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Doiciméad 62015FO0024

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 dicembre 2015.
Antony Di Marzio contro Consiglio dell'Unione europea.
Funzione pubblica – Agente contrattuale – Gruppo di funzioni I – Riqualificazione del contratto in contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato di grado AST 3, AST 4 o AST 5 o in contratto di agente contrattuale a tempo indeterminato del gruppo di funzioni III – Articoli 2, 3 bis, 3 ter, 80 e 88 del RAA – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Articolo 81 del regolamento di procedura.
Causa F-24/15.

Tuarascálacha cúirte - Tuarascálacha ar Chásanna Foirne

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

17 dicembre 2015

Antony Di Marzio

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica — Agente contrattuale — Gruppo di funzioni I — Riqualificazione del contratto in contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato di grado AST 3, AST 4 o AST 5 o in contratto di agente contrattuale a tempo indeterminato del gruppo di funzioni III — Articoli 2, 3 bis, 3 ter, 80 e 88 del RAA — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Principio di buona amministrazione — Dovere di sollecitudine — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Articolo 81 del regolamento di procedura»

Oggetto:

Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Di Marzio chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea, dell’11 aprile 2014, con la quale il medesimo ha respinto la domanda di riqualificazione del suo contratto di agente contrattuale del gruppo di funzioni I come contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato o come contratto di agente contrattuale a tempo indeterminato del gruppo di funzioni III, nonché il risarcimento dei danni morali e materiali che egli avrebbe subito.

Decisione:

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato. Il sig. Di Marzio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Massime

  1. Procedimento giurisdizionale — Decisione adottata con ordinanza motivata — Presupposti — Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto — Portata

    (Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 81)

  2. Ricorsi dei funzionari — Motivi di ricorso — Difetto o insufficienza di motivazione — Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

    (Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2)

  3. Funzionari — Agenti contrattuali — Agente contrattuale del gruppo di funzioni I — Riqualificazione del contratto come contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato di grado AST 3, AST 4 o AST 5 — Presupposti

    [Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, a) e b), e 8, comma 2]

  4. Funzionari — Agenti contrattuali — Agente contrattuale del gruppo di funzioni I — Riqualificazione del contratto come contratto di agente contrattuale a tempo indeterminato dei gruppi di funzioni II, III o IV — Inammissibilità

    (Regime applicabile agli altri agenti, artt. 3 bis, 3 ter, 80 e 88)

  1.  In forza dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, detto Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

    In particolare, il rigetto del ricorso con ordinanza motivata adottata in base all’articolo 81 del regolamento di procedura non soltanto contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti le spese che lo svolgimento di un’udienza comporterebbe, ove, alla lettura del fascicolo di una causa, il Tribunale, reputandosi sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo in parola, sia pienamente convinto dell’irricevibilità manifesta del ricorso o della sua manifesta infondatezza in diritto e consideri, inoltre, che lo svolgimento di un’udienza non sarebbe tale da offrire elementi nuovi idonei a incidere sul suo convincimento.

    (v. punti 23 e 24)

    Riferimento:

    Tribunale della funzione pubblica: ordinanze del 10 luglio 2014, Mészáros/Commissione, F‑22/13, EU:F:2014:189, punto 39, e del 23 aprile 2015, Bensai/Commissione, F‑131/14, EU:F:2015:34, punto 28

  2.  L’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest’ultima, alla legalità sostanziale dell’atto controverso. Le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza di un atto sono, quindi, non pertinenti nell’ambito di un motivo vertente sul difetto o sull’insufficienza di motivazione.

    (v. punto 37)

    Riferimento:

    Tribunale dell’Unione europea: ordinanza del 16 settembre 2013, Bouillez/Consiglio, T‑31/13 P, EU:T:2013:521, punto 20

  3.  I contratti di assunzione relativi agli impieghi di cui all’articolo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti, conformemente all’articolo 8, primo comma, di detto regime, possono essere conclusi a tempo indeterminato. Per contro, ciò non avviene nel caso dei contratti relativi agli impieghi di cui all’articolo 2, lettera b), di tale regime, in quanto la durata di questi ultimi è obbligatoriamente limitata in forza dell’articolo 8, secondo comma, di detto regime.

    Inoltre, nulla osta a che, tenuto conto delle mansioni svolte da un agente e dei dati di fatto, il giudice qualifichi giuridicamente come contratto di agente temporaneo un contratto formalmente presentato come contratto di assunzione in qualità di agente contrattuale, nel cui ambito l’agente ha effettivamente svolto compiti corrispondenti ad un impiego compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all’istituzione, e al quale le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito carattere temporaneo.

    Al riguardo, spetta all’agente interessato provare, da un lato, che i posti corrispondenti alle funzioni da lui effettivamente esercitate, figuravano, all’epoca considerata, nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all’istituzione interessata e che tali posti erano vacanti e, dall’altro, che le funzioni esercitate in qualità di agente contrattuale corrispondevano a mansioni permanenti definite di pubblico impiego. In mancanza di qualsiasi disposizione del Regime applicabile agli altri agenti che stabilisca particolari modalità di prova, l’agente interessato può dimostrare in base a qualsiasi elemento concludente che ha svolto compiti permanenti definiti di pubblico impiego.

    (v. punti 47‑49)

    Riferimento:

    Tribunale dell’Unione europea: sentenza del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punti 81, 8788

  4.  Dal dettato dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti emerge che le istituzioni possono assumere agenti contrattuali al solo scopo di svolgere mansioni manuali o di servizio ausiliario, vale a dire mansioni corrispondenti al gruppo di funzioni I, conformemente all’articolo 80 di detto regime. In altri termini, l’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera a), di tale regime non consente alle istituzioni di assumere agenti contrattuali per svolgere mansioni rientranti nei gruppi di funzioni II, III o IV.

    L’assunzione di agenti contrattuali rientranti nei gruppi di funzioni II, III o IV è disciplinata dall’articolo 3 ter del regime applicabile agli altri agenti, il quale prevede che le istituzioni possano assumere agenti contrattuali ausiliari per svolgere mansioni diverse da quelle indicate all’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera a), di detto regime.

    Dal combinato disposto degli articoli 3 ter e 88 di detto regime emerge che il contratto di agente contrattuale ausiliario di cui all’articolo 3 ter è un contratto a tempo determinato e rinnovabile, restando inteso che la durata effettiva del contratto dell’agente contrattuale ausiliario non può superare i sei anni.

    Pertanto, anche supponendo che un agente contrattuale del gruppo di funzioni I abbia effettivamente svolto funzioni corrispondenti a mansioni del gruppo di funzioni III, l’istituzione non può accogliere la domanda di riqualificazione del contratto dell’interessato in contratto di agente contrattuale a tempo indeterminato del gruppo di funzioni III, salvo violare gli articoli 3 bis, 3 ter e 88 del regime applicabile agli altri agenti.

    (v. punti 60‑63)

Barr