Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0135

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

    COM/2022/135 final

    Bruxelles, 23.3.2022

    COM(2022) 135 final

    2022/0090(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    a)Sicurezza dell'approvvigionamento

    Le potenziali minacce alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE, legate principalmente alla dipendenza dell'Unione dai paesi terzi per l'energia primaria, hanno già dato il via a preparativi per affrontare queste sfide aggiuntive. Con l'introduzione del Green Deal europeo in particolare, che prevede il potenziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura per il GNL e la diversificazione delle fonti e delle rotte del gas da gasdotto, l'UE ha già adottato misure importanti per proteggere le famiglie e le imprese dagli shock sul versante dell'offerta.

    Le tensioni internazionali hanno evidenziato la necessità di portare avanti piani e iniziative per diventare più indipendenti dai paesi terzi. Accelerare la transizione verde consentirà di ridurre le emissioni e la dipendenza dai combustibili fossili importati e di proteggersi dall'aumento dei prezzi. L'attuale situazione geopolitica richiede tuttavia ulteriori misure a breve termine per affrontare gli squilibri del mercato dell'energia e garantire l'approvvigionamento negli anni a venire. Poiché le interruzioni dell'approvvigionamento di gas da gasdotto possono verificarsi in qualsiasi momento, sono adottate misure che prevedono una garanzia relativa al livello di riempimento degli impianti di stoccaggio dell'UE. L'adeguato riempimento degli impianti di stoccaggio del gas contribuisce ad una maggiore sicurezza delle scorte di gas per l'inverno 2022/2023.

    b)Ruolo dello stoccaggio e attuali problemi

    Lo stoccaggio del gas contribuisce alla sicurezza dell'offerta garantendo un approvvigionamento supplementare in caso di forte domanda o di interruzioni dell'approvvigionamento; lo stoccaggio fornisce il 25-30 % del gas consumato in inverno. Durante la stagione di riscaldamento le riserve riducono la necessità di importare volumi supplementari di gas. Lo stoccaggio contribuisce ad assorbire gli shock sul versante dell'offerta.

    Negli ultimi sei mesi, lo squilibrio del mercato del gas ha determinato un brusco aumento dei prezzi. Il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio nell'UE durante l'inverno è stato largamente inferiore a quello degli anni precedenti – in gennaio si è registrata una riduzione del 10 % in punti percentuali. Ciò ha amplificato le incertezze per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e la volatilità dei prezzi. La presente proposta intende affrontare i tre problemi specifici seguenti:

    La differenza dei prezzi del gas tra l'estate e l'inverno è importante per favorire lo stoccaggio del gas. Dati gli sviluppi geopolitici in corso e i prezzi elevati dell'energia, la stima dello scarto estate/ inverno è molto inattendibile. Si prevede che la situazione sarà particolarmente problematica in vista del prossimo inverno, in quanto i prezzi potrebbero essere più elevati in estate che in inverno. Ciò dovrebbe portare ad una situazione in cui lo stoccaggio non è interessante per i partecipanti al mercato e la costituzione di scorte deve essere garantita mediante interventi pubblici, tra cui un sostegno finanziario per incentivare il ricorso allo stoccaggio.

    Nel febbraio 2022 la Commissione e il gruppo di coordinamento del gas hanno proceduto ad un'analisi approfondita della preparazione ai rischi a livello dell'UE. Da tale analisi è emerso che, mentre in fin dei conti nell'inverno 2021/2022 non si sono registrati problemi, le scorte di gas potrebbero risultare insufficienti per il prossimo inverno 2022/2023. L'ottimizzazione delle capacità di stoccaggio durante la stagione di riempimento richiederebbe l'iniezione immediata a partire dall'inizio della stagione di riempimento (aprile 2022). Questi interventi tempestivi ridurrebbero i rischi di strozzature nella fase di riempimento degli impianti di stoccaggio quando probabilmente si verificheranno interruzioni dall'Est che richiederebbero di trasportare il gas verso gli impianti di stoccaggio attraverso altre rotte.

    I livelli delle riserve di gas nel 2021/2022 sono risultati particolarmente bassi nei siti appartenenti a entità di paesi terzi. Ciò ha contribuito, quasi per il 50 %, al livello di stoccaggio insolitamente basso di quest'anno. Gli impianti di stoccaggio sono risorse strategiche e fondamentali per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e dei suoi Stati membri. Il controllo e l'uso degli impianti di stoccaggio da parte di soggetti di paesi terzi possono creare rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento, incidendo su altri interessi essenziali in materia di sicurezza, e compromettere ulteriormente l'autonomia strategica dell'UE.

    c) Obiettivi della proposta

    La presente proposta mira ad affrontare i gravi rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento e l'economia dell'Unione derivanti dalla situazione geopolitica radicalmente mutata. La proposta mira in particolare a garantire che le capacità di stoccaggio nell'Unione, che sono fondamentali per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, non restino inutilizzate, al fine di garantire che le scorte possano essere condivise in tutta l'Unione, in uno spirito di solidarietà.

    A tal fine, un livello minimo obbligatorio di gas in stoccaggio rafforzerà la sicurezza dell'approvvigionamento per l'inverno 2022/2023 e i periodi invernali successivi. La certificazione obbligatoria dei gestori dei sistemi di stoccaggio garantirà che possano essere esclusi i potenziali rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento derivanti dall'influenza sulle infrastrutture critiche di stoccaggio. Infine, il ricorso allo stoccaggio sarà incentivato consentendo di esentare gli utenti dello stoccaggio dalle tariffe di trasporto ai punti di entrata o di uscita dello stoccaggio.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La presente proposta modifica due regolamenti vigenti, il regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il regolamento (CE) n. 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale. Si basa sul quadro esistente per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e sulle norme del mercato interno del gas, aggiungendo ulteriori misure necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nell'Unione nel contesto della grave crisi energetica causata dalla recente evoluzione della situazione geopolitica.

    Le norme proposte sugli obiettivi di riempimento obbligatori sono connesse a una proposta concernente l'uso dello stoccaggio che era inclusa nell'articolo 67 della proposta di regolamento della Commissione sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno del 15 dicembre 2021 1 . Questo articolo proponeva di inserire nel regolamento (UE) 2017/1938 un nuovo articolo 7 bis al fine di incentivare gli Stati membri a utilizzare alcune misure relative allo stoccaggio per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, senza introdurre un obbligo di stoccaggio. Tuttavia, dato che la situazione geopolitica è cambiata notevolmente dal dicembre 2021, sono ormai indispensabili misure rafforzate per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. La Commissione, in collaborazione con il gruppo di coordinamento del gas, ha effettuato un'analisi dei rischi specifica da cui è emerso che sono urgentemente necessarie norme più rigorose per garantire un migliore utilizzo degli impianti di stoccaggio nell'Unione.

    Una rapida negoziazione della proposta globale di regolamento sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno, del 15 dicembre 2021, è fondamentale per il Green Deal e per ridurre la dipendenza dell'Europa dal gas fossile. Per evitare di interrompere il processo negoziale sulla proposta del 15 dicembre 2021, la proposta concernente le norme per aumentare i livelli di riempimento delle scorte è presentata sotto forma di un regolamento separato, che si limita a tre modifiche adeguatamente mirate (obbligo di stoccaggio, certificazione dello stoccaggio e sconto tariffario). Si tratta di una proposta breve e adeguatamente mirata che dovrebbe essere adottata in tempi brevi dal Consiglio e dal Parlamento, in quanto occorrono con urgenza nuove regole per garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio in una fase di forte innalzamento dei prezzi dell'energia.

    Al fine di evitare un conflitto giuridico tra l'articolo 67 della proposta di regolamento sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno, del 15 dicembre 2021, e la presente proposta, il regolamento proposto si applicherà fino all'entrata in vigore del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione), sulla base della proposta della Commissione del 15 dicembre 2021.

    Le disposizioni relative al riempimento dello stoccaggio contenute nella presente proposta dovrebbero essere adottate quanto prima per garantire la loro entrata in vigore prima dell'inizio della stagione di riscaldamento in ottobre 2022. Potrebbero poi essere agevolmente integrate nel regolamento sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno in una fase successiva.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La proposta è coerente con una più ampia serie di iniziative volte a rafforzare la resilienza energetica dell'Unione e a prepararsi a eventuali situazioni di emergenza, tra cui le proposte della Commissione del pacchetto "Pronti per il 55 %", in particolare la revisione del terzo pacchetto "Energia" per il gas (direttiva 2009/73/CE e regolamento 715/2009/CE), intese a regolamentare mercati del gas decarbonizzati competitivi e a creare un settore energetico sostenibile sul lungo termine, a vantaggio dei consumatori europei.

    Nell'ottobre 2021 la Commissione europea ha presentato una comunicazione concernente un pacchetto di misure di intervento e sostegno per attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia. La comunicazione prevede anche misure atte a garantire l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili e un livello sufficiente di scorte, rendendo l'UE più resiliente agli shock futuri.

    A seguito dei recenti sviluppi geopolitici, nel marzo 2022 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "REPowerEU" concernente un'azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili. Nella comunicazione REPowerEU si annuncia che la Commissione presenterà una proposta legislativa per assicurare un livello di stoccaggio annuale adeguato entro il prossimo inverno. La comunicazione sottolinea non solo l'urgente necessità di riempire gli impianti di stoccaggio dell'Unione, ma ha anche chiarito che è possibile utilizzare gli aiuti di Stato per sostenere finanziariamente l'accumulo di scorte 2 .

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La presente proposta modifica il regolamento (UE) 2017/1938, la cui base giuridica è l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Modifica anche il regolamento (CE) n. 715/2009 che, visto che all'epoca il trattato sul funzionamento dell'Unione europea non era ancora in vigore, si basava sull'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea, adesso articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente proposta si fonda sull'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Le misure previste dalla presente iniziativa sono pienamente in linea con il principio di sussidiarietà. A causa del rischio e della portata dell'impatto di un'eventuale interruzione dell'approvvigionamento di gas in tutta l'Unione, è necessario un intervento a livello dell'UE.

    Data la natura senza precedenti della crisi dell'approvvigionamento di gas e il suo impatto transfrontaliero, nonché il fatto che i paesi dell'UE sono collegati attraverso una rete comune del gas, l'azione a livello dell'Unione è giustificata, in quanto gli Stati membri da soli non possono affrontare in modo sufficientemente efficace e in modo coordinato il rischio di gravi difficoltà economiche derivanti da interruzioni significative dell'approvvigionamento. Solo un'azione dell'UE motivata da uno spirito di solidarietà tra Stati membri può garantire una preparazione efficace contro un'interruzione dell'approvvigionamento, che determinerebbe danni duraturi ai cittadini e all'economia.

    Proporzionalità

    L'iniziativa è conforme al principio di proporzionalità. Data la situazione geopolitica senza precedenti e la grave minaccia per i consumatori e l'economia dell'UE di eventuali interruzioni dell'approvvigionamento di gas, è evidente la necessità di un'azione coordinata e urgente. Nonostante l'urgenza, la proposta tiene conto del fatto che gli Stati membri avranno bisogno di tempo per adottare le misure necessarie atte garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio. La proposta prevede pertanto un meccanismo di "introduzione graduale", ossia norme meno rigorose per il 2022 rispetto agli anni successivi (ad esempio, obiettivo di riempimento più ridotto, meno obiettivi intermedi, obbligo per la Commissione di tenere conto nell'esecuzione del tempo limitato di applicazione). La proposta si limita pertanto a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi già stabiliti nello strumento vigente. Le misure proposte sono considerate proporzionate e si basano, per quanto possibile, sugli approcci esistenti. Il sostegno di misure di solidarietà e l'obbligo di accumulo delle scorte garantiscono che i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento siano ridotti al minimo a livello regionale. La scelta del livello di riempimento obbligatorio è stata attentamente valutata. È stata discussa con i portatori di interessi nell'ambito del gruppo di coordinamento del gas, dopo intense consultazioni con esperti del settore e con gli Stati membri. Sulla base di tali consultazioni, il tasso di riempimento del 90 % proposto è un livello necessario e adeguato per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento durante l'inverno in caso di gravi interruzioni dell'approvvigionamento, e non comporta un onere eccessivo per gli Stati membri, le aziende energetiche o i cittadini.

    Scelta dell'atto giuridico

    Si tratta di una proposta di modifica di due regolamenti - (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 - pertanto lo strumento scelto è un regolamento modificativo. Dato che non si tratta di una revisione completa di uno dei due regolamenti, una rifusione non è ritenuta opportuna.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Data l'urgenza della proposta, che è stata presentata in risposta a un'inattesa crisi geopolitica e deve essere adottata con urgenza per garantire scorte adeguate in vista della stagione del riscaldamento, le consultazioni dei portatori di interessi sono state necessariamente meno formali. Tuttavia, sono state condotte consultazioni mirate dei portatori di interessi, anche attraverso il gruppo di coordinamento del gas, nonché numerose consultazioni bilaterali con i principali portatori di interessi, gli esperti del settore e gli Stati membri.

    La Commissione ha pubblicato la comunicazione COM(2022) 108 final "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili", dell'8 marzo 2022, che illustra il contenuto principale dell'attuale proposta sulle misure di riempimento dello stoccaggio e ha già consentito di organizzare una consultazione dei portatori di interessi in merito alle misure proposte. Sulla base di questo documento, tutte le parti interessate, ad esempio le autorità, i portatori di interessi e i cittadini, hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'approccio legislativo della Commissione delineato nella comunicazione.

    Assunzione e uso di perizie

    Data la natura politicamente sensibile e urgente della proposta, non è stata commissionata alcuna consulenza esterna oltre alle ampie consultazioni dei portatori di interessi.

    Valutazione d'impatto

    Data la natura politicamente sensibile e urgente della proposta, non è stata effettuata una valutazione d'impatto, ma si è proceduto ad un'analisi rafforzata della preparazione ai rischi a livello dell'UE (cfr. sopra) e a consultazioni mirate.

    Le misure di riempimento degli impianti di stoccaggio e le possibili alternative sono state valutate e discusse approfonditamente con i portatori di interessi precedentemente alla proposta, in particolare in seno al gruppo di coordinamento del gas 3 .

    Durante la riunione del gruppo di coordinamento del gas del 23 febbraio 2022, i partecipanti hanno sottolineato la necessità di adottare quanto prima misure per ricostituire le scorte prima del prossimo inverno. Gli interventi si sono concentrati sui modi per promuovere il riempimento, utilizzando ove possibile i meccanismi di mercato, sul livello di riempimento da raggiungere, sulle modalità di finanziamento dello stoccaggio, compresi eventuali aiuti di Stato, e sul coordinamento tra gli Stati membri.

    In occasione della riunione del gruppo di coordinamento del gas dell'11 marzo 2022, la Commissione ha presentato le misure di stoccaggio previste nella presente proposta e illustrate nella comunicazione REPowerEU. Il gruppo ha accolto con favore la comunicazione e formulato commenti sulla data limite per il riempimento dello stoccaggio, sul grado di flessibilità necessario per raggiungere l'obiettivo in ciascun Stato membro, sui possibili incentivi per gli operatori del mercato e sulle modalità per migliorare la cooperazione.

    Diritti fondamentali

    La misura consentirà di sostenere alcuni dei clienti più vulnerabili, in particolare quelli che si trovano già in condizioni di povertà energetica.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    L'incidenza sul bilancio dell'UE della presente proposta riguarda le risorse umane e altre spese amministrative della direzione generale (DG) per l'energia della Commissione europea.

    La proposta presente una nuova architettura rafforzata per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas, con nuovi obblighi per gli Stati membri e, di conseguenza, un ruolo rafforzato per la DG Energia in un'ampia gamma di settori – in particolare:

    ·gestione generale e attuazione del regolamento (1 ETP);

    ·gestione del ruolo rafforzato del gruppo di coordinamento del gas (0,5 ETP);

    ·monitoraggio dei tassi di riempimento e definizione degli elementi di attuazione tecnica, come le traiettorie di riempimento (comprese l'analisi economica e tecnica e la gestione dei dati) (1,5 ETP);

    ·attuazione giuridica delle misure previste dal nuovo articolo 6 quinquies, paragrafo 7 (media annua stimata: cinque decisioni di avvertimento, due decisioni su misure di ultima istanza) (2 ETP);

    ·gestione della piattaforma GNL prevista dal nuovo articolo 6 ter, paragrafo 1 (5 ETP);

    ·valutazione delle notifiche sulla ripartizione degli oneri di cui all'articolo 6 quater (1 ETP);

    ·parere sulla certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio (3 ETP);

    ·sostegno amministrativo (1 ETP).

    Ai fini delle suddette nuove responsabilità, le risorse umane della DG Energia devono pertanto essere rafforzate di 12 ETP supplementari a titolo permanente più 3 ETP temporanei che si dedicherebbero specificatamente alla certificazione fino alla conclusione del processo.

    Inoltre, l'attuazione, il coordinamento e il follow-up del presente regolamento modificativo tra gli Stati membri richiederanno stanziamenti amministrativi supplementari, ossia: 150 000 EUR/anno per missioni e riunioni di esperti (in particolare: il gruppo di coordinamento del gas).

    5.ALTRI ELEMENTI

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    L'articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2017/1938.

    L'articolo 1, paragrafo 1, ha aggiunto alcune definizioni all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1938 per definire "traiettoria di riempimento", "obiettivo di riempimento", "stoccaggio strategico" e "riserva strategica".

    L'articolo 1, paragrafo 2, introduce nuovi articoli da 6 bis a 6 quinquies.

    Articolo 6 bis Questa nuova disposizione impone agli Stati membri di garantire che le infrastrutture di stoccaggio nel loro territorio siano, in linea di principio, riempite almeno al 90 % della loro capacità a livello di Stato membro entro il 1º novembre di ogni anno, con obiettivi intermedi per ciascuno Stato membro in febbraio, maggio, luglio e settembre. Per il 2022 sono stabiliti un obiettivo di riempimento inferiore e una diversa traiettoria di riempimento, tenuto conto del fatto che gli Stati membri hanno un margine di tempo limitato per attuare il presente regolamento. La Commissione è incaricata di garantire che vengano raggiunti gli obiettivi di riempimento in caso non vengano conseguiti gli obiettivi intermedi.

    L'articolo 6 ter stabilisce le misure che gli Stati membri devono adottare per garantire il conseguimento degli obiettivi di riempimento obbligatori di cui all'articolo 6 bis.

    Articolo 6 quater Viene introdotto un meccanismo di ripartizione degli oneri, in quanto, sebbene non tutti gli Stati membri dispongano di impianti di stoccaggio sul loro territorio, tutti trarranno beneficio dall'elevato livello di riempimento garantito, in termini di valore dell'assicurazione contro i rischi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento e di effetti di contenimento dei prezzi in inverno.

    Articolo 6 quinquies Questa nuova disposizione prevede strumenti efficaci per monitorare i nuovi obblighi di riempimento e rafforza il ruolo del gruppo di coordinamento del gas, conferendogli il chiaro mandato di monitorare le prestazioni degli Stati membri nel settore della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e di mettere a punto delle migliori pratiche su tale base. I piani nazionali per l'energia e il clima, che sono stati aggiornati, e le relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima adottate a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 riflettono i progressi compiuti nelle traiettorie di riempimento e negli obiettivi di riempimento, nonché le politiche e le misure previste per conseguirli.

    L'articolo 2 modifica il regolamento (CE) n. 715/2009.

    L'articolo 2, paragrafo 1, introduce un nuovo articolo 3 bis sulla certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio, in base al quale gli Stati membri certificano tutte le imprese proprietarie di un gestore del sistema di stoccaggio, compresi i gestori dei sistemi di trasporto, per garantire che il proprietario del gestore del sistema di stoccaggio non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione o in uno Stato membro.

    L'articolo 2, paragrafo 2, aggiunge un nuovo paragrafo finale all'articolo 13, applicando uno sconto del 100 % alle tariffe di trasporto basate sulla capacità ai punti di entrata da e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio.

    L'articolo 3 riguarda l'entrata in vigore.

    2022/0090 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

    visto il parere del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)Per quanto anche in passato si siano verificate brevi interruzioni dell'approvvigionamento di gas, la situazione attuale si distingue dalle precedenti crisi di sicurezza dell'approvvigionamento per una serie di fattori. L'escalation del conflitto armato in Ucraina dal febbraio 2022 ha determinato aumenti dei prezzi senza precedenti. È probabile che tali incrementi di prezzo modifichino radicalmente gli incentivi a riempire gli impianti di stoccaggio nell'Unione. Nell'attuale contesto geopolitico non si possono più escludere ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas. Ciò potrebbe danneggiare gravemente i cittadini e l'economia dell'Unione, in quanto quest'ultima dipende ancora in misura significativa dalle forniture esterne di gas che possono essere influenzate dal conflitto.

    (2)La natura e le conseguenze di questi eventi sono di vasta portata e a livello dell'Unione, esigendo pertanto una risposta globale. La risposta dovrebbe dare priorità alle misure in grado di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i consumatori protetti. È pertanto fondamentale che l'Unione agisca in modo coordinato per evitare i rischi potenziali derivanti da un'eventuale interruzione dell'approvvigionamento di gas.

    (3)Lo stoccaggio del gas contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento offrendo un approvvigionamento supplementare in caso di forte domanda o di interruzioni della fornitura e impianti di stoccaggio del gas adeguatamente riempiti sono determinanti per la sicurezza dell'approvvigionamento. Poiché le interruzioni dell'approvvigionamento di gas da gasdotto possono verificarsi in qualsiasi momento, devono essere introdotte misure relative al livello di riempimento dei siti di stoccaggio dell'Unione per garantire l'approvvigionamento per l'inverno 2022/2023.

    (4)Il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 ha introdotto meccanismi di solidarietà volti a far fronte a situazioni estreme in cui in uno Stato membro è in gioco l'approvvigionamento dei clienti protetti, in quanto esigenza essenziale di sicurezza e priorità necessaria. In caso di emergenza a livello dell'Unione, una risposta immediata dovrebbe garantire che gli Stati membri siano in grado di meglio proteggere i clienti.

    (5)L'impatto del conflitto armato alle frontiere dell'Unione ha dimostrato che le norme vigenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento non sono tuttavia adeguate a importanti e improvvisi sviluppi geopolitici, in cui le carenze di approvvigionamento e i picchi dei prezzi possono derivare non solo dal mancato funzionamento delle infrastrutture o da condizioni meteorologiche estreme, ma anche, ad esempio, da gravi eventi intenzionali e da interruzioni dell'approvvigionamento più prolungate o improvvise. È pertanto necessario affrontare l'improvviso e considerevole aumento dei rischi derivanti dagli attuali cambiamenti della situazione geopolitica.

    (6)Sulla base dell'analisi della Commissione di misure adeguate per garantire l'approvvigionamento di gas, che include tra l'altro l'analisi della preparazione ai rischi rafforzata a livello dell'UE effettuata nel febbraio 2022 dalla Commissione e dal gruppo di coordinamento del gas, è opportuno che gli Stati membri garantiscano, in linea di principio, che le infrastrutture di stoccaggio nel proprio territorio siano riempite almeno al 90 % della loro capacità a livello di Stato membro entro il 1º novembre, con obiettivi intermedi per ciascuno Stato membro previsti per i mesi di maggio, luglio, settembre e febbraio dell'anno successivo. Quanto precede è necessario per garantire che i consumatori europei siano adeguatamente protetti dalle carenze di approvvigionamento. Tenuto conto del fatto che il regolamento diventerà applicabile solo dopo l'inizio della stagione di riempimento dei siti di stoccaggio del gas e che gli Stati membri hanno un tempo limitato per attuarlo, per il 2022 si applicheranno un obiettivo di riempimento più contenuto (80 %) e un numero ridotto di obiettivi intermedi (agosto, settembre e ottobre).

    (7)Grazie a un sistema basato su una "traiettoria di riempimento" sarà possibile effettuare un monitoraggio continuo per tutta la stagione di riempimento (dal 1º aprile al 30 settembre). A partire dal 2023 lo stoccaggio sarà monitorato in modo specifico anche a febbraio ("punto di controllo di febbraio") per evitare un improvviso prelievo del gas dallo stoccaggio a metà inverno, che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento prima della fine dell'inverno.

    (8)A partire dal 2023 la Commissione può adeguare l'obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento mediante un atto delegato, tenendo conto delle simulazioni annuali dell'ENTSOG e dell'analisi comune svolta dai gruppi di rischio regionali di cui al regolamento (UE) 2017/1938. La decisione della Commissione di fissare le "traiettorie di riempimento" sarà presa previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas.

    (9)Gli Stati membri potrebbero non essere sempre in grado di raggiungere gli obiettivi di riempimento in tempo utile a causa di problemi tecnici quali i problemi relativi alle condutture che alimentano il sito di stoccaggio o agli impianti di iniezione. In tali casi è opportuno che gli Stati membri dispongano della flessibilità necessaria per raggiungere l'obiettivo in una fase successiva. Tuttavia, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per il periodo invernale, l'obiettivo di riempimento dovrebbe essere raggiunto non appena tecnicamente possibile e al più tardi il 1º dicembre.

    (10)Inoltre, gli Stati membri potrebbero non essere in grado di raggiungere gli obiettivi di riempimento in caso di emergenza a livello dell'UE, ossia in tempi di estrema scarsità di gas. Gli obiettivi di riempimento non si dovrebbero dunque applicare se e fintantoché la Commissione abbia dichiarato un'emergenza a livello dell'Unione o regionale a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1938.

    (11)Le autorità competenti monitorano costantemente il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterranei al fine di garantire il rispetto delle rispettive traiettorie nazionali di riempimento. La definizione di dette traiettorie prevede un margine di due punti percentuali. Se il livello di riempimento di un determinato Stato membro è inferiore di oltre due punti percentuali rispetto al livello della traiettoria di riempimento, le autorità competenti adottano immediatamente misure efficaci per aumentare il livello di riempimento. Gli Stati membri informano la Commissione e il gruppo di coordinamento del gas in merito a tali misure.

    (12)Uno scostamento sostanziale e persistente dalle traiettorie di riempimento può compromettere il raggiungimento di livelli di stoccaggio adeguati, necessari per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, in uno spirito di solidarietà. In caso di simili scostamenti, la Commissione dovrebbe pertanto avere il potere di adottare misure efficaci per evitare problemi di sicurezza dell'approvvigionamento derivanti da impianti di stoccaggio non riempiti. Nel decidere in merito alle misure adeguate, la Commissione tiene conto della situazione specifica del rispettivo Stato membro, quali le dimensioni degli impianti di stoccaggio in relazione al consumo interno di gas o la loro importanza per la sicurezza dell'approvvigionamento nella regione. Poiché il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'inizio della stagione di riempimento nel 2022, eventuali misure adottate dalla Commissione per ovviare a scostamenti dalla traiettoria di riempimento per il 2022 dovrebbero tenere conto del tempo limitato per l'attuazione del presente regolamento a livello nazionale. La Commissione dovrebbe assicurare che le misure non vadano al di là di quanto necessario per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento, senza imporre oneri sproporzionati agli Stati membri, ai partecipanti al mercato del gas, ai gestori dei sistemi di stoccaggio o ai cittadini.

    (13)Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire il conseguimento degli obiettivi di riempimento obbligatori. In considerazione dei diversi regimi normativi già in vigore in molti Stati membri per sostenere il riempimento dello stoccaggio, non è previsto alcuno strumento specifico per rispettare la traiettoria di riempimento e raggiungere l'obiettivo di riempimento e gli Stati membri sono liberi di scegliere lo strumento più appropriato nel loro sistema nazionale, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3. Gli Stati membri hanno pertanto la libertà di scegliere a quali partecipanti al mercato imporre l'obbligo di garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio. Essi possono anche decidere se gli strumenti normativi, come le misure volte a obbligare i detentori di capacità a liberare le capacità inutilizzate, che sono possibili in base alle vigenti norme di mercato dell'UE, possano essere sufficienti per conseguire gli obiettivi di riempimento o se siano necessari incentivi finanziari che potrebbero costituire aiuti di Stato. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare strumenti coordinati, quali piattaforme per l'acquisto di GNL, con altri Stati membri per massimizzare l'utilizzo del GNL per riempire gli impianti di stoccaggio e ridurre gli ostacoli infrastrutturali e normativi all'uso condiviso del GNL per riempire gli impianti di stoccaggio.

    (14)La comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2022 intitolata "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili" (COM(2022) 108 final) ha chiarito a tale riguardo che il diritto dell'Unione consente agli Stati membri di concedere aiuti di Stato ai fornitori ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE al fine di garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio, ad esempio sotto forma di garanzie ("contratto bidirezionale per differenza").

    (15)Qualsiasi misura adottata per garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio di gas dovrebbe essere necessaria, chiaramente definita, trasparente, proporzionata, non discriminatoria e verificabile, non dovrebbe distorcere indebitamente la concorrenza o il funzionamento efficiente del mercato interno del gas né compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione nel suo insieme. In particolare, è opportuno che tali misure non determinino il rafforzamento di una posizione dominante o entrate straordinarie per le imprese che controllano gli impianti di stoccaggio o che hanno prenotato capacità di stoccaggio senza averle utilizzate.

    (16)L'uso efficiente delle infrastrutture esistenti, comprese le capacità di trasporto transfrontaliero, gli impianti di stoccaggio e gli impianti di GNL, sono fattori importanti per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in uno spirito di solidarietà. Frontiere energetiche aperte sono fondamentali per la sicurezza dell'approvvigionamento, anche in caso di interruzioni della fornitura di gas a livello nazionale, regionale o dell'Unione. Pertanto è opportuno che eventuali misure adottate per garantire il riempimento dello stoccaggio del gas non blocchino né limitino le capacità transfrontaliere assegnate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/459 della Commissione.

    (17)L'obbligo di stoccaggio imporrà oneri finanziari ai soggetti coinvolti negli Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio pertinenti sul proprio territorio, mentre l'aumento del livello di sicurezza dell'approvvigionamento andrà a vantaggio di tutti gli Stati membri, anche di quelli che non dispongono di impianti appositi. Per ripartire, in uno spirito di solidarietà, l'onere di assicurare che gli impianti di stoccaggio nell'Unione siano sufficientemente pieni per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, gli Stati membri sprovvisti di impianti di stoccaggio dovrebbero rispettare l'obbligo di utilizzare lo stoccaggio in altri Stati membri. Qualora non vi siano interconnessioni con altri Stati membri, la capacità di trasmissione transfrontaliera sia limitata o altre ragioni tecniche rendano impossibile l'uso di impianti di stoccaggio in altri Stati membri, l'obbligo dovrebbe essere ridotto di conseguenza.

    (18)Tuttavia, se sviluppano congiuntamente un meccanismo alternativo di ripartizione degli oneri con uno o più Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio, gli Stati membri non dovrebbero essere soggetti all'obbligo predetto. Tale meccanismo alternativo può tenere conto, tra l'altro, degli obblighi giuridici equivalenti già esistenti per lo stoccaggio di combustibili alternativi. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali meccanismi alternativi di ripartizione degli oneri alla Commissione.

    (19)Le misure che consentono agli Stati membri privi di impianti di stoccaggio di condividere l'onere dell'obbligo di stoccaggio con gli Stati membri che dispongono di tali impianti possono a loro volta avere un impatto finanziario sugli operatori del mercato coinvolti. Gli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio possono pertanto fornire incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato per la perdita di ricavi o per i costi sostenuti imputabili agli obblighi loro imposti che non possono essere coperti dai ricavi. Se la misura è finanziata mediante un prelievo, tale prelievo non è assegnato ai punti di interconnessione transfrontalieri.

    (20)Un monitoraggio e una rendicontazione efficaci sono essenziali sia per valutare la natura e la portata dei rischi connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento, sia per scegliere le misure appropriate per contrastare tali rischi. I gestori degli impianti di stoccaggio dovrebbero comunicare mensilmente alle autorità nazionali competenti i livelli di riempimento durante il periodo di riempimento. I proprietari e i gestori degli impianti di stoccaggio sono inoltre incoraggiati a registrare regolarmente la capacità e il livello di riempimento di ciascun sito di stoccaggio in una piattaforma centrale di comunicazione.

    (21)Le autorità di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo importante nel monitoraggio della sicurezza dell'approvvigionamento, uno dei compiti attribuiti loro dalla normativa sul mercato interno dell'energia, e garantire un equilibrio tra la sicurezza e il costo delle misure per i consumatori. La Commissione, insieme alle autorità competenti degli Stati membri, monitorerà i livelli di riempimento.

    (22)Il ruolo del gruppo di coordinamento del gas dovrebbe essere rafforzato tramite il conferimento del mandato esplicito di monitorare le prestazioni degli Stati membri nel settore della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e sviluppare le migliori pratiche in materia sulla base di detto monitoraggio. La Commissione riferisce pertanto periodicamente al gruppo di coordinamento del gas, che la assiste nel monitoraggio degli obiettivi di riempimento e nel garantire il loro conseguimento.

    (23)L'Unione ritiene che il sistema di stoccaggio sia estremamente importante per l'UE, la sicurezza del suo approvvigionamento energetico e gli altri interessi essenziali in materia di sicurezza. Pertanto gli impianti di stoccaggio sono considerati infrastrutture critiche ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle misure di cui al presente regolamento nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima e nelle relazioni intermedie adottati a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

    (24)L'Unione ritiene che siano necessarie ulteriori garanzie nella rete dei sistemi di stoccaggio per evitare minacce all'ordine e alla sicurezza pubblici nell'Unione e al benessere dei cittadini dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che ciascun gestore del sistema di stoccaggio, compresi quelli controllati dai gestori dei sistemi di trasporto, sia certificato a norma del presente regolamento dall'autorità di regolamentazione o da un'altra autorità competente designata dallo Stato membro per garantire che l'influenza sui gestori dei sistemi di stoccaggio non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o altri interessi essenziali di sicurezza nell'Unione o in uno Stato membro. Per l'analisi dei possibili rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento in altri Stati membri, è importante il coordinamento tra gli Stati membri nella valutazione della sicurezza dell'approvvigionamento che non dovrebbe operare discriminazioni tra i partecipanti al mercato e dovrebbe rispettare pienamente i principi di un mercato interno ben funzionante. Al fine di attenuare rapidamente il rischio di bassi livelli di stoccaggio, la certificazione dovrebbe avere priorità ed essere effettuata più rapidamente per gli impianti di stoccaggio più grandi e per quelli i cui livelli di riempimento sono stati costantemente bassi di recente, in modo da poter escludere con certezza potenziali problemi di sicurezza dell'approvvigionamento derivanti dal controllo di tali impianti di stoccaggio di grandi dimensioni.

    (25)Le autorità di regolamentazione dovrebbero rifiutare la certificazione se una persona che, direttamente o indirettamente, controlla o esercita diritti sul gestore del sistema di stoccaggio può mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o qualsiasi altro interesse essenziale in materia di sicurezza a livello di Stato membro, regionale o dell'Unione. In tale valutazione le autorità di regolamentazione dovrebbero tenere conto dei rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del gestore di stoccaggio di riempire l'impianto di stoccaggio, nonché degli obblighi internazionali dell'Unione e di altri eventuali fatti e circostanze specifici. Per garantire l'applicazione coerente di tali norme in tutta l'Unione, il rispetto dei suoi obblighi internazionali e la solidarietà e la sicurezza energetica al suo interno, le autorità di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione il parere della Commissione quando adottano decisioni in materia di certificazione. Qualora rifiuti la certificazione, l'autorità di regolamentazione dovrebbe avere il potere di imporre a qualsiasi persona di cedere la partecipazione o i diritti che detiene sul gestore del sistema di stoccaggio e di fissare un termine per tale cessione, di ordinare qualsiasi altra misura appropriata per garantire che tale persona o tali persone non possano esercitare alcun controllo o diritto su tale gestore del sistema di stoccaggio e di decidere le opportune misure compensative. Qualsiasi misura adottata nella decisione di certificazione per far fronte ai rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento o per tenere conto di altri interessi essenziali in materia di sicurezza dovrebbe essere necessaria, chiaramente definita, trasparente, proporzionata e non discriminatoria.

    (26)Se le imprese devono acquistare maggiori quantitativi di gas quando il suo prezzo è più elevato ciò potrebbe riflettersi sui prezzi. Il presente regolamento è pertanto accompagnato dalla soppressione delle tariffe di entrata e uscita per la capacità di trasporto da e verso impianti di stoccaggio, rendendo lo stoccaggio più attraente per i partecipanti al mercato. Le autorità di regolamentazione e di concorrenza dovrebbero inoltre avvalersi delle proprie competenze per escludere efficacemente aumenti indebiti delle tariffe di stoccaggio.

    (27)In considerazione delle circostanze eccezionali della situazione attuale e delle incertezze legate ai futuri sviluppi geopolitici, gli Stati membri sono incoraggiati a raggiungere gli obiettivi di riempimento il più rapidamente possibile e in ogni caso entro i termini stabiliti nel presente regolamento.

    (28)Tenuto conto del pericolo imminente per la sicurezza dell'approvvigionamento causato dall'attuale conflitto armato, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Al fine di garantire la coerenza con la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione) (COM(2021) 804 final), il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo fino a quando non sarà adottato ed entrerà in vigore un regolamento sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno a seguito della summenzionata proposta della Commissione COM(2021) 804 final, che riflette le modifiche introdotte dal presente regolamento,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) 2017/1938

    Il regolamento (UE) 2017/1938 è così modificato:

    (29)all'articolo 2, sono aggiunti i punti seguenti:

    "27) "traiettoria di riempimento", i diversi obiettivi intermedi per ciascuno Stato membro di cui agli allegati I bis e I ter;

    28) "obiettivo di riempimento", l'obiettivo vincolante relativo al livello di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas naturale non liquefatto;

    29) "stoccaggio strategico", lo stoccaggio di gas naturale non liquefatto il cui svincolo è soggetto ad autorizzazione dell'autorità pubblica; non può essere venduto sul mercato ma solo svincolato in caso di scarsità o interruzione dell'approvvigionamento o di emergenza.

    30) "riserva strategica": gas naturale non liquefatto acquistato, gestito e stoccato dal gestore del sistema di trasporto esclusivamente allo scopo di svolgere le proprie funzioni di gestore del sistema di trasporto e ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento. Il gas stoccato nell'ambito della riserva strategica è distribuito solo qualora ciò sia necessario per mantenere il sistema in funzione in condizioni di sicurezza e affidabilità in linea con l'articolo 13 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE o nel caso di un'emergenza dichiarata a norma dell'articolo 11 del presente regolamento e non può altrimenti essere venduto sui mercati del gas all'ingrosso;";

     

    (30)sono inseriti i seguenti articoli da 6 bis a 6 sexies:

    "Articolo 6 bis

    Obiettivo di riempimento obbligatorio e traiettoria di riempimento

    (1)Ciascuno Stato membro provvede affinché l'obiettivo di riempimento di cui al paragrafo 2 per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio nel proprio territorio sia raggiunto entro il 1º novembre di ogni anno.

    (2)Per il 2022, l'obiettivo di riempimento è fissato all'80 % della capacità di tutti gli impianti di stoccaggio sul territorio dei rispettivi Stati membri. Salvo decisione contraria della Commissione ai sensi del paragrafo 4, per gli anni successivi l'obiettivo di riempimento è fissato al 90 %.

    (3)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi intermedi indicati per ciascuno di essi negli allegati I bis e I ter. Per il 2022 gli obiettivi intermedi sono fissati solo per i mesi di agosto, settembre e ottobre. A partire dal 2023 gli Stati membri assicurano il conseguimento di obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre.

    (4)Alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas, un atto delegato che modifica l'allegato I ter per specificare l'obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento a partire dal 2023, conformemente all'articolo 19. Tale atto delegato è adottato entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno per il quale è fissato il nuovo obiettivo di riempimento. L'obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento fissati dalla Commissione si basano su una valutazione della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento e dell'andamento di domanda e offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri e sono fissati in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento evitando nel contempo oneri inutili per gli Stati membri, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i cittadini.

    (5)Qualora uno Stato membro non riesca a raggiungere l'obiettivo di riempimento a causa di caratteristiche tecniche specifiche di uno o più impianti di stoccaggio situati nel suo territorio, come tassi di iniezione eccezionalmente bassi, esso è autorizzato a raggiungerlo solo il 1º dicembre. Lo Stato membro ne informa la Commissione entro il 1º novembre, indicando i motivi del ritardo.

    (6)L'obiettivo di riempimento non si applica se e fintantoché la Commissione abbia dichiarato un'emergenza a livello dell'Unione o regionale a norma dell'articolo 12.

    (7)Le autorità competenti monitorano costantemente la traiettoria di riempimento tutti gli anni e riferiscono regolarmente al gruppo di coordinamento del gas. Se il livello di riempimento di un determinato Stato membro è inferiore di oltre due punti percentuali rispetto al livello della traiettoria di riempimento di cui all'allegato I ter, le autorità competenti adottano senza indugio misure efficaci per aumentare il livello di riempimento. Gli Stati membri informano la Commissione e il gruppo di coordinamento del gas in merito alle misure adottate.

    (8)In caso di scostamento sostanziale e persistente dalle traiettorie di riempimento, sono adottate le seguenti misure:

    (a)previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas e dello Stato membro in questione, la Commissione emette un avvertimento destinato allo Stato membro e raccomanda l'adozione immediata di misure;

    (b)se lo scostamento dalla traiettoria non è significativamente ridotto entro un mese dalla data dell'avvertimento, la Commissione, previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas e dello Stato membro in questione, adotta una decisione come misura di ultima istanza per obbligare lo Stato membro ad adottare misure che rimuovano efficacemente il divario rispetto alla traiettoria, comprese eventualmente una o più delle misure elencate all'articolo 6 ter, paragrafo 1, o qualsiasi altra misura volta a garantire il conseguimento dell'obiettivo di riempimento obbligatorio a norma del presente articolo;

    (c)nel decidere in merito alle misure adeguate di cui alla lettera b), la Commissione tiene conto della situazione specifica del rispettivo Stato membro, quali le dimensioni degli impianti di stoccaggio in relazione al consumo interno di gas o la loro importanza per la sicurezza dell'approvvigionamento nella regione. Le misure adottate dalla Commissione per far fronte agli scostamenti dalla traiettoria di riempimento per il 2022 tengono conto del breve lasso di tempo per l'attuazione del presente articolo a livello nazionale che può aver contribuito a tale deviazione per l'anno in questione;

    (d)la Commissione assicura che le misure non vadano al di là di quanto necessario per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento, senza imporre oneri sproporzionati agli Stati membri, ai partecipanti al mercato del gas, ai gestori dei sistemi di stoccaggio o ai cittadini.

    Articolo 6 ter

    Attuazione dell'obiettivo di riempimento

    (9)Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, compresi incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato, per garantire il conseguimento degli obiettivi di riempimento obbligatori di cui all'articolo 6 bis. Esse possono in particolare:

    (a)imporre ai fornitori di gas l'obbligo di stoccare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio;

    (b)imporre ai proprietari degli impianti di stoccaggio l'obbligo di offrire le proprie capacità ai partecipanti al mercato;

    (c)imporre al gestore del sistema di trasporto l'obbligo di acquistare e gestire riserve strategiche di gas esclusivamente allo scopo di svolgere le proprie funzioni di gestore del sistema di trasporto e ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento in caso di emergenza;

    (d)utilizzare strumenti coordinati, quali piattaforme per l'acquisto di GNL, con altri Stati membri per massimizzare l'utilizzo del GNL e ridurre gli ostacoli infrastrutturali e normativi all'uso condiviso del GNL per riempire gli impianti di stoccaggio;

    (e)fornire incentivi finanziari ai partecipanti al mercato o compensare la potenziale perdita di ricavi o i costi sostenuti imputabili agli obblighi imposti ai partecipanti al mercato che non possono essere coperti dai ricavi;

    (f)adottare strumenti efficaci per imporre ai detentori di capacità di stoccaggio l'obbligo di utilizzare o svincolare le capacità prenotate inutilizzate.

    (10)Le misure adottate a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di riempimento, chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas né mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione.

    (11)Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire un uso efficiente delle infrastrutture esistenti a livello nazionale e regionale, a vantaggio della sicurezza dell'approvvigionamento. Tali misure non bloccano né limitano in alcun caso l'uso transfrontaliero di impianti di stoccaggio o di impianti di GNL e non limitano le capacità di trasporto transfrontaliero assegnate a norma del regolamento (UE) 2017/459 della Commissione.

    Articolo 6 quater
    Ripartizione degli oneri

    (12)Gli Stati membri che non sono dotati di impianti di stoccaggio provvedono affinché i partecipanti al mercato nazionale dispongano di accordi con i gestori dei sistemi di stoccaggio di Stati membri dotati di impianti di stoccaggio che garantiscano l'uso di volumi di stoccaggio in tali Stati membri entro il 1º novembre corrispondenti ad almeno il 15 % del consumo annuo di gas dello Stato membro senza impianti di stoccaggio. Se la capacità di trasporto transfrontaliero o altre limitazioni tecniche non consentono di utilizzare pienamente il 15 % dei volumi di stoccaggio al di fuori del territorio nazionale, sono immagazzinati al di fuori dello Stato membro senza stoccaggio solo i volumi tecnicamente possibili.

    (13)In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri sprovvisti di impianti di stoccaggio possono invece sviluppare congiuntamente un meccanismo di ripartizione degli oneri con uno o più Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio. Il meccanismo di ripartizione degli oneri si basa sui dati pertinenti dell'ultima valutazione dei rischi a norma dell'articolo 7 e tiene conto dei seguenti parametri:

    (a)il costo del sostegno finanziario per assicurare il conseguimento degli obiettivi, senza tenere conto dei costi per l'adempimento degli obblighi di stoccaggio strategico;

    (b)i volumi di gas necessari per soddisfare la domanda dei clienti protetti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;

    (c)i limiti tecnici, quali la capacità di stoccaggio disponibile, la capacità tecnica transfrontaliera, i tassi di prelievo. 

    (14)Il meccanismo sviluppato congiuntamente è notificato alla Commissione al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore del presente articolo.

    (15)Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di stoccaggio di gas in altri Stati membri a norma del paragrafo 1 o l'attuazione del meccanismo sviluppato congiuntamente di cui al paragrafo 2, gli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio possono fornire incentivi o compensazioni finanziarie ai partecipanti al mercato per la perdita di ricavi o per i costi sostenuti imputabili agli obblighi loro imposti che non possono essere coperti dai ricavi. Se la misura è finanziata mediante un prelievo, tale prelievo non è assegnato ai punti di interconnessione transfrontalieri.

    Articolo 6 quinquies

    Monitoraggio e rispetto della normativa

    (16)I gestori dei sistemi di stoccaggio comunicano il livello di riempimento in ciascuno dei punti di controllo istituiti conformemente agli allegati I bis e I ter alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati.

    (17)Le autorità competenti degli Stati membri monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio nel loro territorio alla fine di ogni mese e comunicano i risultati alla Commissione senza indebito ritardo.

    (18)Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri, la Commissione riferisce periodicamente al gruppo di coordinamento del gas.

    (19)Il gruppo di coordinamento del gas assiste la Commissione nel monitoraggio degli obiettivi e delle traiettorie di riempimento ed elabora orientamenti per la Commissione su misure adeguate per garantire la conformità nel caso in cui gli Stati membri non raggiungano gli obiettivi della traiettoria di riempimento o non rispettino gli obiettivi di riempimento.

    (20)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rispettare la traiettoria di riempimento e raggiungere l'obiettivo di riempimento e per far rispettare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio necessari per raggiungere tale traiettoria e tale obiettivo, anche comminando sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive.

    (21)Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure di esecuzione adottate a norma del presente regolamento.

    (22)Qualora sia necessario scambiare informazioni commercialmente sensibili, la Commissione può convocare riunioni del gruppo di coordinamento del gas in un formato ristretto agli Stati membri.

    (23)Le informazioni scambiate sono limitate a quanto necessario per monitorare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento. La Commissione, le autorità di regolamentazione e gli Stati membri garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili ricevute nel contesto del presente regolamento.

    Articolo 6 sexies

    Ambito di applicazione

    Le disposizioni degli articoli da 6 bis a 6 quinquies non si applicano alle parti degli impianti di GNL utilizzate per lo stoccaggio."

    (31)Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento (CE) n. 715/2009

    (32)È inserito il seguente articolo 3 bis:

    "Articolo 3 bis

    Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio

    (1)Gli Stati membri provvedono affinché ciascun gestore del sistema di stoccaggio, compresi i gestori di sistemi di stoccaggio controllati dai gestori di sistemi di trasporto, sia certificato dall'autorità di regolamentazione a norma del presente articolo o da un'altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui al presente articolo. L'obbligo di certificare i gestori dello stoccaggio ai sensi del presente articolo si applica anche ai gestori di sistemi di stoccaggio controllati da gestori di sistemi di trasporto che sono già stati certificati in base alle norme sulla separazione a norma degli articoli da 9 a 11 della direttiva 2009/73/CE.

    (2)Per i gestori dei sistemi di stoccaggio che gestiscono impianti di stoccaggio la cui capacità è superiore a 3,5 TWh e il cui livello di riempimento era in media, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022, inferiore al 30 % della loro capacità massima, l'autorità di regolamentazione o l'autorità designata a norma del paragrafo 1 adotta un progetto di decisione sulla certificazione del gestore del sistema di stoccaggio entro 100 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o dal ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 8. Per tutti gli altri gestori di sistemi di stoccaggio, è adottato un progetto di decisione entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o dal ricevimento di una notifica ai sensi dei paragrafi 7 o 8. Nel valutare il rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, l'autorità di regolamentazione o l'autorità designata a norma del paragrafo 1 tiene conto di eventuali rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento a livello nazionale, regionale o unionale derivanti, ad esempio:

    (a)dalla proprietà, dalla fornitura o da altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del gestore dello stoccaggio di riempire l'impianto di stoccaggio;

    (b)dai diritti e dagli obblighi dell'Unione in relazione a uno o più paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta questioni di sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

    (c)dai diritti e dagli obblighi di uno o più Stati membri interessati nei confronti di uno o più paesi terzi derivanti da accordi conclusi con essi, nella misura in cui siano conformi al diritto dell'Unione; oppure

    (d)da altri eventuali fatti e circostanze specifici del caso.

    (3)L'autorità di regolamentazione o l'autorità designata a norma del paragrafo 1 rifiuta la certificazione se è dimostrato che una persona che, direttamente o indirettamente, controlla o esercita diritti sul gestore del sistema di stoccaggio ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE può mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza di un qualsiasi Stato membro o dell'Unione. L'autorità di regolamentazione o l'autorità designata a norma del paragrafo 1 può invece scegliere di rilasciare la certificazione con condizioni che garantiscano che tutti i fattori che rischiano di incidere negativamente sul riempimento degli impianti di stoccaggio previsto dal presente regolamento siano sufficientemente attenuati e a condizione che la loro operatività possa essere pienamente garantita da un'attuazione e un monitoraggio efficaci.

    (4)Qualora giunga alla conclusione che i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento non possono essere eliminati dalle condizioni di cui al paragrafo 3 e pertanto rifiuti la certificazione, l'autorità di regolamentazione o l'autorità designata a norma del paragrafo 1:

    (a)impone a qualsiasi persona o persone che ritiene possano mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro o dell'Unione di cedere la partecipazione o i diritti che detengono sul gestore del sistema di stoccaggio e di fissare un termine per tale cessione;

    (b)dispone, se del caso, misure provvisorie per garantire che tale persona o persone non possano esercitare alcun controllo o diritto sul gestore del sistema di stoccaggio fino alla cessione della partecipazione o dei diritti; e

    (c)decide le opportune misure di compensazione.

    (5)L'autorità di regolamentazione o l'autorità designata a norma del paragrafo 1 notifica senza indugio il progetto di decisione alla Commissione, unitamente a tutte le opportune informazioni in merito. La Commissione esprime il proprio parere sul progetto di decisione all'autorità nazionale di regolamentazione o all'autorità designata a norma del paragrafo 1 entro 50 giorni lavorativi. L'autorità di regolamentazione o l'autorità designata a norma del paragrafo 1 tiene nella massima considerazione il parere della Commissione.

    (6)L'autorità di regolamentazione o l'autorità designata a norma del paragrafo 1 adotta la propria decisione sulla certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del parere della Commissione.

    (7)Prima dell'entrata in funzione di un impianto di stoccaggio di nuova costruzione, il gestore del sistema di stoccaggio è certificato conformemente ai paragrafi da 1 a 6. Il gestore del sistema di stoccaggio notifica all'autorità di regolamentazione o all'autorità designata a norma del paragrafo 1 l'intenzione di mettere in funzione l'impianto di stoccaggio.

    (8)I gestori dei sistemi di stoccaggio notificano all'autorità di regolamentazione o all'autorità designata a norma del paragrafo 1 qualsiasi operazione pianificata che richieda un riesame della loro conformità alle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

    (9)L'autorità di regolamentazione o l'autorità designata a norma del paragrafo 1 controlla che i gestori dei sistemi di stoccaggio continuino a rispettare le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Al fine di assicurare tale rispetto avvia una procedura di certificazione:

    (a)quando riceve notifica dal gestore del sistema di stoccaggio a norma del paragrafo 7 o 8;

    (b)di propria iniziativa, se è a conoscenza del fatto che una modifica prevista dei diritti o dell'influenza su un gestore del sistema di stoccaggio può comportare la non conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2;

    (c)su richiesta motivata della Commissione.

    (10)Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la continuità operativa degli impianti di stoccaggio sul loro territorio. Tali impianti di stoccaggio possono cessare l'operatività solo a seguito di una valutazione effettuata dall'autorità di regolamentazione o dall'autorità designata a norma del paragrafo 1, tenendo conto di un parere dell'ENTSOG, che conclude che la cessazione non mina la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello nazionale o dell'Unione. Se la cessazione delle operazioni non è consentita, sono eventualmente adottate adeguate misure compensative.

    (11)Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato che stabilisca i dettagli della procedura da seguire per l'applicazione del presente paragrafo conformemente all'articolo 19.

    (12)Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle parti degli impianti di GNL utilizzate per lo stoccaggio."

    (33)All'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    "3. Alle tariffe di trasporto basate sulla capacità applicate ai punti di entrata da e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio è applicato uno sconto del 100 %, salvo se e nella misura in cui un impianto di stoccaggio connesso a più reti di trasporto o distribuzione sia utilizzato per competere con un punto di interconnessione. La Commissione riesamina tale sconto tariffario cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento. Essa valuta se il livello della riduzione di cui al presente articolo sia ancora adeguato in considerazione dell'obbligo di stoccaggio a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2017/1938."

    Articolo 3

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento si applica fino alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno, sulla base della proposta della Commissione del 15 dicembre 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente



    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

    1.1.Settore/settori interessati

    Green Deal europeo — Energia — Sicurezza dell'approvvigionamento energetico

    1.2.La proposta/iniziativa riguarda: 

     una nuova azione 

     una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 5

     la proroga di un'azione esistente

     la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

    1.3.Obiettivi

    1.3.1.Obiettivi generali

    La presente proposta mira ad affrontare i rischi estremamente gravi per la sicurezza dell'approvvigionamento e l'economia dell'Unione derivanti dal radicale mutamento della situazione geopolitica. Essa mira in particolare a garantire che le capacità di stoccaggio nell'Unione, fondamentali per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, non restino inutilizzate garantendo la possibilità di condividere gli impianti di stoccaggio in tutta l'Unione, in uno spirito di solidarietà.

    A tal fine, un livello minimo obbligatorio di gas negli impianti di stoccaggio rafforzerà la sicurezza dell'approvvigionamento prima dell'inverno 2022/2023 e per i periodi invernali successivi. Una certificazione obbligatoria dei gestori dei sistemi di stoccaggio garantirà che possano essere esclusi i potenziali rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento derivanti da influenze sulle infrastrutture critiche di stoccaggio. Infine, l'uso dello stoccaggio sarà incentivato consentendo di esentare gli utenti dello stoccaggio dalle tariffe di trasporto ai punti di entrata o di uscita degli impianti di stoccaggio.

    1.3.2.Obiettivi specifici

    Obiettivo specifico #1:

    Livelli adeguati di stoccaggio del gas nell'UE nel novembre 2022

    Obiettivo specifico #2:

    Livelli adeguati di stoccaggio del gas nell'UE da novembre 2023 in poi

    Obiettivo specifico #3:

    Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio dell'UE entro 18 mesi

    1.3.3.Risultati e incidenza previsti

    Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

    Maggiore autonomia strategica dell'UE

    Maggiore sicurezza energetica dell'UE

    Stabilità/riduzione della volatilità dei mercati del gas

    1.3.4.Indicatori di prestazione

    Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

    Tassi di riempimento degli impianti di stoccaggio a novembre a partire dal 2022

    Numero di gestori di sistemi di stoccaggio dell'UE certificati

    1.4.Motivazione della proposta/iniziativa 

    1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

    La proposta fa seguito alla richiesta dei capi di Stato e di governo a Versailles e dovrebbe essere attuata immediatamente, anche mediante un accordo con i colegislatori per accelerare il processo di codecisione.

    1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

    Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

    Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

    1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    L'esperienza di quest'anno dimostra che gli impianti di stoccaggio del gas devono essere adeguatamente riempiti dall'inizio della stagione di riscaldamento e che il prelievo del gas deve avvenire in modo da non compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE. Ciò è essenziale per proteggere i cittadini e le imprese europei da potenziali perturbazioni e per l'autonomia strategica dell'UE.

    1.4.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

    L'iniziativa rientra nell'ambito del Green Deal europeo, di cui la sicurezza dell'approvvigionamento è un pilastro fondamentale.

    1.4.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

    L'attuazione di questo atto legislativo richiederà risorse umane supplementari e anche alcune spese amministrative.

    1.5.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

     durata limitata

       in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

       incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

     durata illimitata

    Attuazione con un periodo di avviamento dal 2022 al 2027.

    e successivo funzionamento a pieno ritmo.

    1.6.Modalità di gestione previste 6

     Gestione diretta a opera della Commissione

     a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

       a opera delle agenzie esecutive

     Gestione concorrente con gli Stati membri

     Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

       a paesi terzi o organismi da questi designati;

       a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

       alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

       agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

       a organismi di diritto pubblico;

       a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

       a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

       alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

    Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

    Osservazioni

    N.P.

    2.MISURE DI GESTIONE 

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

    Precisare frequenza e condizioni.

    La presente scheda finanziaria legislativa comprende le spese per il personale ed eventualmente disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

    2.2.Sistema di gestione e di controllo 

    2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

    Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

    2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

    Nel complesso, l'iniziativa richiede spese per il personale ed eventualmente disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

    2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

    Nel complesso, l'iniziativa richiede spese per il personale ed eventualmente disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

    Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

    Nel complesso, l'iniziativa richiede spese per il personale ed eventualmente disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

    ·Linee di bilancio esistenti

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Natura della
    spesa

    Partecipazione

    Numero

    Diss./Non diss. 7

    di paesi EFTA 8

    di paesi candidati 9

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

    N.P.

    N.P.

    N.P.

    N.P.

    N.P.

    N.P.

    ·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Tipo di 
    spesa

    Partecipazione

    Numero

    Diss./Non diss.

    di paesi EFTA

    di paesi candidati

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

    N.P.

    N.P.

    N.P.

    N.P.

    N.P.

    N.P.

    3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

    3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario
    pluriennale

    Numero

    N.P.

    DG: <…….>

    Anno 
    N 10

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    TOTALE

    • Stanziamenti operativi

    Linea di bilancio 11

    Impegni

    (1a)

    Pagamenti

    (2 a)

    Linea di bilancio

    Impegni

    (1b)

    Pagamenti

    (2b)

    Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 12

    Linea di bilancio

    3)

    TOTALE stanziamenti 
    per la DG <…….>

    Impegni

    =1a+1b +3

    Pagamenti

    =2a+2b

    +3

     



    TOTALE stanziamenti operativi

    Impegni

    4)

    Pagamenti

    5)

    •TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

    6)

    TOTALE stanziamenti
    per la RUBRICA <….>
    del quadro finanziario pluriennale

    Impegni

    =4+ 6

    Pagamenti

    =5+ 6

    Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

    •TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

    Impegni

    4)

    Pagamenti

    5)

    •TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

    6)

    TOTALE stanziamenti
    per le RUBRICHE da 1 a 6 
    del quadro finanziario pluriennale 
    (importo di riferimento)

    Impegni

    =4+ 6

    Pagamenti

    =5+ 6





    Rubrica del quadro finanziario
    pluriennale

    7

    "Spese amministrative"

    Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    N

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    TOTALE

    DG: ENER

    • Risorse umane

    2 355

    2 355

    2 355

    2 198

    2 041

    1 884

    -

    13 188

    • Altre spese amministrative

    0 080

    0 150

    0 150

    0 150

    0 150

    0 150

    -

    0 830

    TOTALE DG <…….>

    Stanziamenti 

    2 455

    2 505

    2 505

    2 384

    2 191

    2 304

    -

    14 018

    TOTALE stanziamenti 
    per la RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale 

    (Totale impegni = Totale pagamenti)

    2 455

    2 505

    2 505

    2 384

    2 191

    2 304

    -

    14 018

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    N 13

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    TOTALE

    TOTALE stanziamenti
    per le RUBRICHE da 1 a 7 
    del quadro finanziario pluriennale 

    Impegni

    2 455

    2 505

    2 505

    2 384

    2 191

    2 304

    -

    14 018

    Pagamenti

    2 455

    2 505

    2 505

    2 384

    2 191

    2 304

    -

    14 018

    3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi n.p.

    Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

    Specificare gli obiettivi e i risultati

    Anno 
    N

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    TOTALE

    RISULTATI

    Tipo 14

    Costo medio

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N. totale

    Costo totale

    OBIETTIVO SPECIFICO 1 15

    - Risultato

    - Risultato

    - Risultato

    Totale parziale obiettivo specifico 1

    OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

    - Risultato

    Totale parziale obiettivo specifico 2

    TOTALE

    3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

      La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    N 16

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    TOTALE

    RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    2 355

    2 355

    2 355

    2 198

    2 041

    1 884

    -

    13 188

    Altre spese amministrative

    0 080

    0 150

    0 150

    0 150

    0 150

    0 150

    -

    0 830

    Totale parziale RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale

    2 455

    2 505

    2 505

    2 384

    2 191

    2 304

    -

    14 018

    Esclusa la RUBRICA 7 17  
    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Altre spese
    amministrative

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Totale parziale
    esclusa la RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    TOTALE

    2 455

    2 505

    2 505

    2 384

    2 191

    2 304

    -

    14 018

    Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

    Anno 
    N

    Anno 
    N+1

    Anno N+2

    Anno N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    •Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

    20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

    15

    15

    15

    14

    13

    12

    -

    20 01 02 03 (delegazioni)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    01 01 01 01 (ricerca diretta)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    01 01 01 11 (ricerca diretta)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Altre linee di bilancio (specificare)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 18

    20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    XX 01 xx yy zz 19

    - in sede

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    - nelle delegazioni

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Altre linee di bilancio (specificare)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    TOTALE

    15

    15

    15

    14

    13

    12

    -

    XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei

    La proposta stabilisce una nuova architettura rafforzata per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas, con nuovi obblighi per gli Stati membri e, di conseguenza, un ruolo rafforzato per la DG Energia in un'ampia gamma di settori:

    ·gestione generale e attuazione del regolamento (1 ETP),

    ·gestione del ruolo rafforzato del gruppo di coordinamento del gas (0,5 ETP),

    ·monitoraggio dei tassi di riempimento e definizione degli elementi di attuazione tecnica, come le traiettorie di riempimento (comprese l'analisi economica e tecnica e la gestione dei dati) (1,5 ETP),

    ·attuazione giuridica delle misure previste dal nuovo articolo 6 quinquies, paragrafo 7 (media annua stimata: cinque decisioni di avvertimento; due decisioni su misure di ultima istanza), (2 ETP),

    ·gestione della piattaforma per il GNL prevista dal nuovo articolo 6 ter, paragrafo 1 (5 ETP),

    ·valutazione delle notifiche sulla ripartizione degli oneri di cui all'articolo 6 quater (1 ETP),

    ·parere sulla certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio (3 ETP),

    ·sostegno amministrativo (1 ETP).

    Personale esterno

    N.P.

    3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

    La proposta/iniziativa:

       può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

    Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

       comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

    Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

       comporta una revisione del QFP.

    Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

    La proposta/iniziativa:

       non prevede cofinanziamenti da terzi

       prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

    Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    N 20

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    Totale

    Specificare l'organismo di cofinanziamento 

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    TOTALE stanziamenti cofinanziati

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

       La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

       La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

    sulle risorse proprie

    su altre entrate

    indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio delle entrate:

    Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

    Incidenza della proposta/iniziativa 21

    Anno 
    N

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    Articolo ………….

    Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

    N.P.

    Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

    N.P.

    (1)

       COM(2021) 804 final.

    (2)    COM(2022) 108 final, sezione 1.2: "Per incentivare l'accumulo di scorte gli Stati membri possono prevedere aiuti ai fornitori ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, ad esempio sotto forma di garanzie ("contratto bidirezionale per differenza")".
    (3)     Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (europa.eu) .
    (4)    Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).
    (5)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
    (6)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
    (7)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
    (8)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
    (9)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
    (10)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
    (11)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
    (12)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (13)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
    (14)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
    (15)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
    (16)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
    (17)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (18)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato;
    INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
    (19)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
    (20)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
    (21)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
    Top

    Bruxelles, 23.3.2022

    COM(2022) 135 final

    ALLEGATI

    del

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
    relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale







    ALLEGATO I

    Gli allegati del regolamento (UE) 2017/1938 sono così modificati:

    (1)    è inserito il seguente allegato I bis:

    "Allegato I bis

    Obiettivi indicativi della traiettoria di riempimento per il 2022

    Paese 

    Livello del punto di controllo del 1º agosto 

    Livello del punto di controllo del 1º settembre 

    Livello del punto di controllo del 1º ottobre

    Livello dell'obiettivo del 1º novembre

    AT 

    57 %

    65 %

    72 %

    80 %

    BE 

    75 %

    77 %

    78 %

    80 %

    BG 

    59 %

    66 %

    73 %

    80 %

    CZ 

    62 %

    68 %

    74 %

    80 %

    DE 

    62 %

    68 %

    74 %

    80 %

    DK 

    68 %

    72 %

    76 %

    80 %

    ES 

    76 %

    77 %

    79 %

    80 %

    FR 

    60 %

    67 %

    73 %

    80 %

    HR

    58 %

    65 %

    73 %

    80 %

    HU 

    60 %

    67 %

    73 %

    80 %

    IT 

    66 %

    71 %

    75 %

    80 %

    LV 

    64 %

    69 %

    75 %

    80 %

    NL 

    60 %

    67 %

    73 %

    80 %

    PL 

    78 %

    79 %

    79 %

    80 %

    PT 

    80 %

    80 %

    80 %

    80 %

    RO 

    61 %

    67 %

    74 %

    80 %

    SE 

    54 %

    63 %

    71 %

    80 %

    SK 

    61 %

    67 %

    74 %

    80 %

    Media UE 

    63 %

    68 %

    74 %

    80 %"

    (2)    è inserito il seguente allegato I ter:

    "Allegato I ter

    Obiettivi indicativi della traiettoria di riempimento dopo il 2022

    Paese

    Punto di controllo del 1º febbraio

    Livello del punto di controllo del 1º maggio 

    Livello del punto di controllo del 1º luglio 

    Livello del punto di controllo del 1º settembre 

    Obiettivo del 1º novembre

    AT 

    47 %

    39 %

    56 %

    73 %

    90 %

    BE 

    43 %

    37 %

    65 %

    82 %

    90 %

    BG 

    40 %

    24 %

    46 %

    73 %

    90 %

    CZ 

    39 %

    29 %

    49 %

    70 %

    90 %

    DE 

    47 %

    39 %

    56 %

    73 %

    90 %

    DK 

    42 %

    23 %

    45 %

    68 %

    90 %

    ES 

    66 %

    64 %

    72 %

    81 %

    90 %

    FR 

    30 %

    19 %

    43 %

    66 %

    90 %

    HR

    32 %

    23 %

    45 %

    68 %

    90 %

    HU 

    52 %

    46 %

    61 %

    75 %

    90 %

    IT 

    41 %

    33 %

    52 %

    74 %

    90 %

    LV 

    49 %

    36 %

    54 %

    72 %

    90 %

    NL 

    38 %

    27 %

    48 %

    69 %

    90 %

    PL 

    41 %

    33 %

    52 %

    71 %

    90 %

    PT 

    68 %

    72 %

    78 %

    84 %

    90 %

    RO 

    41 %

    33 %

    52 %

    71 %

    90 %

    SE 

    60 %

    55 %

    67 %

    78 %

    90 %

    SK 

    46 %

    37 %

    54 %

    72 %

    90 %

    Media UE 

    43 %

    33 %

    52 %

    72 %

    90 %"

    ALLEGATO […]

    ALLEGATO […]

    Top