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Document 32022R0931

Regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione del 23 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/744

GU L 162 del 17.6.2022, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/931/oj

17.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 162/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/931 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2022

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione relativa agli alimenti e alla sicurezza alimentare. L’articolo 109 di tale regolamento prevede l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che i controlli ufficiali siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un piano di controllo nazionale pluriennale («PCNP»). Il regolamento (UE) 2017/625 specifica inoltre il contenuto generale del PCNP, impone a ciascuno Stato membro di prevedere nel rispettivo PCNP controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti e, a tale riguardo, conferisce alla Commissione il potere di stabilire prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali, compresa, se del caso, la serie di campioni e la fase di produzione, trasformazione e distribuzione in cui vanno prelevati i campioni.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato la direttiva 96/23/CE del Consiglio (2), che prevedeva misure di controllo su talune sostanze, compresi i contaminanti, negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e stabiliva nello specifico prescrizioni relative ai piani di sorveglianza degli Stati membri per la ricerca dei residui o delle sostanze che rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia il regolamento (UE) 2017/625 non include tutte le misure previste dalla suddetta direttiva o dagli atti adottati dalla Commissione in base ad essa. Il presente regolamento, unitamente al regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione (3), mira pertanto a garantire, nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625, la continuità delle norme di cui alla direttiva 96/23/CE relative al contenuto e all’elaborazione dei PCNP, nonché alla serie di campioni e alla fase di produzione, trasformazione e distribuzione in cui vanno prelevati i campioni per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti.

(3)

Tuttavia, in linea con l’articolo 19 del regolamento (UE) 2017/625, che fa riferimento ai contaminanti negli alimenti in maniera generale, è opportuno che il presente regolamento si applichi anche ai controlli ufficiali necessari per rilevare la presenza di tutti i contaminanti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio (4). Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai controlli ufficiali necessari per rilevare la presenza, negli alimenti, di contaminanti per i quali la legislazione dell’Unione stabilisce livelli massimi o altri livelli normativi che richiedono o determinano un intervento delle autorità competenti.

(4)

Poiché gli antiparassitari contenenti mercurio sono vietati da oltre trent’anni nell’Unione, si può ritenere che la presenza di mercurio negli alimenti sia dovuta a contaminazione ambientale. I controlli ufficiali per quanto riguarda i livelli massimi dei composti del mercurio di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), della direttiva 2006/125/CE della Commissione (6), del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (7) e del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione (8) dovrebbero pertanto essere inclusi anche nel presente regolamento, in luogo delle norme specifiche sui controlli per quanto riguarda i residui di antiparassitari.

(5)

Al fine di garantire che i controlli ufficiali siano mirati in modo efficiente in tutti gli Stati membri, è opportuno stabilire norme per quanto riguarda le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti che gli Stati membri devono sottoporre a campionamento e la strategia di campionamento, compresi i criteri da utilizzare per definire il contenuto dei piani nazionali e l’esecuzione dei relativi controlli ufficiali.

(6)

È pertanto opportuno integrare l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti.

(7)

L’articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce un periodo transitorio che obbliga gli Stati membri a svolgere i controlli ufficiali conformemente alla direttiva 96/23/CE fino al 14 dicembre 2022. L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa relativa agli alimenti e alla sicurezza alimentare, nonché ai mangimi e alla sicurezza dei mangimi, includono controlli ufficiali su sostanze pertinenti, comprese sostanze destinate a essere utilizzate in materiali a contatto con gli alimenti, contaminanti, sostanze non autorizzate, proibite e indesiderabili, il cui impiego o la cui presenza su colture o in animali o per produrre o trasformare alimenti o mangimi possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi. Tuttavia, poiché gli ultimi piani di monitoraggio adottati dagli Stati membri a norma della direttiva 96/23/CE si applicheranno al 2022, e quindi oltre il 14 dicembre 2022, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2023,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di «contaminante» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio.

Articolo 2

Gli Stati membri controllano la presenza di contaminanti negli alimenti conformemente all’allegato I.

Gli Stati membri adottano una strategia di campionamento conformemente ai criteri di cui all’allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione, del 9 giugno 2022, concernente modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l’elaborazione degli stessi (cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(6)  Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30).


ALLEGATO I

Norme per la selezione di combinazioni specifiche di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti

1)   

Gli Stati membri devono controllare le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti seguenti nei gruppi di prodotti seguenti:

Gruppi di prodotti

Inquinanti organici persistenti alogenati

Metalli

Micotossine

Altri contaminanti

Carni bovine, ovine e caprine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)

x

x

 

x

Carni suine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)

x

x

 

x

Carni equine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)

 

x

 

x

Carni di pollame non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)

x

x

 

x

Carni di altri animali terresti d’allevamento non trasformate (*) (comprese le frattaglie commestibili)

 

x

 

 

Latte crudo bovino, ovino e caprino

x

x

x

x

Uova di gallina e altre uova fresche

x

x

 

x

Miele

 

x

 

x

Prodotti della pesca non trasformati (**) (esclusi i crostacei)

x

x

 

x

Crostacei e molluschi bivalvi

x

x

 

x

Grassi e oli animali e di organismi marini

x

x

 

x

Prodotti trasformati di origine animale (***)

x

x

 

x

2)   

Gli Stati membri devono prendere in considerazione tutte le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti costituiti da alimenti di origine non animale per i quali la legislazione dell’Unione stabilisce livelli massimi o altri livelli normativi.

3)   

Ciascuno Stato membro deve prende in considerazione i criteri seguenti per selezionare combinazioni specifiche di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti da controllare:

a)

frequenza di rilevamento dei casi di non conformità nei campioni dello Stato membro, nei campioni di altri Stati membri o nei campioni di paesi terzi, in particolare quando questi sono segnalati nell’ambito del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi o del sistema di assistenza e cooperazione amministrativa;

b)

disponibilità di metodi di laboratorio e standard analitici adeguati;

c)

possibile rischio per i consumatori o determinati gruppi di popolazione derivante dal consumo di contaminanti presenti negli alimenti, tenendo conto delle pertinenti informazioni rese disponibili dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare o, in assenza di tali informazioni, di altre fonti di informazione, quali pubblicazioni scientifiche o valutazioni del rischio nazionali;

d)

dati sul consumo (modelli di esposizione alimentare);

e)

per quanto riguarda gli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione del piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2022/932, devono essere presi in considerazione anche i criteri seguenti, se disponibili:

i)

esito dei controlli della Commissione in paesi terzi;

ii)

qualsiasi informazione che metta in dubbio l’affidabilità delle garanzie circa la conformità degli alimenti importati alle norme dell’Unione;

iii)

informazioni sulla vigilanza rafforzata.


(*)  Altri animali terrestri d’allevamento quali definiti all’allegato I, parte A, voce 1017000, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(**)  Prodotti della pesca quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(***)  Prodotti trasformati quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO II

Criteri per la strategia di campionamento

1)   

Per ciascun operatore del settore alimentare da controllare, lo Stato membro deve tenere conto dei criteri seguenti per la selezione del tipo di alimento da controllare:

a)

precedenti di non conformità;

b)

carenze nell’applicazione dell’analisi dei pericoli e punti critici di controllo e dei relativi autocontrolli;

c)

carenze nella tenuta delle registrazioni relative ai requisiti quale definita nell’allegato I, parte A, sezione III, del regolamento (CE) n. 852/2004;

d)

campionamento rappresentativo indipendentemente dalle dimensioni dell’operatore del settore alimentare;

e)

situazioni emergenti (cambiamenti dei modelli di consumo, calamità naturali o problemi economici che determinano cambiamenti nelle catene commerciali alimentari ecc.).

2)   

Ogni Stato membro deve prendere in considerazione i criteri seguenti per la selezione dei macelli, dei laboratori di sezionamento, degli stabilimenti per la produzione di latte, degli stabilimenti per la produzione e l’immissione in commercio di prodotti della pesca e prodotti dell’acquacoltura, degli stabilimenti per la produzione di miele e uova e centri di imballaggio delle uova:

a)

i criteri elencati nell’allegato I, punto 3), e nel presente allegato, punto 1);

b)

nel volume produttivo totale dello Stato membro la quota riconducibile ai macelli, ai laboratori di sezionamento, agli stabilimenti per la produzione di latte, agli stabilimenti per la produzione e l’immissione in commercio di prodotti della pesca e prodotti dell’acquacoltura, agli stabilimenti per la produzione di miele e uova e ai centri di imballaggio delle uova;

c)

le origini pertinenti degli animali macellati, del latte, dei prodotti dell’acquacoltura, del miele e delle uova.

3)   

Al momento del prelievo dei campioni, occorre fare il possibile per evitare un campionamento multiplo presso un singolo operatore del settore alimentare, a meno che l’operatore non sia stato selezionato in base ai criteri di cui al punto 1) o non sia stata fornita un’adeguata giustificazione nel piano di controllo. Deve essere garantito il rispetto della frequenza dei controlli prevista.

4)   

Per quanto riguarda gli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione del piano di controllo per gli alimenti immessi in commercio nell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2022/932, il campionamento deve essere eseguito sugli alimenti immessi in commercio e sugli alimenti destinati all’immissione in commercio (produzione primaria, all’aperto, presso i macelli, durante la trasformazione, il magazzinaggio o la vendita degli alimenti ecc.).


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