prestiti non coperti da garanzia reale, finanziamenti mezzanino, prestiti privilegiati e linee di credito;

b)

(contro)garanzie, garanzie sui prestiti, garanzie finanziate e altri accordi di condivisione dei rischi per i regimi di garanzia attuati da intermediari finanziari o partner esecutivi;

c)

garanzie dirette e altri accordi di condivisione dei rischi per gli intermediari finanziari o i partner esecutivi;

d)

supporto di credito per nuovi investimenti (per obbligazioni di progetto, prestiti bancari o una combinazione dei due);

e)

un investimento diretto in, o in associazione con, un intermediario finanziario, che può essere un fondo di investimento, un regime di (co)investimento o una società veicolo che investe direttamente o indirettamente in debito privilegiato o subordinato o in strumenti ibridi debito/equity.

La garanzia dell’UE avrà l’obiettivo di ridurre le particolari difficoltà che soggetti pur economicamente sostenibili incontrano nell’accedere ai finanziamenti, principalmente a causa della percezione di un rischio più elevato o della mancanza di garanzie sufficienti o della limitata capacità dei fornitori di finanziamenti commerciali di valutare il progetto o il modello di business sottostanti.

b)    finanziamento del capitale erogato da partner esecutivi

Gli investimenti nel capitale o nel quasi-capitale sono effettuati in particolare sotto forma di:

a)

investimenti diretti nei destinatari finali;

b)

coinvestimenti e regimi di coinvestimento (comprese le piattaforme di investimento);

c)

capitale proprio e garanzie agli intermediari finanziari che investono direttamente nei soggetti in qualsiasi fase di sviluppo o garanzie a chi investe in tali intermediari finanziari;

d)

investimenti e/o accordi di condivisione del rischio in strutture di fondi di debito;

e)

investimenti in strutture di fondi di fondi.

6.2.2.4.   Prodotti finanziari tematici

Il sostegno erogato tramite prodotti finanziari tematici può essere destinato a:

a)

strumenti di finanziamento tematici che forniscono finanziamento del debito o del capitale in settori quali:

i)

progetti innovativi di dimostrazione precoce e di digitalizzazione di ambiti tematici ad alto rischio, come l’industria a basse emissioni di carbonio, i trasporti, l’energia e lo spazio;

ii)

sviluppo clinico, convalida e immissione sul mercato nel settore delle malattie infettive, delle malattie rare e complesse, delle malattie neurodegenerative e di altro tipo;

iii)

economia blu sostenibile e uso sostenibile delle risorse marine, ad esempio l’acquacoltura e la biotecnologia blu;

iv)

sistemi alimentari, biosistemi e bioeconomia in senso lato;

v)

economia circolare, soluzioni basate sulla natura e capitale naturale;

vi)

tecnologie e servizi per il clima e l’adattamento al clima.

Le aree tematiche saranno selezionate sulla base delle priorità strategiche e della valutazione di cui alla sezione 2.3.2.2 dei presenti orientamenti sugli investimenti;

b)

altri accordi di condivisione dei rischi, come le piattaforme d’investimento, per catalizzare il finanziamento da parte di terzi in settori specifici di importanza strategica della politica di ricerca, innovazione e digitalizzazione, in complementarità e sinergia con gli investimenti dei sistemi di finanziamento nazionali, locali e pubblici esistenti. Tali piattaforme devono soddisfare le seguenti condizioni:

i)

forniscono l’accesso ai finanziamenti attraverso prodotti di finanziamento del debito o del capitale a progetti in specifiche aree tematiche e sono gestite da intermediari finanziari o gestori di fondi selezionati mediante le procedure di cui alla sezione 2.3.1;

ii)

forniscono sostegno alla digitalizzazione complessiva dell’industria dell’Unione, come indicato nell’allegato II, punto 6, del regolamento InvestEU e ad altre aree ammissibili;

iii)

finanziano tecnologie, prodotti o modelli di business che sono esposti a rischi maggiori a causa della loro capacità di innovazione tecnologica o perché perseguono nuovi mercati o effetti dirompenti significativi sul mercato;

iv)

puntano all’istituzione di strutture per la dimostrazione precoce e la produzione industriale, destinate all’attuazione di processi pionieristici, creatori di mercato e altamente innovativi o alla produzione di nuovi prodotti con un elevato contenuto innovativo creatore di mercato in un settore specifico.

6.3.   Ambito d’intervento «PMI»

6.3.1.   Settori d’intervento

Il sostegno nell’ambito d’intervento «PMI» deve agevolare l’accesso ai finanziamenti e la loro disponibilità soprattutto per le PMI, ma anche per le piccole imprese a media capitalizzazione, e migliorarne la competitività a livello mondiale, in qualsiasi fase di sviluppo, in particolare per quanto riguarda le imprese percepite ad alto rischio e prive di garanzie sufficienti, soprattutto nelle prime fasi di sviluppo.

Il sostegno nell’ambito d’intervento «PMI» deve mirare a fornire fonti di finanziamento maggiormente diversificate, tra cui il debito subordinato e il finanziamento in capitale o quasi-capitale, al fine di aumentare la capacità delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione di finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita, sviluppo e trasferimento, di resistere alle fasi di recessione economica e di contribuire alla resilienza dell’economia e del sistema finanziario in situazioni di recessione economica o shock. In questo ambito d’intervento possono essere sostenuti gli investimenti e il capitale di esercizio, nonché il finanziamento del rischio, dalla fase costitutiva alla fase di espansione, al fine di acquisire la leadership tecnologica in settori innovativi e sostenibili, con particolare attenzione alle PMI le cui attività sono incentrate su beni immateriali, in quanto operano nel campo della ricerca, innovazione e digitalizzazione o a causa delle specificità di settori come quello culturale e creativo (100). Se necessario, possono essere erogati finanziamenti per l’acquisizione di un’impresa o per la partecipazione dei dipendenti in un’impresa. Le aree ammissibili possono essere classificate in base alle priorità come illustrato alla sezione 2.3.2.1 dei presenti orientamenti sugli investimenti. I prodotti dell’ambito d’intervento «PMI» saranno elaborati conformemente alle priorità e alle aree delineate nella «Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale». (101)

Il sostegno nell’ambito d’intervento «PMI» sarà complementare alle iniziative dell’Unione intraprese nel contesto dell’Unione dei mercati dei capitali.

Il sostegno nell’ambito d’intervento «PMI» è finalizzato a creare valore aggiunto sostenendo il finanziamento tramite debito destinato principalmente alle PMI (come pure alle piccole imprese a media capitalizzazione) nei seguenti casi:

a)

fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che non sono gestiti adeguatamente (in termini di volume, copertura, propensione al rischio o tempistica) utilizzando strumenti finanziari istituiti a livello regionale o nazionale; può essere inclusa, ad esempio, la creazione di regimi che garantiscono una maggiore efficacia, efficienza o economie di scala, dal momento che gli Stati membri potrebbero essere restii a istituire propri regimi di sostegno in ragione del rapporto costi/efficacia;

b)

imprese che operano in settori economici sottoserviti identificati chiaramente (ad esempio, in alcuni casi, i settori culturali e creativi, compreso il settore dei media), contribuendo in tal modo al conseguimento delle priorità strategiche dell’UE;

c)

necessità di accelerare l’adeguamento delle imprese a cambiamenti strutturali chiaramente identificati, contribuendo in tal modo alla realizzazione delle priorità strategiche dell’UE;

d)

soluzioni di finanziamento che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell’Unione dei mercati dei capitali, comprese quelle con dimensione transfrontaliera;

e)

circolazione delle migliori pratiche in tutta l’Unione (può rientrare in questo ambito anche la fornitura di assistenza tecnica) grazie al trasferimento tra intermediari finanziari, al fine di incoraggiare la definizione di un’ampia offerta di prodotti per le operazioni di finanziamento delle PMI a più alto rischio, adatti alle loro esigenze di finanziamento specifiche.

Il sostegno nell’ambito d’intervento «PMI» dovrebbe conferire un valore aggiunto strategico erogando sostegno ai fondi che forniscono soluzioni di finanziamento su misura tramite debito e finanziamenti di capitale o quasi-capitale per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione nei seguenti casi:

a)

gli intermediari finanziari raccolgono fondi o investono o forniscono finanziamenti su base transfrontaliera, favorendo la diversificazione del rischio e attirando e raccogliendo capitali privati;

b)

l’investimento sostiene la creazione di fondi di maggiori dimensioni che abbiano la capacità di garantire rendimenti sufficienti per attrarre investitori privati;

c)

i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimali non sono gestiti adeguatamente (in termini di volume, copertura della fase di sviluppo o tempistica) utilizzando strumenti finanziari istituiti a livello regionale o nazionale. In questo ambito può rientrare la creazione di regimi che garantiscono una maggiore efficacia, efficienza o economie di scala, dal momento che gli Stati membri potrebbero essere restii a istituire propri regimi di sostegno in ragione del rapporto costi/efficacia;

d)

l’intervento ha effetti dimostrativi e/o catalizzatori e contribuisce agli obiettivi strategici dell’Unione, compresi quelli dell’Unione dei mercati dei capitali;

e)

l’intervento aumenta la disponibilità di soluzioni di finanziamento basate sul mercato e ritagliate sulle specifiche esigenze delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione;

f)

per il trasferimento delle migliori pratiche in tutta l’Unione, al fine di incoraggiare nuovi gestori di fondi/gruppi di gestione a proporre iniziative per ampliare e approfondire il mercato del capitale di rischio nell’UE. Può rientrare in questo ambito il sostegno a finanziamenti alternativi e a soluzioni di finanziamento innovative quali il crowdfunding, i business angel e la filantropia con capitali di rischio.

6.3.2.   Caratteristiche dei potenziali prodotti finanziari

6.3.2.1.   Intermediari finanziari da coinvolgere

a)    finanziamento tramite debito

Possono candidarsi tutti i tipi di intermediari finanziari, inclusi le banche o gli istituti nazionali di promozione e altri intermediari pubblici, le banche commerciali, le società di garanzia, i fondi di debito diversificati che offrono finanziamenti privilegiati e subordinati e le società di leasing, che mirano a generare nuovi portafogli di operazioni di finanziamento per le PMI e/o le piccole imprese a media capitalizzazione che presentano rischi più elevati, comprese operazioni ad hoc di finanziamento tramite debito destinate a settori economici sottoserviti, nel pieno rispetto della normativa nazionale e unionale applicabile e dei pertinenti requisiti del regolamento finanziario.

b)    finanziamento del capitale

Possono candidarsi intermediari finanziari già costituiti o soggetti da costituire, compresi i fondi di private equity e i fondi mezzanino, gli strumenti di coinvestimento, i fondi di venture debt, i fondi di capitale di rischio, i fondi di business angel, i fondi di fondi e i fondi cross-over, in grado di fornire finanziamenti di capitale o quasi-capitale nelle aree contemplate dall’ambito d’intervento «PMI», nel pieno rispetto della normativa nazionale e unionale applicabile e dei pertinenti requisiti del regolamento finanziario.

I gestori, i consulenti o altri soggetti analoghi associati a tali intermediari, che comprendono anche i gestori o consulenti di prima nomina, devono dimostrare la capacità e le competenze necessarie per effettuare tali investimenti, la capacità di reperire fondi e attirare capitali privati e la capacità potenziale di produrre rendimenti, anche grazie a una solida strategia di investimento, capaci di attirare ulteriori investimenti privati in questa classe di attività.

6.3.2.2.   Destinatari finali interessati

a)    finanziamento tramite debito

il sostegno al finanziamento tramite debito sarà reso disponibile da intermediari o direttamente dal partner esecutivo e sarà destinato prevalentemente a finanziare le PMI, come pure le piccole imprese a media capitalizzazione, quali definite nel regolamento InvestEU, che non riuscirebbero a finanziarsi sul mercato o a ricevere finanziamenti della stessa entità a causa, tra l’altro, di una più elevata percezione del rischio, della mancanza di garanzie (sufficienti) o perché l’impresa opera in un settore economico sottoservito identificato chiaramente o svolge attività nell’ambito delle priorità strategiche dell’Unione.

In casi giustificati può essere fornito un sostegno specifico alle imprese di un particolare settore o che operano in un particolare ambito di orientamento strategico, compreso quello della transizione giusta. In questi casi i prodotti finanziari per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione innovative saranno soggetti a criteri di ammissibilità formulati in modo chiaro e inequivocabile. Gli obblighi di rendicontazione operativa consentiranno di individuare il sostegno fornito a tale settore o orientamento strategico.

b)    finanziamento del capitale

nell’ambito del comparto dell’UE, il sostegno al finanziamento del capitale sarà messo a disposizione delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione tramite intermediari (compresi gli strumenti di coinvestimento) conformemente alle definizioni di cui al regolamento InvestEU e, specificamente, in relazione alle attività che possono contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione di cui all’articolo 3 del regolamento InvestEU.

La selezione potrà essere effettuata sulla base della strategia di investimento del gestore del fondo, ponendo l’accento sui settori o attività delle priorità strategiche dell’Unione e sul ciclo di vita dell’impresa, in base a valutazioni di mercato.

6.3.2.3.   Caratteristiche dei prodotti finanziari

I prodotti finanziari saranno complementari all’uso da parte degli Stati membri degli strumenti finanziari per le PMI disponibili a livello nazionale e regionale, in linea con i requisiti di addizionalità di cui all’allegato V del regolamento InvestEU.

a)    finanziamento tramite debito erogato da partner esecutivi

La garanzia dell’Unione può essere concessa per operazioni di finanziamento e di investimento sotto forma di:

a)

prestiti diretti da parte del partner esecutivo;

b)

controgaranzie, garanzie sui prestiti e altri accordi di condivisione dei rischi per i regimi di garanzia attuati da intermediari finanziari o partner esecutivi;

c)

garanzie dirette e altri accordi di condivisione dei rischi per gli intermediari finanziari o i partner esecutivi;

d)

un investimento diretto in, o in associazione con, un intermediario finanziario, che può essere un fondo di investimento, un regime di (co)investimento o una società veicolo che investe direttamente o indirettamente in debito privilegiato o subordinato.

In tali meccanismi la garanzia dell’UE avrà l’obiettivo di ridurre le particolari difficoltà che imprese pur economicamente sostenibili incontrano nell’accedere ai finanziamenti, a causa della percezione di un rischio più elevato o della mancanza di garanzie (sufficienti). Tale obiettivo può essere conseguito erogando sostegno, tra l’altro, per le seguenti operazioni:

a)

finanziamento della fase di avviamento;

b)

operazioni di finanziamento con requisiti di garanzia ridotti sensibilmente (o azzerati) (prestiti non garantiti);

c)

finanziamenti subordinati;

d)

operazioni di finanziamento con condizioni di rimborso o di durata non concesse di norma dagli intermediari finanziari.

L’ammissibilità della proposta di creazione di un portafoglio di operazioni di finanziamento presentata da un intermediario finanziario sarà determinata per ciascun intermediario e, in caso di finanziamento diretto, per ciascun partner esecutivo, in relazione alle attività economiche del momento. In linea di principio la garanzia dell’UE intende indurre l’intermediario finanziario o il partner esecutivo ad ampliare l’attività finanziando operazioni che, in assenza della garanzia dell’UE, non avrebbe finanziato a causa del profilo di rischio più elevato del portafoglio. Se l’intermediario finanziario dispone già di un prodotto specifico di finanziamento delle PMI a più alto rischio, ma la sua capacità di soddisfare la domanda del mercato è limitata, la garanzia dell’UE può essere utilizzata per sostenere un aumento significativo dei volumi di tale prodotto di finanziamento delle PMI a più alto rischio.

Tra le operazioni di finanziamento che possono essere incluse nei portafogli figureranno, tra l’altro, i prestiti per investimenti, gli strumenti del capitale di esercizio (compresi quelli di rotazione), gli strumenti di finanziamento al commercio, i prestiti (compresi quelli incorporati in un conto corrente o collegati allo stesso), le garanzie bancarie, le operazioni di leasing, i prestiti subordinati e i prestiti per l’emissione di titoli di debito privilegiato e subordinato.

b)    finanziamento del capitale erogato da partner esecutivi

La garanzia dell’UE sarà utilizzata per garantire gli investimenti nei fondi intermediari di capitale di rischio, compresi i fondi di fondi e gli strumenti di coinvestimento che forniscono capitale e quasi-capitale alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione in qualsiasi fase di sviluppo e i fondi che erogano finanziamenti tramite debito alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione.

Eventuale sviluppo di ulteriori prodotti

L’ambito d’intervento «PMI» sarà disponibile per la creazione di prodotti finanziari pilota atti a rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali o ad attirare maggiori investimenti privati (ad esempio, fornendo garanzie agli investitori). Tali progetti pilota, se coronati da successo, potranno successivamente essere pienamente istituzionalizzati. In casi debitamente giustificati, e sulla base di valutazioni di mercato, tali progetti pilota potrebbero discostarsi dalle condizioni di cui alle sezioni 4 e 5 dei presenti orientamenti sugli investimenti.

6.4.   Ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze»

6.4.1.   Settori d’intervento

Il sostegno nell’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze» ha l’obiettivo di agevolare la realizzazione di progetti che rafforzino la dimensione sociale dell’Unione, come sottolineato nel pilastro europeo dei diritti sociali. L’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze» ha come obiettivo precipuo generare un impatto sociale positivo. In particolare, le azioni che rientrano in questo ambito d’intervento mirano a conseguire la convergenza sociale verso l’alto, la riduzione delle disuguaglianze, l’aumento della resilienza e dell’inclusione, promuovendo l’occupazione e lo sviluppo delle competenze, compresi l’imprenditorialità e il lavoro autonomo, le imprese sociali, l’economia sociale e l’inclusione sociale, migliorando la salute, il benessere e la qualità generale della vita dei cittadini, potenziando i risultati scolastici e la fornitura di competenze e sostenendo la transizione giusta a un’economia a basse emissioni di carbonio. Le azioni mirano inoltre ad aumentare la disponibilità e migliorare l’accesso alla microfinanza e ai finanziamenti per le imprese sociali, a sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in relazione agli investimenti sociali, alle abilità e alle competenze e a sviluppare e consolidare i mercati degli investimenti sociali nelle aree di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento InvestEU. L’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze» faciliterà lo sviluppo di abilità e competenze fondamentali, l’abbinamento, la diffusione e un maggiore utilizzo delle competenze attraverso l’istruzione, la formazione, compresa la formazione sul posto di lavoro, e le attività connesse, al fine di conseguire gli obiettivi strategici stabiliti nell’agenda per le competenze per l’Europa (102), nella raccomandazione del Consiglio relativa all’istruzione e formazione professionale (103), nello spazio europeo dell’istruzione (104) e nel piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027 (105).

Le aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento nell’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze» sono elencate nell’allegato II del regolamento InvestEU, in particolare al punto 12. Le aree ammissibili possono essere classificate in base alle priorità in linea con la sezione 2.3.2.1 dei presenti orientamenti sugli investimenti.

L’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze» è finalizzato a sostenere la microfinanza e le imprese sociali. Nel caso della microfinanza, per microprestito (o microcredito) si intende un prestito fino a 50 000 EUR. Sarà incoraggiata in particolare l’erogazione di importi per investimenti fino a 500 000 EUR per le imprese sociali, mentre importi più elevati, fino a 2 000 000 EUR, saranno destinati a promuoverne l’espansione e lo sviluppo.

Il sostegno comprenderà le misure volte a promuovere la parità di genere e la parità in altri ambiti, l’inclusione sociale, l’offerta e la domanda di competenze, l’istruzione, la formazione e i servizi connessi, anche per lo sviluppo di infrastrutture sociali sostenibili nelle zone urbane e rurali. L’ambito d’intervento servirà a sostenere le infrastrutture sociali (comprese quelle per la salute e l’istruzione e gli alloggi sociali e studenteschi), i progetti nel campo dell’innovazione sociale, i servizi sanitari, l’invecchiamento e l’assistenza a lungo termine, l’accesso alla prevenzione, le cure innovative e le opzioni di sanità elettronica, l’inclusione e l’accessibilità, nonché le attività culturali e creative a finalità sociali.

L’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze» porrà l’accento sulla fornitura di finanziamenti sostenibili ed etici a destinatari finali che sono oggetto di restrizioni o ostacoli che ne limitano i diritti umani e le libertà fondamentali. Riguarderà, in particolare, progetti che (in prospettiva) sono in grado di presentare un livello ragionevole di sostenibilità finanziaria ma che non trovano sbocco (o non in misura sufficiente) sul mercato a causa dei rischi più elevati, della mancanza di garanzie, dell’impossibilità di raggiungere una dimensione ottimale senza il sostegno del settore pubblico o di altri ostacoli di mercato. I progetti finanziati devono contribuire a attirare investimenti privati per coprire esigenze che altrimenti resterebbero insoddisfatte.

Le operazioni di finanziamento e di investimento mireranno alla disponibilità di infrastrutture sociali e servizi connessi in relazione ai seguenti ambiti:

a)

istruzione e formazione inclusive, compresa l’educazione e la cura della prima infanzia, e relative infrastrutture e servizi educativi, servizi di assistenza all’infanzia alternativi e inclusivi, alloggi per studenti e apparecchiature digitali accessibili a tutti, promozione dell’alfabetizzazione digitale fin dai primi anni di scuola, diffusione e accesso universali delle TIC in tutti gli istituti di istruzione e formazione, accesso a distanza e strumenti e piattaforme di apprendimento a distanza;

b)

edilizia popolare a prezzi accessibili;

c)

cure sanitarie e assistenza a lungo termine, compresi ospedali, cliniche, assistenza sanitaria di base, servizi a domicilio e servizi di assistenza di prossimità;

d)

progetti per infrastrutture sanitarie che contribuiscano allo sviluppo di una rete strategica e geograficamente equilibrata di infrastrutture di prevenzione e assistenza sanitaria moderne, digitalizzate e resilienti, in grado di garantire l’accesso universale alle infrastrutture e ai servizi sanitari critici in tutta l’UE. I progetti finanziati possono essere destinati a specifiche esigenze urgenti di assistenza sanitaria e di risposta alle emergenze (106), mediante l’allestimento di stazioni mediche mobili e sul campo o di trasporto medico;

e)

fornitura di servizi sociali a livello di comunità e, ove possibile, in modo integrato.

Le infrastrutture sociali, generalmente finanziate da enti pubblici o servizi dipendenti, sono confrontate a notevoli carenze di finanziamento, che le ripercussioni della pandemia di COVID-19 hanno ulteriormente aggravato.

Gli investimenti in infrastruttura sociale che, ai sensi dell’allegato II, punto 12, lettera d), del regolamento InvestEU, sono destinati a rimediare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, possono comprendere operazioni con entità del settore pubblico. In questi casi, un prodotto finanziario dedicato a un investimento in infrastrutture sociali promosso da entità del settore pubblico nell’ambito di intervento «investimenti sociali e competenze» può essere stabilito in un accordo di garanzia finalizzato a rimediare ai fallimenti del mercato, di cui all’allegato V, sezione A, punto 2, lettera f), del regolamento InvestEU. Le operazioni di finanziamento e investimento relative a tale prodotto finanziario sono conformi ai requisiti di addizionalità, di cui all’articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario e all’allegato V del regolamento InvestEU.

Il rispetto della pertinente normativa sociale dell’Unione, nazionale o regionale, a seconda dei casi, è un prerequisito per la concessione di sostegno a operazioni nell’ambito del Fondo InvestEU. È necessario che gli interventi rispettino pienamente il principio di sussidiarietà, integrando, ove esistano, i regimi di sostegno nazionali e regionali. Se del caso, i servizi forniti dai progetti che beneficiano di sostegno devono essere forniti a livello di comunità locale. Per quanto riguarda le infrastrutture nel settore sanitario, l’accento deve essere posto sullo sviluppo di modelli che dall’assistenza istituzionale si spostino alla prevenzione, all’assistenza di base e all’assistenza di prossimità e sui servizi a sostegno dell’assistenza integrata personalizzata e della vita indipendente, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Per quanto riguarda gli investimenti nell’edilizia popolare a prezzi accessibili, l’accento sarà posto in particolare sulla realizzazione di soluzioni abitative che perseguano l’obiettivo di sottrarre le persone all’esclusione sociale in complementarità, laddove esistano, con i regimi di sostegno nazionali o regionali. Per quanto riguarda gli investimenti che beneficiano di sostegno nell’ambito del Fondo InvestEU, va specificato che l’edilizia popolare a prezzi accessibili (107) è destinata ai cittadini svantaggiati o ai gruppi sociali più svantaggiati (108) che, a causa di vincoli di solvibilità o sociali, vivono in condizioni di grave disagio abitativo o non sono in grado di ottenere alloggi a condizioni di mercato. Se il sostegno riguarda le persone che rientrano nella definizione ETHOS di senzatetto e di esclusione abitativa, la politica di edilizia popolare dovrebbe dare, per quanto possibile, priorità alla sistemazione abitativa permanente. Le infrastrutture e i servizi dovrebbero rispettare le norme di qualità e le convenzioni delle Nazioni Unite applicabili e non portare alla segregazione o all’isolamento di particolari gruppi.

Oltre alle soluzioni di finanziamento proposte dagli intermediari finanziari tradizionali, la fornitura di servizi in natura può consentire a organizzazioni quali gli istituti di istruzione e formazione o i fornitori di servizi sanitari, sociali e di assistenza, di beneficiare indirettamente della garanzia dell’UE attraverso un partner esecutivo.

L’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze» porrà in particolare l’accento sull’inclusione delle persone in situazione di vulnerabilità e sul loro accesso a servizi di qualità, anche ai fini dell’inclusione e dell’accessibilità per le persone con disabilità e gli anziani.

Il sostegno nell’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze» sarà inoltre mirato all’offerta di istruzione e formazione inclusive, compresa la formazione professionale, e dei servizi connessi - l’istruzione e la formazione iniziale e continua, anche per gli adulti, e l’innovazione organizzativa e dei processi, compresi modelli di business nuovi e innovativi. L’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze» sosterrà soluzioni sanitarie innovative, come i servizi di sanità elettronica e nuovi modelli di assistenza. Il sostegno mirerà alla promozione della parità di genere e dell’uguaglianza per altri motivi, dando impulso al lavoro autonomo e migliorando l’integrazione sociale delle persone in situazione di vulnerabilità, compresi i cittadini di paesi terzi.

Un’attenzione particolare deve essere tributata alle imprese sociali e alle loro attività, ad esempio le iniziative di scalabilità, promuovendo lo sviluppo delle competenze digitali e imprenditoriali nei gruppi svantaggiati per colmare il divario di genere e gli altri divari di diversità che si constatano in questi ambiti. Il sostegno nell’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze» è finalizzato a rimediare ai fallimenti del mercato a livello dell’Unione per quanto riguarda il finanziamento delle imprese sociali e dell’impatto sociale, la microfinanza, la sanità, l’invecchiamento, l’istruzione, i deficit di finanziamento degli alloggi e l’innovazione, grazie a un maggiore intervento dell’Unione e a una sollecitazione più efficiente del mercato finalizzati a rafforzare la dimensione sociale dell’Unione.

L’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze» sosterrà la domanda e l’offerta di competenze, ovviando alla carenza di competenze dei destinatari finali o migliorando l’utilizzo delle competenze e promuovendo i mercati che investono nelle competenze.

Il sostegno sotto forma di consulenza può contribuire a individuare nuove modalità per la fornitura di servizi sociali e, in generale, aiutare a sviluppare l’offerta e la domanda di competenze, in linea con il regolamento InvestEU.

Per quanto riguarda la microfinanza, l’obiettivo strategico è la promozione di un’occupazione sostenibile e di qualità e dell’inclusione sociale, favorendo la creazione di posti di lavoro e le attività generatrici di reddito, in particolare per le persone in situazione di vulnerabilità che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma. Gli intermediari finanziari attivi nel settore della microfinanza devono fornire, direttamente o indirettamente, i servizi non finanziari, quali i servizi di sviluppo delle imprese (tutoraggio, coaching e formazione), che sono parte integrante della microfinanza. Le condizioni, quali il costo del credito (compreso il tasso di prestito) e gli obblighi di garanzia, applicabili ai microfinanziamenti che beneficiano di sostegno diretto o indiretto nel quadro di InvestEU devono rispecchiare i benefici che ne traggono ed essere giustificabili in relazione ai rischi sottostanti e al costo effettivo del finanziamento relativo al credito.

Come condizione preliminare per accedere al sostegno del Fondo InvestEU, gli intermediari finanziari che forniscono microfinanziamenti devono sottoscrivere (nel caso di soggetti non bancari) o approvare (nel caso delle banche) il «codice europeo di buona condotta per l’erogazione di microcrediti» (109), al fine di garantire elevati standard etici in ambito creditizio per quanto riguarda, tra l’altro, la governance, la gestione e la tutela del cliente. Gli intermediari finanziari devono adoperarsi per evitare che i singoli e le imprese si indebitino oltre misura, tenendo conto, tra l’altro, della loro capacità di rimborso e mantenendo costi di finanziamento accessibili.

Il sostegno nell’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze» sarà in linea con gli obiettivi del FSE +, anche per quanto riguarda l’obiettivo operativo proposto di sostenere lo sviluppo dell’ecosistema di mercato relativo alla fornitura di finanziamenti alle imprese sociali e alla microfinanza per le microimprese nelle fasi di avvio e sviluppo, in particolare a quelle che occupano persone in situazione di vulnerabilità. Nell’ambito del FSE + la Commissione fornirà orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali (compresi gli alloggi e la sanità, l’assistenza all’infanzia, l’assistenza a lungo termine e l’istruzione e formazione) necessarie per l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Tuttavia la partecipazione al FSE + non è una precondizione per accedere al sostegno del Fondo InvestEU.

Il sostegno nell’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze» comprenderà l’innovazione sociale, nella quale possono rientrare soluzioni e regimi sociali innovativi volti a promuovere l’impatto e i risultati a livello sociale per contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici dello stesso ambito d’intervento.

Nel perseguire tali obiettivi è incoraggiata la combinazione del sostegno del Fondo InvestEU con i contributi di donatori, filantropi, fondazioni e altri soggetti del settore privato. Il Fondo InvestEU cercherà di rafforzare la partecipazione del settore privato per contribuire alla realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo, tra l’altro, l’occupazione di qualità, l’istruzione e la formazione inclusive, la sanità, l’inclusione sociale e la partecipazione attiva alla società, nonché l’accessibilità e l’inclusione delle persone con disabilità. I soggetti del settore privato potranno concorrere agli obiettivi dell’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze» attraverso contributi diretti (donazioni, forme di aiuto rimborsabili e non rimborsabili) e/o coinvestimenti nei progetti o intermediari finanziari che beneficiano di sostegno indiretto del Fondo InvestEU.

Analogamente è incoraggiato il raggruppamento di progetti più piccoli, in quanto in ambito sociale molti progetti hanno dimensioni troppo ridotte per attirare l’interesse degli investitori privati o per utilizzare in modo più efficiente i fondi pubblici. Ad esempio, le riforme della politica sociale possono comportare la realizzazione di infrastrutture e servizi sociali, ad esempio per nuovi modelli sociali, assistenziali e sanitari, in diverse località di competenza di una data autorità nazionale o regionale attraverso una serie di progetti di piccole dimensioni. Per suscitare l’interesse degli investitori può essere quindi necessario raggruppare i piccoli progetti in un’unica proposta di investimento. Il raggruppamento può configurarsi come segue:

a)

raggruppamento di piccoli progetti di infrastrutture, tecnologia o servizi sociali in un’unica proposta di investimento comprendente una serie di sottoprogetti ubicati in luoghi diversi;

b)

raggruppamento delle esigenze di investimento per le infrastrutture, la tecnologia e i servizi sociali in un’unica proposta di progetto o di investimento. A tal fine può essere necessaria la combinazione di fonti o strumenti di finanziamento;

c)

raggruppamento delle esigenze di investimento per le infrastrutture e i servizi sociali in uno strumento di investimento più ampio per il rinnovamento o lo sviluppo urbano o rurale, finalizzato all’inclusione sociale o nell’ambito di programmi di «civico finanziamento complementare».

Le azioni di cui alle lettere da a) a c) del capoverso precedente possono essere integrate da misure di accompagnamento volte a: i) aiutare i promotori di progetti e gli intermediari finanziari a sviluppare competenze per definire strategie di investimento, finanziamenti misti o ibridi, pianificazione e raggruppamento di progetti; ii) sostenere lo sviluppo di innovatori sociali, imprese sociali, investitori a impatto sociale e filantropi, compresi i filantropi che usano capitali di rischio; iii) creare una rete paneuropea di centri di collegamento e di coaching per l’impatto sociale e l’innovazione sociale, servizi innovativi di istruzione e formazione, quali fornitori di orientamento, servizi di previsione, valutazione e convalida delle competenze o servizi finalizzati ad allineare la domanda e l’offerta di competenze e partenariati tra scuola e imprese e centri di eccellenza, compresi i centri di eccellenza professionale.

Queste azioni possono inoltre essere integrate mediante la raccolta e la pubblicazione di dati a livello dell’UE sui fallimenti del mercato o sulle situazioni di investimento subottimali nelle aree considerate nell’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze».

6.4.1.1.   Investimenti strategici nell’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze»

Il sostegno all’istruzione e alla formazione sarà destinato in particolare a progetti che contribuiscono alla digitalizzazione dei sistemi europei di istruzione e formazione, tra cui la promozione dell’alfabetizzazione digitale fin dai primi anni di istruzione, alla diffusione e all’accesso universali alle TIC negli istituti di istruzione e formazione e agli strumenti e piattaforme di accesso e di apprendimento a distanza. Gli interventi che beneficiano di sostegno dovrebbero riguardare anche altri programmi di digitalizzazione, volti a garantire un accesso e un sostegno permanenti e inclusivi alle competenze e alle soluzioni digitali per tutti i gruppi sociali e le fasce di età. Il sostegno all’istruzione e alla formazione dovrebbe agevolare lo sviluppo di nuove competenze e il rafforzamento delle competenze acquisite, garantendo l’efficacia delle attività strategiche e critiche di cui alle sezioni 6.1.1.8 e 6.2.1.1 dei presenti orientamenti sugli investimenti.

6.4.2.   Caratteristiche dei potenziali prodotti finanziari

6.4.2.1.   Intermediari finanziari da coinvolgere

a)    finanziamento tramite debito

Possono candidarsi gli intermediari finanziari, inclusi le banche o gli istituti nazionali di promozione, le banche commerciali, le società e gli istituti di garanzia, i fondi di debito diversificati che offrono finanziamenti privilegiati e subordinati, gli istituti di microfinanza, le società di leasing, le piattaforme di crowd-lending e di crowd-equity, le società veicolo, gli strumenti di finanziamento complementare, i fondi o i sistemi di coinvestimento, gli istituti finanziari non bancari, compresi i fondi per prestiti, i fornitori di capitale paziente, quali le cooperative, le cooperative di credito, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, i fondi di private equity/business angel e i fondi di fondi.

Sono ammissibili anche gli operatori che favoriscono lo sviluppo del mercato degli investimenti sociali (compresi gli intermediari che lavorano alla preparazione agli investimenti e allo sviluppo delle capacità attivi nell’ambito della microfinanza e dei finanziamenti all’imprenditoria sociale, le imprese tecnofinanziarie, gli istituti di istruzione superiore, le università, i centri di ricerca e le comunità della conoscenza e dell’innovazione dell’EIT, le fondazioni, le piattaforme di crowdfunding e gli istituti di istruzione e formazione professionale, compresi i centri di eccellenza professionale e i partenariati tra istruzione e imprese). Possono candidarsi altri gruppi di investitori, tra cui gli investitori aziendali, gli investitori a impatto sociale, i business angel (attivi nel sociale), gli imprenditori del settore dell’istruzione (ad esempio, corsi online aperti e di massa - MOOC) e i filantropi, compresi i filantropi che usano capitali di rischio.

Possono candidarsi altri intermediari pubblici e gli intermediari attivi nelle infrastrutture sociali, nel finanziamento dell’imprenditoria sociale e nell’economia sociale (quali banche etiche o alternative, banche cooperative), che sono in grado di erogare finanziamenti nelle aree ammissibili dell’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze», nel pieno rispetto della normativa nazionale e unionale applicabile e dei pertinenti requisiti del regolamento finanziario.

I potenziali intermediari finanziari pubblici di cui ai presenti orientamenti possono contribuire a combinare il sostegno del Fondo InvestEU con altri programmi di finanziamento centrali dell’Unione e con fondi in regime di gestione concorrente.

b)    finanziamento del capitale

Tra gli intermediari finanziari possono figurare, tra gli altri, le banche e gli istituti nazionali di promozione, le banche commerciali, le società e gli istituti di garanzia, i fondi per prestiti, i fondi di debito, i fondi pensione, gli istituti di microfinanza, le società di leasing, le piattaforme di crowd-lending e di crowd-equity, le società veicolo, gli strumenti di finanziamento complementare, i fondi o i sistemi di coinvestimento.

Tra gli intermediari finanziari ammissibili per il finanziamento del capitale possono figurare gli istituti finanziari non bancari, tra cui fornitori di capitale paziente quali cooperative, cooperative di credito, imprese di assicurazione e soggetti da costituire in società, fondi di fondi, fondi di private equity, fondi di capitale di rischio, fondi di business angel, fondi per il trasferimento di tecnologia, fondi o sistemi di coinvestimento, fondi di capitale di rischio, altri meccanismi o sistemi che forniscono investimenti in capitale e quasi-capitale, strumenti ibridi debito/equity e altre forme di finanziamento mezzanino.

Possono essere ammissibili gli operatori che favoriscono lo sviluppo del mercato degli investimenti sociali (compresi gli intermediari che lavorano alla preparazione agli investimenti e allo sviluppo delle capacità attivi nell’ambito della microfinanza e dei finanziamenti all’imprenditoria sociale, le imprese tecnofinanziarie, gli istituti di istruzione superiore, le università, i centri di ricerca e le comunità della conoscenza e dell’innovazione dell’EIT, le fondazioni, le piattaforme di crowdfunding e gli istituti di istruzione e formazione professionale, compresi i centri di eccellenza professionale e i partenariati tra istruzione e imprese). Possono fungere da intermediari finanziari, nel pieno rispetto della normativa nazionale e unionale applicabile, altri gruppi di investitori, tra cui gli investitori aziendali, gli investitori a impatto sociale, i business angel (attivi nel sociale), gli imprenditori del settore dell’istruzione (ad esempio i MOOC) e i filantropi, compresi i filantropi che usano capitali di rischio, purché siano in grado di generare progetti o portafogli di investimento nelle aree che rientrano nell’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze».

I gestori degli intermediari finanziari (compresi i gestori o i consulenti di prima nomina) devono dimostrare la capacità e l’esperienza necessarie per effettuare tali investimenti nelle aree contemplate dall’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze», come pure la capacità di reperire fondi e attirare capitali privati e la capacità potenziale di diventare finanziariamente sostenibili (anche grazie a una solida strategia di investimento), al fine di attirare ulteriori investimenti privati in questa specifica classe di attività.

6.4.2.2.   Destinatari finali interessati

Poiché è incentrato su interventi di sostegno in vari settori strategici, l’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze» si rivolge a un’ampia gamma di destinatari finali che possono comprendere:

a)

persone fisiche:

i)

persone in situazione di vulnerabilità (come quelle che vivono o rischiano di vivere una situazione di esclusione sociale, tra cui le persone senza fissa dimora o che vivono in condizioni di grave disagio abitativo, quelle che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o hanno difficoltà a entrare o a reinserirsi nel mercato del lavoro, le persone appartenenti a gruppi minoritari, i cittadini di paesi terzi, le persone che si trovano in situazione di svantaggio per quanto riguarda l’accesso al mercato del credito convenzionale ma che desiderano avviare o sviluppare una propria microimpresa);

ii)

bambini, genitori, insegnanti e dirigenti scolastici;

iii)

studenti e discenti potenziali o attuali (compresi i discenti adulti);

b)

imprese:

i)

microimprese, comprese quelle costituite da lavoratori autonomi, in particolare le microimprese che occupano persone vulnerabili;

ii)

imprese sociali;

iii)

imprese pubbliche;

iv)

PMI;

v)

altre imprese del settore privato;

c)

fornitori di istruzione, formazione e servizi connessi, comprese le università, le scuole e gli istituti di istruzione e formazione europei, i centri di eccellenza professionale e i fornitori di servizi di educazione e cura della prima infanzia;

d)

società veicolo;

e)

associazioni, fondazioni, società di mutua assicurazione e cooperative;

f)

organizzazioni non governative;

g)

pubbliche amministrazioni;

h)

autorità sanitarie, fornitori di servizi sanitari, fornitori di servizi sociali, fornitori di tecnologie, operatori sanitari, pazienti, privati cittadini;

i)

nel settore delle infrastrutture sociali, i destinatari finali possono essere promotori di progetti, imprese pubbliche, gestori di edifici/strutture, fornitori di alloggi popolari, partenariati pubblico-privato.

Le operazioni di finanziamento e di investimento sosterranno progetti di organizzazioni del settore pubblico e privato attive negli investimenti sociali o che necessitano di tali investimenti.

Tra esse figurano, tra l’altro, le PMI, le grandi imprese, le cooperative, le fondazioni, i filantropi che usano capitali di rischio, le imprese orientate all’impatto, gli istituti e i fornitori di istruzione e formazione, le società di rischio basate sul triplice approccio («TBL»), le autorità locali e comunali.

Le attività che questi soggetti svolgono riguardano diversi settori e comparti tra i quali figurano, tra l’altro, la mobilità intelligente e inclusiva, il rinnovamento urbano, il rilancio socioeconomico delle zone rurali, la costruzione di comunità e la solidarietà tra le generazioni, le comunità inclusive, la mancanza di fissa dimora, l’integrazione delle persone in situazione di vulnerabilità, comprese le persone con disabilità, con problemi di salute mentale e affette da demenza, lo sviluppo delle comunità, l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, i problemi demografici e migratori e l’integrazione di nuove popolazioni, l’inclusione digitale e le competenze imprenditoriali.

6.4.2.3.   Prodotti finanziari generici

Il sostegno erogato dal Fondo InvestEU si baserà su un’unica garanzia di bilancio dell’UE a copertura di prodotti finanziari relativi a un portafoglio di rischi diversificato. In questo ambito possono rientrare, tra l’altro, garanzie bancarie, prestiti, capitale proprio, debito mezzanino, fondi dedicati e piattaforme di investimento (che possono avere struttura stratificata composta da una tranche di primo rischio, da una tranche di debito mezzanino e da debito privilegiato), il sostegno agli investimenti in sistemi e partenariati per appalti basati su risultati sociali, il capitale di esercizio, il sostegno all’acquisizione di attivi materiali e immateriali e le operazioni di leasing. Le operazioni di finanziamento hanno una durata minima di 12 mesi; tuttavia per segmenti specifici con scadenza tipica inferiore alla media, ad esempio la microfinanza, la scadenza minima può essere ridotta fino a 3 mesi. Particolare attenzione sarà prestata alla fornitura di capitale paziente che consenta di ottenere rendimenti immediati nell’aspettativa di una creazione di valore a lungo termine.

Questo obiettivo può essere conseguito, tra l’altro, mediante strumenti di investimento dedicati che possono fornire prestiti, capitale azionario, capitale ibrido e strumenti di condivisione del rischio per gli intermediari o finanziamenti diretti ai destinatari finali.

Le garanzie consentiranno ai partner esecutivi e agli intermediari di proporre ai destinatari finali di cui alla sezione 6.4.2.2 condizioni finanziarie e non finanziarie migliori di quelle che potrebbero offrire in assenza della garanzia, estendendo in tal modo ai beneficiari i vantaggi derivanti dall’intervento dell’UE. Una riduzione del premio di rischio che grava sui destinatari finali può essere presa in considerazione in particolare per le operazioni finanziate dal Fondo InvestEU nell’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze». Inoltre, in linea con il profilo di rischio delle attività (spesso di natura immateriale) dell’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze», la tranche di primo rischio potrà essere coperta dalla garanzia.

Possono beneficiare di sostegno i regimi di appalti basati su risultati sociali introdotti in fase pilota, compresi gli investimenti in regimi di pagamento in base ai risultati e le obbligazioni a impatto sociale in settori specifici, in cui gli enti pubblici appaltanti (ma anche gli organismi privati) mirano a conseguire un impatto sociale sulla base di risultati predefiniti, purché ne scaturisca addizionalità conformemente all’allegato V del regolamento InvestEU. Entra in gioco in questo contesto l’assunzione di rischi da parte del settore privato, in quanto non si è nell’ambito dei servizi sociali essenziali per i quali le autorità pubbliche dovrebbero intervenire in caso di fallimento. In presenza di queste condizioni, i settori d’intervento possono comprendere l’accesso all’istruzione e alla formazione, la sanità e l’assistenza, la migrazione e l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, i servizi per l’impiego, l’aggiornamento delle competenze e i servizi sociali. Quando riguardano i servizi sociali, possono essere avviati regimi di appalti basati su risultati sociali introdotti in fase pilota per verificare se un intervento innovativo è efficace e scalabile. Tali regimi dovranno assicurare la trasparenza nelle fasi di istituzione e funzionamento come pure nel monitoraggio della loro efficacia.

a)    finanziamento tramite debito erogato da partner esecutivi

Gli strumenti di erogazione di prestiti sostenuti dalla garanzia dell’UE per il tramite di partner esecutivi e intermediari finanziari saranno destinati in prevalenza a progetti che hanno difficoltà a finanziarsi sul mercato a causa, tra l’altro, della mancanza di garanzie, delle referenze creditizie, di un profilo ad alto rischio o dei bassi rendimenti attesi.

La garanzia dell’Unione può essere concessa per operazioni di finanziamento e di investimento sotto forma di:

a)

debito diretto (compresi i prestiti subordinati), obbligazioni, operazioni di prestito non garantite, prestiti non coperti da garanzia reale, prestiti societari, investimenti mezzanino, prestiti privilegiati e linee di credito;

b)

supporto di credito per nuovi investimenti (per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, prestiti bancari o una combinazione di entrambi) e prestiti per progetti infrastrutturali sociali e nel campo dell’istruzione, prestiti societari o debito privilegiato e prestiti subordinati a società veicolo e partenariati pubblico-privato (nell’ambito di programmi di finanziamento di progetti);

c)

titoli di debito con intermediazione, compresi i prestiti quadro erogati tramite intermediari finanziari a più destinatari finali;

d)

(contro)garanzie, garanzie sui prestiti a cascata, garanzie finanziate e altri accordi di condivisione dei rischi per regimi attuati da intermediari finanziari e garanzie (finanziate e non finanziate) a finanziatori terzi;

e)

prodotti di garanzia a copertura dei prestiti di nuova creazione che possono alleggerire i requisiti patrimoniali per gli intermediari finanziari, fatte salve le norme applicabili e con il consenso delle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione, se del caso;

f)

eventuali meccanismi di garanzia mirati concepiti per consentire e sostenere gli investimenti sociali provenienti dalla dotazione di fondazioni e organizzazioni filantropiche e che contribuiscono a ridurre il rischio di tali investimenti e a perseguire un dato livello di rendimento. Questi meccanismi saranno di norma subordinati all’impegno di destinare i rendimenti generati dagli investitori grazie all’uso della garanzia a sovvenzioni e assistenza non rimborsabili sulla base delle aree di finanziamento prioritarie di InvestEU.

b)    finanziamento del capitale erogato da partner esecutivi

Il finanziamento del capitale deve essere utilizzato per raggiungere la massa critica e conferire alle strutture di finanziamento la flessibilità generalmente associata ai prestiti bancari. Le operazioni su strumenti di capitale possono attrarre diverse forme di capitale paziente, utilizzato in tutti i settori nelle fasi della creazione di imprese preliminari al coinvolgimento delle banche, consentire alle imprese sociali di abbandonare gradualmente il finanziamento basato sulle sovvenzioni e migliorarne il potenziale di innovazione e crescita.

Tra i prodotti di capitale che possono beneficiare della garanzia dell’UE figurano:

a)

investimenti in capitale (in)diretto e quasi-capitale, strumenti ibridi debito/equity e altre forme di finanziamenti mezzanino, fondi di private o public equity, fondi di debito privato e di capitale di rischio, intermediari finanziari quali istituti di microfinanza e erogatori di finanziamenti sociali (ad esempio, a fini di creazione di capacità, per sostenere fondi collegati a incubatori, acceleratori o per fornire servizi di incubazione a imprese e innovatori sociali, tra cui fornitori innovativi di istruzione, formazione e servizi connessi, o per coinvestimenti in collaborazione con imprese sociali, business angel e filantropi che usano capitali di rischio e per sostenere determinate soluzioni finanziarie innovative). In talune circostanze particolari si può valutare se sia il caso di discostarsi dal tradizionale principio del pari passu per adottare un modello asimmetrico di distribuzione dei rischi e rendimenti condivisi;

b)

partecipazioni azionarie dirette, patrimonio netto, prestiti partecipativi convertibili e combinazioni di diversi tipi di partecipazioni al capitale emesse a favore degli investitori. È altresì valutata la possibilità di consentire rendimenti asimmetrici e un’asimmetrica condivisione dei rischi;

c)

partecipazioni aperte, associazioni in partecipazione, prestiti partecipativi e combinazioni di vari tipi di partecipazioni al capitale emesse per gli investitori e donazioni, comprese le forme anticipate di sostegno rimborsabile e non rimborsabile. Tali prodotti non comportano diritti di voto o di intervento nella direzione per gli investitori (compresi i coinvestitori).

I partner esecutivi che beneficiano della garanzia dell’UE dovrebbero avere un rango almeno pari a quello degli altri investitori. Nell’ambito d’intervento «investimenti sociali e competenze», in casi debitamente giustificati il principio del pari passu può tuttavia non applicarsi; in altri termini, gli investimenti dei partner esecutivi che beneficiano della garanzia dell’UE possono essere in posizione subordinata e asimmetrica nella linea di difesa in caso di inadempimento per quanto riguarda i rischi e le entrate.

Il numero di investitori disposti a investire negli strumenti sociali è attualmente limitato dalla percezione del rendimento e del rischio. In particolare l’attuazione del programma non mirerà a massimizzare i rendimenti, ma piuttosto a raggiungere un livello di rendimento sufficiente a garantire l’allineamento tra gli incentivi e la partecipazione degli investitori. Poiché l’accento sarà posto sulla generazione di un rendimento sociale piuttosto che finanziario, il rendimento di portafoglio ricercato di un’operazione potrà ridursi fino allo 0 %.

6.4.2.4.   Prodotti finanziari tematici

Si tratta di prodotti e piattaforme finanziari pilota atti a rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali e accelerare lo sviluppo del mercato degli investimenti sociali o attirare maggiori investimenti privati e contribuire a soluzioni finanziarie su misura per conseguire un impatto sociale (110).

In caso di finanziamenti del partner esecutivo destinati a sostenere gli istituti di microfinanza e i fornitori di finanziamenti sociali per consentire lo sviluppo di capacità, non si applica al partner esecutivo l’obbligo di fornire un contributo di risorse proprie pari al 5 % per la tranche di primo rischio di cui alla sezione 4.2.2.


(1)  GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30.

(2)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(3)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(4)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell' 11.5.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

(7)  Regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione non ancora pubblicat). In attesa della seconda lettura del Parlamento.

(8)  Regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione non ancora pubblicato. In attesa della seconda lettura del Parlamento.

(9)  Regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) non ancora pubblicato. In attesa della seconda lettura del Parlamento.

(10)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(11)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(12)  Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

(13)  Regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione non ancora pubblicato. In attesa della posizione del Consiglio in prima lettura.

(14)  Regolamento che istituisce il Fondo sicurezza interna non ancora pubblicato. In attesa della posizione del Consiglio in prima lettura.

(15)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

(17)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3); e regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l’innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).

(18)  Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

(19)  Regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta non ancora pubblicato. In attesa della firma.

(20)  Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

(21)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(22)  A norma dell’ultimo comma della sezione A dell’allegato V del regolamento InvestEU, la garanzia dell’Unione non è concessa a sostegno di operazioni di rifinanziamento, salvo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate. Le operazioni di finanziamento e di investimento relative a portafogli esistenti rientranti in questa eccezione possono essere stabilite inizialmente solo all’interno di un regime pilota con un bilancio limitato in uno specifico ambito di intervento, e devono rispettare tutte le condizioni di cui all’allegato V del regolamento InvestEU e all’accordo di garanzia.

(23)  I finanziamenti diretti in capitale e quasi-capitale non sono consentiti nel del comparto dell’UE dell’ambito di intervento relativo alle PMI.

(24)  Un’operazione di finanziamento o di investimento che assume la forma di, o che include, una garanzia da parte del partner esecutivo a un terzo finanziatore in relazione a specifici progetti valutati e selezionati dal partner esecutivo, è trattata come un’operazione diretta.

(25)  Le imprese a media capitalizzazione sono imprese che contano un massimo di 3 000 dipendenti, ma che non sono PMI. Le piccole imprese a media capitalizzazione sono le imprese definite all’articolo 2, punto 22, del regolamento InvestEU.

(26)  ossia enti governativi o enti pienamente garantiti dallo Stato membro.

(27)  Nel caso di progetti di elevato valore aggiunto politico e quando è indispensabile attrarre ulteriori investitori privati tramite strutture di finanziamento (quali prestiti sindacati), la percentuale può salire fino al 70 % del costo totale del progetto, come stabilito nell’accordo di garanzia.

(28)  Sono applicabili eccezioni riguardo al limite del 50 % relativo all’entità del fondo nel caso sia usato il comparto dello Stato membro. La sezione 5.1.2 definisce ulteriori regole per gli investimenti in fondi azionari.

(29)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(30)  Non ancora adottato.

(31)  Quando sono presenti aiuti di Stato, l’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento generale di esenzione per categoria stabilisce che il medesimo regolamento non si applica alle imprese in difficoltà.

(32)  Per infrastrutture sociali nell’ambito d’intervento «investimenti e competenze sociali» si intendono le infrastrutture che sostengono l’erogazione di servizi sociali e taluni servizi di interesse generale (istruzione e sanità) ai sensi della comunicazione della Commissione sui servizi sociali di interesse generale e sui servizi di interesse generale (COM(2007) 725 final e COM(2006) 177 final). Nello specifico le infrastrutture sociali nel campo dei servizi sociali sostengono l’erogazione di servizi di sostegno che aiutano le persone, grazie a un sostegno personalizzato, a superare situazioni sociali avverse, per garantire l’inclusione sociale e migliorarne l’occupabilità. Questo tipo di infrastruttura, che è solitamente offerta a livello locale, prevede l’erogazione integrata e all’interno della comunità.

(33)  Il comparto dello Stato membro potrebbe essere finanziato da uno dei seguenti fondi a gestione concorrente: FESR, Fondo di coesione, FSE+, FEASR e FEAMP; o da un contributo in contante proveniente da uno Stato membro, inclusi quelli sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

(34)  Un’operazione di finanziamento misto non è trattata come un’operazione di finanziamento o di investimento, quale definita dall’articolo 2, punto 5, del regolamento InvestEU, che costituisce parte di tale operazione di finanziamento misto.

(35)  Ai fini dei presenti orientamenti sugli investimenti, i «programmi settoriali» sono i programmi dell’Unione, di cui all’articolo 2, punto 5, del regolamento InvestEU. Ai fini della presente sezione 2.9, sono pertinenti solo i programmi settoriali per i quali è inclusa una corrispondente clausola di abilitazione nella base giuridica.

(36)  Nel caso del finanziamento misto con il Fondo per l’innovazione del sistema di scambio di quote di emissione (ETS), la decisione pertinente adottata conformemente agli atti delegati adottati in base all’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

(37)  gruppo di cooperazione NIS, Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating measures, 01/2020, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64468.

(38)  Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

(39)  Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

(40)  Comunicazione della Commissione su piano di investimenti per un’Europa sostenibile/Piano di investimenti del Green Deal europeo (COM(2020) 21 final).

(41)  Regolamento (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13), e pertinenti atti delegati.

(42)  La consulenza ai partner esecutivi sarà complementare all’assistenza tecnica fornita dallo strumento di sostegno tecnico.

(43)  30 % per il clima, e 60 % per il clima e l’ambiente nell’ambito di intervento «infrastrutture sostenibili».

(44)  Regolamento (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(45)  Le soglie specifiche da applicare saranno definite negli orientamenti sulla sostenibilità emessi dalla Commissione in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento InvestEU.

(46)  Ad esempio: direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1), modificata dalla direttiva 2014/52/UE (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1); direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7); direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1); direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(47)  «Climate change and major projects. Outline of the climate change related requirements and guidance for major projects in the 2014-2020 programming period: ensuring resilience to the adverse impact of climate change and reducing the emission of greenhouse gases», Commissione europea (25.8.2016) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/major_projects_en.pdf; e anche «Integrating Climate Change Information and Adaptation in Project Development: Emerging Experience from Practitioners», European Union Financial Institutions Working Group on Adaptation to Climate Change (EUFIWACC) (maggio 2016) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/integrating_climate_change_en.pdf

(48)  Regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta non ancora pubblicato. In attesa della firma.

(49)  Regolamento relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nell’ambito del meccanismo per una transizione giusta non ancora pubblicato. In attesa della posizione del Parlamento in prima lettura.

(50)  Nel caso di un’operazione di finanziamento o di investimento che assume la forma di una garanzia da parte del partner esecutivo a un terzo finanziatore, il limite del 25 % si applica al finanziamento erogato dal terzo finanziatore.

(51)  Il tasso limite può eccezionalmente, in casi debitamente giustificati, essere fissato al di sopra del livello delle perdite previste nel comparto dello Stato membro dell’ambito di intervento relativo alle PMI.

(52)  I finanziamenti diretti del capitale o quasi-capitale non sono consentiti nel comparto dell’UE dell’ambito di intervento relativo alle PMI.

(53)  Per l’ambito di intervento relativo alle PMI, il finanziamento minimo del 30 % da parte di investitori privati è necessario a livello di fondo. Nel caso di veicoli di co-investimento, anche la partecipazione privata può essere effettuata a livello dell’investimento in ciascun destinatario finale.

(54)  L’investimento primario è un investimento diretto o indiretto (anche sotto forma di strumenti di debito) in un destinatario finale il cui flusso di finanziamenti è incanalato direttamente o indirettamente nel destinatario finale.

(55)  I finanziamenti diretti nel capitale o quasi-capitale non sono consentiti nell’ambito del comparto UE dell’ambito di intervento relativo alle PMI.

(56)  Si vedano, ad esempio, la comunicazione della Commissione «Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile» (COM(2018) 97 final) e le indicazioni formulate dal gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile nella relazione finale pubblicata il 31 gennaio 2018 e reperibile online all’indirizzo <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf>.

(57)  In conformità ai requisiti di accessibilità dell’atto europeo sull’accessibilità (direttiva (UE) 2019/882del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70)].

(58)  Gli Stati membri dispongono di un’ampia varietà di quadri regolamentari a supporto delle infrastrutture energetiche sostenibili, che comportano una serie di rischi normativi, politici e di mercato che incidono sul costo del capitale degli investimenti.

(59)  Comunicazione della Commissione «Una strategia per l’idrogeno per un’Europa climaticamente neutra» (COM(2020) 301 final).

(60)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(61)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(62)  Il meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile è stabilito dall’articolo 33 del regolamento sulla governance.

(63)  Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(64)  Comunicazione della Commissione «Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita», COM(2020) 662 final.

(65)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153, del 18.6.2010, pag. 13).

(66)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

(67)  https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy/levels_en

(68)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

(69)  Comunicazione della Commissione: «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» (COM(2020) 789 final).

(70)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(71)  Sistema di trasporto intelligente.

(72)  Servizi d’informazione fluviale.

(73)  Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario.

(74)  Comunicazione della Commissione «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione» (COM(2020) 456 final).

(75)  Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino («direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino») (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(76)  Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque («direttiva quadro sulle acque») (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(77)  Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni («direttiva sulle alluvioni») (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

(78)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano («direttiva sull’acqua potabile») (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(79)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane («direttiva sulle acque reflue urbane») (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(80)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole («direttiva sui nitrati») (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(81)  Regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 («regolamento sui fertilizzanti») (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

(82)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE («regolamento sui prodotti fitosanitari») (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(83)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3), modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109).

(84)  Comunicazione della Commissione - «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020) 380 final).

(85)  Comunicazione della Commissione «Una strategia dal produttore al consumatore per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» (COM(2020) 381 final).

(86)  Comunicazione della Commissione «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare – Per un’Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020) 98 final).

(87)  Comunicazione della Commissione «Connettività per un mercato unico digitale competitivo - Verso una società dei Gigabit europea» (COM(2016) 587 final).

(88)  Comunicazione della Commissione «Strategia spaziale per l’Europa» (COM(2016) 705 final).

(89)  Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

(90)  I rischi di cibersicurezza devono essere valutati sulla base delle pertinenti leggi e orientamenti dell’UE e nazionali, tra cui il pacchetto di strumenti per la sicurezza del 5G.

(91)  Livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level)

(92)  OCSE, Frascati Manual 2015 - Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, pag. 44-45, https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en.

(93)  In linea con l’ultimo aggiornamento dell’elenco di azioni sulle tecnologie spaziali critiche per l’indipendenza strategica europea compilato dalla task force congiunta della Commissione, dell’ESA e dell’AED.

(94)  Comunicazione della Commissione «Una nuova strategia industriale per l’Europa» (COM(2020) 102 final).

(95)  Comunicazione della Commissione «Plasmare il futuro digitale dell’Europa» (COM(2020) 64 final).

(96)  Libro bianco sull’intelligenza artificiale - Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia (COM(2020) 65 final).

(97)  Comunicazione della Commissione «Una strategia europea per i dati» (COM(2020) 66 final).

(98)  Comunicazione della Commissione «Strategia dell’Unione europea per i vaccini contro la COVID-19» (COM(2020) 245 final).

(99)  Direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

(100)  Come descritto nell’allegato II, punto 8, del regolamento InvestEU.

(101)  Comunicazione della Commissione «Una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale» (COM(2020) 103 final) (sezione 4. «Migliorare l’accesso ai finanziamenti»).

(102)  Comunicazione della Commissione «Un’agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza» (COM(2020) 274 final).

(103)  Raccomandazione 2020/C 417/01 del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).

(104)  Comunicazione della Commissione «Realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025» (COM(2020) 625 final).

(105)  Comunicazione della Commissione «Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027. Ripensare l’istruzione e la formazione per l’era digitale» (COM/2020/624 final).

(106)  Cfr. ad esempio Overview of Natural and Man-Made Disasters and Risks the European Union may face https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/285d038f-b543-11e7-837e-01aa75ed71a1

(107)  I progetti di edilizia popolare a prezzi accessibili possono consistere in operazioni quali:

a)

la fornitura di alloggi popolari in affitto nuovi, non ghettizzati e accessibili attraverso uno o più dei seguenti interventi:

la costruzione di nuovi edifici;

la ristrutturazione o la trasformazione di edifici esistenti;

l’acquisizione di singole unità abitative sul mercato immobiliare privato (mediante acquisto o mediazione);

b)

la creazione di un’agenzia di locazione sociale;

c)

la fornitura di soluzioni basate sulla sistemazione abitativa, combinando la fornitura di alloggi in affitto con servizi di sostegno di prossimità (ossia forniti in loco o resi facilmente accessibili);

d)

l’adeguamento del parco di edilizia popolare esistente alle esigenze delle persone con disabilità, compresi gli alloggi occupati dai proprietari;

e)

il sostegno mirato alle comunità emarginate che vivono in condizioni di grave disagio abitativo, compresi gli alloggi occupati dai proprietari.

(108)  Secondo quanto definito a livello nazionale, regionale o locale e/o in base al contesto economico e sociale.

(109)  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8312&furtherPubs=yes

(110)  Ad esempio, fornendo garanzie agli investitori, predisponendo meccanismi di accelerazione per i gestori di strumenti a impatto sociale o mettendo a punto meccanismi di incentivazione all’impatto sociale per le imprese sociali.


Top